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Corte di giustizia UEsentenzaSezione I

Corte di giustizia UE n. 1/2026

ECLI:EU:C:2026:801
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

Edizione provvisoria SENTENZA DELLA CORTE (Terza Sezione) 1º ottobre 2026 ( * ) « Impugnazione – Concorrenza – Intese – Regolamento (CE) n. 1/2003 – Articolo 11, paragrafo 6 – Avvio da parte della [OSCURATO:PERSONA] europea di un procedimento in un caso già trattato da un’autorità nazionale garante della concorrenza – Richiesta di tale autorità nazionale di essere privata della competenza dalla [OSCURATO:PERSONA] – Principio di sussidiarietà – Articolo 41 della [OSCURATO:PERSONA] dei diritti fondamentali dell’Unione europea – Principio di buona amministrazione – Termine ragionevole per la trattazione del caso – Comunicazione della [OSCURATO:PERSONA] sulla cooperazione nell’ambito della rete delle autorità garanti della concorrenza – Autolimitazione del potere discrezionale di tale istituzione – Obbligo di motivazione » Nella causa C‑845/24 P, avente ad oggetto l’impugnazione, ai sensi dell’articolo 56 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, proposta l’11 dicembre 2024,

[OSCURATO:PERSONA].,

con sede in Stamford, Connecticut ([OSCURATO:PERSONA] d’America), [OSCURATO:PERSONA] GmbH, con sede in Vienna ([OSCURATO:PERSONA]),

[OSCURATO:PERSONA] BV,

con sede in Maarsbergen ([OSCURATO:PERSONA]), [OSCURATO:PERSONA] GmbH, con sede in Meissen (Germania), [OSCURATO:PERSONA] GmbH, con sede in Hannover (Germania), rappresentate da R. Grafunder, Y.-K.

Gürer, D. Seeliger, E. Venot e H. Wollmann, Rechtsanwälte, ricorrenti, procedimento in cui le altre parti sono: [OSCURATO:PERSONA] europea, rappresentata da A. Keidel, G. Meessen e L. Wildpanner, in qualità di agenti, convenuta in primo grado, Repubblica federale di Germania, rappresentata da J. Möller e R. Kanitz, in qualità di agenti, Consiglio dell’Unione europea, rappresentato da D. Bringuier e N. Brzezinski, in qualità di agenti, intervenienti in primo grado, LA CORTE (Terza Sezione), composta da C. Lycourgos (relatore), presidente di sezione, O. Spineanu-Matei, S. Rodin, N. Piçarra e N. Fenger, giudici, avvocato generale: A. Biondi cancelliere: A. [OSCURATO:PERSONA] vista la fase scritta del procedimento, sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 12 marzo 2026, ha pronunciato la seguente Sentenza 1 Con la loro impugnazione, le ricorrenti chiedono l’annullamento della sentenza del Tribunale dell’Unione europea del 2 ottobre 2024, [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA] (T‑589/22; in prosieguo: la «sentenza impugnata»; EU:T:2024:662), con cui quest’ultimo ha respinto il loro ricorso volto all’annullamento della decisione C(2022) 4761 final della [OSCURATO:PERSONA] europea, del 12 luglio 2022, relativa a un procedimento a norma dell’articolo 101 TFUE (caso AT.40522 – [OSCURATO:PERSONA] in metallo) (in prosieguo: la «decisione controversa»), nella parte in cui tale decisione le riguarda.

Contesto normativo Trattato UE 2 L’articolo 5, paragrafo 3, TUE dispone quanto segue: «In virtù del principio di sussidiarietà, nei settori che non sono di sua competenza esclusiva l’Unione [europea] interviene soltanto se e in quanto gli obiettivi dell’azione prevista non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli [OSCURATO:PERSONA] membri, né a livello centrale né a livello regionale e locale, ma possono, a motivo della portata o degli effetti dell’azione in questione, essere conseguiti meglio a livello di Unione.

Le istituzioni dell’Unione applicano il principio di sussidiarietà conformemente al protocollo [(n. 2)] sull’applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità.

I parlamenti nazionali vigilano sul rispetto del principio di sussidiarietà secondo la procedura prevista in detto protocollo».

[OSCURATO:PERSONA]

3 L’articolo 41 della [OSCURATO:PERSONA] dei diritti fondamentali dell’Unione europea (in prosieguo: la «[OSCURATO:PERSONA]»), intitolato «Diritto ad una buona amministrazione», al paragrafo 1, così dispone: «Ogni persona ha diritto a che le questioni che la riguardano siano trattate in modo imparziale ed equo ed entro un termine ragionevole dalle istituzioni, organi e organismi dell’Unione».

Regolamento (CE) n. 1/2003 4 I considerando 17 e 34 del regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio, del 16 dicembre 2002, concernente l’applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli [101 e 102 TFUE] (GU 2003, L 1, pag. 1) enunciano quanto segue: «(17) Per assicurare un’applicazione coerente delle regole di concorrenza e al contempo una gestione ottimale della rete [europea della concorrenza (in prosieguo: la «rete»)], è indispensabile mantenere la regola in virtù della quale le autorità garanti della concorrenza degli [OSCURATO:PERSONA] membri sono automaticamente private della loro competenza qualora la [OSCURATO:PERSONA] [europea] avvii un procedimento.

Se un’autorità garante della concorrenza di uno Stato membro si sta già occupando di un caso e la [OSCURATO:PERSONA] intende avviare un procedimento, la [OSCURATO:PERSONA] dovrebbe adoperarsi in tal senso il più presto possibile.

Prima dell’avvio di un procedimento, la [OSCURATO:PERSONA] dovrebbe consultare l’autorità nazionale interessata. (…) (34) I principi contemplati dagli articoli [101 e 102 TFUE] (…) hanno conferito agli organi della Comunità un ruolo centrale che sarebbe opportuno mantenere, pur coinvolgendo maggiormente gli [OSCURATO:PERSONA] membri nell’applicazione delle regole di concorrenza comunitarie.

Conformemente ai principi di sussidiarietà e di proporzionalità enunciati all’articolo 5 [TUE], il presente regolamento non va al di là di quanto necessario per raggiungere il proprio obiettivo, che è quello di permettere un’applicazione efficace delle regole di concorrenza comunitarie». 5 L’articolo 7 di tale regolamento è intitolato «Constatazione ed eliminazione delle infrazioni» e rientra nel capitolo III di detto regolamento, intitolato «Decisioni della [OSCURATO:PERSONA]».

Tale articolo 7, al paragrafo 1, prevede quanto segue: «Se la [OSCURATO:PERSONA] constata, in seguito a denuncia o d’ufficio, un’infrazione all’articolo [101 o 102 TFUE], può obbligare, mediante decisione, le imprese e associazioni di imprese interessate a porre fine all’infrazione constatata.

A tal fine può imporre loro l’adozione di tutti i rimedi comportamentali o strutturali, proporzionati all’infrazione commessa e necessari a far cessare effettivamente l’infrazione stessa. (…)». 6 L’articolo 11 del medesimo regolamento, intitolato «Cooperazione fra la [OSCURATO:PERSONA] e le autorità garanti della concorrenza degli [OSCURATO:PERSONA] membri», rientra nel capitolo IV di quest’ultimo, intitolato «Cooperazione».

Tale articolo 11 dispone quanto segue: «1. [OSCURATO:PERSONA] e le autorità garanti della concorrenza degli [OSCURATO:PERSONA] membri applicano le regole di concorrenza comunitarie in stretta collaborazione. (…)

3. Quando le autorità garanti della concorrenza degli [OSCURATO:PERSONA] membri agiscono ai sensi dell’articolo [101 o 102 TFUE], esse ne informano per iscritto la [OSCURATO:PERSONA] prima o immediatamente dopo l’avvio della prima misura formale di indagine. (…) (…)

6. L’avvio di un procedimento da parte della [OSCURATO:PERSONA] per l’adozione di una decisione ai sensi del capitolo III priva le autorità garanti della concorrenza degli [OSCURATO:PERSONA] membri della competenza ad applicare gli articoli [101 e 102 TFUE].

Qualora un’autorità garante della concorrenza di uno Stato membro stia già svolgendo un procedimento, la [OSCURATO:PERSONA] avvia il procedimento unicamente previa consultazione di quest’ultima».

La comunicazione sulla cooperazione 7 La comunicazione della [OSCURATO:PERSONA] sulla cooperazione nell’ambito della rete delle autorità garanti della concorrenza (GU 2004, C 101, pag. 43; in prosieguo: la «comunicazione sulla cooperazione») enuncia quanto segue: «(…)

7. Qualora per ragioni di tutela efficace della concorrenza e dell’interesse comunitario si ritenga necessaria la riattribuzione del caso, i membri della rete tenteranno, ogniqualvolta ciò sia possibile, di riattribuire il caso ad un’unica autorità che sia nella posizione idonea per intervenire (…).

In ogni caso, la riattribuzione dovrebbe avvenire in modo rapido ed efficiente e non dovrebbe determinare ritardi nelle indagini in corso. (…)

16. Per rilevare l’esistenza di procedimenti multipli e per assicurare che i casi siano trattati dall’autorità garante della concorrenza che sia nella posizione più idonea per farlo, i membri della rete devono essere informati, sin dalle prime fasi, dei casi trattati dalle varie autorità garanti della concorrenza (…).

In effetti, è nell’interesse sia della rete che delle imprese interessate che, qualora il caso debba essere riattribuito, vi si provveda rapidamente. (…)

18. I problemi di riattribuzione, qualora dovessero sorgere, devono essere risolti tempestivamente, di norma entro due mesi dalla data della prima informazione inviata alla rete, conformemente all’articolo 11 del Regolamento [n. 1/2003].

Nel corso di detto periodo le autorità garanti della concorrenza si impegnano a raggiungere un accordo su una possibile riattribuzione del caso e, se necessario, sulle modalità dell’azione parallela.

19. In generale, l’autorità o le autorità garanti della concorrenza che alla fine del periodo previsto per la riattribuzione si occupano di [u]n caso dovrebbero continuare ad occuparsene fino alla conclusione del procedimento.

Dovrebbe, inoltre, procedersi alla riattribuzione del caso dopo il periodo iniziale di attribuzione di due mesi solo nel caso in cui, nel corso del procedimento, i fatti noti in merito al caso mutino sostanzialmente. (…)

31. Tutti i membri della rete si impegnano a far sì che l’attribuzione dei casi si svolga in modo rapido ed efficiente.

Dato che il Regolamento [n. 1/2003] ha creato un sistema di competenze parallele, l’attribuzione dei casi tra membri della rete costituisce una semplice divisione del lavoro sulla base della quale alcune autorità si astengono dall’agire.

Pertanto, l’attribuzione dei casi non implica che le imprese partecipanti ad un’infrazione o da essa interessate acquisiscano il diritto a che il loro caso venga trattato da una particolare autorità. (…)

52. L’avvio del procedimento da parte della [OSCURATO:PERSONA] è un atto formale (...) mediante il quale la [OSCURATO:PERSONA] manifesta la propria intenzione di adottare una decisione ai sensi del capitolo III del Regolamento [n. 1/2003]. (…)

53. Possono presentarsi due situazioni.

Innanzitutto, qualora la [OSCURATO:PERSONA] sia la prima autorità garante della concorrenza ad avviare un procedimento mirante all’adozione di una decisione su un caso, ai sensi del Regolamento [n. 1/2003], le autorità nazionali garanti della concorrenza non possono più trattare il caso.

L’articolo 11, paragrafo 6, del Regolamento [n. 1/2003] prevede che, una volta che la [OSCURATO:PERSONA] abbia avviato un procedimento, le autorità nazionali garanti della concorrenza non possano più avviare un loro procedimento ai fini dell’applicazione degli articoli [101 e 102 TFUE] contro i medesimi accordi o pratiche ad opera delle medesime imprese sul medesimo mercato rilevante del prodotto e geografico.

54. La seconda situazione si ha quando una o più autorità nazionali garanti della concorrenza abbiano informato la rete ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 3 del Regolamento [n. 1/2003] di avere iniziato l’esame di un determinato caso.

Nel corso del periodo iniziale di attribuzione (periodo indicativo di due mesi, cfr. supra , punto 18), la [OSCURATO:PERSONA] può avviare il procedimento ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 6 del Regolamento [n. 1/2003], dopo essersi consultata con le autorità interessate.

Dopo la fase dell’attribuzione, la [OSCURATO:PERSONA] può in linea di principio applicare l’articolo 11, paragrafo 6 del Regolamento [n. 1/2003] solo in una delle seguenti situazioni:

a) i membri della rete prevedono di adottare decisioni contrastanti sullo stesso caso;

b) i membri della rete prevedono di adottare una decisione palesemente in conflitto con la giurisprudenza consolidata.

I principi enunciati dalla giurisprudenza degli organi giurisdizionali comunitari e nelle decisioni e nei regolamenti precedenti della [OSCURATO:PERSONA] dovrebbero servire da parametro di valutazione.

In merito alla valutazione dei fatti (ad esempio, la definizione del mercato), la [OSCURATO:PERSONA] interverrà solo in caso di divergenze significative;

c) i membri della rete prolungano indebitamente il procedimento relativo al caso;

d) l’adozione di una decisione della [OSCURATO:PERSONA] è necessaria per sviluppare la politica comunitaria della concorrenza - in particolare quando il medesimo problema di concorrenza si presenti in vari [OSCURATO:PERSONA] membri - ovvero per assicurare l’effettiva applicazione della politica comunitaria della concorrenza;

e) le autorità nazionali garanti della concorrenza non si oppongono. (…)».

Fatti e decisione controversa 8 I fatti, quali risultano, in sostanza, dai punti da 2 a 14 della sentenza impugnata, possono essere riassunti come segue. 9 Le ricorrenti fanno parte del gruppo [OSCURATO:PERSONA], il quale è attivo nel settore degli imballaggi in metallo. 10 Il 21 maggio 2015 alcuni ispettori del Bundeskartellamt (Autorità federale garante della concorrenza, Germania) hanno perquisito i locali di diverse società di tale gruppo. 11 A seguito di una richiesta, datata 14 giugno 2017, dell’Autorità federale garante della concorrenza di istruire il presente caso, la [OSCURATO:PERSONA] ha adottato, il 19 aprile 2018, la decisione C(2018) 2466 final, relativa all’avvio di un procedimento nel caso AT. 40522 – Pandora (in prosieguo: la «decisione di avvio»).

Tale procedimento era contro le ricorrenti nonché contro la [OSCURATO:PERSONA]. e la [OSCURATO:PERSONA] & [OSCURATO:PERSONA] GmbH, società che fanno parte del gruppo [OSCURATO:PERSONA], il quale opera anche nel settore degli imballaggi in metallo. 12 Con atto introduttivo depositato presso la cancelleria del Tribunale il 4 luglio 2018, due società del gruppo [OSCURATO:PERSONA] hanno presentato un ricorso avverso la decisione di avvio. 13 Con ordinanza del 15 marzo 2019, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] (T‑410/18; EU:T:2019:166), il Tribunale ha respinto tale ricorso in quanto irricevibile, con la motivazione che la decisione di avvio costituisce un atto preparatorio.

Con ordinanza della Corte del 29 gennaio 2020, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] (C‑418/19 P; EU:C:2020:43), l’impugnazione avverso l’ordinanza suddetta del Tribunale è stata respinta. 14 Con decisione del 1º ottobre 2021, la [OSCURATO:PERSONA] ha chiuso il procedimento relativo a tutti i territori dello Spazio economico europeo (SEE), ad eccezione della Germania. 15 Tanto le società del gruppo [OSCURATO:PERSONA] quanto quelle del gruppo [OSCURATO:PERSONA] hanno riconosciuto l’esistenza di un’infrazione in Germania e indicato l’importo massimo dell’ammenda che si aspettavano di vedersi infliggere dalla [OSCURATO:PERSONA] e che avrebbero accettato nell’ambito di un procedimento di transazione. 16 Il 12 luglio 2022 la [OSCURATO:PERSONA] ha adottato la decisione controversa.

Essa ha constatato che talune società dei gruppi [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] avevano partecipato a un’infrazione unica e continuata dell’articolo 101 TFUE nel settore degli imballaggi in metallo in Germania dall’11 marzo 2011 al 18 settembre 2014, pregiudicando così la concorrenza, tra tali due gruppi, su una parte sostanziale del mercato interno, e ha inflitto alle ricorrenti, in solido, un’ammenda di EUR 23 852

000. Procedimento dinanzi al Tribunale e sentenza impugnata 17 Con il loro ricorso dinanzi al Tribunale, le ricorrenti hanno chiesto l’annullamento della decisione controversa nella parte in cui le riguarda e la condanna della [OSCURATO:PERSONA] alle spese. 18 Esse hanno dedotto tre motivi a sostegno di tale ricorso.

Il primo motivo di ricorso verteva sulla violazione del principio di sussidiarietà, enunciato dall’articolo 5, paragrafo 3, TUE, il secondo, su uno sviamento di potere e, il terzo, sulla violazione del diritto ad una buona amministrazione, sancito all’articolo 41 della [OSCURATO:PERSONA]. 19 Nell’ambito del primo motivo di ricorso, le ricorrenti hanno affermato, in subordine, che, se si fosse dovuto ritenere che la [OSCURATO:PERSONA] avesse potuto applicare l’articolo 11, paragrafo 6, del regolamento n. 1/2003 senza essere soggetta all’obbligo di rispettare il principio di sussidiarietà, se ne sarebbe dovuto dedurre che tale articolo 11, paragrafo 6, è esso stesso illegittimo in quanto incompatibile con tale principio. 20 [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto al Tribunale di respingere il ricorso e di condannare le ricorrenti alle spese.

Essa ha, peraltro, proposto una domanda riconvenzionale volta a fissare l’importo dell’ammenda ad un livello più elevato, fino ad EUR 26 503

000. 21 La Repubblica federale di Germania e il Consiglio dell’Unione europea sono intervenuti a sostegno delle conclusioni della [OSCURATO:PERSONA]. 22 Con la sentenza impugnata, il Tribunale ha respinto sia il ricorso delle ricorrenti che la domanda riconvenzionale della [OSCURATO:PERSONA].

Esso ha condannato le ricorrenti a farsi carico delle proprie spese e del 90% delle spese sostenute dalla [OSCURATO:PERSONA], facendosi carico, quest’ultima, quindi del 10% delle proprie spese, e dovendo la Repubblica federale di Germania e il Consiglio, dal canto loro, farsi carico delle proprie spese.

Conclusioni delle parti 23 Le ricorrenti chiedono di: – annullare la sentenza impugnata nella parte in cui il loro ricorso è stato respinto; – annullare la decisione controversa, e – condannare la [OSCURATO:PERSONA] alle spese sostenute per i procedimenti dinanzi al Tribunale e alla Corte. 24 [OSCURATO:PERSONA] e la Repubblica federale di Germania chiedono di: – respingere l’impugnazione e – condannare le ricorrenti alle spese. 25 Il Consiglio chiede il rigetto dell’impugnazione nella parte in cui questa mette in discussione il rigetto, da parte del Tribunale, dell’eccezione di illegittimità dell’articolo 11, paragrafo 6, del regolamento n. 1/2003 sollevata dalle ricorrenti.

Sull’impugnazione 26 Le ricorrenti deducono cinque motivi a sostegno della loro impugnazione.

Il Tribunale avrebbe interpretato e applicato erroneamente il principio di sussidiarietà (primo motivo), il divieto di sviamento di potere (secondo motivo), il principio di proporzionalità (terzo motivo), il principio secondo cui l’amministrazione è vincolata dalle proprie decisioni (quarto motivo) e l’obbligo di motivazione gravante sulla [OSCURATO:PERSONA] (quinto motivo). 27 Occorre esaminare, in primo luogo, il quarto motivo di impugnazione.

Sul quarto motivo di impugnazione, vertente sull a violazione del principio secondo cui l ’ amministrazione è vincolata dalle proprie decisioni Argomenti delle parti 28 Le ricorrenti sostengono che, constatando, al punto 105 della sentenza impugnata, che esse non hanno dimostrato che la [OSCURATO:PERSONA], senza ragioni legittime, si sia discostata dalla comunicazione sulla cooperazione, il Tribunale ha erroneamente interpretato e applicato il principio secondo cui l’amministrazione è vincolata dalle proprie decisioni. 29 Esse sottolineano che, in virtù di tale principio, la [OSCURATO:PERSONA] deve seguire le norme di comportamento che essa si è a sua volta imposta.

La comunicazione sulla cooperazione avrebbe quindi un effetto vincolante per la [OSCURATO:PERSONA].

Tale comunicazione conterrebbe norme di comportamento, non rispettate nel caso di specie, aventi ad oggetto la riattribuzione di casi nell’ambito della rete. 30 Pertanto, dal punto 19 di detta comunicazione risulterebbe che, dopo la scadenza del periodo di due mesi previsto al punto 18 della medesima, l’articolo 11, paragrafo 6, del regolamento n. 1/2003 possa essere applicato solo nel caso in cui «nel corso del procedimento, i fatti noti in merito al caso mutino sostanzialmente».

Nel caso di specie, risulterebbe che la [OSCURATO:PERSONA] abbia accettato la riattribuzione richiesta dall’Autorità federale garante della concorrenza sulla base dell’informazione, trasmessa da quest’ultima dopo la scadenza di tale periodo di due mesi, secondo la quale il gruppo [OSCURATO:PERSONA] aveva effettuato una ristrutturazione nel corso del procedimento dinanzi a tale autorità nazionale, dato che tale ristrutturazione, secondo un’informazione anch’essa trasmessa da detta autorità, poteva, a causa di una lacuna nella normativa tedesca, impedire alla stessa autorità di infliggere una sanzione effettiva.

Ebbene, secondo le ricorrenti, tale ristrutturazione non può giustificare l’applicazione dell’articolo 11, paragrafo 6, del regolamento n. 1/2003, dal momento che questa è intervenuta dopo la cessazione dell’infrazione e non costituiva quindi una mutazione dei «fatti noti in merito al caso». 31 L’applicazione dell’articolo 11, paragrafo 6, del regolamento n. 1/2003, contrariamente a quanto indicato ai punti 59 e 60 della sentenza impugnata, non sarebbe neppure conforme al punto 54, lettera d), della comunicazione sulla cooperazione, poiché non sarebbe stato debitamente dimostrato che la riattribuzione del caso fosse necessaria per assicurare l’effettiva applicazione del diritto dell’Unione.

A tal riguardo, le ricorrenti osservano che non è stato né dimostrato dalla [OSCURATO:PERSONA] né accertato dal Tribunale che fosse impossibile per l’Autorità federale garante della concorrenza infliggere una sanzione effettiva.

L’affermazione del Tribunale, che figura al punto 72 della sentenza impugnata, secondo cui tale autorità nazionale avrebbe potuto non essere in grado di infliggere una sanzione effettiva, sarebbe speculativa. 32 Le ricorrenti aggiungono che la riattribuzione del caso non poteva neppure fondarsi sul semplice fatto che l’Autorità federale garante della concorrenza non vi si opponeva.

Se il punto 54, lettera e), della comunicazione sulla cooperazione dovesse essere inteso nel senso che l’assenza di opposizione da parte dell’autorità nazionale incaricata del caso è sufficiente per privarla della propria competenza ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 6, del regolamento n. 1/2003, si dovrebbe ritenere che tale punto 54, lettera e), violi gli interessi legittimi delle imprese interessate. 33 La sentenza impugnata sarebbe anche errata nella misura in cui il Tribunale ha ritenuto, al punto 89 della medesima, che la [OSCURATO:PERSONA] non sia vincolata da alcun termine specifico per applicare l’articolo 11, paragrafo 6, di tale regolamento.

Le ricorrenti sottolineano, a tal riguardo, che risulta, in particolare, dal considerando 17 di detto regolamento che qualsiasi riattribuzione alla [OSCURATO:PERSONA] di un caso di cui si sia occupata un’autorità nazionale garante della concorrenza deve avvenire il più presto possibile.

Anche supponendo che, nel caso di specie, solo il periodo di circa dieci mesi compreso tra il 14 giugno 2017, data della richiesta di privazione della competenza dell’Autorità federale garante della concorrenza, e il 19 aprile 2018, data in cui la [OSCURATO:PERSONA] ha avviato il procedimento, sia pertinente per valutare il carattere ragionevole del termine di trattazione del caso, il Tribunale avrebbe dovuto constatare che una siffatta durata era eccessiva. 34 [OSCURATO:PERSONA] replica che il quarto motivo di impugnazione è in parte irricevibile.

Da un lato, taluni argomenti dedotti a sostegno di tale motivo non sarebbero stati sollevati in primo grado.

Dall’altro lato, le ricorrenti chiederebbero alla Corte una nuova valutazione dei fatti.

Il suddetto motivo sarebbe, in ogni caso, infondato, come sostenuto anche dal governo tedesco.

Giudizio della Corte – Sulla ricevibilità 35 Come risulta dal fascicolo, l’argomento delle ricorrenti, sollevato a sostegno del quarto motivo di impugnazione, secondo cui la ristrutturazione del gruppo [OSCURATO:PERSONA] nel corso del procedimento dinanzi all’Autorità federale garante della concorrenza non costituiva una mutazione dei «fatti noti in merito al caso», ai sensi del punto 19 della comunicazione sulla cooperazione, non è stato dedotto dinanzi al Tribunale. 36 Tale argomento non può essere presentato per la prima volta dinanzi alla Corte.

Infatti, nell’ambito di un’impugnazione, la competenza della Corte è limitata alla valutazione della soluzione giuridica che è stata fornita a fronte dei motivi di ricorso e degli argomenti discussi dinanzi al giudice di primo grado [sentenze del 1º giugno 1994, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] e a., C‑136/92 P, EU:C:1994:211, punto 59, nonché del 16 aprile 2026, Colombani/SEAE (Molestie passive o collettive), C‑343/23 P, EU:C:2026:294, punto 85]. 37 Poiché detto argomento è, in sostanza, l’unico che le ricorrenti traggono dal punto 19 della comunicazione sulla cooperazione a sostegno del quarto motivo di impugnazione, si deve concludere che tale motivo è irricevibile nella parte in cui si riferisce a detto punto

19. 38 Il quarto motivo di impugnazione è anche irricevibile nella parte in cui si basa sull’argomento vertente sull’eccessività della durata del periodo di circa dieci mesi compreso tra il 14 giugno 2017, data della richiesta di privazione della competenza dell’Autorità federale garante della concorrenza, e il 19 aprile 2018, data in cui la [OSCURATO:PERSONA] ha avviato il procedimento. 39 Infatti, le ricorrenti non precisano le ragioni per le quali la valutazione di tale durata, contenuta ai punti da 94 a 99 della sentenza impugnata, sarebbe errata in diritto.

Esse non invocano neppure, a tal riguardo, uno snaturamento dei fatti.

Il loro argomento equivale, pertanto, a chiedere alla Corte di procedere ad una nuova valutazione dei fatti.

Ebbene, conformemente all’articolo 256, paragrafo 1, TFUE e all’articolo 58, primo comma, dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, l’impugnazione deve limitarsi ai motivi di diritto.

La valutazione dei fatti non costituisce quindi, salvo il caso di un loro snaturamento, una questione di diritto, come tale soggetta al controllo della Corte nell’ambito di un’impugnazione [v., in tal senso, sentenze del 7 ottobre 2004, [OSCURATO:PERSONA]/UAMI, C‑136/02 P, EU:C:2004:592, punto 39; del 4 ottobre 2024, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], C‑31/23 P, EU:C:2024:851, punto 89, e del 18 dicembre 2025, WS e a./Frontex (Operazione congiunta di rimpatrio), C‑679/23 P, EU:C:2025:976, punto 144]. – Nel merito 40 Ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 6, prima frase, del regolamento n. 1/2003, l’avvio di un procedimento da parte della [OSCURATO:PERSONA] per l’adozione di una decisione ai fini dell’applicazione dell’articolo 101 TFUE o dell’articolo 102 TFUE ha l’effetto di privare le autorità nazionali garanti della concorrenza della competenza ad applicare tali articoli 101 e

102. 41 Come risulta dall’articolo 11, paragrafo 6, seconda frase, di tale regolamento, la privazione della competenza in capo alle autorità nazionali garanti della concorrenza risultante da tale decisione di avvio del procedimento si estende alle situazioni in cui il caso di cui si tratta è già oggetto di un procedimento dinanzi a tali autorità.

In tale fattispecie, l’avvio del procedimento da parte della [OSCURATO:PERSONA] comporta riattribuire il caso a tale istituzione, in quanto l’autorità nazionale che sta già svolgendo un procedimento è, al pari delle altre autorità nazionali garanti della concorrenza, privata della competenza. 42 Secondo la sua formulazione, tale disposizione richiede soltanto, ai fini della privazione della competenza in capo all’autorità nazionale garante della concorrenza che stia già svolgendo un procedimento, che la [OSCURATO:PERSONA] consulti tale autorità nazionale al fine di conoscere il parere di quest’ultima su un’eventuale riattribuzione del caso. 43 Nel caso di specie, il Tribunale ha constatato correttamente, al punto 40 della sentenza impugnata, che tale requisito era stato rispettato.

Infatti, poiché l’Autorità federale garante della concorrenza ha essa stessa chiesto alla [OSCURATO:PERSONA] di privarla della competenza, essa ha espresso, con tale richiesta, il suo parere su un’eventuale riattribuzione del caso a tale istituzione, allo stesso titolo in cui avrebbe potuto esprimere tale parere dopo aver ricevuto una richiesta formale al riguardo da parte della [OSCURATO:PERSONA]. 44 Ciò posto, la compatibilità, con il diritto dell’Unione, dell’avvio di un procedimento per l’adozione di una decisione ai fini dell’applicazione dell’articolo 101 TFUE o dell’articolo 102 TFUE, che ha l’effetto di privare della competenza l’autorità nazionale garante della concorrenza che stia già esaminando il caso, non può dipendere dal solo rispetto del requisito di consultazione menzionato all’articolo 11, paragrafo 6, del regolamento n. 1/2003. 45 Nell’adottare una decisione di avvio del procedimento, la [OSCURATO:PERSONA] è anche tenuta a rispettare, in particolare, l’articolo 41 della [OSCURATO:PERSONA], che sancisce il diritto ad una buona amministrazione.

È vero che l’atto che consiste nell’avviare un procedimento per l’adozione di una decisione ha solo carattere preparatorio e non può quindi, in quanto tale, essere oggetto di un ricorso di annullamento.

Tuttavia, gli eventuali vizi di tale atto possono essere fatti valere nel ricorso diretto contro l’atto definitivo, della cui elaborazione detto atto costituisce un momento preparatorio (sentenze dell’11 novembre 1981, IBM/[OSCURATO:PERSONA], 60/81, EU:C:1981:264, punto 12, nonché del 22 aprile 2021, thyssenkrupp [OSCURATO:PERSONA] e thyssenkrupp [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], C‑572/18 P, EU:C:2021:317, punto 50). 46 Il diritto ad una buona amministrazione implica, in particolare, che il caso sia trattato entro un termine ragionevole.

Nei casi vertenti su infrazioni sospette dell’articolo 101 TFUE o dell’articolo 102 TFUE, tale obbligo costituisce, per tutti i membri della rete, un principio generale del diritto dell’Unione ed è, per quanto riguarda la [OSCURATO:PERSONA], enunciato dall’articolo 41, paragrafo 1, della [OSCURATO:PERSONA] (v., in tal senso, sentenze del 21 settembre 2006, [OSCURATO:PERSONA] voor de Groothandel op [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], C‑105/04 P, EU:C:2006:592, punto 35, e del 15 gennaio 2026, [OSCURATO:PERSONA], C‑588/24, EU:C:2026:14, punti 44 e 45). 47 Per quanto riguarda la riattribuzione di casi nell’ambito della rete, l’esigenza di agire entro un termine ragionevole è, in sostanza, ricordata al considerando 17 del regolamento n. 1/2003 nonché ai punti 7 e 16 della comunicazione sulla cooperazione, da cui risulta che una siffatta riattribuzione deve, nell’interesse non solo della rete ma anche delle imprese in questione, avvenire «il più presto possibile» e in modo «rapido».

Tale esigenza è, del resto, concretizzata al punto 18 di tale comunicazione, secondo cui occorre che i «problemi di riattribuzione» siano, in linea di principio, risolti «entro due mesi dalla data della prima informazione inviata alla rete». 48 Come precisato al punto 54 di detta comunicazione, quando un caso è già in esame presso un’autorità nazionale garante della concorrenza, la «prima informazione inviata alla rete» è quella con cui tale autorità nazionale, conformemente all’articolo 11, paragrafo 3, del regolamento n. 1/2003, informa la rete di aver iniziato l’esame di tale caso. 49 Risulta, inoltre, da tale punto 54 che, dopo la scadenza del periodo indicativo di due mesi, menzionato al punto 18 della medesima comunicazione, la [OSCURATO:PERSONA] si astiene, in linea di principio, dall’applicare l’articolo 11, paragrafo 6, del regolamento n. 1/2003. 50 Tale norma di comportamento è tuttavia soggetta a cinque eccezioni, elencate al punto 54, lettere da a) ad e), della comunicazione sulla cooperazione e riguardano, rispettivamente, l’eventualità di decisioni contrastanti sullo stesso caso, l’eventualità di una decisione palesemente in conflitto con la giurisprudenza consolidata, il prolungamento indebito del procedimento relativo al caso, la necessità di sviluppare la politica della concorrenza dell’Unione, in particolare quando il medesimo problema di concorrenza si presenti in vari [OSCURATO:PERSONA] membri oppure per assicurare l’effettiva applicazione della politica comunitaria della concorrenza, e, infine, la fattispecie in cui l’autorità nazionale garante della concorrenza che esamina già il caso non si opponga alla riattribuzione di quest’ultimo alla [OSCURATO:PERSONA]. 51 Annunciando, con la pubblicazione della comunicazione sulla cooperazione, che essa applicherà le norme enunciate in quest’ultima ai casi previsti, la [OSCURATO:PERSONA] si è autolimitata nell’esercizio del suo potere discrezionale e non può, in linea di principio, discostarsi da tali norme, pena l’essere sanzionata, eventualmente, a titolo di una violazione di principi generali del diritto, quali la parità di trattamento o la tutela del legittimo affidamento (v., per analogia, sentenze del 28 giugno 2005, [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA], C‑189/02 P, C‑202/02 P, da C‑205/02 P a C‑208/02 P e C‑213/02 P, EU:C:2005:408, punto 211; dell’11 settembre 2008, Germania e a./Kronofrance, C‑75/05 P e C‑80/05 P, EU:C:2008:482, punto 60, nonché del 14 marzo 2024, D & A Pharma/[OSCURATO:PERSONA] ed EMA, C‑291/22 P, EU:C:2024:228, punto 143). 52 Nel caso di specie, è pacifico che la riattribuzione del caso alla [OSCURATO:PERSONA] ha avuto luogo dopo la scadenza del periodo indicativo di due mesi previsto al punto 18 della comunicazione sulla cooperazione. 53 È anche pacifico che l’Autorità federale garante della concorrenza non si opponeva a tale riattribuzione.

Date tali circostanze, l’eccezione prevista al punto 54, lettera e), di tale comunicazione, con la quale la [OSCURATO:PERSONA] si riserva la possibilità di applicare, dopo la scadenza di tale periodo indicativo, l’articolo 11, paragrafo 6, del regolamento n. 1/2003 per il solo motivo che «le autorità nazionali garanti della concorrenza non si oppongono», poteva, a priori, applicarsi. 54 Le ricorrenti sostengono, tuttavia, che l’eccezione prevista a tale punto 54, lettera e), è incompatibile con il diritto ad una buona amministrazione, in quanto viola gli interessi legittimi delle imprese interessate. 55 È giocoforza constatare che tale argomento non deve essere esaminato nell’ambito della presente impugnazione poiché, nella sentenza impugnata, il Tribunale non ha dichiarato che la [OSCURATO:PERSONA] possa limitarsi ad applicare l’articolo 11, paragrafo 6, del regolamento n. 1/2003 sulla sola base dell’assenza di opposizione da parte dell’Autorità federale garante della concorrenza. 56 Infatti, pur constatando, ai punti 23 e 47 della sentenza impugnata, che l’unico requisito posto dall’articolo 11, paragrafo 6, del regolamento n. 1/2003 consiste nella consultazione dell’autorità nazionale garante della concorrenza interessata, il Tribunale ha precisato, ai punti 59, 71, 85, 86, 91 e 92 di tale sentenza, che l’applicazione di tale disposizione deve essere compatibile con l’articolo 101 TFUE, con i principi generali del diritto dell’Unione, tra cui i principi di proporzionalità e di tutela del legittimo affidamento, nonché con la [OSCURATO:PERSONA], il cui articolo 41 comporta l’obbligo di osservare un termine ragionevole nello svolgimento dei procedimenti amministrativi. 57 Nel caso di specie, il Tribunale ha ritenuto che la privazione della competenza in capo all’Autorità federale garante della concorrenza fosse compatibile con tali norme.

A tal riguardo, esso ha rilevato, da un lato, ai punti da 56 a 60 e 72 della sentenza impugnata, che la ristrutturazione del gruppo [OSCURATO:PERSONA] nel corso del procedimento dinanzi a tale autorità nazionale poteva, a causa di una lacuna nella normativa tedesca allora in vigore, impedire a detta autorità di infliggere sanzioni che avrebbero assicurato un’applicazione efficace dell’articolo 101 TFUE e, dall’altro, ai punti da 82 a 84 e ai punti da 93 a 100 di tale sentenza, che la [OSCURATO:PERSONA], che si trovava quindi nella posizione migliore per trattare il caso, ha avviato il procedimento circa dieci mesi dopo essere stata informata, dall’Autorità federale garante della concorrenza, di tale lacuna nella normativa tedesca; periodo che, secondo il Tribunale, era ragionevole alla luce delle circostanze proprie del caso. 58 Il Tribunale ne ha dedotto, ai punti 59, 60 e 88 di detta sentenza, che la riattribuzione del caso di cui si tratta poteva rientrare nel punto 54, lettera d), della comunicazione sulla cooperazione, secondo il quale la [OSCURATO:PERSONA] può, nonostante la scadenza del periodo indicativo di due mesi previsto al punto 18 di tale comunicazione, applicare l’articolo 11, paragrafo 6, del regolamento n. 1/2003 qualora ciò si riveli necessario per assicurare l’effettiva applicazione delle regole di concorrenza dell’Unione. 59 Tale motivazione della sentenza impugnata non è viziata da alcun errore di diritto.

Contrariamente a quanto sostengono le ricorrenti, il Tribunale non doveva esigere che la [OSCURATO:PERSONA] dimostrasse che era divenuto «impossibile» per l’Autorità federale garante della concorrenza infliggere una sanzione effettiva.

Alla luce dell’obiettivo del regime di cooperazione istituito dal regolamento n. 1/2003, che consiste, come risulta dal considerando 34 di tale regolamento, nell’assicurare l’applicazione efficace delle regole di concorrenza dell’Unione, era sufficiente, nel caso di specie, constatare che la [OSCURATO:PERSONA] disponeva di un’informazione secondo cui la ristrutturazione del gruppo [OSCURATO:PERSONA] nel corso del procedimento dinanzi all’Autorità federale garante della concorrenza poteva ridurre la capacità di tale autorità nazionale di assicurare l’applicazione efficace di tali regole.

Poiché il Tribunale ha constatato, nella sua valutazione insindacabile dei fatti, che una siffatta informazione era stata portata a conoscenza della [OSCURATO:PERSONA] il 14 giugno 2017, esso ha ritenuto correttamente, come osservato dall’avvocato generale ai paragrafi da 28 a 31 delle sue conclusioni, che tale istituzione potesse considerarsi nella posizione migliore per trattare il caso e che fosse quindi nella condizione di avviare, entro un termine ragionevole a decorrere dal 14 giugno 2017, un procedimento per l’adozione di una decisione. 60 Come rilevato dall’avvocato generale al paragrafo 48 delle sue conclusioni, è anche senza incorrere in errori di diritto che il Tribunale ha dichiarato, al punto 93 della sentenza impugnata, che il carattere ragionevole del termine deve essere valutato alla luce delle circostanze proprie di ciascun caso.

Pertanto, contrariamente a quanto sostengono le ricorrenti, il periodo entro il quale la [OSCURATO:PERSONA], conformemente al punto 54, lettere da a) ad e), della comunicazione sulla cooperazione, può applicare l’articolo 11, paragrafo 6, del regolamento n. 1/2003 non può essere determinato in modo generale e assoluto, in quanto il suo carattere ragionevole può variare da un caso all’altro a seconda delle circostanze proprie di ciascun caso. 61 Dall’insieme degli elementi che precedono risulta che il Tribunale non è incorso in errori di diritto nel ritenere che la [OSCURATO:PERSONA], nel caso di specie, non si fosse discostata dalle norme di comportamento relative alla riattribuzione di casi nell’ambito della rete, che sono enunciate nella comunicazione sulla cooperazione e che devono essere applicate alla luce, in particolare, del diritto ad una buona amministrazione sancito all’articolo 41 della [OSCURATO:PERSONA]. 62 Pertanto, occorre respingere il quarto motivo di impugnazione.

Sul secondo motivo di impugnazione, vertente sull a violazione del divieto di sviamento di potere Argomenti delle parti 63 Le ricorrenti sostengono che il Tribunale ha erroneamente interpretato e applicato il divieto di sviamento di potere. 64 Secondo le ricorrenti, il Tribunale, al punto 66 della sentenza impugnata, ha erroneamente respinto il loro argomento vertente su uno sviamento di potere limitandosi ad accertare, come ha fatto al punto 57 di tale sentenza, che sussisteva il rischio che l’Autorità federale garante della concorrenza non fosse in grado di infliggere una sanzione effettiva.

Il Tribunale avrebbe dovuto piuttosto verificare se la ristrutturazione del gruppo [OSCURATO:PERSONA] impedisse realmente a tale autorità nazionale di infliggere una sanzione effettiva. 65 Peraltro, adottando la decisione di avvio, la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe agito allo scopo di infliggere un’ammenda più elevata di quella che, nel caso di specie, poteva essere irrogata dall’Autorità federale garante della concorrenza nel caso già trattato da quest’ultima.

Sarebbe spettato al Tribunale constatare che, agendo in tal modo, la [OSCURATO:PERSONA] procedeva ad un’armonizzazione del regime europeo delle ammende, il che implica un’ingerenza illegittima nel settore di competenza del legislatore dell’Unione e quindi una violazione del principio della ripartizione dei poteri.

Se la [OSCURATO:PERSONA] riteneva che il regime sanzionatorio tedesco fosse insufficiente, essa avrebbe dovuto proporre al legislatore dell’Unione un’armonizzazione delle sanzioni o avviare un procedimento per inadempimento contro la Repubblica federale di Germania. 66 [OSCURATO:PERSONA] avrebbe, inoltre, privato le ricorrenti del loro diritto fondamentale, sancito all’articolo 47 della [OSCURATO:PERSONA], a un ricorso effettivo.

A tal riguardo, le ricorrenti osservano che, a causa della privazione della competenza in capo all’Autorità federale garante della concorrenza, esse non possono adire il giudice che avrebbe dovuto essere competente secondo le norme previamente stabilite, vale a dire il Bundesgerichtshof (Corte federale di giustizia, Germania), in violazione del principio del giudice naturale precostituito per legge. 67 [OSCURATO:PERSONA] e il governo tedesco ritengono che il secondo motivo di impugnazione sia infondato.

Giudizio della Corte 68 Secondo una giurisprudenza costante, un atto è viziato da sviamento di potere solo se, in base ad indizi oggettivi, pertinenti e concordanti, risulti essere stato adottato allo scopo esclusivo o, quanto meno, determinante di raggiungere fini diversi da quelli dichiarati o di eludere una procedura appositamente prevista dal Trattato per far fronte alle circostanze del caso di specie (sentenze del 25 febbraio 1987, Banner/Parlamento, 52/86, EU:C:1987:106, punto 6, e del 9 dicembre 2020, [OSCURATO:PERSONA] +/[OSCURATO:PERSONA], C‑132/19 P, EU:C:2020:1007, punto 31). 69 Contrariamente a quanto sostenuto dalle ricorrenti, la sussistenza di un eventuale sviamento di potere doveva essere esaminata verificando non già se l’Autorità federale garante della concorrenza fosse nell’impossibilità di infliggere una sanzione effettiva, bensì se i fini eccepiti coincidessero con fini riconosciuti dal diritto dell’Unione.

Poiché il Tribunale, come esposto al punto 59 della presente sentenza, ha correttamente accertato che la [OSCURATO:PERSONA] poteva considerarsi nella posizione migliore per assicurare l’applicazione efficace delle regole di concorrenza dell’Unione, esso ha potuto dedurne, senza incorrere in errori di diritto, che l’applicazione dell’articolo 11, paragrafo 6, del regolamento n. 1/2003 coincideva con fini riconosciuti dal diritto dell’Unione, cosicché tale applicazione non era viziata da uno sviamento di potere. 70 Anche l’argomento secondo cui la [OSCURATO:PERSONA], nel caso di specie, ha proceduto ad un’armonizzazione del regime sanzionatorio è privo di fondamento, in quanto l’avvio di un procedimento in un caso fino ad allora esaminato da un’autorità nazionale garante della concorrenza non comporta affatto una tale armonizzazione, nel senso indicato dalle ricorrenti. 71 Neppure il diritto fondamentale a un ricorso effettivo, sancito all’articolo 47 della [OSCURATO:PERSONA], è stato violato poiché, in forza dell’articolo 263, quarto comma, TFUE, le ricorrenti hanno disposto di un mezzo di ricorso effettivo contro la decisione controversa dinanzi al Tribunale, giudice naturale precostituito per legge nel caso di specie.

A tal riguardo, il diritto al giudice naturale precostituito per legge, come rilevato al punto 31 della comunicazione sulla cooperazione, non può essere interpretato nel senso che conferisce alle imprese interessate un diritto a che il loro caso venga trattato da una particolare autorità, consentendo loro in tal modo di determinare il giudice competente a conoscere di un eventuale ricorso successivo.

Di conseguenza, il Tribunale ha correttamente dichiarato, al punto 54 della sentenza impugnata, che la competenza dei giudici dell’Unione e non dei giudici nazionali era una conseguenza logica dell’adozione della decisione controversa da parte della [OSCURATO:PERSONA]. 72 Da quanto precede risulta che il Tribunale non è incorso in errori di diritto nell’interpretazione e nell’applicazione del divieto di sviamento di potere.

Pertanto, il secondo motivo di impugnazione deve essere respinto.

Sul terzo motivo di impugnazione, vertente sull a violazione del principio di proporzionalità Argomenti delle parti 73 Le ricorrenti sostengono che, per verificare se l’applicazione dell’articolo 11, paragrafo 6, del regolamento n. 1/2003 da parte della [OSCURATO:PERSONA] non ecceda i limiti di quanto è opportuno e necessario per conseguire lo scopo prefisso, il Tribunale avrebbe dovuto esaminare se l’Autorità federale garante della concorrenza si trovasse nell’impossibilità di infliggere una sanzione effettiva.

Ebbene, al punto 72 della sentenza impugnata, il Tribunale si sarebbe limitato a constatare che tale autorità nazionale avrebbe potuto non essere in grado di infliggere una siffatta sanzione. 74 In subordine, le ricorrenti sostengono che il Tribunale ha violato il principio di proporzionalità omettendo di accertare l’eccessiva tardività nell’applicazione di tale articolo 11, paragrafo

6. Al riguardo, esse osservano che l’Autorità federale garante della concorrenza indagava sul caso da più di tre anni.

Se la [OSCURATO:PERSONA] avesse ritenuto che fosse giustificato avviare un procedimento, avrebbe dovuto farlo prima, al fine di evitare che il gruppo [OSCURATO:PERSONA] dedicasse inutilmente risorse alla sua difesa dinanzi all’Autorità federale garante della concorrenza.

Anche supponendo che, come constatato dal Tribunale al punto 82 della sentenza impugnata, solo il 14 giugno 2017 la [OSCURATO:PERSONA] sia venuta a conoscenza dell’informazione che l’ha portata ad avviare il procedimento il 19 aprile 2018, il periodo di circa dieci mesi compreso tra tali due date sarebbe eccessivo. 75 Sempre in subordine, le ricorrenti ritengono che gli asseriti vantaggi dell’avvio del procedimento da parte della [OSCURATO:PERSONA] fossero sproporzionati rispetto agli inconvenienti causati al riguardo al gruppo [OSCURATO:PERSONA].

Tra tali inconvenienti figurerebbero, in particolare, lo sdoppiamento del procedimento di indagine e la perdita dei vantaggi di cui il gruppo [OSCURATO:PERSONA] avrebbe potuto beneficiare dinanzi all’Autorità federale garante della concorrenza a titolo del trattamento favorevole attuato da tale autorità nazionale.

Ebbene, dal punto 75 della sentenza impugnata risulterebbe che il Tribunale non abbia tenuto conto del carattere sproporzionato di tali inconvenienti. 76 [OSCURATO:PERSONA] replica che il terzo motivo di impugnazione è parzialmente irricevibile, nella parte in cui le ricorrenti contesterebbero la valutazione dei fatti effettuata dal Tribunale senza tuttavia dimostrare uno snaturamento di tali fatti.

Tale motivo sarebbe in ogni caso infondato, come sostenuto anche dal governo tedesco.

Giudizio della Corte 77 Il principio di proporzionalità esige, secondo costante giurisprudenza della Corte, che gli atti dell’Unione non vadano oltre quanto è opportuno e necessario per conseguire lo scopo prefisso (sentenze del 17 maggio 1984, [OSCURATO:PERSONA], 15/83, EU:C:1984:183, punto 25, e del 29 luglio 2024, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], C‑697/22 P, EU:C:2024:641, punto 77). 78 Come rilevato al punto 59 della presente sentenza, il regolamento n. 1/2003 ha l’obiettivo di assicurare l’applicazione efficace delle regole di concorrenza dell’Unione e, nel caso di specie, il Tribunale ha constatato correttamente che la [OSCURATO:PERSONA] poteva ritenere di essere l’autorità nella posizione migliore per assicurare l’applicazione efficace di tali regole, dato che la ristrutturazione del gruppo [OSCURATO:PERSONA] nel corso del procedimento dinanzi all’Autorità federale garante della concorrenza poteva impedire a tale autorità nazionale di infliggere una sanzione effettiva. 79 Pertanto, la riattribuzione del caso alla [OSCURATO:PERSONA] non può essere ritenuta come eccedente i limiti di quanto è opportuno e necessario per conseguire tale obiettivo. 80 Nella misura in cui le ricorrenti sostengono, in subordine, che l’avvio del procedimento da parte della [OSCURATO:PERSONA] è stato tardivo, si deve constatare che le ricorrenti non hanno invocato, nell’ambito del presente motivo di impugnazione, un qualsivoglia snaturamento dei fatti e che esse non hanno neppure esposto, a sostegno di tale motivo, argomenti giuridici per dimostrare che la riattribuzione del caso alla [OSCURATO:PERSONA] non avesse avuto luogo entro un termine ragionevole.

Date tali circostanze, detto motivo di impugnazione è irricevibile per la motivazione identica a quella esposta al punto 39 della presente sentenza. 81 Nei limiti in cui, infine, le ricorrenti invocano, sempre in subordine, gli asseriti inconvenienti causati al gruppo [OSCURATO:PERSONA] dall’applicazione dell’articolo 11, paragrafo 6, del regolamento n. 1/2003, occorre rilevare che i requisiti a cui l’applicazione di tale articolo 11, paragrafo 6, è soggetta, come quelli derivanti dall’obbligo, per la [OSCURATO:PERSONA] e gli altri membri della rete, di rispettare il diritto ad una buona amministrazione, garantiscono un bilanciamento adeguato tra, da un lato, l’interesse dell’Unione ad un’applicazione efficace delle regole di concorrenza e, dall’altro, gli interessi legittimi delle imprese interessate, tra cui quello consistente nel poter dedicare le loro risorse a difendersi dinanzi all’autorità che deciderà effettivamente sul caso.

L’obbligo di effettuare qualsiasi riattribuzione di un caso nell’ambito della rete entro un termine ragionevole costituisce parte integrante di tale bilanciamento.

Resta il fatto, come esposto al punto 59 della presente sentenza, che il Tribunale ha ritenuto correttamente che le circostanze del caso di specie, caratterizzate da una ristrutturazione del gruppo [OSCURATO:PERSONA] nel corso del procedimento dinanzi all’Autorità federale garante della concorrenza, consentissero alla [OSCURATO:PERSONA] di privare della competenza tale autorità nazionale.

Date tali circostanze, come accertato, in sostanza, dal Tribunale al punto 75 della sentenza impugnata, gli inconvenienti per il gruppo [OSCURATO:PERSONA] non potevano prevalere sull’interesse pubblico vertente sull’applicazione efficace delle regole di concorrenza dell’Unione da parte della [OSCURATO:PERSONA]. 82 Da quanto precede risulta che il Tribunale non è incorso in errori di diritto nell’interpretazione e nell’applicazione del principio di proporzionalità.

Pertanto, il terzo motivo di impugnazione deve essere respinto.

Sul quinto motivo di impugnazione, vertente sull ’ inosservanza del requisito di motivazione previsto all ’ articolo 296, secondo comma, TFUE Argomenti delle parti 83 Le ricorrenti contestano al Tribunale di avere erroneamente interpretato e applicato l’articolo 296, secondo comma, TFUE ritenendo, ai punti da 61 a 65 della sentenza impugnata, che la [OSCURATO:PERSONA] avesse rispettato il suo obbligo di motivazione. 84 Esse ricordano che, in forza di tale obbligo, il ragionamento dell’autorità dell’Unione autrice dell’atto deve apparire in forma chiara e non equivoca, in modo da consentire agli interessati di conoscere le ragioni del provvedimento adottato e alla Corte di esercitare il proprio controllo.

Ebbene, nel caso di specie, la decisione di avvio del procedimento non consentirebbe di sapere per quali ragioni la [OSCURATO:PERSONA] abbia accolto la richiesta dell’Autorità federale garante della concorrenza.

Limitandosi ad indicare, al considerando 11 della decisione controversa, di essersi incaricata dell’indagine su richiesta di tale autorità nazionale, la [OSCURATO:PERSONA] non avrebbe rispettato detto obbligo. 85 La constatazione del Tribunale secondo cui taluni comunicati stampa hanno consentito alle ricorrenti di comprendere il contesto in cui si inserisce la decisione di avvio sarebbe irrilevante per valutare se l’articolo 296, secondo comma, TFUE sia stato rispettato.

Infatti, i comunicati stampa non potrebbero sostituire la motivazione di una decisione.

Ciò varrebbe a maggior ragione quando, come nel caso di specie, alcuni di tali comunicati siano stati pubblicati dopo l’adozione della decisione controversa.

A tal riguardo, le ricorrenti sottolineano che la legittimità di un atto deve essere valutata in funzione degli elementi di fatto e di diritto esistenti al momento in cui tale atto è stato adottato.

Del resto, le ragioni, menzionate in un comunicato stampa, che hanno indotto l’Autorità federale garante della concorrenza a rivolgere la sua richiesta alla [OSCURATO:PERSONA], non coinciderebbero necessariamente con le ragioni per le quali quest’ultima ha aderito a tale richiesta. 86 [OSCURATO:PERSONA] e il governo tedesco sostengono che il quinto motivo di impugnazione è infondato.

Giudizio della Corte 87 Per quanto riguarda la valutazione contenuta ai punti da 61 a 64 della sentenza impugnata, secondo cui, da un lato, l’indicazione, al considerando 11 della decisione controversa, che il procedimento era stato avviato su richiesta dell’Autorità federale garante della concorrenza e, dall’altro, la menzione, in diversi comunicati stampa, tra cui quello pubblicato il 24 aprile 2018 da tale autorità nazionale, delle difficoltà derivanti, per l’applicazione efficace delle regole di concorrenza dell’Unione, dalla ristrutturazione di talune imprese appartenenti al gruppo [OSCURATO:PERSONA], avevano consentito alle ricorrenti di conoscere le ragioni per le quali la [OSCURATO:PERSONA] ha privato della competenza detta autorità nazionale e al Tribunale di esercitare il suo controllo sulla legittimità di tale decisione, si deve constatare che tale valutazione figura solo ad abundantiam nell’esame, da parte del Tribunale, del secondo motivo di ricorso vertente su uno sviamento di potere.

Ciò posto, poiché detta valutazione riguarda il requisito di motivazione previsto all’articolo 296, secondo comma, TFUE, che è distinto dal divieto di sviamento di potere, occorre esaminare il presente motivo di impugnazione vertente sull’inosservanza di tale requisito di motivazione; tale motivo di impugnazione continua ad operare nonostante il rigetto, al punto 72 della presente sentenza, del secondo motivo di impugnazione vertente sulla violazione del divieto di sviamento di potere. 88 Nel merito, occorre ricordare che l’espressione «avvio di un procedimento da parte della [OSCURATO:PERSONA]», di cui all’articolo 11, paragrafo 6, del regolamento n. 1/2003 riguarda un atto della [OSCURATO:PERSONA] con il quale quest’ultima informa un’impresa della propria volontà di avviare un procedimento per l’adozione di una delle decisioni di cui al capitolo III di tale regolamento.

Tale atto determina la portata della privazione della competenza, da parte della [OSCURATO:PERSONA], in capo alle autorità nazionali garanti della concorrenza.

Pertanto, affinché l’applicazione di tale articolo 11, paragrafo 6, sia chiara, è necessario che l’atto di avvio del procedimento d’esame precisi la presunta infrazione, commessa da una o più imprese durante uno o più periodi su uno o più mercati di prodotto e su uno o più mercati geografici, a cui tale atto si riferisce (v., in tal senso, sentenza del 25 febbraio 2021, [OSCURATO:PERSONA], C‑857/19, EU:C:2021:139, punti da 27 a 29). 89 Quando, come nel caso di specie, la [OSCURATO:PERSONA] avvia il procedimento in un caso già trattato da un’autorità nazionale garante della concorrenza, la legittimità di tale procedura dipende, peraltro, come esposto ai punti da 42 a 51 della presente sentenza, dal rispetto di altri vari requisiti, tra cui quelli relativi alla previa consultazione di tale autorità nazionale e all’applicazione delle norme di comportamento enunciate nella comunicazione sulla cooperazione. 90 Non ci si può, tuttavia, attendere che la [OSCURATO:PERSONA] esponga, in una decisione di avvio del procedimento, le ragioni per le quali essa ritiene che tali requisiti siano rispettati.

Come ricordato al punto 45 della presente sentenza, una siffatta decisione ha solo carattere preparatorio e non costituisce quindi, di per sé, un atto impugnabile. 91 La decisione controversa, che costituisce un atto che arreca pregiudizio, deve, dal canto suo, consentire agli interessati di conoscere le ragioni del provvedimento adottato e al giudice competente di esercitare il proprio controllo.

Secondo una giurisprudenza costante, tale requisito di motivazione deve essere valutato in funzione delle circostanze del caso di specie, e in particolare alla luce del contenuto dell’atto, della natura dei motivi esposti e dell’interesse che i destinatari dell’atto o altre persone, che detto atto riguardi direttamente e individualmente, possano avere a ricevere spiegazioni.

La motivazione non deve necessariamente specificare tutti gli elementi di fatto e di diritto pertinenti, in quanto la questione se la motivazione di un atto soddisfi i requisiti di cui all’articolo 296, secondo comma, TFUE deve essere valutata alla luce non solo del suo tenore letterale, ma anche del suo contesto e del complesso delle norme giuridiche che disciplinano la materia di cui si tratta (sentenze del 13 marzo 1985, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], 296/82 e 318/82, EU:C:1985:113, punto 19, nonché del 23 aprile 2026, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], C‑457/23 P, EU:C:2026:331, punto 151), e, in particolare, in funzione dell’interesse che i destinatari dell’atto possano avere a ricevere spiegazioni.

Di conseguenza, un atto che arreca pregiudizio è sufficientemente motivato quando è stato emanato in un contesto noto all’interessato, che gli consente di comprendere la portata del provvedimento adottato nei suoi confronti (sentenza del 28 marzo 2017, Rosneft, C‑72/15, EU:C:2017:236, punto 122 e giurisprudenza citata). 92 Nel caso di specie, il provvedimento adottato dalla [OSCURATO:PERSONA] nella decisione controversa consiste essenzialmente nella constatazione di un’infrazione dell’articolo 101 TFUE, accompagnata dall’imposizione di una sanzione.

Tuttavia, si deve ritenere, alla luce delle norme giuridiche pertinenti, tra cui l’articolo 11, paragrafo 6, del regolamento n. 1/2003 e il diritto ad una buona amministrazione, che sia indispensabile, al fine di consentire alle ricorrenti di esercitare il loro diritto di ricorso e al giudice dell’Unione di esercitare il suo controllo, che le ragioni per le quali, nonostante la scadenza del periodo indicativo di due mesi previsto al punto 18 della comunicazione sulla cooperazione, il caso è stato riattribuito alla [OSCURATO:PERSONA], siano note. 93 Alla luce di tale considerazione, nonché della giurisprudenza ricordata al punto 91 della presente sentenza, è giocoforza constatare che il Tribunale non è incorso in alcun errore di diritto nell’interpretazione e nell’applicazione del requisito di motivazione previsto all’articolo 296, secondo comma, TFUE.

Infatti, con i punti da 61 a 64 della sentenza impugnata, il Tribunale ha dichiarato che il considerando 11 della decisione controversa, valutato alla luce del contesto, noto alle ricorrenti, che aveva indotto l’Autorità federale garante della concorrenza a presentare la sua richiesta e la [OSCURATO:PERSONA] ad assumere il caso, era sufficiente per soddisfare tale requisito di motivazione.

Detta valutazione è conforme alla giurisprudenza di cui sopra. 94 Occorre inoltre precisare, a tal riguardo, che i comunicati stampa, pur essendo menzionati in tale valutazione del Tribunale per suffragare il fatto che le ricorrenti conoscevano il contesto della riattribuzione del caso alla [OSCURATO:PERSONA], non devono tuttavia essere considerati come necessari a tal fine.

Infatti, il comunicato stampa dell’Autorità federale garante della concorrenza del 24 aprile 2018, che ha seguito la decisione di avvio del procedimento da parte della [OSCURATO:PERSONA], rivelava al pubblico un contesto di cui le ricorrenti stesse erano necessariamente già a conoscenza quando il procedimento che le riguardava era pendente dinanzi a tale autorità nazionale. 95 Da quanto precede discende che il quinto motivo di impugnazione deve essere respinto in quanto infondato.

Sul primo motivo di impugnazione, vertente sull a violazione del principio di sussidiarietà Argomenti delle parti 96 Le ricorrenti sostengono che il Tribunale ha essenzialmente dichiarato, ai punti 39 e 40 della sentenza impugnata, che, quando un procedimento relativo a un’intesa è pendente dinanzi a un’autorità nazionale garante della concorrenza, la [OSCURATO:PERSONA] può, in forza dell’articolo 11, paragrafo 6, del regolamento n. 1/2003, avviare un procedimento e quindi porre fine al procedimento pendente dinanzi a tale autorità nazionale limitandosi a consultare preventivamente quest’ultima. 97 Tale valutazione del Tribunale equivarrebbe ad escludere che, nell’applicazione del regime di competenze parallele instaurato dal regolamento n. 1/2003, possa sussistere una violazione del principio di sussidiarietà sancito all’articolo 5, paragrafo 3, TUE. 98 Ebbene, secondo le ricorrenti, tale principio deve essere preso in considerazione nell’ambito dell’applicazione dell’articolo 101 TFUE.

Ne conseguirebbe che l’azione amministrativa della [OSCURATO:PERSONA] nell’ambito del regime di competenze parallele instaurato dal regolamento n. 1/2003 è soggetta al rispetto di detto principio. [OSCURATO:PERSONA] dovrebbe quindi, ai fini dell’applicazione dell’articolo 11, paragrafo 6, di tale regolamento, verificare se gli obiettivi dell’azione prevista non possano essere conseguiti in misura sufficiente dagli [OSCURATO:PERSONA] membri e se tale azione possa essere meglio realizzata a livello dell’Unione. 99 L’interpretazione errata della portata del principio di sussidiarietà avrebbe indotto il Tribunale a ritenere erroneamente, al punto 41 della sentenza impugnata, che le circostanze invocate dalle ricorrenti secondo le quali, in primo luogo, l’Autorità federale garante della concorrenza era sul punto di chiudere il suo procedimento, in secondo luogo, l’infrazione di cui si tratta riguardava solo la Repubblica federale di Germania e, in terzo luogo, il diritto tedesco consentiva l’imposizione di un’ammenda effettiva, fossero irrilevanti per valutare la fondatezza del ricorso. 100 Il Tribunale avrebbe altresì respinto erroneamente, ai punti 46 e 47 della sentenza impugnata, l’eccezione di illegittimità dell’articolo 11, paragrafo 6, del regolamento n. 1/2003 sollevata dalle ricorrenti.

Sarebbe in violazione del principio di sussidiarietà che il Tribunale ha ritenuto che tale disposizione conferisca, alla luce del ruolo che i Trattati UE e FUE attribuiscono alla [OSCURATO:PERSONA] nella ricerca delle infrazioni del diritto della concorrenza, un potere molto ampio di avvio di procedimenti, o addirittura una prerogativa che le consenta di avviare procedimenti «a sua discrezione».

Secondo le ricorrenti, il Tribunale avrebbe dovuto ritenere che, quando un’autorità nazionale garante della concorrenza tratti già un caso, la [OSCURATO:PERSONA] possa avviare un procedimento solo in via eccezionale. 101 Per quanto riguarda le conseguenze della ristrutturazione del gruppo [OSCURATO:PERSONA] sulla possibilità per l’Autorità federale garante della concorrenza di infliggere un’ammenda, le ricorrenti ritengono che il Tribunale non potesse limitarsi a constatare in astratto che una ristrutturazione può avere una tale conseguenza.

Secondo le ricorrenti, spettava al Tribunale esaminare concretamente se la [OSCURATO:PERSONA] avesse dimostrato che la ristrutturazione in questione impediva realmente all’Autorità federale garante della concorrenza di infliggere una sanzione effettiva alle imprese del gruppo [OSCURATO:PERSONA]. 102 [OSCURATO:PERSONA] replica che il primo motivo di impugnazione è infondato.

Il principio di sussidiarietà riguarderebbe non già l’applicazione degli atti legislativi dell’Unione, bensì l’adozione di questi ultimi.

L’applicazione dell’articolo 101 TFUE da parte della [OSCURATO:PERSONA] e delle autorità nazionali garanti della concorrenza non potrebbe avere la conseguenza che l’una e le altre debbano, per ogni attribuzione di un caso, giustificarsi alla luce del principio di sussidiarietà, il quale è già stato preso in considerazione al momento dell’adozione del regolamento n. 1/2003. 103 Il governo tedesco, pur sostenendo la posizione della [OSCURATO:PERSONA] secondo cui tale motivo di impugnazione deve essere respinto, ritiene che detto motivo sia inoperante, poiché il principio di sussidiarietà, che riguarda la delimitazione delle competenze tra l’Unione e gli [OSCURATO:PERSONA] membri, non può fondare diritti che possono essere invocati dai singoli interessati dall’applicazione del diritto dell’Unione in un caso particolare.

Infatti, i beneficiari dell’articolo 5, paragrafi 1 e 3, TUE sarebbero non già i soggetti privati, bensì gli [OSCURATO:PERSONA] membri.

Ciò si rifletterebbe nell’articolo 8 del protocollo (n. 2) sull’applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità, allegato ai Trattati UE e FUE. 104 Il Consiglio ricorda, dal canto suo, che, conformemente all’articolo 5, paragrafo 3, TUE, il principio di sussidiarietà non si applica ai settori di competenza esclusiva dell’Unione.

Ebbene, il regolamento n. 1/2003 rientrerebbe in una competenza esclusiva dell’Unione, in quanto stabilisce le regole di concorrenza necessarie al funzionamento del mercato interno, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), TFUE.

Giudizio della Corte 105 Come rilevato ai punti 55 e 56 della presente sentenza, il Tribunale non si è limitato a constatare che la riattribuzione alla [OSCURATO:PERSONA] di un caso già trattato da un’autorità nazionale garante della concorrenza richiede una consultazione di tale autorità nazionale, ma ha precisato che una siffatta riattribuzione deve peraltro essere compatibile con l’articolo 101 TFUE, con i principi generali del diritto dell’Unione, tra cui i principi di proporzionalità e di tutela del legittimo affidamento, nonché con la [OSCURATO:PERSONA], il cui articolo 41 comporta l’obbligo di osservare un termine ragionevole nello svolgimento dei procedimenti amministrativi.

Come è stato peraltro esposto al punto 58 della presente sentenza, il Tribunale ha fatto riferimento anche al punto 54 della comunicazione sulla cooperazione, che elenca le fattispecie eccezionali in cui la [OSCURATO:PERSONA] si riserva, dopo la scadenza del periodo indicativo di due mesi previsto al punto 18 di tale comunicazione, la possibilità di privare della competenza un’autorità nazionale garante della concorrenza che tratti già il caso. 106 È alla luce dell’insieme di tali norme nonché norme di comportamento che il Tribunale ha dichiarato che la [OSCURATO:PERSONA] poteva ritenere di trovarsi nella posizione migliore per trattare il caso. 107 Pertanto, contrariamente a quanto sostengono le ricorrenti, la valutazione effettuata dal Tribunale non equivale a riconoscere la [OSCURATO:PERSONA] come competente a privare «a sua discrezione» della competenza un’autorità nazionale garante della concorrenza che tratta un caso relativo a un’infrazione sospetta delle regole di concorrenza dell’Unione.

Come risulta, correttamente, dal ragionamento esposto nella sentenza impugnata, dal momento che la [OSCURATO:PERSONA], con l’adozione della comunicazione sulla cooperazione, ha limitato il proprio potere discrezionale, l’applicazione dell’articolo 11, paragrafo 6, del regolamento n. 1/2003 deve fondarsi, dopo la scadenza del periodo indicativo di due mesi previsto al punto 18 di tale comunicazione, su circostanze elencate in detta comunicazione. 108 Di conseguenza, anche supponendo – circostanza che è contestata dalla [OSCURATO:PERSONA] nonché dal governo tedesco e dal Consiglio – che l’applicazione dell’articolo 11, paragrafo 6, del regolamento n. 1/2003 sia soggetta al rispetto del principio di sussidiarietà sancito all’articolo 5, paragrafo 3, TUE, il quale richiederebbe, come sostenuto dalle ricorrenti, che, qualora un’autorità nazionale garante della concorrenza tratti già un caso, la [OSCURATO:PERSONA] possa avviare un procedimento per l’adozione di una decisione solo in via eccezionale al fine di assicurare, in particolare, l’applicazione efficace del diritto della concorrenza, sarebbe giocoforza constatare che il Tribunale abbia effettivamente verificato se la [OSCURATO:PERSONA] potesse debitamente ritenere, sulla base di un siffatto criterio, di trovarsi nella posizione migliore rispetto all’Autorità federale garante della concorrenza. 109 Ne consegue che il primo motivo di impugnazione si basa su premesse inesatte, per quanto riguarda non solo l’interpretazione dell’articolo 11, paragrafo 6, del regolamento n. 1/2003, che il Tribunale ha effettuato alla luce delle norme nonché delle norme di comportamento pertinenti da esso individuate, ma anche l’applicazione di tale disposizione al caso di specie nella sentenza impugnata. 110 Infine, nei limiti in cui le ricorrenti contestano al Tribunale di non aver accolto l’eccezione di illegittimità dell’articolo 11, paragrafo 6, di tale regolamento che esse avevano sollevato in subordine, occorre rilevare che tale critica si basa su dette premesse inesatte, secondo cui la disposizione in parola, come interpretata e applicata dal Tribunale, consentirebbe alla [OSCURATO:PERSONA] di decidere «a sua discrezione» di privare della competenza un’autorità nazionale garante della concorrenza che tratti già il caso in questione. 111 Basandosi pertanto, tanto nella sua componente principale quanto nella sua componente sussidiaria, su premesse inesatte, il primo motivo di impugnazione è infondato e deve essere respinto. 112 Poiché nessuno dei motivi di impugnazione è stato accolto, l’impugnazione deve essere respinta integralmente.

Sulle spese 113 Ai sensi dell’articolo 184, paragrafo 2, del regolamento di procedura della Corte, quando l’impugnazione è respinta, la Corte statuisce sulle spese. 114 Conformemente all’articolo 138, paragrafo 1, di tale regolamento, applicabile al procedimento di impugnazione in forza dell’articolo 184, paragrafo 1, di detto regolamento, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. 115 Poiché la [OSCURATO:PERSONA] ne ha fatto domanda, le ricorrenti, rimaste soccombenti in tutti i loro motivi di impugnazione, devono essere condannate a farsi carico delle proprie spese relative al procedimento di impugnazione nonché di quelle sostenute dalla [OSCURATO:PERSONA] in relazione a tale procedimento. 116 In conformità all’articolo 140, paragrafo 1, del regolamento di procedura, applicabile al procedimento di impugnazione in forza dell’articolo 184, paragrafo 1, di tale regolamento, le spese sostenute dagli [OSCURATO:PERSONA] membri e dalle istituzioni intervenuti nella causa restano a loro carico.

Di conseguenza, la Repubblica federale di Germania e il Consiglio si faranno carico delle proprie spese.

Per questi motivi, la Corte (Terza Sezione) dichiara e statuisce: 1) L’impugnazione è respinta. 2) [OSCURATO:PERSONA]., la [OSCURATO:PERSONA] GmbH, la [OSCURATO:PERSONA] BV, la [OSCURATO:PERSONA] GmbH e la [OSCURATO:PERSONA] GmbH si faranno carico, oltre che delle proprie spese relative al procedimento di impugnazione, di quelle sostenute dalla [OSCURATO:PERSONA] europea in relazione a tale procedimento. 3) La Repubblica federale di Germania e il Consiglio dell’Unione europea si faranno carico delle proprie spese.

Firme * Lingua processuale: il tedesco.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Edizione provvisoria SENTENZA DELLA CORTE (Terza Sezione) 1º ottobre 2026 ( * ) « Impugnazione – Concorrenza – Intese – Regolamento (CE) n. 1/2003 – Articolo 11, paragrafo 6 – Avvio da parte della [OSCURATO:PERSONA] europea di un procedimento in un caso già trattato da un’autorità nazionale garante della concorrenza – Richiesta di tale autorità nazionale di essere privata della competenza dalla [OSCURATO:PERSONA] – Principio di sussidiarietà – Articolo 41 della [OSCURATO:PERSONA] dei diritti fondamentali dell’Unione europea – Principio di buona amministrazione – Termine ragionevole per la trattazione del caso – Comunicazione della [OSCURATO:PERSONA] sulla cooperazione nell’ambito della rete delle autorità garanti della concorrenza – Autolimitazione del potere discrezionale di tale istituzione – Obbligo di motivazione » Nella causa C‑845/24 P, avente ad oggetto l’impugnazione, ai sensi dell’articolo 56 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, proposta l’11 dicembre 2024, [OSCURATO:PERSONA]., con sede in Stamford, Connecticut ([OSCURATO:PERSONA] d’America), [OSCURATO:PERSONA] GmbH, con sede in Vienna ([OSCURATO:PERSONA]), [OSCURATO:PERSONA] BV, con sede in Maarsbergen ([OSCURATO:PERSONA]), [OSCURATO:PERSONA] GmbH, con sede in Meissen (Germania), [OSCURATO:PERSONA] GmbH, con sede in Hannover (Germania), rappresentate da R. Grafunder, Y.-K. Gürer, D. Seeliger, E. Venot e H. Wollmann, Rechtsanwälte, ricorrenti, procedimento in cui le altre parti sono: [OSCURATO:PERSONA] europea, rappresentata da A. Keidel, G. Meessen e L. Wildpanner, in qualità di agenti, convenuta in primo grado, Repubblica federale di Germania, rappresentata da J. Möller e R. Kanitz, in qualità di agenti, Consiglio dell’Unione europea, rappresentato da D. Bringuier e N. Brzezinski, in qualità di agenti, intervenienti in primo grado, LA CORTE (Terza Sezione), composta da C. Lycourgos (relatore), presidente di sezione, O. Spineanu-Matei, S. Rodin, N. Piçarra e N. Fenger, giudici, avvocato generale: A. Biondi cancelliere: A. [OSCURATO:PERSONA] vista la fase scritta del procedimento, sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 12 marzo 2026, ha pronunciato la seguente Sentenza 1 Con la loro impugnazione, le ricorrenti chiedono l’annullamento della sentenza del Tribunale dell’Unione europea del 2 ottobre 2024, [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA] (T‑589/22; in prosieguo: la «sentenza impugnata»; EU:T:2024:662), con cui quest’ultimo ha respinto il loro ricorso volto all’annullamento della decisione C(2022) 4761 final della [OSCURATO:PERSONA] europea, del 12 luglio 2022, relativa a un procedimento a norma dell’articolo 101 TFUE (caso AT.40522 – [OSCURATO:PERSONA] in metallo) (in prosieguo: la «decisione controversa»), nella parte in cui tale decisione le riguarda. Contesto normativo Trattato UE 2 L’articolo 5, paragrafo 3, TUE dispone quanto segue: «In virtù del principio di sussidiarietà, nei settori che non sono di sua competenza esclusiva l’Unione [europea] interviene soltanto se e in quanto gli obiettivi dell’azione prevista non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli [OSCURATO:PERSONA] membri, né a livello centrale né a livello regionale e locale, ma possono, a motivo della portata o degli effetti dell’azione in questione, essere conseguiti meglio a livello di Unione. Le istituzioni dell’Unione applicano il principio di sussidiarietà conformemente al protocollo [(n. 2)] sull’applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità. I parlamenti nazionali vigilano sul rispetto del principio di sussidiarietà secondo la procedura prevista in detto protocollo». [OSCURATO:PERSONA] 3 L’articolo 41 della [OSCURATO:PERSONA] dei diritti fondamentali dell’Unione europea (in prosieguo: la «[OSCURATO:PERSONA]»), intitolato «Diritto ad una buona amministrazione», al paragrafo 1, così dispone: «Ogni persona ha diritto a che le questioni che la riguardano siano trattate in modo imparziale ed equo ed entro un termine ragionevole dalle istituzioni, organi e organismi dell’Unione». Regolamento (CE) n. 1/2003 4 I considerando 17 e 34 del regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio, del 16 dicembre 2002, concernente l’applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli [101 e 102 TFUE] (GU 2003, L 1, pag. 1) enunciano quanto segue: «(17)            Per assicurare un’applicazione coerente delle regole di concorrenza e al contempo una gestione ottimale della rete [europea della concorrenza (in prosieguo: la «rete»)], è indispensabile mantenere la regola in virtù della quale le autorità garanti della concorrenza degli [OSCURATO:PERSONA] membri sono automaticamente private della loro competenza qualora la [OSCURATO:PERSONA] [europea] avvii un procedimento. Se un’autorità garante della concorrenza di uno Stato membro si sta già occupando di un caso e la [OSCURATO:PERSONA] intende avviare un procedimento, la [OSCURATO:PERSONA] dovrebbe adoperarsi in tal senso il più presto possibile. Prima dell’avvio di un procedimento, la [OSCURATO:PERSONA] dovrebbe consultare l’autorità nazionale interessata. (…) (34)      I principi contemplati dagli articoli [101 e 102 TFUE] (…) hanno conferito agli organi della Comunità un ruolo centrale che sarebbe opportuno mantenere, pur coinvolgendo maggiormente gli [OSCURATO:PERSONA] membri nell’applicazione delle regole di concorrenza comunitarie. Conformemente ai principi di sussidiarietà e di proporzionalità enunciati all’articolo 5 [TUE], il presente regolamento non va al di là di quanto necessario per raggiungere il proprio obiettivo, che è quello di permettere un’applicazione efficace delle regole di concorrenza comunitarie». 5 L’articolo 7 di tale regolamento è intitolato «Constatazione ed eliminazione delle infrazioni» e rientra nel capitolo III di detto regolamento, intitolato «Decisioni della [OSCURATO:PERSONA]». Tale articolo 7, al paragrafo 1, prevede quanto segue: «Se la [OSCURATO:PERSONA] constata, in seguito a denuncia o d’ufficio, un’infrazione all’articolo [101 o 102 TFUE], può obbligare, mediante decisione, le imprese e associazioni di imprese interessate a porre fine all’infrazione constatata. A tal fine può imporre loro l’adozione di tutti i rimedi comportamentali o strutturali, proporzionati all’infrazione commessa e necessari a far cessare effettivamente l’infrazione stessa. (…)». 6 L’articolo 11 del medesimo regolamento, intitolato «Cooperazione fra la [OSCURATO:PERSONA] e le autorità garanti della concorrenza degli [OSCURATO:PERSONA] membri», rientra nel capitolo IV di quest’ultimo, intitolato «Cooperazione». Tale articolo 11 dispone quanto segue: «1.      [OSCURATO:PERSONA] e le autorità garanti della concorrenza degli [OSCURATO:PERSONA] membri applicano le regole di concorrenza comunitarie in stretta collaborazione. (…) 3.      Quando le autorità garanti della concorrenza degli [OSCURATO:PERSONA] membri agiscono ai sensi dell’articolo [101 o 102 TFUE], esse ne informano per iscritto la [OSCURATO:PERSONA] prima o immediatamente dopo l’avvio della prima misura formale di indagine. (…) (…) 6.      L’avvio di un procedimento da parte della [OSCURATO:PERSONA] per l’adozione di una decisione ai sensi del capitolo III priva le autorità garanti della concorrenza degli [OSCURATO:PERSONA] membri della competenza ad applicare gli articoli [101 e 102 TFUE]. Qualora un’autorità garante della concorrenza di uno Stato membro stia già svolgendo un procedimento, la [OSCURATO:PERSONA] avvia il procedimento unicamente previa consultazione di quest’ultima». La comunicazione sulla cooperazione 7 La comunicazione della [OSCURATO:PERSONA] sulla cooperazione nell’ambito della rete delle autorità garanti della concorrenza (GU 2004, C 101, pag. 43; in prosieguo: la «comunicazione sulla cooperazione») enuncia quanto segue: «(…) 7.      Qualora per ragioni di tutela efficace della concorrenza e dell’interesse comunitario si ritenga necessaria la riattribuzione del caso, i membri della rete tenteranno, ogniqualvolta ciò sia possibile, di riattribuire il caso ad un’unica autorità che sia nella posizione idonea per intervenire (…). In ogni caso, la riattribuzione dovrebbe avvenire in modo rapido ed efficiente e non dovrebbe determinare ritardi nelle indagini in corso. (…) 16.      Per rilevare l’esistenza di procedimenti multipli e per assicurare che i casi siano trattati dall’autorità garante della concorrenza che sia nella posizione più idonea per farlo, i membri della rete devono essere informati, sin dalle prime fasi, dei casi trattati dalle varie autorità garanti della concorrenza (…). In effetti, è nell’interesse sia della rete che delle imprese interessate che, qualora il caso debba essere riattribuito, vi si provveda rapidamente. (…) 18.      I problemi di riattribuzione, qualora dovessero sorgere, devono essere risolti tempestivamente, di norma entro due mesi dalla data della prima informazione inviata alla rete, conformemente all’articolo 11 del Regolamento [n. 1/2003]. Nel corso di detto periodo le autorità garanti della concorrenza si impegnano a raggiungere un accordo su una possibile riattribuzione del caso e, se necessario, sulle modalità dell’azione parallela. 19.      In generale, l’autorità o le autorità garanti della concorrenza che alla fine del periodo previsto per la riattribuzione si occupano di [u]n caso dovrebbero continuare ad occuparsene fino alla conclusione del procedimento. Dovrebbe, inoltre, procedersi alla riattribuzione del caso dopo il periodo iniziale di attribuzione di due mesi solo nel caso in cui, nel corso del procedimento, i fatti noti in merito al caso mutino sostanzialmente. (…) 31.      Tutti i membri della rete si impegnano a far sì che l’attribuzione dei casi si svolga in modo rapido ed efficiente. Dato che il Regolamento [n. 1/2003] ha creato un sistema di competenze parallele, l’attribuzione dei casi tra membri della rete costituisce una semplice divisione del lavoro sulla base della quale alcune autorità si astengono dall’agire. Pertanto, l’attribuzione dei casi non implica che le imprese partecipanti ad un’infrazione o da essa interessate acquisiscano il diritto a che il loro caso venga trattato da una particolare autorità. (…) 52.      L’avvio del procedimento da parte della [OSCURATO:PERSONA] è un atto formale (...) mediante il quale la [OSCURATO:PERSONA] manifesta la propria intenzione di adottare una decisione ai sensi del capitolo III del Regolamento [n. 1/2003]. (…) 53.      Possono presentarsi due situazioni. Innanzitutto, qualora la [OSCURATO:PERSONA] sia la prima autorità garante della concorrenza ad avviare un procedimento mirante all’adozione di una decisione su un caso, ai sensi del Regolamento [n. 1/2003], le autorità nazionali garanti della concorrenza non possono più trattare il caso. L’articolo 11, paragrafo 6, del Regolamento [n. 1/2003] prevede che, una volta che la [OSCURATO:PERSONA] abbia avviato un procedimento, le autorità nazionali garanti della concorrenza non possano più avviare un loro procedimento ai fini dell’applicazione degli articoli [101 e 102 TFUE] contro i medesimi accordi o pratiche ad opera delle medesime imprese sul medesimo mercato rilevante del prodotto e geografico. 54.      La seconda situazione si ha quando una o più autorità nazionali garanti della concorrenza abbiano informato la rete ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 3 del Regolamento [n. 1/2003] di avere iniziato l’esame di un determinato caso. Nel corso del periodo iniziale di attribuzione (periodo indicativo di due mesi, cfr. supra , punto 18), la [OSCURATO:PERSONA] può avviare il procedimento ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 6 del Regolamento [n. 1/2003], dopo essersi consultata con le autorità interessate. Dopo la fase dell’attribuzione, la [OSCURATO:PERSONA] può in linea di principio applicare l’articolo 11, paragrafo 6 del Regolamento [n. 1/2003] solo in una delle seguenti situazioni: a)      i membri della rete prevedono di adottare decisioni contrastanti sullo stesso caso; b)      i membri della rete prevedono di adottare una decisione palesemente in conflitto con la giurisprudenza consolidata. I principi enunciati dalla giurisprudenza degli organi giurisdizionali comunitari e nelle decisioni e nei regolamenti precedenti della [OSCURATO:PERSONA] dovrebbero servire da parametro di valutazione. In merito alla valutazione dei fatti (ad esempio, la definizione del mercato), la [OSCURATO:PERSONA] interverrà solo in caso di divergenze significative; c)      i membri della rete prolungano indebitamente il procedimento relativo al caso; d)      l’adozione di una decisione della [OSCURATO:PERSONA] è necessaria per sviluppare la politica comunitaria della concorrenza - in particolare quando il medesimo problema di concorrenza si presenti in vari [OSCURATO:PERSONA] membri - ovvero per assicurare l’effettiva applicazione della politica comunitaria della concorrenza; e)      le autorità nazionali garanti della concorrenza non si oppongono. (…)». Fatti e decisione controversa 8 I fatti, quali risultano, in sostanza, dai punti da 2 a 14 della sentenza impugnata, possono essere riassunti come segue. 9 Le ricorrenti fanno parte del gruppo [OSCURATO:PERSONA], il quale è attivo nel settore degli imballaggi in metallo. 10 Il 21 maggio 2015 alcuni ispettori del Bundeskartellamt (Autorità federale garante della concorrenza, Germania) hanno perquisito i locali di diverse società di tale gruppo. 11 A seguito di una richiesta, datata 14 giugno 2017, dell’Autorità federale garante della concorrenza di istruire il presente caso, la [OSCURATO:PERSONA] ha adottato, il 19 aprile 2018, la decisione C(2018) 2466 final, relativa all’avvio di un procedimento nel caso AT. 40522 – Pandora (in prosieguo: la «decisione di avvio»). Tale procedimento era contro le ricorrenti nonché contro la [OSCURATO:PERSONA]. e la [OSCURATO:PERSONA] & [OSCURATO:PERSONA] GmbH, società che fanno parte del gruppo [OSCURATO:PERSONA], il quale opera anche nel settore degli imballaggi in metallo. 12 Con atto introduttivo depositato presso la cancelleria del Tribunale il 4 luglio 2018, due società del gruppo [OSCURATO:PERSONA] hanno presentato un ricorso avverso la decisione di avvio. 13 Con ordinanza del 15 marzo 2019, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] (T‑410/18; EU:T:2019:166), il Tribunale ha respinto tale ricorso in quanto irricevibile, con la motivazione che la decisione di avvio costituisce un atto preparatorio. Con ordinanza della Corte del 29 gennaio 2020, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] (C‑418/19 P; EU:C:2020:43), l’impugnazione avverso l’ordinanza suddetta del Tribunale è stata respinta. 14 Con decisione del 1º ottobre 2021, la [OSCURATO:PERSONA] ha chiuso il procedimento relativo a tutti i territori dello Spazio economico europeo (SEE), ad eccezione della Germania. 15 Tanto le società del gruppo [OSCURATO:PERSONA] quanto quelle del gruppo [OSCURATO:PERSONA] hanno riconosciuto l’esistenza di un’infrazione in Germania e indicato l’importo massimo dell’ammenda che si aspettavano di vedersi infliggere dalla [OSCURATO:PERSONA] e che avrebbero accettato nell’ambito di un procedimento di transazione. 16 Il 12 luglio 2022 la [OSCURATO:PERSONA] ha adottato la decisione controversa. Essa ha constatato che talune società dei gruppi [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] avevano partecipato a un’infrazione unica e continuata dell’articolo 101 TFUE nel settore degli imballaggi in metallo in Germania dall’11 marzo 2011 al 18 settembre 2014, pregiudicando così la concorrenza, tra tali due gruppi, su una parte sostanziale del mercato interno, e ha inflitto alle ricorrenti, in solido, un’ammenda di EUR 23 852 000. Procedimento dinanzi al Tribunale e sentenza impugnata 17 Con il loro ricorso dinanzi al Tribunale, le ricorrenti hanno chiesto l’annullamento della decisione controversa nella parte in cui le riguarda e la condanna della [OSCURATO:PERSONA] alle spese. 18 Esse hanno dedotto tre motivi a sostegno di tale ricorso. Il primo motivo di ricorso verteva sulla violazione del principio di sussidiarietà, enunciato dall’articolo 5, paragrafo 3, TUE, il secondo, su uno sviamento di potere e, il terzo, sulla violazione del diritto ad una buona amministrazione, sancito all’articolo 41 della [OSCURATO:PERSONA]. 19 Nell’ambito del primo motivo di ricorso, le ricorrenti hanno affermato, in subordine, che, se si fosse dovuto ritenere che la [OSCURATO:PERSONA] avesse potuto applicare l’articolo 11, paragrafo 6, del regolamento n. 1/2003 senza essere soggetta all’obbligo di rispettare il principio di sussidiarietà, se ne sarebbe dovuto dedurre che tale articolo 11, paragrafo 6, è esso stesso illegittimo in quanto incompatibile con tale principio. 20 [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto al Tribunale di respingere il ricorso e di condannare le ricorrenti alle spese. Essa ha, peraltro, proposto una domanda riconvenzionale volta a fissare l’importo dell’ammenda ad un livello più elevato, fino ad EUR 26 503 000. 21 La Repubblica federale di Germania e il Consiglio dell’Unione europea sono intervenuti a sostegno delle conclusioni della [OSCURATO:PERSONA]. 22 Con la sentenza impugnata, il Tribunale ha respinto sia il ricorso delle ricorrenti che la domanda riconvenzionale della [OSCURATO:PERSONA]. Esso ha condannato le ricorrenti a farsi carico delle proprie spese e del 90% delle spese sostenute dalla [OSCURATO:PERSONA], facendosi carico, quest’ultima, quindi del 10% delle proprie spese, e dovendo la Repubblica federale di Germania e il Consiglio, dal canto loro, farsi carico delle proprie spese. Conclusioni delle parti 23 Le ricorrenti chiedono di: –        annullare la sentenza impugnata nella parte in cui il loro ricorso è stato respinto; –        annullare la decisione controversa, e –        condannare la [OSCURATO:PERSONA] alle spese sostenute per i procedimenti dinanzi al Tribunale e alla Corte. 24 [OSCURATO:PERSONA] e la Repubblica federale di Germania chiedono di: –        respingere l’impugnazione e –        condannare le ricorrenti alle spese. 25 Il Consiglio chiede il rigetto dell’impugnazione nella parte in cui questa mette in discussione il rigetto, da parte del Tribunale, dell’eccezione di illegittimità dell’articolo 11, paragrafo 6, del regolamento n. 1/2003 sollevata dalle ricorrenti. Sull’impugnazione 26 Le ricorrenti deducono cinque motivi a sostegno della loro impugnazione. Il Tribunale avrebbe interpretato e applicato erroneamente il principio di sussidiarietà (primo motivo), il divieto di sviamento di potere (secondo motivo), il principio di proporzionalità (terzo motivo), il principio secondo cui l’amministrazione è vincolata dalle proprie decisioni (quarto motivo) e l’obbligo di motivazione gravante sulla [OSCURATO:PERSONA] (quinto motivo). 27 Occorre esaminare, in primo luogo, il quarto motivo di impugnazione. Sul quarto motivo di impugnazione, vertente sull a violazione del principio secondo cui l ’ amministrazione è vincolata dalle proprie decisioni Argomenti delle parti 28 Le ricorrenti sostengono che, constatando, al punto 105 della sentenza impugnata, che esse non hanno dimostrato che la [OSCURATO:PERSONA], senza ragioni legittime, si sia discostata dalla comunicazione sulla cooperazione, il Tribunale ha erroneamente interpretato e applicato il principio secondo cui l’amministrazione è vincolata dalle proprie decisioni. 29 Esse sottolineano che, in virtù di tale principio, la [OSCURATO:PERSONA] deve seguire le norme di comportamento che essa si è a sua volta imposta. La comunicazione sulla cooperazione avrebbe quindi un effetto vincolante per la [OSCURATO:PERSONA]. Tale comunicazione conterrebbe norme di comportamento, non rispettate nel caso di specie, aventi ad oggetto la riattribuzione di casi nell’ambito della rete. 30 Pertanto, dal punto 19 di detta comunicazione risulterebbe che, dopo la scadenza del periodo di due mesi previsto al punto 18 della medesima, l’articolo 11, paragrafo 6, del regolamento n. 1/2003 possa essere applicato solo nel caso in cui «nel corso del procedimento, i fatti noti in merito al caso mutino sostanzialmente». Nel caso di specie, risulterebbe che la [OSCURATO:PERSONA] abbia accettato la riattribuzione richiesta dall’Autorità federale garante della concorrenza sulla base dell’informazione, trasmessa da quest’ultima dopo la scadenza di tale periodo di due mesi, secondo la quale il gruppo [OSCURATO:PERSONA] aveva effettuato una ristrutturazione nel corso del procedimento dinanzi a tale autorità nazionale, dato che tale ristrutturazione, secondo un’informazione anch’essa trasmessa da detta autorità, poteva, a causa di una lacuna nella normativa tedesca, impedire alla stessa autorità di infliggere una sanzione effettiva. Ebbene, secondo le ricorrenti, tale ristrutturazione non può giustificare l’applicazione dell’articolo 11, paragrafo 6, del regolamento n. 1/2003, dal momento che questa è intervenuta dopo la cessazione dell’infrazione e non costituiva quindi una mutazione dei «fatti noti in merito al caso». 31 L’applicazione dell’articolo 11, paragrafo 6, del regolamento n. 1/2003, contrariamente a quanto indicato ai punti 59 e 60 della sentenza impugnata, non sarebbe neppure conforme al punto 54, lettera d), della comunicazione sulla cooperazione, poiché non sarebbe stato debitamente dimostrato che la riattribuzione del caso fosse necessaria per assicurare l’effettiva applicazione del diritto dell’Unione. A tal riguardo, le ricorrenti osservano che non è stato né dimostrato dalla [OSCURATO:PERSONA] né accertato dal Tribunale che fosse impossibile per l’Autorità federale garante della concorrenza infliggere una sanzione effettiva. L’affermazione del Tribunale, che figura al punto 72 della sentenza impugnata, secondo cui tale autorità nazionale avrebbe potuto non essere in grado di infliggere una sanzione effettiva, sarebbe speculativa. 32 Le ricorrenti aggiungono che la riattribuzione del caso non poteva neppure fondarsi sul semplice fatto che l’Autorità federale garante della concorrenza non vi si opponeva. Se il punto 54, lettera e), della comunicazione sulla cooperazione dovesse essere inteso nel senso che l’assenza di opposizione da parte dell’autorità nazionale incaricata del caso è sufficiente per privarla della propria competenza ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 6, del regolamento n. 1/2003, si dovrebbe ritenere che tale punto 54, lettera e), violi gli interessi legittimi delle imprese interessate. 33 La sentenza impugnata sarebbe anche errata nella misura in cui il Tribunale ha ritenuto, al punto 89 della medesima, che la [OSCURATO:PERSONA] non sia vincolata da alcun termine specifico per applicare l’articolo 11, paragrafo 6, di tale regolamento. Le ricorrenti sottolineano, a tal riguardo, che risulta, in particolare, dal considerando 17 di detto regolamento che qualsiasi riattribuzione alla [OSCURATO:PERSONA] di un caso di cui si sia occupata un’autorità nazionale garante della concorrenza deve avvenire il più presto possibile. Anche supponendo che, nel caso di specie, solo il periodo di circa dieci mesi compreso tra il 14 giugno 2017, data della richiesta di privazione della competenza dell’Autorità federale garante della concorrenza, e il 19 aprile 2018, data in cui la [OSCURATO:PERSONA] ha avviato il procedimento, sia pertinente per valutare il carattere ragionevole del termine di trattazione del caso, il Tribunale avrebbe dovuto constatare che una siffatta durata era eccessiva. 34 [OSCURATO:PERSONA] replica che il quarto motivo di impugnazione è in parte irricevibile. Da un lato, taluni argomenti dedotti a sostegno di tale motivo non sarebbero stati sollevati in primo grado. Dall’altro lato, le ricorrenti chiederebbero alla Corte una nuova valutazione dei fatti. Il suddetto motivo sarebbe, in ogni caso, infondato, come sostenuto anche dal governo tedesco. Giudizio della Corte – Sulla ricevibilità 35 Come risulta dal fascicolo, l’argomento delle ricorrenti, sollevato a sostegno del quarto motivo di impugnazione, secondo cui la ristrutturazione del gruppo [OSCURATO:PERSONA] nel corso del procedimento dinanzi all’Autorità federale garante della concorrenza non costituiva una mutazione dei «fatti noti in merito al caso», ai sensi del punto 19 della comunicazione sulla cooperazione, non è stato dedotto dinanzi al Tribunale. 36 Tale argomento non può essere presentato per la prima volta dinanzi alla Corte. Infatti, nell’ambito di un’impugnazione, la competenza della Corte è limitata alla valutazione della soluzione giuridica che è stata fornita a fronte dei motivi di ricorso e degli argomenti discussi dinanzi al giudice di primo grado [sentenze del 1º giugno 1994, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] e a., C‑136/92 P, EU:C:1994:211, punto 59, nonché del 16 aprile 2026, Colombani/SEAE (Molestie passive o collettive), C‑343/23 P, EU:C:2026:294, punto 85]. 37 Poiché detto argomento è, in sostanza, l’unico che le ricorrenti traggono dal punto 19 della comunicazione sulla cooperazione a sostegno del quarto motivo di impugnazione, si deve concludere che tale motivo è irricevibile nella parte in cui si riferisce a detto punto 19. 38 Il quarto motivo di impugnazione è anche irricevibile nella parte in cui si basa sull’argomento vertente sull’eccessività della durata del periodo di circa dieci mesi compreso tra il 14 giugno 2017, data della richiesta di privazione della competenza dell’Autorità federale garante della concorrenza, e il 19 aprile 2018, data in cui la [OSCURATO:PERSONA] ha avviato il procedimento. 39 Infatti, le ricorrenti non precisano le ragioni per le quali la valutazione di tale durata, contenuta ai punti da 94 a 99 della sentenza impugnata, sarebbe errata in diritto. Esse non invocano neppure, a tal riguardo, uno snaturamento dei fatti. Il loro argomento equivale, pertanto, a chiedere alla Corte di procedere ad una nuova valutazione dei fatti. Ebbene, conformemente all’articolo 256, paragrafo 1, TFUE e all’articolo 58, primo comma, dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, l’impugnazione deve limitarsi ai motivi di diritto. La valutazione dei fatti non costituisce quindi, salvo il caso di un loro snaturamento, una questione di diritto, come tale soggetta al controllo della Corte nell’ambito di un’impugnazione [v., in tal senso, sentenze del 7 ottobre 2004, [OSCURATO:PERSONA]/UAMI, C‑136/02 P, EU:C:2004:592, punto 39; del 4 ottobre 2024, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], C‑31/23 P, EU:C:2024:851, punto 89, e del 18 dicembre 2025, WS e a./Frontex (Operazione congiunta di rimpatrio), C‑679/23 P, EU:C:2025:976, punto 144]. – Nel merito 40 Ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 6, prima frase, del regolamento n. 1/2003, l’avvio di un procedimento da parte della [OSCURATO:PERSONA] per l’adozione di una decisione ai fini dell’applicazione dell’articolo 101 TFUE o dell’articolo 102 TFUE ha l’effetto di privare le autorità nazionali garanti della concorrenza della competenza ad applicare tali articoli 101 e 102. 41 Come risulta dall’articolo 11, paragrafo 6, seconda frase, di tale regolamento, la privazione della competenza in capo alle autorità nazionali garanti della concorrenza risultante da tale decisione di avvio del procedimento si estende alle situazioni in cui il caso di cui si tratta è già oggetto di un procedimento dinanzi a tali autorità. In tale fattispecie, l’avvio del procedimento da parte della [OSCURATO:PERSONA] comporta riattribuire il caso a tale istituzione, in quanto l’autorità nazionale che sta già svolgendo un procedimento è, al pari delle altre autorità nazionali garanti della concorrenza, privata della competenza. 42 Secondo la sua formulazione, tale disposizione richiede soltanto, ai fini della privazione della competenza in capo all’autorità nazionale garante della concorrenza che stia già svolgendo un procedimento, che la [OSCURATO:PERSONA] consulti tale autorità nazionale al fine di conoscere il parere di quest’ultima su un’eventuale riattribuzione del caso. 43 Nel caso di specie, il Tribunale ha constatato correttamente, al punto 40 della sentenza impugnata, che tale requisito era stato rispettato. Infatti, poiché l’Autorità federale garante della concorrenza ha essa stessa chiesto alla [OSCURATO:PERSONA] di privarla della competenza, essa ha espresso, con tale richiesta, il suo parere su un’eventuale riattribuzione del caso a tale istituzione, allo stesso titolo in cui avrebbe potuto esprimere tale parere dopo aver ricevuto una richiesta formale al riguardo da parte della [OSCURATO:PERSONA]. 44 Ciò posto, la compatibilità, con il diritto dell’Unione, dell’avvio di un procedimento per l’adozione di una decisione ai fini dell’applicazione dell’articolo 101 TFUE o dell’articolo 102 TFUE, che ha l’effetto di privare della competenza l’autorità nazionale garante della concorrenza che stia già esaminando il caso, non può dipendere dal solo rispetto del requisito di consultazione menzionato all’articolo 11, paragrafo 6, del regolamento n. 1/2003. 45 Nell’adottare una decisione di avvio del procedimento, la [OSCURATO:PERSONA] è anche tenuta a rispettare, in particolare, l’articolo 41 della [OSCURATO:PERSONA], che sancisce il diritto ad una buona amministrazione. È vero che l’atto che consiste nell’avviare un procedimento per l’adozione di una decisione ha solo carattere preparatorio e non può quindi, in quanto tale, essere oggetto di un ricorso di annullamento. Tuttavia, gli eventuali vizi di tale atto possono essere fatti valere nel ricorso diretto contro l’atto definitivo, della cui elaborazione detto atto costituisce un momento preparatorio (sentenze dell’11 novembre 1981, IBM/[OSCURATO:PERSONA], 60/81, EU:C:1981:264, punto 12, nonché del 22 aprile 2021, thyssenkrupp [OSCURATO:PERSONA] e thyssenkrupp [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], C‑572/18 P, EU:C:2021:317, punto 50). 46 Il diritto ad una buona amministrazione implica, in particolare, che il caso sia trattato entro un termine ragionevole. Nei casi vertenti su infrazioni sospette dell’articolo 101 TFUE o dell’articolo 102 TFUE, tale obbligo costituisce, per tutti i membri della rete, un principio generale del diritto dell’Unione ed è, per quanto riguarda la [OSCURATO:PERSONA], enunciato dall’articolo 41, paragrafo 1, della [OSCURATO:PERSONA] (v., in tal senso, sentenze del 21 settembre 2006, [OSCURATO:PERSONA] voor de Groothandel op [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], C‑105/04 P, EU:C:2006:592, punto 35, e del 15 gennaio 2026, [OSCURATO:PERSONA], C‑588/24, EU:C:2026:14, punti 44 e 45). 47 Per quanto riguarda la riattribuzione di casi nell’ambito della rete, l’esigenza di agire entro un termine ragionevole è, in sostanza, ricordata al considerando 17 del regolamento n. 1/2003 nonché ai punti 7 e 16 della comunicazione sulla cooperazione, da cui risulta che una siffatta riattribuzione deve, nell’interesse non solo della rete ma anche delle imprese in questione, avvenire «il più presto possibile» e in modo «rapido». Tale esigenza è, del resto, concretizzata al punto 18 di tale comunicazione, secondo cui occorre che i «problemi di riattribuzione» siano, in linea di principio, risolti «entro due mesi dalla data della prima informazione inviata alla rete». 48 Come precisato al punto 54 di detta comunicazione, quando un caso è già in esame presso un’autorità nazionale garante della concorrenza, la «prima informazione inviata alla rete» è quella con cui tale autorità nazionale, conformemente all’articolo 11, paragrafo 3, del regolamento n. 1/2003, informa la rete di aver iniziato l’esame di tale caso. 49 Risulta, inoltre, da tale punto 54 che, dopo la scadenza del periodo indicativo di due mesi, menzionato al punto 18 della medesima comunicazione, la [OSCURATO:PERSONA] si astiene, in linea di principio, dall’applicare l’articolo 11, paragrafo 6, del regolamento n. 1/2003. 50 Tale norma di comportamento è tuttavia soggetta a cinque eccezioni, elencate al punto 54, lettere da a) ad e), della comunicazione sulla cooperazione e riguardano, rispettivamente, l’eventualità di decisioni contrastanti sullo stesso caso, l’eventualità di una decisione palesemente in conflitto con la giurisprudenza consolidata, il prolungamento indebito del procedimento relativo al caso, la necessità di sviluppare la politica della concorrenza dell’Unione, in particolare quando il medesimo problema di concorrenza si presenti in vari [OSCURATO:PERSONA] membri oppure per assicurare l’effettiva applicazione della politica comunitaria della concorrenza, e, infine, la fattispecie in cui l’autorità nazionale garante della concorrenza che esamina già il caso non si opponga alla riattribuzione di quest’ultimo alla [OSCURATO:PERSONA]. 51 Annunciando, con la pubblicazione della comunicazione sulla cooperazione, che essa applicherà le norme enunciate in quest’ultima ai casi previsti, la [OSCURATO:PERSONA] si è autolimitata nell’esercizio del suo potere discrezionale e non può, in linea di principio, discostarsi da tali norme, pena l’essere sanzionata, eventualmente, a titolo di una violazione di principi generali del diritto, quali la parità di trattamento o la tutela del legittimo affidamento (v., per analogia, sentenze del 28 giugno 2005, [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA], C‑189/02 P, C‑202/02 P, da C‑205/02 P a C‑208/02 P e C‑213/02 P, EU:C:2005:408, punto 211; dell’11 settembre 2008, Germania e a./Kronofrance, C‑75/05 P e C‑80/05 P, EU:C:2008:482, punto 60, nonché del 14 marzo 2024, D & A Pharma/[OSCURATO:PERSONA] ed EMA, C‑291/22 P, EU:C:2024:228, punto 143). 52 Nel caso di specie, è pacifico che la riattribuzione del caso alla [OSCURATO:PERSONA] ha avuto luogo dopo la scadenza del periodo indicativo di due mesi previsto al punto 18 della comunicazione sulla cooperazione. 53 È anche pacifico che l’Autorità federale garante della concorrenza non si opponeva a tale riattribuzione. Date tali circostanze, l’eccezione prevista al punto 54, lettera e), di tale comunicazione, con la quale la [OSCURATO:PERSONA] si riserva la possibilità di applicare, dopo la scadenza di tale periodo indicativo, l’articolo 11, paragrafo 6, del regolamento n. 1/2003 per il solo motivo che «le autorità nazionali garanti della concorrenza non si oppongono», poteva, a priori, applicarsi. 54 Le ricorrenti sostengono, tuttavia, che l’eccezione prevista a tale punto 54, lettera e), è incompatibile con il diritto ad una buona amministrazione, in quanto viola gli interessi legittimi delle imprese interessate. 55 È giocoforza constatare che tale argomento non deve essere esaminato nell’ambito della presente impugnazione poiché, nella sentenza impugnata, il Tribunale non ha dichiarato che la [OSCURATO:PERSONA] possa limitarsi ad applicare l’articolo 11, paragrafo 6, del regolamento n. 1/2003 sulla sola base dell’assenza di opposizione da parte dell’Autorità federale garante della concorrenza. 56 Infatti, pur constatando, ai punti 23 e 47 della sentenza impugnata, che l’unico requisito posto dall’articolo 11, paragrafo 6, del regolamento n. 1/2003 consiste nella consultazione dell’autorità nazionale garante della concorrenza interessata, il Tribunale ha precisato, ai punti 59, 71, 85, 86, 91 e 92 di tale sentenza, che l’applicazione di tale disposizione deve essere compatibile con l’articolo 101 TFUE, con i principi generali del diritto dell’Unione, tra cui i principi di proporzionalità e di tutela del legittimo affidamento, nonché con la [OSCURATO:PERSONA], il cui articolo 41 comporta l’obbligo di osservare un termine ragionevole nello svolgimento dei procedimenti amministrativi. 57 Nel caso di specie, il Tribunale ha ritenuto che la privazione della competenza in capo all’Autorità federale garante della concorrenza fosse compatibile con tali norme. A tal riguardo, esso ha rilevato, da un lato, ai punti da 56 a 60 e 72 della sentenza impugnata, che la ristrutturazione del gruppo [OSCURATO:PERSONA] nel corso del procedimento dinanzi a tale autorità nazionale poteva, a causa di una lacuna nella normativa tedesca allora in vigore, impedire a detta autorità di infliggere sanzioni che avrebbero assicurato un’applicazione efficace dell’articolo 101 TFUE e, dall’altro, ai punti da 82 a 84 e ai punti da 93 a 100 di tale sentenza, che la [OSCURATO:PERSONA], che si trovava quindi nella posizione migliore per trattare il caso, ha avviato il procedimento circa dieci mesi dopo essere stata informata, dall’Autorità federale garante della concorrenza, di tale lacuna nella normativa tedesca; periodo che, secondo il Tribunale, era ragionevole alla luce delle circostanze proprie del caso. 58 Il Tribunale ne ha dedotto, ai punti 59, 60 e 88 di detta sentenza, che la riattribuzione del caso di cui si tratta poteva rientrare nel punto 54, lettera d), della comunicazione sulla cooperazione, secondo il quale la [OSCURATO:PERSONA] può, nonostante la scadenza del periodo indicativo di due mesi previsto al punto 18 di tale comunicazione, applicare l’articolo 11, paragrafo 6, del regolamento n. 1/2003 qualora ciò si riveli necessario per assicurare l’effettiva applicazione delle regole di concorrenza dell’Unione. 59 Tale motivazione della sentenza impugnata non è viziata da alcun errore di diritto. Contrariamente a quanto sostengono le ricorrenti, il Tribunale non doveva esigere che la [OSCURATO:PERSONA] dimostrasse che era divenuto «impossibile» per l’Autorità federale garante della concorrenza infliggere una sanzione effettiva. Alla luce dell’obiettivo del regime di cooperazione istituito dal regolamento n. 1/2003, che consiste, come risulta dal considerando 34 di tale regolamento, nell’assicurare l’applicazione efficace delle regole di concorrenza dell’Unione, era sufficiente, nel caso di specie, constatare che la [OSCURATO:PERSONA] disponeva di un’informazione secondo cui la ristrutturazione del gruppo [OSCURATO:PERSONA] nel corso del procedimento dinanzi all’Autorità federale garante della concorrenza poteva ridurre la capacità di tale autorità nazionale di assicurare l’applicazione efficace di tali regole. Poiché il Tribunale ha constatato, nella sua valutazione insindacabile dei fatti, che una siffatta informazione era stata portata a conoscenza della [OSCURATO:PERSONA] il 14 giugno 2017, esso ha ritenuto correttamente, come osservato dall’avvocato generale ai paragrafi da 28 a 31 delle sue conclusioni, che tale istituzione potesse considerarsi nella posizione migliore per trattare il caso e che fosse quindi nella condizione di avviare, entro un termine ragionevole a decorrere dal 14 giugno 2017, un procedimento per l’adozione di una decisione. 60 Come rilevato dall’avvocato generale al paragrafo 48 delle sue conclusioni, è anche senza incorrere in errori di diritto che il Tribunale ha dichiarato, al punto 93 della sentenza impugnata, che il carattere ragionevole del termine deve essere valutato alla luce delle circostanze proprie di ciascun caso. Pertanto, contrariamente a quanto sostengono le ricorrenti, il periodo entro il quale la [OSCURATO:PERSONA], conformemente al punto 54, lettere da a) ad e), della comunicazione sulla cooperazione, può applicare l’articolo 11, paragrafo 6, del regolamento n. 1/2003 non può essere determinato in modo generale e assoluto, in quanto il suo carattere ragionevole può variare da un caso all’altro a seconda delle circostanze proprie di ciascun caso. 61 Dall’insieme degli elementi che precedono risulta che il Tribunale non è incorso in errori di diritto nel ritenere che la [OSCURATO:PERSONA], nel caso di specie, non si fosse discostata dalle norme di comportamento relative alla riattribuzione di casi nell’ambito della rete, che sono enunciate nella comunicazione sulla cooperazione e che devono essere applicate alla luce, in particolare, del diritto ad una buona amministrazione sancito all’articolo 41 della [OSCURATO:PERSONA]. 62 Pertanto, occorre respingere il quarto motivo di impugnazione. Sul secondo motivo di impugnazione, vertente sull a violazione del divieto di sviamento di potere Argomenti delle parti 63 Le ricorrenti sostengono che il Tribunale ha erroneamente interpretato e applicato il divieto di sviamento di potere. 64 Secondo le ricorrenti, il Tribunale, al punto 66 della sentenza impugnata, ha erroneamente respinto il loro argomento vertente su uno sviamento di potere limitandosi ad accertare, come ha fatto al punto 57 di tale sentenza, che sussisteva il rischio che l’Autorità federale garante della concorrenza non fosse in grado di infliggere una sanzione effettiva. Il Tribunale avrebbe dovuto piuttosto verificare se la ristrutturazione del gruppo [OSCURATO:PERSONA] impedisse realmente a tale autorità nazionale di infliggere una sanzione effettiva. 65 Peraltro, adottando la decisione di avvio, la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe agito allo scopo di infliggere un’ammenda più elevata di quella che, nel caso di specie, poteva essere irrogata dall’Autorità federale garante della concorrenza nel caso già trattato da quest’ultima. Sarebbe spettato al Tribunale constatare che, agendo in tal modo, la [OSCURATO:PERSONA] procedeva ad un’armonizzazione del regime europeo delle ammende, il che implica un’ingerenza illegittima nel settore di competenza del legislatore dell’Unione e quindi una violazione del principio della ripartizione dei poteri. Se la [OSCURATO:PERSONA] riteneva che il regime sanzionatorio tedesco fosse insufficiente, essa avrebbe dovuto proporre al legislatore dell’Unione un’armonizzazione delle sanzioni o avviare un procedimento per inadempimento contro la Repubblica federale di Germania. 66 [OSCURATO:PERSONA] avrebbe, inoltre, privato le ricorrenti del loro diritto fondamentale, sancito all’articolo 47 della [OSCURATO:PERSONA], a un ricorso effettivo. A tal riguardo, le ricorrenti osservano che, a causa della privazione della competenza in capo all’Autorità federale garante della concorrenza, esse non possono adire il giudice che avrebbe dovuto essere competente secondo le norme previamente stabilite, vale a dire il Bundesgerichtshof (Corte federale di giustizia, Germania), in violazione del principio del giudice naturale precostituito per legge. 67 [OSCURATO:PERSONA] e il governo tedesco ritengono che il secondo motivo di impugnazione sia infondato. Giudizio della Corte 68 Secondo una giurisprudenza costante, un atto è viziato da sviamento di potere solo se, in base ad indizi oggettivi, pertinenti e concordanti, risulti essere stato adottato allo scopo esclusivo o, quanto meno, determinante di raggiungere fini diversi da quelli dichiarati o di eludere una procedura appositamente prevista dal Trattato per far fronte alle circostanze del caso di specie (sentenze del 25 febbraio 1987, Banner/Parlamento, 52/86, EU:C:1987:106, punto 6, e del 9 dicembre 2020, [OSCURATO:PERSONA] +/[OSCURATO:PERSONA], C‑132/19 P, EU:C:2020:1007, punto 31). 69 Contrariamente a quanto sostenuto dalle ricorrenti, la sussistenza di un eventuale sviamento di potere doveva essere esaminata verificando non già se l’Autorità federale garante della concorrenza fosse nell’impossibilità di infliggere una sanzione effettiva, bensì se i fini eccepiti coincidessero con fini riconosciuti dal diritto dell’Unione. Poiché il Tribunale, come esposto al punto 59 della presente sentenza, ha correttamente accertato che la [OSCURATO:PERSONA] poteva considerarsi nella posizione migliore per assicurare l’applicazione efficace delle regole di concorrenza dell’Unione, esso ha potuto dedurne, senza incorrere in errori di diritto, che l’applicazione dell’articolo 11, paragrafo 6, del regolamento n. 1/2003 coincideva con fini riconosciuti dal diritto dell’Unione, cosicché tale applicazione non era viziata da uno sviamento di potere. 70 Anche l’argomento secondo cui la [OSCURATO:PERSONA], nel caso di specie, ha proceduto ad un’armonizzazione del regime sanzionatorio è privo di fondamento, in quanto l’avvio di un procedimento in un caso fino ad allora esaminato da un’autorità nazionale garante della concorrenza non comporta affatto una tale armonizzazione, nel senso indicato dalle ricorrenti. 71 Neppure il diritto fondamentale a un ricorso effettivo, sancito all’articolo 47 della [OSCURATO:PERSONA], è stato violato poiché, in forza dell’articolo 263, quarto comma, TFUE, le ricorrenti hanno disposto di un mezzo di ricorso effettivo contro la decisione controversa dinanzi al Tribunale, giudice naturale precostituito per legge nel caso di specie. A tal riguardo, il diritto al giudice naturale precostituito per legge, come rilevato al punto 31 della comunicazione sulla cooperazione, non può essere interpretato nel senso che conferisce alle imprese interessate un diritto a che il loro caso venga trattato da una particolare autorità, consentendo loro in tal modo di determinare il giudice competente a conoscere di un eventuale ricorso successivo. Di conseguenza, il Tribunale ha correttamente dichiarato, al punto 54 della sentenza impugnata, che la competenza dei giudici dell’Unione e non dei giudici nazionali era una conseguenza logica dell’adozione della decisione controversa da parte della [OSCURATO:PERSONA]. 72 Da quanto precede risulta che il Tribunale non è incorso in errori di diritto nell’interpretazione e nell’applicazione del divieto di sviamento di potere. Pertanto, il secondo motivo di impugnazione deve essere respinto. Sul terzo motivo di impugnazione, vertente sull a violazione del principio di proporzionalità Argomenti delle parti 73 Le ricorrenti sostengono che, per verificare se l’applicazione dell’articolo 11, paragrafo 6, del regolamento n. 1/2003 da parte della [OSCURATO:PERSONA] non ecceda i limiti di quanto è opportuno e necessario per conseguire lo scopo prefisso, il Tribunale avrebbe dovuto esaminare se l’Autorità federale garante della concorrenza si trovasse nell’impossibilità di infliggere una sanzione effettiva. Ebbene, al punto 72 della sentenza impugnata, il Tribunale si sarebbe limitato a constatare che tale autorità nazionale avrebbe potuto non essere in grado di infliggere una siffatta sanzione. 74 In subordine, le ricorrenti sostengono che il Tribunale ha violato il principio di proporzionalità omettendo di accertare l’eccessiva tardività nell’applicazione di tale articolo 11, paragrafo 6. Al riguardo, esse osservano che l’Autorità federale garante della concorrenza indagava sul caso da più di tre anni. Se la [OSCURATO:PERSONA] avesse ritenuto che fosse giustificato avviare un procedimento, avrebbe dovuto farlo prima, al fine di evitare che il gruppo [OSCURATO:PERSONA] dedicasse inutilmente risorse alla sua difesa dinanzi all’Autorità federale garante della concorrenza. Anche supponendo che, come constatato dal Tribunale al punto 82 della sentenza impugnata, solo il 14 giugno 2017 la [OSCURATO:PERSONA] sia venuta a conoscenza dell’informazione che l’ha portata ad avviare il procedimento il 19 aprile 2018, il periodo di circa dieci mesi compreso tra tali due date sarebbe eccessivo. 75 Sempre in subordine, le ricorrenti ritengono che gli asseriti vantaggi dell’avvio del procedimento da parte della [OSCURATO:PERSONA] fossero sproporzionati rispetto agli inconvenienti causati al riguardo al gruppo [OSCURATO:PERSONA]. Tra tali inconvenienti figurerebbero, in particolare, lo sdoppiamento del procedimento di indagine e la perdita dei vantaggi di cui il gruppo [OSCURATO:PERSONA] avrebbe potuto beneficiare dinanzi all’Autorità federale garante della concorrenza a titolo del trattamento favorevole attuato da tale autorità nazionale. Ebbene, dal punto 75 della sentenza impugnata risulterebbe che il Tribunale non abbia tenuto conto del carattere sproporzionato di tali inconvenienti. 76 [OSCURATO:PERSONA] replica che il terzo motivo di impugnazione è parzialmente irricevibile, nella parte in cui le ricorrenti contesterebbero la valutazione dei fatti effettuata dal Tribunale senza tuttavia dimostrare uno snaturamento di tali fatti. Tale motivo sarebbe in ogni caso infondato, come sostenuto anche dal governo tedesco. Giudizio della Corte 77 Il principio di proporzionalità esige, secondo costante giurisprudenza della Corte, che gli atti dell’Unione non vadano oltre quanto è opportuno e necessario per conseguire lo scopo prefisso (sentenze del 17 maggio 1984, [OSCURATO:PERSONA], 15/83, EU:C:1984:183, punto 25, e del 29 luglio 2024, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], C‑697/22 P, EU:C:2024:641, punto 77). 78 Come rilevato al punto 59 della presente sentenza, il regolamento n. 1/2003 ha l’obiettivo di assicurare l’applicazione efficace delle regole di concorrenza dell’Unione e, nel caso di specie, il Tribunale ha constatato correttamente che la [OSCURATO:PERSONA] poteva ritenere di essere l’autorità nella posizione migliore per assicurare l’applicazione efficace di tali regole, dato che la ristrutturazione del gruppo [OSCURATO:PERSONA] nel corso del procedimento dinanzi all’Autorità federale garante della concorrenza poteva impedire a tale autorità nazionale di infliggere una sanzione effettiva. 79 Pertanto, la riattribuzione del caso alla [OSCURATO:PERSONA] non può essere ritenuta come eccedente i limiti di quanto è opportuno e necessario per conseguire tale obiettivo. 80 Nella misura in cui le ricorrenti sostengono, in subordine, che l’avvio del procedimento da parte della [OSCURATO:PERSONA] è stato tardivo, si deve constatare che le ricorrenti non hanno invocato, nell’ambito del presente motivo di impugnazione, un qualsivoglia snaturamento dei fatti e che esse non hanno neppure esposto, a sostegno di tale motivo, argomenti giuridici per dimostrare che la riattribuzione del caso alla [OSCURATO:PERSONA] non avesse avuto luogo entro un termine ragionevole. Date tali circostanze, detto motivo di impugnazione è irricevibile per la motivazione identica a quella esposta al punto 39 della presente sentenza. 81 Nei limiti in cui, infine, le ricorrenti invocano, sempre in subordine, gli asseriti inconvenienti causati al gruppo [OSCURATO:PERSONA] dall’applicazione dell’articolo 11, paragrafo 6, del regolamento n. 1/2003, occorre rilevare che i requisiti a cui l’applicazione di tale articolo 11, paragrafo 6, è soggetta, come quelli derivanti dall’obbligo, per la [OSCURATO:PERSONA] e gli altri membri della rete, di rispettare il diritto ad una buona amministrazione, garantiscono un bilanciamento adeguato tra, da un lato, l’interesse dell’Unione ad un’applicazione efficace delle regole di concorrenza e, dall’altro, gli interessi legittimi delle imprese interessate, tra cui quello consistente nel poter dedicare le loro risorse a difendersi dinanzi all’autorità che deciderà effettivamente sul caso. L’obbligo di effettuare qualsiasi riattribuzione di un caso nell’ambito della rete entro un termine ragionevole costituisce parte integrante di tale bilanciamento. Resta il fatto, come esposto al punto 59 della presente sentenza, che il Tribunale ha ritenuto correttamente che le circostanze del caso di specie, caratterizzate da una ristrutturazione del gruppo [OSCURATO:PERSONA] nel corso del procedimento dinanzi all’Autorità federale garante della concorrenza, consentissero alla [OSCURATO:PERSONA] di privare della competenza tale autorità nazionale. Date tali circostanze, come accertato, in sostanza, dal Tribunale al punto 75 della sentenza impugnata, gli inconvenienti per il gruppo [OSCURATO:PERSONA] non potevano prevalere sull’interesse pubblico vertente sull’applicazione efficace delle regole di concorrenza dell’Unione da parte della [OSCURATO:PERSONA]. 82 Da quanto precede risulta che il Tribunale non è incorso in errori di diritto nell’interpretazione e nell’applicazione del principio di proporzionalità. Pertanto, il terzo motivo di impugnazione deve essere respinto. Sul quinto motivo di impugnazione, vertente sull ’ inosservanza del requisito di motivazione previsto all ’ articolo 296, secondo comma, TFUE Argomenti delle parti 83 Le ricorrenti contestano al Tribunale di avere erroneamente interpretato e applicato l’articolo 296, secondo comma, TFUE ritenendo, ai punti da 61 a 65 della sentenza impugnata, che la [OSCURATO:PERSONA] avesse rispettato il suo obbligo di motivazione. 84 Esse ricordano che, in forza di tale obbligo, il ragionamento dell’autorità dell’Unione autrice dell’atto deve apparire in forma chiara e non equivoca, in modo da consentire agli interessati di conoscere le ragioni del provvedimento adottato e alla Corte di esercitare il proprio controllo. Ebbene, nel caso di specie, la decisione di avvio del procedimento non consentirebbe di sapere per quali ragioni la [OSCURATO:PERSONA] abbia accolto la richiesta dell’Autorità federale garante della concorrenza. Limitandosi ad indicare, al considerando 11 della decisione controversa, di essersi incaricata dell’indagine su richiesta di tale autorità nazionale, la [OSCURATO:PERSONA] non avrebbe rispettato detto obbligo. 85 La constatazione del Tribunale secondo cui taluni comunicati stampa hanno consentito alle ricorrenti di comprendere il contesto in cui si inserisce la decisione di avvio sarebbe irrilevante per valutare se l’articolo 296, secondo comma, TFUE sia stato rispettato. Infatti, i comunicati stampa non potrebbero sostituire la motivazione di una decisione. Ciò varrebbe a maggior ragione quando, come nel caso di specie, alcuni di tali comunicati siano stati pubblicati dopo l’adozione della decisione controversa. A tal riguardo, le ricorrenti sottolineano che la legittimità di un atto deve essere valutata in funzione degli elementi di fatto e di diritto esistenti al momento in cui tale atto è stato adottato. Del resto, le ragioni, menzionate in un comunicato stampa, che hanno indotto l’Autorità federale garante della concorrenza a rivolgere la sua richiesta alla [OSCURATO:PERSONA], non coinciderebbero necessariamente con le ragioni per le quali quest’ultima ha aderito a tale richiesta. 86 [OSCURATO:PERSONA] e il governo tedesco sostengono che il quinto motivo di impugnazione è infondato. Giudizio della Corte 87 Per quanto riguarda la valutazione contenuta ai punti da 61 a 64 della sentenza impugnata, secondo cui, da un lato, l’indicazione, al considerando 11 della decisione controversa, che il procedimento era stato avviato su richiesta dell’Autorità federale garante della concorrenza e, dall’altro, la menzione, in diversi comunicati stampa, tra cui quello pubblicato il 24 aprile 2018 da tale autorità nazionale, delle difficoltà derivanti, per l’applicazione efficace delle regole di concorrenza dell’Unione, dalla ristrutturazione di talune imprese appartenenti al gruppo [OSCURATO:PERSONA], avevano consentito alle ricorrenti di conoscere le ragioni per le quali la [OSCURATO:PERSONA] ha privato della competenza detta autorità nazionale e al Tribunale di esercitare il suo controllo sulla legittimità di tale decisione, si deve constatare che tale valutazione figura solo ad abundantiam nell’esame, da parte del Tribunale, del secondo motivo di ricorso vertente su uno sviamento di potere. Ciò posto, poiché detta valutazione riguarda il requisito di motivazione previsto all’articolo 296, secondo comma, TFUE, che è distinto dal divieto di sviamento di potere, occorre esaminare il presente motivo di impugnazione vertente sull’inosservanza di tale requisito di motivazione; tale motivo di impugnazione continua ad operare nonostante il rigetto, al punto 72 della presente sentenza, del secondo motivo di impugnazione vertente sulla violazione del divieto di sviamento di potere. 88 Nel merito, occorre ricordare che l’espressione «avvio di un procedimento da parte della [OSCURATO:PERSONA]», di cui all’articolo 11, paragrafo 6, del regolamento n. 1/2003 riguarda un atto della [OSCURATO:PERSONA] con il quale quest’ultima informa un’impresa della propria volontà di avviare un procedimento per l’adozione di una delle decisioni di cui al capitolo III di tale regolamento. Tale atto determina la portata della privazione della competenza, da parte della [OSCURATO:PERSONA], in capo alle autorità nazionali garanti della concorrenza. Pertanto, affinché l’applicazione di tale articolo 11, paragrafo 6, sia chiara, è necessario che l’atto di avvio del procedimento d’esame precisi la presunta infrazione, commessa da una o più imprese durante uno o più periodi su uno o più mercati di prodotto e su uno o più mercati geografici, a cui tale atto si riferisce (v., in tal senso, sentenza del 25 febbraio 2021, [OSCURATO:PERSONA], C‑857/19, EU:C:2021:139, punti da 27 a 29). 89 Quando, come nel caso di specie, la [OSCURATO:PERSONA] avvia il procedimento in un caso già trattato da un’autorità nazionale garante della concorrenza, la legittimità di tale procedura dipende, peraltro, come esposto ai punti da 42 a 51 della presente sentenza, dal rispetto di altri vari requisiti, tra cui quelli relativi alla previa consultazione di tale autorità nazionale e all’applicazione delle norme di comportamento enunciate nella comunicazione sulla cooperazione. 90 Non ci si può, tuttavia, attendere che la [OSCURATO:PERSONA] esponga, in una decisione di avvio del procedimento, le ragioni per le quali essa ritiene che tali requisiti siano rispettati. Come ricordato al punto 45 della presente sentenza, una siffatta decisione ha solo carattere preparatorio e non costituisce quindi, di per sé, un atto impugnabile. 91 La decisione controversa, che costituisce un atto che arreca pregiudizio, deve, dal canto suo, consentire agli interessati di conoscere le ragioni del provvedimento adottato e al giudice competente di esercitare il proprio controllo. Secondo una giurisprudenza costante, tale requisito di motivazione deve essere valutato in funzione delle circostanze del caso di specie, e in particolare alla luce del contenuto dell’atto, della natura dei motivi esposti e dell’interesse che i destinatari dell’atto o altre persone, che detto atto riguardi direttamente e individualmente, possano avere a ricevere spiegazioni. La motivazione non deve necessariamente specificare tutti gli elementi di fatto e di diritto pertinenti, in quanto la questione se la motivazione di un atto soddisfi i requisiti di cui all’articolo 296, secondo comma, TFUE deve essere valutata alla luce non solo del suo tenore letterale, ma anche del suo contesto e del complesso delle norme giuridiche che disciplinano la materia di cui si tratta (sentenze del 13 marzo 1985, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], 296/82 e 318/82, EU:C:1985:113, punto 19, nonché del 23 aprile 2026, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], C‑457/23 P, EU:C:2026:331, punto 151), e, in particolare, in funzione dell’interesse che i destinatari dell’atto possano avere a ricevere spiegazioni. Di conseguenza, un atto che arreca pregiudizio è sufficientemente motivato quando è stato emanato in un contesto noto all’interessato, che gli consente di comprendere la portata del provvedimento adottato nei suoi confronti (sentenza del 28 marzo 2017, Rosneft, C‑72/15, EU:C:2017:236, punto 122 e giurisprudenza citata). 92 Nel caso di specie, il provvedimento adottato dalla [OSCURATO:PERSONA] nella decisione controversa consiste essenzialmente nella constatazione di un’infrazione dell’articolo 101 TFUE, accompagnata dall’imposizione di una sanzione. Tuttavia, si deve ritenere, alla luce delle norme giuridiche pertinenti, tra cui l’articolo 11, paragrafo 6, del regolamento n. 1/2003 e il diritto ad una buona amministrazione, che sia indispensabile, al fine di consentire alle ricorrenti di esercitare il loro diritto di ricorso e al giudice dell’Unione di esercitare il suo controllo, che le ragioni per le quali, nonostante la scadenza del periodo indicativo di due mesi previsto al punto 18 della comunicazione sulla cooperazione, il caso è stato riattribuito alla [OSCURATO:PERSONA], siano note. 93 Alla luce di tale considerazione, nonché della giurisprudenza ricordata al punto 91 della presente sentenza, è giocoforza constatare che il Tribunale non è incorso in alcun errore di diritto nell’interpretazione e nell’applicazione del requisito di motivazione previsto all’articolo 296, secondo comma, TFUE. Infatti, con i punti da 61 a 64 della sentenza impugnata, il Tribunale ha dichiarato che il considerando 11 della decisione controversa, valutato alla luce del contesto, noto alle ricorrenti, che aveva indotto l’Autorità federale garante della concorrenza a presentare la sua richiesta e la [OSCURATO:PERSONA] ad assumere il caso, era sufficiente per soddisfare tale requisito di motivazione. Detta valutazione è conforme alla giurisprudenza di cui sopra. 94 Occorre inoltre precisare, a tal riguardo, che i comunicati stampa, pur essendo menzionati in tale valutazione del Tribunale per suffragare il fatto che le ricorrenti conoscevano il contesto della riattribuzione del caso alla [OSCURATO:PERSONA], non devono tuttavia essere considerati come necessari a tal fine. Infatti, il comunicato stampa dell’Autorità federale garante della concorrenza del 24 aprile 2018, che ha seguito la decisione di avvio del procedimento da parte della [OSCURATO:PERSONA], rivelava al pubblico un contesto di cui le ricorrenti stesse erano necessariamente già a conoscenza quando il procedimento che le riguardava era pendente dinanzi a tale autorità nazionale. 95 Da quanto precede discende che il quinto motivo di impugnazione deve essere respinto in quanto infondato. Sul primo motivo di impugnazione, vertente sull a violazione del principio di sussidiarietà Argomenti delle parti 96 Le ricorrenti sostengono che il Tribunale ha essenzialmente dichiarato, ai punti 39 e 40 della sentenza impugnata, che, quando un procedimento relativo a un’intesa è pendente dinanzi a un’autorità nazionale garante della concorrenza, la [OSCURATO:PERSONA] può, in forza dell’articolo 11, paragrafo 6, del regolamento n. 1/2003, avviare un procedimento e quindi porre fine al procedimento pendente dinanzi a tale autorità nazionale limitandosi a consultare preventivamente quest’ultima. 97 Tale valutazione del Tribunale equivarrebbe ad escludere che, nell’applicazione del regime di competenze parallele instaurato dal regolamento n. 1/2003, possa sussistere una violazione del principio di sussidiarietà sancito all’articolo 5, paragrafo 3, TUE. 98 Ebbene, secondo le ricorrenti, tale principio deve essere preso in considerazione nell’ambito dell’applicazione dell’articolo 101 TFUE. Ne conseguirebbe che l’azione amministrativa della [OSCURATO:PERSONA] nell’ambito del regime di competenze parallele instaurato dal regolamento n. 1/2003 è soggetta al rispetto di detto principio. [OSCURATO:PERSONA] dovrebbe quindi, ai fini dell’applicazione dell’articolo 11, paragrafo 6, di tale regolamento, verificare se gli obiettivi dell’azione prevista non possano essere conseguiti in misura sufficiente dagli [OSCURATO:PERSONA] membri e se tale azione possa essere meglio realizzata a livello dell’Unione. 99 L’interpretazione errata della portata del principio di sussidiarietà avrebbe indotto il Tribunale a ritenere erroneamente, al punto 41 della sentenza impugnata, che le circostanze invocate dalle ricorrenti secondo le quali, in primo luogo, l’Autorità federale garante della concorrenza era sul punto di chiudere il suo procedimento, in secondo luogo, l’infrazione di cui si tratta riguardava solo la Repubblica federale di Germania e, in terzo luogo, il diritto tedesco consentiva l’imposizione di un’ammenda effettiva, fossero irrilevanti per valutare la fondatezza del ricorso. 100 Il Tribunale avrebbe altresì respinto erroneamente, ai punti 46 e 47 della sentenza impugnata, l’eccezione di illegittimità dell’articolo 11, paragrafo 6, del regolamento n. 1/2003 sollevata dalle ricorrenti. Sarebbe in violazione del principio di sussidiarietà che il Tribunale ha ritenuto che tale disposizione conferisca, alla luce del ruolo che i Trattati UE e FUE attribuiscono alla [OSCURATO:PERSONA] nella ricerca delle infrazioni del diritto della concorrenza, un potere molto ampio di avvio di procedimenti, o addirittura una prerogativa che le consenta di avviare procedimenti «a sua discrezione». Secondo le ricorrenti, il Tribunale avrebbe dovuto ritenere che, quando un’autorità nazionale garante della concorrenza tratti già un caso, la [OSCURATO:PERSONA] possa avviare un procedimento solo in via eccezionale. 101 Per quanto riguarda le conseguenze della ristrutturazione del gruppo [OSCURATO:PERSONA] sulla possibilità per l’Autorità federale garante della concorrenza di infliggere un’ammenda, le ricorrenti ritengono che il Tribunale non potesse limitarsi a constatare in astratto che una ristrutturazione può avere una tale conseguenza. Secondo le ricorrenti, spettava al Tribunale esaminare concretamente se la [OSCURATO:PERSONA] avesse dimostrato che la ristrutturazione in questione impediva realmente all’Autorità federale garante della concorrenza di infliggere una sanzione effettiva alle imprese del gruppo [OSCURATO:PERSONA]. 102 [OSCURATO:PERSONA] replica che il primo motivo di impugnazione è infondato. Il principio di sussidiarietà riguarderebbe non già l’applicazione degli atti legislativi dell’Unione, bensì l’adozione di questi ultimi. L’applicazione dell’articolo 101 TFUE da parte della [OSCURATO:PERSONA] e delle autorità nazionali garanti della concorrenza non potrebbe avere la conseguenza che l’una e le altre debbano, per ogni attribuzione di un caso, giustificarsi alla luce del principio di sussidiarietà, il quale è già stato preso in considerazione al momento dell’adozione del regolamento n. 1/2003. 103 Il governo tedesco, pur sostenendo la posizione della [OSCURATO:PERSONA] secondo cui tale motivo di impugnazione deve essere respinto, ritiene che detto motivo sia inoperante, poiché il principio di sussidiarietà, che riguarda la delimitazione delle competenze tra l’Unione e gli [OSCURATO:PERSONA] membri, non può fondare diritti che possono essere invocati dai singoli interessati dall’applicazione del diritto dell’Unione in un caso particolare. Infatti, i beneficiari dell’articolo 5, paragrafi 1 e 3, TUE sarebbero non già i soggetti privati, bensì gli [OSCURATO:PERSONA] membri. Ciò si rifletterebbe nell’articolo 8 del protocollo (n. 2) sull’applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità, allegato ai Trattati UE e FUE. 104 Il Consiglio ricorda, dal canto suo, che, conformemente all’articolo 5, paragrafo 3, TUE, il principio di sussidiarietà non si applica ai settori di competenza esclusiva dell’Unione. Ebbene, il regolamento n. 1/2003 rientrerebbe in una competenza esclusiva dell’Unione, in quanto stabilisce le regole di concorrenza necessarie al funzionamento del mercato interno, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), TFUE. Giudizio della Corte 105 Come rilevato ai punti 55 e 56 della presente sentenza, il Tribunale non si è limitato a constatare che la riattribuzione alla [OSCURATO:PERSONA] di un caso già trattato da un’autorità nazionale garante della concorrenza richiede una consultazione di tale autorità nazionale, ma ha precisato che una siffatta riattribuzione deve peraltro essere compatibile con l’articolo 101 TFUE, con i principi generali del diritto dell’Unione, tra cui i principi di proporzionalità e di tutela del legittimo affidamento, nonché con la [OSCURATO:PERSONA], il cui articolo 41 comporta l’obbligo di osservare un termine ragionevole nello svolgimento dei procedimenti amministrativi. Come è stato peraltro esposto al punto 58 della presente sentenza, il Tribunale ha fatto riferimento anche al punto 54 della comunicazione sulla cooperazione, che elenca le fattispecie eccezionali in cui la [OSCURATO:PERSONA] si riserva, dopo la scadenza del periodo indicativo di due mesi previsto al punto 18 di tale comunicazione, la possibilità di privare della competenza un’autorità nazionale garante della concorrenza che tratti già il caso. 106 È alla luce dell’insieme di tali norme nonché norme di comportamento che il Tribunale ha dichiarato che la [OSCURATO:PERSONA] poteva ritenere di trovarsi nella posizione migliore per trattare il caso. 107 Pertanto, contrariamente a quanto sostengono le ricorrenti, la valutazione effettuata dal Tribunale non equivale a riconoscere la [OSCURATO:PERSONA] come competente a privare «a sua discrezione» della competenza un’autorità nazionale garante della concorrenza che tratta un caso relativo a un’infrazione sospetta delle regole di concorrenza dell’Unione. Come risulta, correttamente, dal ragionamento esposto nella sentenza impugnata, dal momento che la [OSCURATO:PERSONA], con l’adozione della comunicazione sulla cooperazione, ha limitato il proprio potere discrezionale, l’applicazione dell’articolo 11, paragrafo 6, del regolamento n. 1/2003 deve fondarsi, dopo la scadenza del periodo indicativo di due mesi previsto al punto 18 di tale comunicazione, su circostanze elencate in detta comunicazione. 108 Di conseguenza, anche supponendo – circostanza che è contestata dalla [OSCURATO:PERSONA] nonché dal governo tedesco e dal Consiglio – che l’applicazione dell’articolo 11, paragrafo 6, del regolamento n. 1/2003 sia soggetta al rispetto del principio di sussidiarietà sancito all’articolo 5, paragrafo 3, TUE, il quale richiederebbe, come sostenuto dalle ricorrenti, che, qualora un’autorità nazionale garante della concorrenza tratti già un caso, la [OSCURATO:PERSONA] possa avviare un procedimento per l’adozione di una decisione solo in via eccezionale al fine di assicurare, in particolare, l’applicazione efficace del diritto della concorrenza, sarebbe giocoforza constatare che il Tribunale abbia effettivamente verificato se la [OSCURATO:PERSONA] potesse debitamente ritenere, sulla base di un siffatto criterio, di trovarsi nella posizione migliore rispetto all’Autorità federale garante della concorrenza. 109 Ne consegue che il primo motivo di impugnazione si basa su premesse inesatte, per quanto riguarda non solo l’interpretazione dell’articolo 11, paragrafo 6, del regolamento n. 1/2003, che il Tribunale ha effettuato alla luce delle norme nonché delle norme di comportamento pertinenti da esso individuate, ma anche l’applicazione di tale disposizione al caso di specie nella sentenza impugnata. 110 Infine, nei limiti in cui le ricorrenti contestano al Tribunale di non aver accolto l’eccezione di illegittimità dell’articolo 11, paragrafo 6, di tale regolamento che esse avevano sollevato in subordine, occorre rilevare che tale critica si basa su dette premesse inesatte, secondo cui la disposizione in parola, come interpretata e applicata dal Tribunale, consentirebbe alla [OSCURATO:PERSONA] di decidere «a sua discrezione» di privare della competenza un’autorità nazionale garante della concorrenza che tratti già il caso in questione. 111 Basandosi pertanto, tanto nella sua componente principale quanto nella sua componente sussidiaria, su premesse inesatte, il primo motivo di impugnazione è infondato e deve essere respinto. 112 Poiché nessuno dei motivi di impugnazione è stato accolto, l’impugnazione deve essere respinta integralmente. Sulle spese 113 Ai sensi dell’articolo 184, paragrafo 2, del regolamento di procedura della Corte, quando l’impugnazione è respinta, la Corte statuisce sulle spese. 114 Conformemente all’articolo 138, paragrafo 1, di tale regolamento, applicabile al procedimento di impugnazione in forza dell’articolo 184, paragrafo 1, di detto regolamento, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. 115 Poiché la [OSCURATO:PERSONA] ne ha fatto domanda, le ricorrenti, rimaste soccombenti in tutti i loro motivi di impugnazione, devono essere condannate a farsi carico delle proprie spese relative al procedimento di impugnazione nonché di quelle sostenute dalla [OSCURATO:PERSONA] in relazione a tale procedimento. 116 In conformità all’articolo 140, paragrafo 1, del regolamento di procedura, applicabile al procedimento di impugnazione in forza dell’articolo 184, paragrafo 1, di tale regolamento, le spese sostenute dagli [OSCURATO:PERSONA] membri e dalle istituzioni intervenuti nella causa restano a loro carico. Di conseguenza, la Repubblica federale di Germania e il Consiglio si faranno carico delle proprie spese. Per questi motivi, la Corte (Terza Sezione) dichiara e statuisce: 1) L’impugnazione è respinta. 2) [OSCURATO:PERSONA]., la [OSCURATO:PERSONA] GmbH, la [OSCURATO:PERSONA] BV, la [OSCURATO:PERSONA] GmbH e la [OSCURATO:PERSONA] GmbH si faranno carico, oltre che delle proprie spese relative al procedimento di impugnazione, di quelle sostenute dalla [OSCURATO:PERSONA] europea in relazione a tale procedimento. 3) La Repubblica federale di Germania e il Consiglio dell’Unione europea si faranno carico delle proprie spese. Firme * Lingua processuale: il tedesco.
Sentenza Corte di giustizia UE n. 1/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris