CassazionedecretoSezione 2Decisione del 18 maggio 2022
Cassazione n. 21965/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di CATANZARO udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] il quale ha chiesto l'annullamento del provvedimento con rinvio al tribunale di Catanzaro; udito il difensore avv.to [OSCURATO:PERSONA] insiste nell'accoglimento dei motivi. [OSCURATO:PERSONA] 1.1 Con ordinanza in data 22 luglio 2021, il tribunale della libertà di Catanzaro, rigettava l'istanza di riesame avanzata nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso il decreto di sequestro preventivo disposto dal G.I.P. di Catanzaro in data 19 aprile 2021 in relazione al delitto di cui all'art. 512 bis cod.pen.. 1.2 Avverso detta ordinanza, proponeva ricorso per cassazione il difensore del Limardo deducendo, con unico motivo, violazione di legge e mancanza di motivazione per omesso esame di punti decisivi non avendo valutato il tribunale della libertà la memoria della difesa e la copiosa documentazione allegata che dimostravano la provenienza lecita del bene sequestrato e l'insussistenza della intestazione fittizia; al proposito si deduceva l'esito del procedimento per misure di prevenzione che aveva restituito il bene con decreto del febbraio 2021 alla luce della dimostrata origine non illecita dell'investimento iniziale e dei successivi guadagni realizzati nell'attività commerciale. [OSCURATO:PERSONA] 2.1 Il ricorso è proposto fuori termine ed è pertanto inammissibile. Invero a fronte della notifica via PEC dell'avviso di deposito del provvedimento impugnato trasmessa dal tribunale del riesame al difensore del Limardo il 20 ottobre 2021 il ricorso per cassazione risulta depositato, presso la cancelleria del tribunale del riesame di Catanzaro, solo il successivo 8 novembre del 2021 e ciò benchè fossero scaduti i 15 giorni previsti per l'impugnazione dei provvedimenti cautelari reali. Va ricordato, infatti, come il termine per proporre ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 325, comma 1, cod. proc. pen. avverso le ordinanze emesse dal tribunale all'esito di appello o di riesame nei confronti di provvedimenti in materia di misure cautelari reali non è quello di dieci giorni previsto dall'art. 311, comma 1, cod. proc. pen., che si riferisce esclusivamente alla materia delle misure cautelari personali e non viene richiamato dal successivo art. 325 cod. proc. pen., ma quello ordinario di quindici giorni di cui all'art. 585, comma 1, lett. a), cod. proc. pen. stabilito per le decisioni adottate in camera di consiglio, decorrente, secondo il disposto del successivo comma 2, lett. a), della medesima disposizione, dal momento della comunicazione o notificazione dell'avviso di deposito dell'ordinanza (Sez. 3 , n. 13737 del 15/11/2018, Rv. 275190 - 01 ed altre). Ne deriva pertanto la tardività del ricorso posto che il termine di 15 giorni nel caso in esame scadeva il 4 novembre 2021. In ogni caso va osservato che l'unica doglianza avanzata non appare conducente rispetto alla natura dell'imputazione con la quale si contesta al Limardo non l'avvenuto investimento di capitali illeciti nella stazione di servizio bensì la fittizia intestazione al medesimo rispetto ai reali intestatari. In conclusione, i motivi di ricorso devono ritenersi inammissibili a norma dell'art. 606 comma terzo cod.proc.pen.; alla relativa declaratoria consegue, per il disposto dell'art. 616 cod.proc.pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in C 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Roma, 18 maggio 2022 IL CONSIGLIERE T. ot . Igna rdo [OSCURATO:PERSONA] Dott.