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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 23 marzo 2022

Cassazione n. 24494/2023

Testo disponibile della fonte

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/03/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo che il ricorso venga dichiarato inammissibile; lette le conclusioni dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], per il ricorrente, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza impugnata, la Corte ch appello di Napoli ha integralmente confermato la pronuncia di condanna emessa in data 10 cicembre 2014 dal Tribunale di Napoli, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], per il real:o di cui all'art. 648 cod pen. 2.

Ha proposto ricorso per cassazione il suddetto imputato, a mezzo del proprio difensore, deducendo due motivi di ricorso, che qui si riassumono nei termini di cui all'art. 173 disp. att. cod. proc. pen•

2.1. Con il primo motivo, si lamenta l'inosservanza di norme processuali in relazione agli artt. 97, 107, 178, lett. c), e 179 cod. proc. pen., dal momento che, dopo la rinuncia al mandato del precedente difensore di fiducia 1'11 ottobre 2016, la notifica della fissazione dell'udienza di appello del 23 marzo 2022 era stata fatta solo al difensore rinunciante e non al nuovo legale da nominarsi ai sensi dell'art. 97, comma 1, cod. proc. pen. 2.2.

Con il secondo motivo, si censura - sotto il profilo dell'inosservanza o dell'erronea applicazione della legge penale (in relazione agli artt. 157, 158 e 648 cod. pen.) - il mancato riconoscimento dell'intervenuta prescrizione già in data precedente alla sentenza di appello.

Le emergenze processuali attesterebbero infatti la ricezione dell'assegno di provenienza delittuosa entro il 29 ottobre 2021, a nulla rilevando la più recente data di accertamento del reato indicata nella rubrica imputativa.

3. Disposta la trattazione scritta del procedimento in cassazione, ai sensi dell'art. 23, comma 8, decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito nella legge 18 dicembre 2020, n. 176 (applicabile in forza di quanto disposto dall'art. 94, comma 2, decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, come modificato dal decreto-legge 31 ottobre 2022, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2022, n. 199), in mancanza di richiesta di discussione orale nei termini previsti, il Procuratore generale e la difesa hanno depositato conclusioni scritte, come in epigrafe indicate. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è fondato.

2. La Corte partenopea ha rigettato l'eccezione preliminare relativa all'omessa notifica dell'avviso al nuovo difensore, sul presupposto che la rinuncia al mandato del precedente legale non era accompagnata dalla prova della avvenuta comunicazione della rinuncia all'assistito, per cui l'originario difensore restava onerato dell'incarico.

La difesa ha precisato che l'eccezione non concerneva la nomina al nuovo difensore, ma a quello che avrebbe dovuto essere nominato d'ufficio.

Secondo il prevalente orientamento di questa Corte, la rinuncia al mandato da parte del difensore di fiducia opera immediatamente, senza che abbia rilevanza la comunicazione alla parte, e comporta l'obbligo per il giudice, a pena di nullità, di nominare tempestivamente un nuovo difensore all'imputato che non abbia provveduto ad altra nomina fiduciaria, dovendosi attribuire al differimento degli effetti dell'atto abdicativo, previsto dall'art. 107, comma 3, cod. proc. pen., carattere temporaneo, a garanzia dell'effettività della difesa (Sez. n. 47159 del 25/10/2022 Ghaidour, Rv. 284024; Sez. 1, n. 39570 del 12/09/2019, Perri, Rv.276872; Sez. 1, n. 16958 del 23/02/2018, Esposito, Rv. 272603; Sez. 1, n. 8099 del 04/02/2010, Sbandi, Rv. 246238.

In senso solo parzialmente contrario, l'esegesi delineata da Sez. 1, n. 46435 del 13/09/2019, Lapaidat, Rv. 277795, e Sez. 5, n. 3094 del 19/11/2015, dep. 2016, Arnoldo, Rv. 266052, secondo cui, per quanto attiene al termine per appellare, la rinuncia al mandato difensivo non comporta l'obbligo per il giudice di nominare all'imputato un difensore d'ufficio, in quanto il difensore rinunciante è onerato della difesa fino all'intervento di una nuova nomina).

Il motivo è dunque fondato.

3. Risulta fondato anche il secondo motivo.

La motivazione dei giudici di appello secondo cui «non sono spirati i termini di prescrizione trattandosi di reato commesso nel momento in cui è stato accertato che l'assegno depositato era oggetto di furto» sovrappone indebitamente un dato sostanziale (la consumazione del reato, a seguito dell'acquisto o ricezione della res) e un dato schiettamente procedimentale (l'accertamento del fatto ad opera della polizia giudiziaria e dell'Autorità inquirente).

La sentenza di primo grado riporta chiaramente - attraverso la dichiarazione, non smentita, del teste Pepe - che, in una scrittura privata datata 29 ottobre 2011, il titolo oggetto di ricettazione risulta già in possesso di Pelliccia che lo usa per l'appunto come parziale acconto per la compravendita di un terreno.

Questa circostanza non risulta smentita dagli atti accessibili al Collegio, ed anzi costituisce un elemento fondamentale nella ricostruzione della vicenda storica effettuata dai giudici di ambedue i precedenti gradi di giudizio.

Il termine massimo di prescrizione di dieci anni, ai sensi degli artt. 157 e 160 cod. pen., risulta pertanto intervenuto - in difetto di eventi sospensivi - il 29 ottobre 2021.

4. La sentenza impugnata va, pertanto, annullata senza rinvio, perché il reato contestato è estinto per prescrizione.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perc

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/03/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo che il ricorso venga dichiarato inammissibile; lette le conclusioni dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], per il ricorrente, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza impugnata, la Corte ch appello di Napoli ha integralmente confermato la pronuncia di condanna emessa in data 10 cicembre 2014 dal Tribunale di Napoli, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], per il real:o di cui all'art. 648 cod pen. 2. Ha proposto ricorso per cassazione il suddetto imputato, a mezzo del proprio difensore, deducendo due motivi di ricorso, che qui si riassumono nei termini di cui all'art. 173 disp. att. cod. proc. pen• 2.1. Con il primo motivo, si lamenta l'inosservanza di norme processuali in relazione agli artt. 97, 107, 178, lett. c), e 179 cod. proc. pen., dal momento che, dopo la rinuncia al mandato del precedente difensore di fiducia 1'11 ottobre 2016, la notifica della fissazione dell'udienza di appello del 23 marzo 2022 era stata fatta solo al difensore rinunciante e non al nuovo legale da nominarsi ai sensi dell'art. 97, comma 1, cod. proc. pen. 2.2. Con il secondo motivo, si censura - sotto il profilo dell'inosservanza o dell'erronea applicazione della legge penale (in relazione agli artt. 157, 158 e 648 cod. pen.) - il mancato riconoscimento dell'intervenuta prescrizione già in data precedente alla sentenza di appello. Le emergenze processuali attesterebbero infatti la ricezione dell'assegno di provenienza delittuosa entro il 29 ottobre 2021, a nulla rilevando la più recente data di accertamento del reato indicata nella rubrica imputativa. 3. Disposta la trattazione scritta del procedimento in cassazione, ai sensi dell'art. 23, comma 8, decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito nella legge 18 dicembre 2020, n. 176 (applicabile in forza di quanto disposto dall'art. 94, comma 2, decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, come modificato dal decreto-legge 31 ottobre 2022, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2022, n. 199), in mancanza di richiesta di discussione orale nei termini previsti, il Procuratore generale e la difesa hanno depositato conclusioni scritte, come in epigrafe indicate. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato. 2. La Corte partenopea ha rigettato l'eccezione preliminare relativa all'omessa notifica dell'avviso al nuovo difensore, sul presupposto che la rinuncia al mandato del precedente legale non era accompagnata dalla prova della avvenuta comunicazione della rinuncia all'assistito, per cui l'originario difensore restava onerato dell'incarico. La difesa ha precisato che l'eccezione non concerneva la nomina al nuovo difensore, ma a quello che avrebbe dovuto essere nominato d'ufficio. Secondo il prevalente orientamento di questa Corte, la rinuncia al mandato da parte del difensore di fiducia opera immediatamente, senza che abbia rilevanza la comunicazione alla parte, e comporta l'obbligo per il giudice, a pena di nullità, di nominare tempestivamente un nuovo difensore all'imputato che non abbia provveduto ad altra nomina fiduciaria, dovendosi attribuire al differimento degli effetti dell'atto abdicativo, previsto dall'art. 107, comma 3, cod. proc. pen., carattere temporaneo, a garanzia dell'effettività della difesa (Sez. n. 47159 del 25/10/2022 Ghaidour, Rv. 284024; Sez. 1, n. 39570 del 12/09/2019, Perri, Rv.276872; Sez. 1, n. 16958 del 23/02/2018, Esposito, Rv. 272603; Sez. 1, n. 8099 del 04/02/2010, Sbandi, Rv. 246238. In senso solo parzialmente contrario, l'esegesi delineata da Sez. 1, n. 46435 del 13/09/2019, Lapaidat, Rv. 277795, e Sez. 5, n. 3094 del 19/11/2015, dep. 2016, Arnoldo, Rv. 266052, secondo cui, per quanto attiene al termine per appellare, la rinuncia al mandato difensivo non comporta l'obbligo per il giudice di nominare all'imputato un difensore d'ufficio, in quanto il difensore rinunciante è onerato della difesa fino all'intervento di una nuova nomina). Il motivo è dunque fondato. 3. Risulta fondato anche il secondo motivo. La motivazione dei giudici di appello secondo cui «non sono spirati i termini di prescrizione trattandosi di reato commesso nel momento in cui è stato accertato che l'assegno depositato era oggetto di furto» sovrappone indebitamente un dato sostanziale (la consumazione del reato, a seguito dell'acquisto o ricezione della res) e un dato schiettamente procedimentale (l'accertamento del fatto ad opera della polizia giudiziaria e dell'Autorità inquirente). La sentenza di primo grado riporta chiaramente - attraverso la dichiarazione, non smentita, del teste Pepe - che, in una scrittura privata datata 29 ottobre 2011, il titolo oggetto di ricettazione risulta già in possesso di Pelliccia che lo usa per l'appunto come parziale acconto per la compravendita di un terreno. Questa circostanza non risulta smentita dagli atti accessibili al Collegio, ed anzi costituisce un elemento fondamentale nella ricostruzione della vicenda storica effettuata dai giudici di ambedue i precedenti gradi di giudizio. Il termine massimo di prescrizione di dieci anni, ai sensi degli artt. 157 e 160 cod. pen., risulta pertanto intervenuto - in difetto di eventi sospensivi - il 29 ottobre 2021. 4. La sentenza impugnata va, pertanto, annullata senza rinvio, perché il reato contestato è estinto per prescrizione. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perc