CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 19 febbraio 2021
Cassazione n. 38555/2021
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/02/2021 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]-0 E IN DIRITTO La CORTE di APPELLO di MESSINA, con sentenza in data 19/02/2021, parzialmente riformando la sentenza pronunciata dal TRIBUNALE di PATTI, in data 20/09/2019, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] confermava la condanna in relazione al reato di cui all' art. 707 cod. pen., riconoscendo il vincolo della continuazione con altra condanna definitiva e applicando il relativo aumento di pena. Propone ricorso la difesa dell'imputato deducendo con unico motivo vizio della motivazione, ritenuta "insufficiente", con riguardo al diniego delle circostanze attenuanti generiche. Il ricorso è inammissibile: di là dalla denuncia di un vizio non compreso tra quelli indicati dall'art. 606, lett. E), cod. proc. pen., va rilevato che la Corte territoriale, indicando nei numerosi precedenti penali, indicativi di una "preoccupante capacità a delinquere e di uno stile di vita improntato alla commissione di rapine", ha fatto corretta applicazione del principio della consolidata giurisprudenza di legittimità, secondo le quali nel valutare la concessione delle attenuanti generiche «il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art.133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione. (Nella specie, la Corte ha ritenuto sufficiente, ai fini dell'esclusione delle attenuanti generiche, il richiamo in sentenza ai numerosi precedenti penali dell'imputato)» (Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269; nello stesso senso anche Sez. 3, n. 1913 del 20/12/2018, dep. 2019, Carillo, Rv. 275509 - 03; Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549 - 02). Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende. Così deciso il 10/09/