CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 1 febbraio 2022
Cassazione n. 20958/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/04/2021 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO La CORTE APPELLO di ANCONA, con sentenza in data 15/04/2021, confermava la condanna alla pena ritenuta di giustizia pronunciata dal TRIBUNALE di PESARO, in data 03/07/2018, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione a vari reati cui agli artt. 640 e 494 CP, 55 comma 9 DPR 231 del 2007. Propone ricorso per cassazione l'imputata, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta responsabilità, alla qualificazione giuridica del fatto di truffa, alla riunione dei processi agli aumenti per continuazione ed alla recidiva. Il ricorso è inammissibile, dovendosi precisare che la remissione della querela per il reato di truffa di cui al capo U è priva di efficacia in quanto per tale reato si procede di ufficio stante la contestazione della più grave recidiva, circostanza aggravante ad effetto speciale che interferisce con il regime della procedibilità ai sensi dell'art. 649-bis cp. L'unico motivo che era stato devoluto in appello è quello inerente alla affermazione di responsabilità. Tutti gli altri non essendo stati devoluti e comportando accertamenti di merito, non possono essere tenuti in considerazione. La Corte ha motivato l'affermazione di responsabilità facendo riferimento a dati di fatti dei quali la ricorrente non tiene conto, come le dichiarazioni di un teste e gli accertamenti sull'indirizzo mail a lei riconducibile e sull'utilizzo in un caso della sua utenza telefonica, ferma restando al omologia delle condotte illecite. La qualificazione dei fatti di truffa come insolvenza fraudolenta è stata dedotta in modo del tutto generico ed essa presuppone accertamenti di fatto sottratti al giudice deputato al loro vaglio. Il ricorso, in sostanza, è fondato su motivi che ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame, dovendosi gli stessi considerarsi non specifici. La mancanza di specificità del motivo, invero, deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità conducente, a mente dell'art. 591 comma 1 lett. c), all'inammissibilità (Sez. 4, [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 5191, Barone, Rv. 216473; Sez. 1, 30/09/2004, n. 39598, Burzotta, Rv. 230634; Sez. 4, 39598, Burzotta, Rv. 230634; Sez. 4, 03/07/2007, n. 34270, Scicchitano, Rv. 236945; Sez. 3, 06/07/2007, n. 35492, Tasca, Rv. 237596). Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende. Così deciso il 01/02/2022 [OSCURATO:PERSONA]