CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 38272/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/12/2024 della CORTE APPELLO di ANCONAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA],che ha chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.E’ impugnata la sentenza dellaCorte d’appello di Ancona, che, decidendo sull’appello della parte civile,in riforma della sentenza del Tribunale di Fermo, che ha assolto (“per non aver commesso il fatto“)[OSCURATO:PERSONA] dal reato di minaccia aggravata ai danni di [OSCURATO:PERSONA], ne ha dichiarato - previa rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale , con nuova assunzione delle prove dichiarative, già assunte in primo grado, ed esclusa l’aggravante - la responsabilità ai fini civili,con condanna al risarcimento del danno in favore della parte civile. 2. Il ricorso per cassazione dell’imputato , con il ministero del difensore di fiducia , avvocato [OSCURATO:PERSONA], è affidato a un motivo unico , di seguito enunciat o nei limiti richiesti per la motivazione ai sensi dell'art. 173 disp.att. cod. proc. pen . Denuncia vizi della motivazione nella valutazione delle prove e carenza di motivazione rafforzata rispetto al verdetto assolutorio del primo giudice,che ha ritenuto non provato il fatto alla luce delle contraddizioni e delle incongruenze testimoniali anche rispetto alle immagini acquisite. Ci si duole,in particolare, del mancato scrutinio di attendibilità dei testi , in specie della p.o. costituita parte civile, e del travisamento delle prove dichiarative in cui sarebbe incorsa la Corte territoriale, laddove ha omesso di prendere atto della falsità e contraddizioni contenute nelle deposizioni dei testi [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], infarcendo la motivazione di asserzioni prive di concreto riscontro negli atti, rivelatesi pure invenzioni, peraltro anche contraddicendosi in merito alla attendibilità della [OSCURATO:PERSONA]. Tutti vizi delle prove testimoniali rilevati e censurati dal primo giudice. 3.Il Procuratore generale ha concluso per il rigetto del ricorso. 4.Ha depositato memoria, nell’interesse della costituita parte civile, il difensore di fiducia , avvocato [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per il rigetto del ricorso, con condanna alla rifusione delle spese del giudizio, come da separata nota. 5.Il difensore del ricorrente ha depositato memoria di replica alle deduzioni del rappresentante dell’Accusa,insistendo per l’accoglimento del ricorso . [OSCURATO:PERSONA] 1.Il ricorso non è fondato. 2. Secondo la ricostruzione fattuale proveniente dalla sentenza impugnata, [OSCURATO:PERSONA], all’epoca dei fatticoniuge di [OSCURATO:PERSONA], dalla quale si è poi separato dopo un periodo di crisi coniugale in cui il fatto si colloca, si presentava il 25 maggio 2016 presso il ristorante gestito dalla p.o. [OSCURATO:PERSONA], dove la [OSCURATO:PERSONA] era impiegata quale cameriera; oltrepassata la donna,che si trovava dietro al bancone da dove si accede al locale cucina, si rivolgeva al [OSCURATO:PERSONA] intimandogli di licenziare la moglie minacciandolo che, altrimenti ,“ fai una brutta fine”, “ti do una coltellata”, “ torno e faccio una carneficina”. 3. La Corte di appelloha formulato il proprio giudizio- all’esito della rinnovazione istruttoria, con nuova assunzione delle prove dichiarative, già assunte in primo grado - alla luce di quanto concordemente riferito dai testi, i quali hanno risposto con precisione alle domande delle parti, come già era avvenuto in primo grado, e, nel censurarele argomentazioni assolutorie del primo giudice, peraltro con formula del tutto inappropriata, ha osservato come , sia la p.o. che la ex moglie dell’imputato,abbiano ricostruito in maniera sostanzialmente conforme i fatti . 3.1. La Corte di appello ha osservato, in particolare, come sia le dichiar azioni della p .o. – sottoposta a rigoroso vaglio critico in ragione della posizione di parte civile – sia quella della [OSCURATO:PERSONA] siano risultate lineari, precise, coerenti e genuine, con conseguente pos i tiv o e tranquillizzante giudizio in merito alla loro attendibilità, secondo le direttrici giurisprudenziali poste in tema di criteri di valutazione della prova dichiarativa. 3.2. D’altronde,il contenuto della prova dichiarativa è stato ritenuto preciso e compatibile con le immagini video, che riprendevano le fasi dell’episodio in questione, rappresentando significativi riscontri al narrato dei testi escussi, non mancando la sentenza impugnata di segnalare la scarsa importanza di imprecisioni e inesattezze afferenti a elementi di dettaglio , come la circostanza che, in una precedente visita al locale, l’imputato avesseschiaffeggiato la figlia, mentre i filmati indicavano che avesse solo fatto il gesto di dare uno schiaffo, ovvero l’erronea collocazione temporale della minaccia, se prima o dopo avere preso per i capelli la moglie, vieppiù in ragione della distanza temporale del momento in cui le dichiarazioni sono state rese rispetto ai fatti. 4.A fronte di siffatta argomentata decisione, esplicitata nel confronto con gli argomenti posti alla base della decisione assolutoria del primo giudice, non può non riconoscersi che la motivazione della sentenza impugnata sia dotata della necessaria forza esplicativa richiesta in caso di overruling. 4.1. Secondo gli approdi di questa Corte di legittimità, deve ormai ritenersi pacifico che la riforma in appello del giudizio assolutorio di primo grado - nel postulare un giudizio di colpevolezza conforme al parametro “dell'al di là di ogni ragionevole dubbio" suscettibile di scardinare il pronunciamento liberatorio -impone al giudice del gravame il rispetto di due regulae iuris: per un verso, il ribaltamento deve poggiare su una motivazione c.d. rafforzata; per altro verso, qualora scaturisca da un diversa valutazione di prove dichiarative ritenute decisive, la riforma presuppone la rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale, anche quando si tratti di sentenza resa all'esito del giudizio abbreviato. 4.2. Con specifico riguardo al versante motivazionale, nella elaborazione giurisprudenziale, si è precisato che il giudice di appello che riformi totalmente la decisione di primo grado non può limitarsi ad imporre la propria valutazione del compendio probatorioperché preferibile a quella coltivata nel provvedimento impugnato (Sez. 6, n. 10130 del 20/01/2015, Marsili, Rv. 262907), piuttosto consistendo, lamotivazione rafforzata , nella compiuta indicazione delle ragioni per cui una determinata prova assume una valenza dimostrativa completamente diversa rispetto a quella ritenuta dal giudice di primo grado, nonché in un apparato giustificativo che dia conto degli specifici passaggi logici relativi alla disamina degli istituti di diritto sostanziale o processuale, in modo da conferire alla decisione una forza persuasiva superiore, (Sez.6, n.51898 del 11/07/2019, Rv. 278056), tale da far venir meno ogni ragionevole dubbio, anche in caso di impugnazione proposta dalla parte civile per le sole statuizioni civili (Sez.5, n. 54300 del 14/09/2017 Rv. 272082 ) . 4.3.Di tali principi la Corte di appello ha fatto corretta applicazione, dal momento che la motivazione resa a giustificazione del ribaltamento assolutorio – seppure ai soli effetti civili - soddisfa i criteri che presidiano la c.d. "motivazione rafforzata", ovvero una motivazione dotata di una forza persuasiva superiore in grado di conferire al decisum la maggiore solidità possibile. 4.4. Dal confronto con la sentenza di primo grado, emerge, invero, che la Corte di appello ha riesaminato ciascuna prova posta a fondamento della motivazione assolutoria dalla sentenza di primo grado, compiendone una critica analitica,che si sottrae a censure di manifesta illogicità, avendo illustrato compiutamente le ragioni per cui ha ritenuto che esse assumano una valenza dimostrativa completamente diversa rispetto a quella ritenuta dal giudice di primo grado. La Corte di appello si è misura ta con le incongruenze riscontrate dal primo giudice nelle testimonianze e rispetto al contenuto delle registrazioni delle camere di sorveglianza, enunciando con innegabile plausibilità e persuasività le ragioni della diversa interpretazione, peraltro pienamente supportata dagli esiti della rinnovazione delle prove dichiarative. Il percorso argomentativo della sentenza impugnata è, invero,lineare e privo di incongruenze logico- giuridiche, basandosi sulla fedele ricostruzione dei fatti secondo la narrazione della persona offesa e della teste [OSCURATO:PERSONA], la quale, a propria volta, presa di mira dal prevenuto, avrebbe costituito l’oggetto della costrizione rivolta al destinatario della minaccia, [OSCURATO:PERSONA], sollecitato, con espressioni intimidatorie, al licenziamentodella dipendente, coniuge dello stesso imputato. 4.5. Se il riferimento a una motivazione rafforzata significa attendersi un apparato giustificativo vincolato nelle sue cadenze argomentative, nel quale siano esposte quelle tappe non eludibili del percorso che il giudice è tenuto a compiere nell’attività di giudizio, tali aspettative risultano pienamente rispettate dalla sentenza impugnata, non ravvisandosi aporìe argomentative che ne minino la persuasività, mentre il ricorrente formula deduzioni del tutto generiche, limitandosi a opporre la diversa valutazione del primo giudice, che sostanzialmente proponeuna rilettura degli elementi di prova, con la allegazione di parti delle deposizioni rese dai testi e rilevandone la incompatibilità con la lettura che ne ha tratto la Corte di merito. 4.6. Si tratta, alla fine , di censure afferenti al giudizio di responsabilità che censurano l’esito decisorio, risolvendosi i motivi in un dissenso ‘decisionale’, inidoneo, come tale, a segnalare,in questa sede,precarietà logiche della decisione impugnata o, peggio, vuoti di motivazione sui punti interessati. 4.7. In sintesi, il ricorso non offre la compiuta rappresentazione e dimostrazione di alcuna evidenza (pretermessa ovvero infedelmente rappresentata dal giudicante) di per sé dotata di univoca, oggettiva e immediata valenza esplicativa, tale, cioè, da disarticolare, a prescindere da ogni soggettiva valutazione, il costrutto argomentativo della decisione impugnata, per l'intrinseca incompatibilità degli enunciati (Cass., Sez. I, 14 luglio 2006, n. 25117, Stojanovic, massima n. 234167 e Cass., Sez. I, 15 giugno 2007, n. 24667, Musumeci, massima n. 237207). 5. Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. 5.1.Nulla è dovuto alla parte civile, che si è limitata a generiche conclusioni senza articolare alcuna argomentazione critica rispetto alla pretesa dell’imputato.Le Sezioni Unite (Sez. U, n. 5466 del 28/01/2004, Gallo, Rv. 226716-01), con orientamento cheil Collegio condivide , hanno, infatti, già chiarito che, nel procedimento che si svolge dinanzi alla Corte di cassazione in camera di consiglio nelle forme previste dagli artt. 610 e 611 cod. proc. pen., ovvero con rito camerale c.d. "non partecipato", va disposta la condanna de ll ’ imputa to al pagamento delle spese processuali in favore della parte civile, purché, in sede di legittimità, la stessa parte civile abbia effettivamente esplicato, nei modi e nei limiti consentiti, un'attività diretta a contrastare la pretesa dell'imputato per la tutela dei propri interessi. Il principio è stato ribaditocostantemente in riferimento a tutte le forme di giudizio camerale non partecipato, e, da ultimo, ribadito da Sez. Un.n. 877 del 14/07/2022 Cc. (dep. 12/01/2023 ) , in motivazione par. 20. Pertanto, la liquidazione delle spese processali riferibili alla fase di legittimità in favore della parte civile non è dovuta, perché essa non ha fornito alcun contributo, essendosi limitata a richiedere la dichiarazione d'inammissibilità del ricorso, o il suo rigetto, con vittoria di spese, senza contrastare specificamente i motivi di impugnazione proposti. P.Q.M Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Nulla