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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 21 aprile 2023

Cassazione n. 20717/2023

Testo disponibile della fonte

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pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.4541/2021 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 6, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] oggi [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale r appresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente- avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO di MESSINA n. 507/2020depositata il 01/12/2020 .

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 21/04/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].

Fatti di causa

1. Nel 2003, [OSCURATO:PERSONA] conveniva in giudizio la società Enel distribuzione S.p.A., assumendo di aver stipulato nell’agosto del 1998 un contratto di fornitura di energia elettrica, atto ad alimentare la sua abitazione.

Ma, fin dal primo anno di attivazione, i valori di tensione erano stati rilevati al di sotto della tolleranza consentita e che, nonostante le formali rimostranze volte ad ottenere il ripristino dei valori di tensione necessari per far funzionare a regime le pompe di calore finalizzate al riscaldamento dell’immobile, stante il perdurare dell’inadempimento era stato costretto a montare una stufa a legna.

Agiva in giudizio al fine di, previa dichiarazione di inadempimento contrattuale, essere risarcito di tutti i danni subiti.

Il Tribunale di Patti – sez. dist. di San t’Agata di Militello, con la sentenza n. 32/2017, dichiarava l’inadempimento della Società e risarciva a Stramandinoli il danno patrimoniale nella misura di euro 5.958 quale corrispettivo per l’acquisto e la posa del termocamino.

Inoltre, liquidava in 2.000 euro il danno non patrimoniale per i disagi patiti all’attore per il lungo periodo intercorso fra il sorgere del problema e la sua risoluzione. 2.La Corte d’appello di Messina, con sentenza n. 507/2020 del 1^ dicembre 2020, riformava la sentenza impugnata.

In merito al danno patrimoniale, il giudice dell’appello riteneva che l’obbligo del risarcimento, comprendente sia la perdita subita che il mancato guadagno, è limitato ai danni che sono conseguenza diretta ed immediata dell’inadempimento inesatto del contraente e cioè a quei danni che si presentano come un effetto normale dell’inadempimento, rientrando appunto nella serie delle conseguenze normali cui questo dà origine.

Conseguentemente, nel danno da mancata utilizzazione dell’impianto di riscaldamento, già collocato nell’abitazione, spettante all’attore quale conseguenza dell’inadempimento, da parte di Enel, dell’obbligazione di fornire energia elettrica con valore di tensione adeguato e pari a quello convenzionale, non può farsi rientrare l’esborso sostenuto per l’acquisto del termocamino, per carenza del necessario nesso causale tra la condotta addebitata all’Enel e detto esborso non direttamente ed immediatamente riconducibile all’inadempimento.

In merito al danno non patrimoniale affermava, invece, che Stramandinoli non aveva provato, né allegato, il danno risarcibile, essendosi limitato a ricondurre la domanda risarcitoria al disagio sofferto per non aver potuto beneficiare, nel periodo di permanenza presso la propria casa vacanza, di un ambiente sereno riscaldato, circostanza che contrasta con quanto affermato dallo stesso attore che aveva dichiarato di aver provveduto al riscaldamento con una stufa a legna.

3. Propone ricorso in cassazione, [OSCURATO:PERSONA] a ndinoli sulla base di quattro motivi.

3.1. La E - Distribuzioni (già [OSCURATO:PERSONA]) resiste con controricorso.

Entrambe le parti hanno depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] si è riservato il deposito nei successivi sessanta giorni.

Ragioni della decisione

4. Occorre preliminarmente esaminare l’eccezione di improcedibilità del ricorso ai sensi dell’articolo 369 c.p.c. sollevata dalla controricorrente.

Sostiene quest’ultima che con l’atto di appello del 24 aprile 2017 aveva eletto domicilio in Messina, via S. Cecilia sn ed al contempo indicato il proprio domicilio digitale presso il quale eseguire le notifiche ai sensi dell’art. 16 sexies D.L. 179/2012.

La notifica del ricorso in Cassazione è stata, invece, eseguita sia a mezzo del servizio postale (ripetuta più volte per irreperibilità del destinatario) sia a mezzo pec.

Denuncia la controricorrente che il ricorso sarebbe stato depositato tardivamente.

L’eccezione è infondata.

Il ricorso è stato notificato l’11 febbraio 2021 e il fascicolo è stato depositato il 22 febbraio e, pertanto, nel rispetto dei t ermini previsti dall’articolo 369 c.p.c..

4.1. Con il primo motivo di ricorso, parte ricorrente lamenta la “Violazione dell’art. 360 n. 3 del c.p.c. in relazione agli artt. 1223 e 1218 c.c.” nella parte in cui la sentenza di appello, ha ritenuto di non accogliere il risarcimento del danno.

La sentenza sarebbe contraddittoria dove ha escluso il nesso causale tra la spesa del termocamino e l’inadempimento della società.

Il motivo è inammissibile.

La Corte d’appello ha escluso il risarcimento del danno patrimoniale perché ha ritenuto non provato che l’esborso sostenuto per la posa del termocamino fosse la diretta ed immediata conseguenza dell’inadempimento accertato.

Per il resto, le censure sollevate mirano esclusivamente ad accreditare una ricostruzione della vicenda e, soprattutto, un apprezzamento delle prove raccolte del tutto divergente da quello compiuto dalla Corte territoriale.

Nel giudizio di legittimità non sono proponibili censure dirette a provocare una nuova valutazione delle risultanze processuali, diversa da quella espressa dal giudice di merito, il quale è libero di attingere il proprio convincimento da quelle prove o risultanze che ritenga più attendibili ed idonee nella formazione dello stesso, essendo sufficiente, al fine della congruità della motivazione del relativo apprezzamento, che da questa risulti che il convincimento nell'accertamento dei fatti su cui giudicare si sia realizzato attraverso una valutazione dei vari elementi probatori acquisiti.

Non essendo questa Corte giudice sul fatto, il ricorrente non può pertanto limitarsi a prospettare una lettura delle prove ed una ricostruzione dei fatti diversa da quella compiuta dal giudice di merito, svalutando taluni elementi o valorizzando altri ovvero dando ad essi un diverso significato, senza dedurre specifiche violazioni di legge ovvero incongruenze di motivazione tali da rivelare una difformità evidente della valutazione compiuta dal giudice rispetto al corrispondente modello normativo.

4.2. Con il secondo motivo di ricorso, parte ricorrente lamenta la “violazione dell’art. 360 n. 3 c.p.c. in relazione agli artt. 1227, 1223 e 2041 c.c. con riferimento agli artt. 115 e 112 c.p.c.”.

Denuncia che la sentenza impugnata, qualificando l’acquisto del termocamino come arricchimento, mescola le norme sull’arricchimento senza causa (art. 2041) con i precetti contenuti negli artt. 1223 e 1227 c.c., che attengono all’inadempimento delle obbligazioni in generale ed i cui presupposti ed effetti sono completamente differenti.

Il motivo è infondato.

Intesa – e se del caso in tal senso da intendersi corretta la motivazione della gravata sentenza – la necessità di evitare un’ingiusta locupletazione come carenza di qualunque giustificazione del risarcimento di un danno non ascrivibile all’inadempimento, il ricorrente non coglie la ratio decidendi della sentenza impugnata.

Il giudice del merito, infatti, non ha ritenuto di riconoscere la responsabilità a carico del ricorrente ex art. 1227 c.c., ma ha affermato che la richiesta risarcitoria non era accoglibile ai sensi dell’art. 1223 c.c. a causa dell’inesistenza di un nesso causale diretto tra esborso e inadempimento.

4.3. Con il terzo motivo di ricorso, parte ricorrente si duole della “violazione dell’art. 360 n. 3 c.p.c. in relazione agli art. 2059, 1218 e 1559 c.c., art. 2 Cost..

Violazione anche dell’art. 1226 c.c. e dell’art. 115, comma 2, c.p.c. in relazione all’art. 360 n. 5 c.p.c.”.

Il ricorrente critica la motivazione della Corte d’appello laddove non avrebbe tenuto conto che, nel lungo arco temporale in cui si era protratto l’inadempimento, erano stati lesi diritti costituzionalmente garantiti.

Pertanto per la liquidazione del danno non patrimoniale non necessitava ulteriore prova rispetto a quella fornita.

Il motivo è infondato.

La Corte d’appello ha correttamente affermato che con riferimento al diritto al normale svolgimento della vita familiare all’interno dell’abitazione grava sul danneggiato l’onere di provare di aver subito un effettivo pregiudizio in termini di disagi sofferti in dipendenza della difficile vivibilità della casa (Cass. n. 11930/2022).

Il mero disagio di vivere un appartamento con serenità non è di per sé solo fonte di danno, ma lo diventa se viene fornita la prova, in concreto, di quali sono i disagi e gli incomodi che da ciò sono derivati e comunque pur sempre a condizione che questi non siano futili, come sancito dalla giurisprudenza di legittimità (fin da Cass. Sez.

U. 11/11/2008, n. 26972).

Ebbene, nel caso di specie la Corte ha ritenuto che tale prova non sia stata neppure allegata, essendosi limitato l’attore a ricondurre la domanda risarcitoria al disagio sofferto per non aver potuto beneficiare, nel periodo di permanenza presso la propria casa vacanza di un ambiente sereno riscaldato.

Resta quindi da ascriversi a volontaria condotta del contraente adempiente, volta ad ovviare a tale mero disagio, la scelta di far luogo agli esborsi per conseguire altrimenti quella peculiare qualità che non si allega particolareggiatamente essere essenziale per un’abitazione, viepiù in contesto geografico non caratterizzato da problemi indotte da temperature ordinariamente rigide.

Per il resto il ricorrente richiede un inammissibile riesame delle circostanze di causa che erano state, comunque, prese in considerazione dal giudice del merito.

4.4. Con il quarto motivo di ricorso, il ricorrente denuncia la violazione dell’art. 360 n. 3 c.p.c. in relazione agli artt. 1550 e 1570 c.c. con riferimento agli artt. 1667, 1668 e 1677 c.c..

Il giudice del merito avrebbe errato laddove non ha condannato la Società alla ripetizione, nella misura non inferiore al 50%, di quanto corrisposto a titolo di pagamento delle bollette per non aver erogato il servizio in modo corretto.

Il motivo è inammissibile.

Il ricorrente, anche qui, non coglie la ratio decidendi della sentenza.

La Corte d’appello ha ritenuto, sulla base delle prove escusse, che il ricorrente abbia pagato solo l’energia di cui ha fruito.

Del resto , come affermato dallo stesso ricorrente appena si attivavano le pompe di calore il contatore saltava con la conseguenza che non veniva registrato consumo in più di energia elettrica.

Non risulta, con la dovuta specificità, dal ricorso (le cui eventuali lacune non possono mai colmarsi con alcun atto successivo) che nel giudizio di merito sia mai stata formulata una domanda di risarcimento per vizi della cosa: la cui garanzia non potrebbe applicarsi al caso di somministrazione di energia elettrica e senza considerare che non può reputarsi ritualmente dedotta la non corrispondenza delle somme pagate alla quantità di energia in concreto fruita o ritualmente provato un diverso e maggiore utilizzo degli strumenti elettrici o un loro danneggiamento in dipendenza diretta ed immediata dal pure riscontrato inadempimento. 5.Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza.

P.Q.

M. la Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità in favore della controricorrente che liquida in complessivi Euro 2.500 oltre 200 per esborsi, accessori di legge e spese generali.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contrib

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.4541/2021 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 6, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] oggi [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale r appresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente- avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO di MESSINA n. 507/2020depositata il 01/12/2020 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 21/04/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Fatti di causa 1. Nel 2003, [OSCURATO:PERSONA] conveniva in giudizio la società Enel distribuzione S.p.A., assumendo di aver stipulato nell’agosto del 1998 un contratto di fornitura di energia elettrica, atto ad alimentare la sua abitazione. Ma, fin dal primo anno di attivazione, i valori di tensione erano stati rilevati al di sotto della tolleranza consentita e che, nonostante le formali rimostranze volte ad ottenere il ripristino dei valori di tensione necessari per far funzionare a regime le pompe di calore finalizzate al riscaldamento dell’immobile, stante il perdurare dell’inadempimento era stato costretto a montare una stufa a legna. Agiva in giudizio al fine di, previa dichiarazione di inadempimento contrattuale, essere risarcito di tutti i danni subiti. Il Tribunale di Patti – sez. dist. di San t’Agata di Militello, con la sentenza n. 32/2017, dichiarava l’inadempimento della Società e risarciva a Stramandinoli il danno patrimoniale nella misura di euro 5.958 quale corrispettivo per l’acquisto e la posa del termocamino. Inoltre, liquidava in 2.000 euro il danno non patrimoniale per i disagi patiti all’attore per il lungo periodo intercorso fra il sorgere del problema e la sua risoluzione. 2.La Corte d’appello di Messina, con sentenza n. 507/2020 del 1^ dicembre 2020, riformava la sentenza impugnata. In merito al danno patrimoniale, il giudice dell’appello riteneva che l’obbligo del risarcimento, comprendente sia la perdita subita che il mancato guadagno, è limitato ai danni che sono conseguenza diretta ed immediata dell’inadempimento inesatto del contraente e cioè a quei danni che si presentano come un effetto normale dell’inadempimento, rientrando appunto nella serie delle conseguenze normali cui questo dà origine. Conseguentemente, nel danno da mancata utilizzazione dell’impianto di riscaldamento, già collocato nell’abitazione, spettante all’attore quale conseguenza dell’inadempimento, da parte di Enel, dell’obbligazione di fornire energia elettrica con valore di tensione adeguato e pari a quello convenzionale, non può farsi rientrare l’esborso sostenuto per l’acquisto del termocamino, per carenza del necessario nesso causale tra la condotta addebitata all’Enel e detto esborso non direttamente ed immediatamente riconducibile all’inadempimento. In merito al danno non patrimoniale affermava, invece, che Stramandinoli non aveva provato, né allegato, il danno risarcibile, essendosi limitato a ricondurre la domanda risarcitoria al disagio sofferto per non aver potuto beneficiare, nel periodo di permanenza presso la propria casa vacanza, di un ambiente sereno riscaldato, circostanza che contrasta con quanto affermato dallo stesso attore che aveva dichiarato di aver provveduto al riscaldamento con una stufa a legna. 3. Propone ricorso in cassazione, [OSCURATO:PERSONA] a ndinoli sulla base di quattro motivi. 3.1. La E - Distribuzioni (già [OSCURATO:PERSONA]) resiste con controricorso. Entrambe le parti hanno depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] si è riservato il deposito nei successivi sessanta giorni. Ragioni della decisione 4. Occorre preliminarmente esaminare l’eccezione di improcedibilità del ricorso ai sensi dell’articolo 369 c.p.c. sollevata dalla controricorrente. Sostiene quest’ultima che con l’atto di appello del 24 aprile 2017 aveva eletto domicilio in Messina, via S. Cecilia sn ed al contempo indicato il proprio domicilio digitale presso il quale eseguire le notifiche ai sensi dell’art. 16 sexies D.L. 179/2012. La notifica del ricorso in Cassazione è stata, invece, eseguita sia a mezzo del servizio postale (ripetuta più volte per irreperibilità del destinatario) sia a mezzo pec. Denuncia la controricorrente che il ricorso sarebbe stato depositato tardivamente. L’eccezione è infondata. Il ricorso è stato notificato l’11 febbraio 2021 e il fascicolo è stato depositato il 22 febbraio e, pertanto, nel rispetto dei t ermini previsti dall’articolo 369 c.p.c.. 4.1. Con il primo motivo di ricorso, parte ricorrente lamenta la “Violazione dell’art. 360 n. 3 del c.p.c. in relazione agli artt. 1223 e 1218 c.c.” nella parte in cui la sentenza di appello, ha ritenuto di non accogliere il risarcimento del danno. La sentenza sarebbe contraddittoria dove ha escluso il nesso causale tra la spesa del termocamino e l’inadempimento della società. Il motivo è inammissibile. La Corte d’appello ha escluso il risarcimento del danno patrimoniale perché ha ritenuto non provato che l’esborso sostenuto per la posa del termocamino fosse la diretta ed immediata conseguenza dell’inadempimento accertato. Per il resto, le censure sollevate mirano esclusivamente ad accreditare una ricostruzione della vicenda e, soprattutto, un apprezzamento delle prove raccolte del tutto divergente da quello compiuto dalla Corte territoriale. Nel giudizio di legittimità non sono proponibili censure dirette a provocare una nuova valutazione delle risultanze processuali, diversa da quella espressa dal giudice di merito, il quale è libero di attingere il proprio convincimento da quelle prove o risultanze che ritenga più attendibili ed idonee nella formazione dello stesso, essendo sufficiente, al fine della congruità della motivazione del relativo apprezzamento, che da questa risulti che il convincimento nell'accertamento dei fatti su cui giudicare si sia realizzato attraverso una valutazione dei vari elementi probatori acquisiti. Non essendo questa Corte giudice sul fatto, il ricorrente non può pertanto limitarsi a prospettare una lettura delle prove ed una ricostruzione dei fatti diversa da quella compiuta dal giudice di merito, svalutando taluni elementi o valorizzando altri ovvero dando ad essi un diverso significato, senza dedurre specifiche violazioni di legge ovvero incongruenze di motivazione tali da rivelare una difformità evidente della valutazione compiuta dal giudice rispetto al corrispondente modello normativo. 4.2. Con il secondo motivo di ricorso, parte ricorrente lamenta la “violazione dell’art. 360 n. 3 c.p.c. in relazione agli artt. 1227, 1223 e 2041 c.c. con riferimento agli artt. 115 e 112 c.p.c.”. Denuncia che la sentenza impugnata, qualificando l’acquisto del termocamino come arricchimento, mescola le norme sull’arricchimento senza causa (art. 2041) con i precetti contenuti negli artt. 1223 e 1227 c.c., che attengono all’inadempimento delle obbligazioni in generale ed i cui presupposti ed effetti sono completamente differenti. Il motivo è infondato. Intesa – e se del caso in tal senso da intendersi corretta la motivazione della gravata sentenza – la necessità di evitare un’ingiusta locupletazione come carenza di qualunque giustificazione del risarcimento di un danno non ascrivibile all’inadempimento, il ricorrente non coglie la ratio decidendi della sentenza impugnata. Il giudice del merito, infatti, non ha ritenuto di riconoscere la responsabilità a carico del ricorrente ex art. 1227 c.c., ma ha affermato che la richiesta risarcitoria non era accoglibile ai sensi dell’art. 1223 c.c. a causa dell’inesistenza di un nesso causale diretto tra esborso e inadempimento. 4.3. Con il terzo motivo di ricorso, parte ricorrente si duole della “violazione dell’art. 360 n. 3 c.p.c. in relazione agli art. 2059, 1218 e 1559 c.c., art. 2 Cost.. Violazione anche dell’art. 1226 c.c. e dell’art. 115, comma 2, c.p.c. in relazione all’art. 360 n. 5 c.p.c.”. Il ricorrente critica la motivazione della Corte d’appello laddove non avrebbe tenuto conto che, nel lungo arco temporale in cui si era protratto l’inadempimento, erano stati lesi diritti costituzionalmente garantiti. Pertanto per la liquidazione del danno non patrimoniale non necessitava ulteriore prova rispetto a quella fornita. Il motivo è infondato. La Corte d’appello ha correttamente affermato che con riferimento al diritto al normale svolgimento della vita familiare all’interno dell’abitazione grava sul danneggiato l’onere di provare di aver subito un effettivo pregiudizio in termini di disagi sofferti in dipendenza della difficile vivibilità della casa (Cass. n. 11930/2022). Il mero disagio di vivere un appartamento con serenità non è di per sé solo fonte di danno, ma lo diventa se viene fornita la prova, in concreto, di quali sono i disagi e gli incomodi che da ciò sono derivati e comunque pur sempre a condizione che questi non siano futili, come sancito dalla giurisprudenza di legittimità (fin da Cass. Sez. U. 11/11/2008, n. 26972). Ebbene, nel caso di specie la Corte ha ritenuto che tale prova non sia stata neppure allegata, essendosi limitato l’attore a ricondurre la domanda risarcitoria al disagio sofferto per non aver potuto beneficiare, nel periodo di permanenza presso la propria casa vacanza di un ambiente sereno riscaldato. Resta quindi da ascriversi a volontaria condotta del contraente adempiente, volta ad ovviare a tale mero disagio, la scelta di far luogo agli esborsi per conseguire altrimenti quella peculiare qualità che non si allega particolareggiatamente essere essenziale per un’abitazione, viepiù in contesto geografico non caratterizzato da problemi indotte da temperature ordinariamente rigide. Per il resto il ricorrente richiede un inammissibile riesame delle circostanze di causa che erano state, comunque, prese in considerazione dal giudice del merito. 4.4. Con il quarto motivo di ricorso, il ricorrente denuncia la violazione dell’art. 360 n. 3 c.p.c. in relazione agli artt. 1550 e 1570 c.c. con riferimento agli artt. 1667, 1668 e 1677 c.c.. Il giudice del merito avrebbe errato laddove non ha condannato la Società alla ripetizione, nella misura non inferiore al 50%, di quanto corrisposto a titolo di pagamento delle bollette per non aver erogato il servizio in modo corretto. Il motivo è inammissibile. Il ricorrente, anche qui, non coglie la ratio decidendi della sentenza. La Corte d’appello ha ritenuto, sulla base delle prove escusse, che il ricorrente abbia pagato solo l’energia di cui ha fruito. Del resto , come affermato dallo stesso ricorrente appena si attivavano le pompe di calore il contatore saltava con la conseguenza che non veniva registrato consumo in più di energia elettrica. Non risulta, con la dovuta specificità, dal ricorso (le cui eventuali lacune non possono mai colmarsi con alcun atto successivo) che nel giudizio di merito sia mai stata formulata una domanda di risarcimento per vizi della cosa: la cui garanzia non potrebbe applicarsi al caso di somministrazione di energia elettrica e senza considerare che non può reputarsi ritualmente dedotta la non corrispondenza delle somme pagate alla quantità di energia in concreto fruita o ritualmente provato un diverso e maggiore utilizzo degli strumenti elettrici o un loro danneggiamento in dipendenza diretta ed immediata dal pure riscontrato inadempimento. 5.Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza. P.Q. M. la Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità in favore della controricorrente che liquida in complessivi Euro 2.500 oltre 200 per esborsi, accessori di legge e spese generali. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contrib
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