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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 04067/2023

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/11/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; N. 29567/22 [OSCURATO:PERSONA] gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all'art. 648-bis cod. pen.); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto: che l'unica censura del ricorrente in punto di eccessività del trattamento sanzionatorio è manifestamente infondata in quanto esulante dal perimetro stabilito da questa Corte di legittimità in sede di rinvio, limitato alla verifica della sussistenza dei presupposti dell'attenuante ex art. 648-bis, comma 3, cod. pen.; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 09/0

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/11/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; N. 29567/22 [OSCURATO:PERSONA] gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all'art. 648-bis cod. pen.); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto: che l'unica censura del ricorrente in punto di eccessività del trattamento sanzionatorio è manifestamente infondata in quanto esulante dal perimetro stabilito da questa Corte di legittimità in sede di rinvio, limitato alla verifica della sussistenza dei presupposti dell'attenuante ex art. 648-bis, comma 3, cod. pen.; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 09/0
Sentenza Cassazione n. 04067/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris