CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 8 aprile 2022
Cassazione n. 11540/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente: ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 11589/16 R.G., proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma via dei Portoghesi 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende ope legis. Ricorrente contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa, giusta mandato in calce al ricorso, dall’avv.to [OSCURATO:PERSONA], con il quale è elettivamente domiciliata in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 405, presso lo studio legale dell’avv.to [OSCURATO:PERSONA]. Controricorrente F i r m a t o D a : P A N A C C H I A I S A B E L L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 0 e 9 5 9 0 8 6 7 d 1 e c a 7 4 3 2 a 8 d 4 e 2 e a c c 8 a 5 - F i r m a t o D a : C I R I L L O E T T O R E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 8 9 e 7 a c 3 9 3 e b 6 7 1 6 9 7 6 e 3 4 5 9 2 6 0 1 a f 7 5 Numero registro generale 11589/2016 Numero sezionale 1011/2022 Numero di raccolta generale 11540/2022 Data pubblicazione 08/04/2022 avverso la sentenza n. 4554/34/15 della Commissione tributaria regionale della Sicilia (di seguito, CTR), sezione distaccata di Catania, depositata il 29/10/2015, non notificata. [OSCURATO:PERSONA]: La CTR della Sicilia ha rigettato l’appello proposto dall’Agenzia delle entrate contro la sentenza n. 630/2011 della Commissione tributaria provinciale di Ragusa che aveva accolto il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso il silenzio rifiuto formatosi sulla richiesta di rimborso dell’imposte IRPEF, già versate per gli anni 1990, 1991 e 1992. La CTR ha motivato la propria decisione ritenendo che, trattandosi di agevolazioni per i [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] del 1990, il beneficio doveva ritenersi attuabile sia in favore di chi non aveva ancora pagato (con versamento del 10% del dovuto), sia in favore di chi aveva già pagato (attraverso il rimborso del 90% di quanto versato, siccome indebito formatosi ex lege per effetto di ius superveniens); quanto al termine per valere il diritto alla ripetizione, ha ritenuto che il termine per la presentazione dell’istanza andava calcolato dai quattro anni in cui si era verificato il presupposto della restituzione e cioè entro il 31/2/2012 con tempestività dell’istanza presentata in data 27/02/2009. L’Agenzia delle entrate ha interposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi. Con il primo motivo di ricorso, deduce la violazione e falsa applicazione di legge e, segnatamente, dell'articolo 9, comma 17, della legge del 27/12/2000 n. 289, degli articoli 11 e 14 delle preleggi, dell'articolo 3, comma 1, della legge del 27/07/2000 n. 212, dell'articolo 3, comma 3, del d.lgs. del 18/12/1997 n. 472, dell'articolo 2033 del codice civile, nella parte in cui la sentenza impugnata ha ritenuto erroneamente sussistenti le condizioni per la concessione del beneficio in favore del contribuente senza considerare 2 F i r m a t o D a : P A N A C C H I A I S A B E L L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 0 e 9 5 9 0 8 6 7 d 1 e c a 7 4 3 2 a 8 d 4 e 2 e a c c 8 a 5 - F i r m a t o D a : C I R I L L O E T T O R E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 8 9 e 7 a c 3 9 3 e b 6 7 1 6 9 7 6 e 3 4 5 9 2 6 0 1 a f 7 5 Numero registro generale 11589/2016 Numero sezionale 1011/2022 Numero di raccolta generale 11540/2022 Data pubblicazione 08/04/2022 che nella specie, alla data di entrata in vigore della disposizione agevolativa, «non vi era più nulla da pagare perché il contribuente, o meglio il sostituto d'imposta, aveva già versato l'intero importo dovuto». L’Agenzia delle entrate evidenzia che l’orientamento di questa Corte di cui alla sentenza n. 20641 del 2007, cui la CTR ha dato seguito, non è condivisibile «ove si consideri che la Corte costituzionale in tema di sanatorie dirette a regolarizzare ex post situazioni ancora pendenti, si è sempre pronunciata nel senso della compatibilità con il principio di eguaglianza di discipline differenziate in ragione dell'intervenuto pagamento, o meno, di contributi (…) o di imposte (…)». Col secondo mezzo, deduce la violazione di legge (artt. 9, comma 17, l. 289 del 2002, 1, comma 665, l. del 23/12/2014 n. 190, 12 e 14 delle Preleggi e 112 cod. proc. civ.), nella parte in cui i secondi giudici hanno riconosciuto il diritto al rimborso in favore della contribuente nonostante la stessa non avesse direttamente versato l'imposta della quale chiedeva la ripetizione, avendo assolto i propri obblighi tributari tramite il datore di lavoro-sostituto d'imposta. Ciò avrebbe determinato, a dire della ricorrente, l'error iuris della CTR per non aver inquadrato l'ambito soggettivo delle disposizioni applicabili alla fattispecie concreta, omettendo di pronunciarsi su una circostanza decisiva della controversia relativa alla rimborsabilità delle ritenute in favore dei lavoratori dipendenti, nonostante ciò risultasse dagli atti e fosse stato oggetto di specifico motivo di gravame. Col terzo motivo, l’Amministrazione erariale deduce la violazione e la falsa applicazione di legge, sostenendo che il termine di decadenza previsto dall'articolo 21, secondo comma, secondo periodo del d.lgs. 31/12/1992 n. 546 decorre, contrariamente a quanto previsto dai giudici merito, dalla data di entrata in vigore della norma agevolativa (1° gennaio 2003); assume che, nella specie, poiché 3 F i r m a t o D a : P A N A C C H I A I S A B E L L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 0 e 9 5 9 0 8 6 7 d 1 e c a 7 4 3 2 a 8 d 4 e 2 e a c c 8 a 5 - F i r m a t o D a : C I R I L L O E T T O R E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 8 9 e 7 a c 3 9 3 e b 6 7 1 6 9 7 6 e 3 4 5 9 2 6 0 1 a f 7 5 Numero registro generale 11589/2016 Numero sezionale 1011/2022 Numero di raccolta generale 11540/2022 Data pubblicazione 08/04/2022 l’istanza di rimborso era stata presentata in data 27 febbraio 2009, essa era stata andata ben oltre i 5 anni dall'entrata in vigore della legge n. 289 del 2002. [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso. [OSCURATO:PERSONA]: I motivi di ricorso possono essere esaminati congiuntamente in quanto attengono tutti alla verifica dei presupposti applicativi delle disposizioni agevolative introdotte con la legge n. 282 del 27/12/2002 per i contribuenti delle province siciliane - Ragusa, Catania e Siracusa - coinvolte nel sisma del 1990. Essi sono infondati. I principi affermati con la sentenza di questa Corte del 01/10/2007 n. 20641 - su cui si è fondata la sentenza impugnata e di cui l’Agenzia delle entrate auspica il superamento - sono sempre stati ribaditi da questi Corte che, con orientamento costante e condiviso, facendo leva sulla logica del tutto peculiare cui risponde il condono fiscale previsto dall'art. 9, comma 17, della legge 27/12/2002, n. 289, che lo differenzia dalle altre sanatorie superando la circostanza per cui di regola le sanatorie non comportano un rimborso dello Stato, in quanto quella in oggetto riguarda periodi temporali remoti e mira ad indennizzare coloro che sono stati coinvolti in eventi calamitosi (nel caso di specie, il sisma del 13 e 16 dicembre 1990, che ha interessato le province di Catania, Ragusa e Siracusa), ha affermato che la definizione automatica della posizione fiscale relativa agli anni 1990, 1991 e 1992, prevista dall'art. 9, comma diciassettesimo, legge n. 289 del 2002, può avvenire sia in favore di chi non ha ancora pagato, mediante il pagamento solo del 10 per cento del dovuto da effettuarsi entro il 16 marzo 2003, sia in favore di chi ha già pagato, attraverso il rimborso del 90 per cento di quanto versato al medesimo titolo. Ciò per effetto dell'intervento normativo citato, cui va riconosciuto il carattere di "ius superveniens" 4 F i r m a t o D a : P A N A C C H I A I S A B E L L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 0 e 9 5 9 0 8 6 7 d 1 e c a 7 4 3 2 a 8 d 4 e 2 e a c c 8 a 5 - F i r m a t o D a : C I R I L L O E T T O R E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 8 9 e 7 a c 3 9 3 e b 6 7 1 6 9 7 6 e 3 4 5 9 2 6 0 1 a f 7 5 Numero registro generale 11589/2016 Numero sezionale 1011/2022 Numero di raccolta generale 11540/2022 Data pubblicazione 08/04/2022 favorevole al contribuente, tale da rendere quanto già versato non dovuto "ex post" (ex plurimis, Sez. 6-5, 12/06/2012, n. 9577; Sez. 6-5, 02/05/2013, n.10242; Sez. 5, 10/09/2014, n. 19037 che ha esteso il principio ai residenti delle regioni Puglie e Molise interessati al sisma del 31/10/2002; Sez. 6-5, 26/09/2016, n. 18905; Sez. 5, 26/02/2020, n. 5167). Principio altrettanto pacifico di questa Corte è che: «l’art. 9, comma 17, della l. n. 289 del 2002, che consente al contribuente delle province siciliane coinvolte nel sisma del 1990 di recuperare il 90 per cento di quanto dovuto e versato a titolo d’imposte, in deroga al principio per cui la sanatoria non consente di ottenere rimborsi dallo Stato, risponde ad una logica particolare e diversa dagli altri provvedimenti di sanatoria, in quanto tesa ad indennizzare i soggetti coinvolti in eventi calamitosi, sicché la legittimazione spetta al solo soggetto passivo d’imposta in senso sostanziale e non anche al sostituto d’imposta» (così, cfr., Sez. 6-5, 26/09/2016, n. 18905; cfr., altresì, Sez. 5, 13/07/2012 n. 12083; Sez. 6-5, 26/09/2016, n. 18905; adde, Sez. 5, 28/02/2020, n. 5498). Tale principio ha trovato l’avallo del Legislatore che, con l’art. 16-octies, comma 1, lett. b), della legge del 03/08/2017 n. 123, di conversione con modifiche del d.l. del 20/06/2017 n. 91, ha modificato l’art. 1, comma 665, della legge 23/12/2014 n. 190, specificando espressamente che tra «i soggetti colpiti dal sisma del 13 e 16 dicembre 1990, che ha interessato le province di Catania, Ragusa e Siracusa, […], che hanno versato imposte per il triennio 1990-1992 per un importo superiore al 10 per cento previsto dall’articolo 9, comma 17, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni e che «hanno diritto, con esclusione di quelli che svolgono attività d’impresa, […] al rimborso di quanto indebitamente versato», sono «compresi i titolari di redditi di lavoro 5 F i r m a t o D a : P A N A C C H I A I S A B E L L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 0 e 9 5 9 0 8 6 7 d 1 e c a 7 4 3 2 a 8 d 4 e 2 e a c c 8 a 5 - F i r m a t o D a : C I R I L L O E T T O R E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 8 9 e 7 a c 3 9 3 e b 6 7 1 6 9 7 6 e 3 4 5 9 2 6 0 1 a f 7 5 Numero registro generale 11589/2016 Numero sezionale 1011/2022 Numero di raccolta generale 11540/2022 Data pubblicazione 08/04/2022 dipendente, nonché i titolari di redditi equiparati e assimilati a quelli di lavoro dipendente in relazione alle ritenute subite» (cfr., Cass. Sez. 5, Ordinanza del 26/03/2018, n. 7509). Donde l’ulteriore affermazione dell’anzidetto principio alla stregua delle ulteriori pronunce di questa Corte (v. Cass., Sez. 6-5, nn. 29889, 29900, 29901, 29902, 29903, 29904 e 29906 del 13 dicembre 2017) che hanno, altresì, chiarito che le modalità in relazione al limite di spesa fissato dall’art. 16 oties della l. del 13/08/2017 n. 123, di concreta erogazione dei rimborsi, rimesso dalla norma primaria al provvedimento direttoriale dell'Agenzia delle entrate, esulano dall'ambito della definizione della presente controversia, venendo in rilievo eventuali questioni su conseguenziali provvedimenti liquidatori emessi dall'Agenzia delle entrate solo in fase esecutiva e/o di giudizio di ottemperanza. Quanto al termine di decadenza dell’istanza di rimborso, va qui ribadito che in tema di agevolazioni tributarie, l'art. 1, comma 665, della l. n. 190 del 2014 costituisce norma di interpretazione autentica, sicché i soggetti colpiti dal sisma del 13 e 16 dicembre 1990, che ha interessato le province di Catania, Ragusa e Siracusa, i quali abbiano versato imposte per il triennio 1990-1992 per l'importo superiore al 10 per cento, previsto dall'art. 9, comma 17, della l. n. 289 del 2002, hanno diritto al rimborso di quanto indebitamente versato, a condizione che abbiano presentato l'istanza di rimborso entro il termine di due anni decorrente dalla data di entrata in vigore della l. del 28/02/2008 n. 31 di conversione del d.l. del 31/12/2007 n. 248 (ex pluribus, cfr. Sez. 6-5,22/07/2016, n. 15252; conf. Sez. 5, 26/02/2020, n. 5167). Poiché l’istanza è stata presentata in data 27/09/2009, non v’è dubbio che essa sia tempestiva. Il ricorso va, dunque, integralmente rigettato. 6 F i r m a t o D a : P A N A C C H I A I S A B E L L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 0 e 9 5 9 0 8 6 7 d 1 e c a 7 4 3 2 a 8 d 4 e 2 e a c c 8 a 5 - F i r m a t o D a : C I R I L L O E T T O R E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 8 9 e 7 a c 3 9 3 e b 6 7 1 6 9 7 6 e 3 4 5 9 2 6 0 1 a f 7 5 Numero registro generale 11589/2016 Numero sezionale 1011/2022 Numero di raccolta generale 11540/2022 Data pubblicazione 08/04/2022 Le spese del presente giudizio sono poste a carico dell’Amministrazione soccombente e liquidate come da dispositivo. Non sussistono i presupposti per il versamento del doppio contributo, trattandosi di amministrazione pubblica ammessa a prenotazione a debito. P.Q.M. Rigetta il ricorso. Condanna l’Agenzia delle entrate al pagamento delle spese del presente giudizio in favore di [OSCURATO:PERSONA], liquidate in complessivi euro 2.100,00, oltre euro 200,00 per esborsi, oltre il 15 per cento per spese generali ed accessori di legge Così deciso, nella camera di consiglio della Quinta sezione civile della Corte di Cassazione, in data 21 marzo 2022. [OSCURATO:PERSONA] 7 F i r m a t o D a : P A N A C C H I A I S A B E L L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 0 e 9 5 9 0 8 6 7