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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 27592/2023

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. ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.31947/2020R.G., proposto da [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA]; elettivamente domiciliato in Roma, Piazza di Campitelli n.3, presso lo Studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA]; rappresentato e difeso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] ( ), in virtù di procura in calce al ricorso; -ricorrente- nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] ; rappresentata e difesa dall’ A vv . [OSCURATO:PERSONA]( ), in virtù di procura in calce al controricorso; -controricorrente- nonché di [OSCURATO:PERSONA]; elettivamente domiciliato in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n.107, presso lo Studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA] ( ), che lo rappresenta e difende, unitamente all’Avv. [OSCURATO:PERSONA] ( ), in virtù di procura in calce al controricorso; -controricorrente- per la cassazione dellasentenza n. 443/2020 della Corte di appello di Torino, pubblicata il 29aprile 2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 15 maggio 2023 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.Nel 2007, [OSCURATO:PERSONA] comprò una villa in collina , situata nel territorio del Comune di [OSCURATO:PERSONA], da [OSCURATO:PERSONA] , per un prezzo pattuito di 750.000 Euro.

La villa era priva del certificato di abitabilità in ragione della circostanza che l’unica via per accedervi era costituita da una strada vicinale (strada ad uso pubblico di proprietà dei privati frontisti) scoscesa, sterrata, provvista di ghiaia solo inalcuni tratti, pericolosa specie in caso di pioggia.

La compratrice non pagò l’intero prezzo concordato e il venditore iniziò nei suoi confronti una procedura espropriativa, pignorando l’immobile. 2.Dopo il 2008, nel terreno compreso nel complesso immobiliare acquistato, furono realizzate (presumibilmente dalla sig.ra [OSCURATO:PERSONA])delle opere non autorizzate, costituite da un pergolato e da una piscina.

Il Comune ne avrebbe rilevato l’abusività solo nel 2016, imputandole al successivo acquirente, [OSCURATO:PERSONA], che fu sottopostoa procedimento penale per abuso edilizio, uscendone assolto. 3.nel 2010, la sig. ra [OSCURATO:PERSONA] promise in vendita l’immobile a [OSCURATO:PERSONA].

Tra le parti fu stipulato un preliminare che, però , fu successivamente impugnato dal promissario acquirente , il quale ne domandò la risoluzione per l’ inadempimento della promittente alienante,per essersi essa obbligata a vedergli un immobile con due abusi edilizi di incerta sanabilità , nonché privo di agibilità .

Il sig. [OSCURATO:PERSONA], all’esito del giudizio, ottenne, oltre alla risoluzione del contratto preliminare, l’accertamento di un credito di circa 24.000 Euro, che pose in esecuzione , intervenendo nella procedura espropriativaimmobiliare iniziata da [OSCURATO:PERSONA] . 4.Nel 2012, Fran ca [OSCURATO:PERSONA] vendette l’immobile a [OSCURATO:PERSONA] a l prezzodi 700.000 Euro.

Il sig. [OSCURATO:PERSONA] era consapevole che la villa era priva di agibilità e che era stata sottopostaa pignoramento immobiliare dall’originario venditore, [OSCURATO:PERSONA].

Al rogito notari le partecipò anche quest’ultimoe il sig. [OSCURATO:PERSONA] pagò una parte del prezzo al sig. [OSCURATO:PERSONA] (pari all’importo del credito da lui vantato verso la sig.ra [OSCURATO:PERSONA]) e l’altra parte, nel 2013, alla sig.ra [OSCURATO:PERSONA] e al sig. [OSCURATO:PERSONA], liberandosi dell’intero debito ed estinguendo anche quello gravante sulla sig.ra [OSCURATO:PERSONA] in confronto dei suoi creditori . [OSCURATO:PERSONA] dette atto, nel rogito notarile, di essere stato integralmente soddisfatto e che avrebbe rinunciato agli atti esecutivi; inoltre , si impegnò, in solido con FrancaRicca, a fare eseguire , a propria cura e spese, i lavori di sistemazione del manto della strada privata di accesso all’immobile compravenduto e ad ottenere il certificato di agibilità dello stesso immobile entro il 30 settembre 2013, offrendo al notaio una cauzione di 25.000 Euro,che sarebbe stata consegnata a [OSCURATO:PERSONA] in caso di mancato adempimento entro il predetto termine. 5.Con riguardo alla parte di prezzo corrisposta dal sig. [OSCURATO:PERSONA] alla sig.ra [OSCURATO:PERSONA] si verificò,però, un in cidente: uno degli assegni con cui il compratore aveva operato il pagamento (di circa 64.000 Euro) fu smarrito dalla banca nell’iter di incasso, sicché la relativa somma non fu accreditata alla sig.raRicca, né addebitata al sig. [OSCURATO:PERSONA].6.

D’altro canto, i lavori volti a sistemare il manto stradale in funzione dell’ottenimento del certificato di agibilitànon furono eseguiti entro il previsto termine del 30 settembre 2013, per non essere stato ottenuto (né, ancor prima, domandato) il necessario nulla osta dei proprietari frontisti e per non essere stati presentati i necessari documenti, tra cui la relazione geologico - tecnica , il piano di gestione delle terre e rocce da scavo, il prospetto del costo analitico di costruzionee la rappresentazione grafica del sistema di smaltimento delle acque.

L’agibilità, quindi , non fu ottenuta e si concretizzò l’inadempimento del sig. [OSCURATO:PERSONA] e della sig.ra [OSCURATO:PERSONA] rispetto alle obbligazioni da loro solidalmente assunte in confronto di [OSCURATO:PERSONA].

7. Sullo scorcio del 2013, l’ immobile, rimasto non abitato, fu oggetto di furti e atti vandalici condanni ingenti all’impianto idraulico, elettrico e del gas, per l’innanzi funzionanti.

Tali eventi, tra l’altro, ebbero l’effetto di rendere più complesso l’iter per l’ottenimento del certificato di agibilità, in ragione della necessità di produrre, oltre alla documentazionegià precedentemente richiesta , anche le dichiarazioni di ripristino degli impianti danneggiati, in conformità al le previsioni di legge. 8.Nel 2014, [OSCURATO:PERSONA], ritenendo di vantare un credito di oltre 40.000 Euro verso [OSCURATO:PERSONA] (pari alla differenza tra l’importo dell’assegno smarrito e l’importo che il sig. [OSCURATO:PERSONA] aveva pagato alsig. [OSCURATO:PERSONA] per estinguere il debito di lei verso quest’ultimo), chiese e ottenne dal Tribunale di Torino un decreto ingiuntivo per la predetta somma nei confronti di [OSCURATO:PERSONA].

Il sig. [OSCURATO:PERSONA] lo oppose (deducendo la responsabilità della banca per lo smarrimento del titolo) e domandò, in via riconvenzionale, la condanna di [OSCURATO:PERSONA] (nonché quella di [OSCURATO:PERSONA], dopo averlo chiamato in causa) al risarcimento dei danni da lui patiti in conseguenza del loro inadempimento all’obbligo di fare eseguire i lavori sulla strada di accesso alla villa e di ottenere il certificato di agibilità dell’immobile; dedussela riduzione del valore d i questo a causa della diminuita possibilità di godimento e di commerciabilità; quantificò il pregiudizio in almeno150.000 Euro o, in subordine , nella misura pari all’importo necessario pe r la sistemazione della strada, oltre al costo delle pratiche per l’agibilità,da valutarsi con CTU, e oltre al danno non patrimoniale da ansia e disagio per il sofferto inadempimento. 9.Dopo essersi costituito in giudizio ed avere vanamente eccepito l’inammissibilità della sua chiamata in causa,[OSCURATO:PERSONA], nelle more del processo di primo grado, fece eseguire – sia p ure con modalità non conformi al progetto redatto dall’architetto incaricato e debitamente approvato – i lavori di sistemazione della strada , che terminarono nell’aprile 2015, allorché lo stesso architetto, dato atto delle opere realizzate e del collaudo effettuato, inviò al [OSCURATO:PERSONA] una comunicazione con cui veniva “certificata” la percorribilità della strada medesima, a condizione che il relativo sedime fosse sottoposto periodicamente a corretta manutenzione, a spese dei proprietari frontisti.

10. Con atto del 22 aprile 2015, il Comune, preso atto della documentazione pervenuta in ordine alla sistemazione e alla conseguente percorribilità della strada, dispose che, peraltro, il rilascio del certificato di agibilità del fabbricato era sospeso sino all a presentazione delle dichiarazioni di conformità degli impianti già danneggiati, in merito alla sicurezza, igiene, salubrità e risparmio energetico.

Nel 2016, come già detto, il Comune accertò inoltre gli abusi edilizi precedentemente commessi con la realizzazione del pergolato e della piscina.Le periodiche attività di manutenzione della strada, predicate come necessarie dall’architetto che ne aveva certificato la contingente percorribilità, non furono poste in essere.

11. Il T ribunale di Torino, con sentenza 24 aprile 20 1 8, n. 1998 revocò il decreto ingiuntivo, accertò l’inadempimento di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA] e li condannò in solido al risarcimento del danno in favore di NicolaCrosta, quantificato in Euro 460.000, pari alla differenza tra il prezzo di acquistodell’immobile ( Euro 700.000) e il suo valore attuale, per comestimato in seguito a CTU ( Euro 251.000), con l’aggiunta della somma di Euro 11.000, “forfettariamente” liquidata a titolo di interessi, ritenuti spettanti dalla data di pubblicazione della sentenza al saldo.Il Tribunale accertò altresì la sussistenza del credito vantato da [OSCURATO:PERSONA] verso [OSCURATO:PERSONA] e detrasse il relativo importo dalla somma da lei dovuta. 12.La Corte di appello di Torino, con sentenza 29 aprile 2020, n.443, in parziale accoglimento delle impugnazioni di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA], ha ridotto l’importo da loro solidalmente dovuto a [OSCURATO:PERSONA] ad Euro

45. 090,41, oltre interessi legali dalla data della sentenza di primo grado al saldo, riducendo anche la condannadegli appellanti nelle spese d el primo grado ( da Euro 40.000 adEuro 20.000 ) e condannandoli a quelle del grado di appello, liquidate nell’importo di Euro 13.500, oltre accessori. 13.Per la cassazione di questa sentenza ricorre [OSCURATO:PERSONA] sulla base di sette motivi.

Rispondono con distinti controricorsi [OSCURATO:PERSONA] a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].

La trattazione del ricorso è stata fissata in adunanza camerale ai sensi dell’art.380-bis.1 cod. proc. civ..

Il pubblico ministero non ha depositato conclusioni scritte.

Il ricorrente ha depositato memoria.[OSCURATO:PERSONA]

1. Con il primo motivo viene denunciata, ai sensi dell’art.360 n. 3 cod. proc. civ., la violazione e la falsa applicazione degli artt. 1362, 1218, 1221, 1223, 1225 e 1227 cod. civ., «per non aver la Corte d’appello rettamente applicato i principiregolatori del risarcimento del danno da inadempimento contrattuale».

Il ricorrente, in sintesi,si duole che la Corte territoriale, a differenza del giudice di prime cure, non abbia ritenuto responsabili [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] de i danni da lui subìti in conseguenza del mancato godimento dell’immobile successivamente al 30 aprile 2015e delle conseguenze del danneggiamento vandalico e dei furti , nonché, quanto meno limitatamente alla sig.ra [OSCURATO:PERSONA], delpregiudizio derivatogli dallacommissione e dalla mancata regolarizzazione degli abusi edilizi da lei personalmente commessi.

2. Con il secondo motivo viene denunciata , sempre ai sensi dell’art.360 n.3 cod. proc. civ., la violazione e la falsa applicazione degli artt. 1223 e 1226 cod. civ.

« con riferimento all’incertezza sull’integralità del ristoro».

Il ricorrente deduce che, quand’anche si condividesse l’opinione della Corte di merito di circoscrivere la resp onsab ilità di Carlo M aria [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ai soli pregiudizi strettamente consequenziali all’inadempimento delle obbligazioni di sistemazione della strada vicinale e di espletamentodella pratiche direttead ottenere il certificato di agibilità dell’immobile, nonché al mancato godimento dello stesso sino al 30 aprile2015, la sentenza dovrebbe comunque ritenersi viziata in iureper non aver tenuto conto che la necessità di acquisire il nulla osta degli altri proprietari frontisti avrebbe potuto implicare, ove taluno di essi lo avesse rifiutato, la necessità di proporre azione per via giudiziaria nei suoi confronti, trattandosi di strada privata ma ad uso pubblico.

La Corte di appello, pertanto, avrebbe omesso di apprezzare, in termini economici, tali necessari adempimenti e di valutare l’«alea» di un’azione giudiziaria, così violando il principio della necessaria «integralità del risarcimento». 2.1.I primi due motivi di ricorso – da esaminarsi congiuntamente per evidentiragioni di connessione – sono inammissibili, in quanto, ad onta della formale intestazione, attengono, nella sostanza, a profili di fatto e tendono a suscitare dalla Corte di cassazione un nuovo giudizio di merito in contrapposizione a quello formulato dalla Corte di appello, omettendo di considerare che tanto l’accertamento dei fatti, quanto l’apprezzamento – ad esso funzionale – delle risultanze istruttorie è attività riservata al giudice del merito, cui compete non solo la valutazione delle prove ma anche la scelta, insindacabile in sede di legittimità, di quelle ritenute più idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad esse sottesi (Cass. 04/07/2017, n. 16467; Cass.23/05/2014, n. 11511; Cass. 13/06/2014, n. 13485; Cass. 15/07/2009, n. 16499).

La Corte territorialeha deciso sulla base dei seguenti rilievi, tratti dall’incensurabile valutazione dei fatti e delle prove, nonché dal motivatoapprezzamento delle risultanze della CTU espletata: I-il primo giudice aveva erroneamente valutato le risultanze della consulenza tecnica, ritenendo che questa avesse accertato l’impossibilità di ottenere il certificato di agibilità del fabbricato; al contrario, il consulente tecnico aveva accertato che : a) sebbene la strada vicinale fosse ancora priva di manto stradale e sebbene i lavori realizzati a cura e spese di [OSCURATO:PERSONA] nel 2015 non corrispondevano all’originario progetto predisposto dall’architetto incaricato, tuttavia questo progetto era idoneo a soddisfare le esigenze di sicura percorribilità della strada medesima, anche se per la sua realizzazione era necessaria la produzione di documentazione ulteriore rispetto a quella presentata; tra questa ulteriore documentazione figurava il nulla osta dei proprietari frontisti, che non risultava essere stato richiesto ma che, tuttavia, nessuno di essi risultava avere espressamente rifiutato; d’altra parte, pur essendo la strada, nel 2016, in quanto non debitamente manutenuta, in condizioni tali da non essere percorribile con sicurezza, tuttavia ciò non significava che nell’immediatezza della fine dei lavori (aprile 2015), le condizioni di sicurezza non fossero state, sia pur contingentemente, raggiunte, anche se la necessità di periodiche manutenzioni appariva non corrispondente alle esigenze durature dell’immobile; era, dunque, ancora possibile procedere alla sistemazione della strada in conformità al predetto progetto, con un costo stimabile in complessivi 55.000 Euro; b) con riguardo agli impianti danneggiati, la mancata certificazione di conformità a legge aveva reso impossibile l’ottenimento dell’agibilità “nella primavera 2015”, ovverosia nel momento temporale in cui le altre condizioni per l’ottenimento del certificato risultavano soddisfatte; ciò, però, non impediva la perdurante ripristinabilità degli stessi e la presentabilità del relativo certificato di conformità a legge, con un costo stimabile in 4.750 Euro; c)con riguardo alle sanzioni e alle pratiche per la sanatoria degli abusi edilizi commessi con la realizzazione del pergolato e della piscina, esse – salvo che non si volesse procedere allo smantellamento di quest’ultima e alla sistemazione del gazebo (ad un costo complessivo di 750 Euro) – richiedevano una spesa stimabile in 9.300 Euro ; d) quanto infine alle pratiche burocratiche per il rilascio del certificato di agibilità, il loro costo era quantificabile in 4.560 Euro; a tali importi doveva aggiungersi quello relativ o al mancato o ridotto godimento dell’immobile (stimabile in Euro 1.385al mese sino al dicembre 2014 e in Euro 1.382,23 al mese dal gennaio 2015); II- correttamente valutate le conclusioni del la CTU, la somma oggetto dell’obbligazione solidale risarcitoria gravante su [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] doveva essere determinatain misura inferiore a quanto ritenuto dal giudice di primo grado; al riguardo, dovevainoltre tenersi conto che essi avevano assunto, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], solo due specifiche obbligazioni , quella di sistemare e rendere percorribile la strada vicinale entro il 30 settembre 2013 e quella di ottenere a proprie spese il certificato di agibilità non concesso a causa delle cattive condizioni della strada stessa; la loro responsabilità, pertanto, doveva ritenersi circoscritta ai danni subìti dal creditore in conseguenza dell’inadempimento di tali obbligazioni, mentre non poteva essere estesa a pregiudizi ulteriori; III- [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], dunque, non potevano ritenersi responsabili dei danni conseguenti agli atti vandalici e aifurti, atteso, da un lato, che l’onere di custodire ilbene immobile spettava a [OSCURATO:PERSONA] ( nella sua qualità di proprietario) a prescindere dall’agibilità; e considerato, dall’altro, che tali danni non erano eziologicamente collegati all’inadempimento del sig. [OSCURATO:PERSONA] e della sig.ra [OSCURATO:PERSONA] , non essendo neppure provato che i danneggiamenti e i furti si fossero verificati dopo il 30 settembre 2013, data in cui era scaduto il termine per l’adempimento delle obbligazioni da loro assunte; IV- i debitori inadempi en ti non erano responsabili verso [OSCURATO:PERSONA] neppure dei pregiudizi conseguenti agli abusi edilizi (presumibilmente posti in essere da [OSCURATO:PERSONA] dopo l’acquisto dell’immobile), sia perché il creditore aveva conoscenza di tali vizi del bene acquistato e li aveva accettati al momento del contratto , sia perché, infatti, non li aveva allegati come fatti di inadempimento della sig. [OSCURATO:PERSONA] a fondamento della domanda riconvenzionale proposta con l’opposizione al decreto ingiuntivo da questa ottenuto nei suoi confronti; V-in definitiva, alla luce delle risultanze istruttorie e dell e stim e effettuatedal CTU, a [OSCURATO:PERSONA] doveva essere riconosciuto il diritto al risarcimento per i danni conseguenti al l’omessa sistemazione della strada vicinale con modalità corrispondential progetto posto in essere dall’architetto incaricato ( liquidabili nella somma di Euro 55.000 ) , nonché per quelli conseguentiall’omesso pagamento del costo relativo alle pratiche per l’ottenimento del certificato di agibilità ( pari ad Euro 4.560); egli aveva altresì il diritto di ottenere il corrispettivo del mancato godimento dell’immobile a far tempo dalmomento in cui era scaduto il termine per l’adempimento delle obbligazioni assu nte dai suoi debitori (1° ottobre 2013 ) sino a l 30 aprile 2015, allorquando l’agibilità avrebbe potuto essere ottenuta se non vi fossero stati altri ostacoli non dipendenti dalloro inadempimento (Euro 1.385 x 15 mesi e Euro 1382 x 4 mesi: totale Euro 26.303,92); VI-dall’importo totale, spetta n te al sig. [OSCURATO:PERSONA], di Euro 85.863,92 (55.000 + 4.560 + 26.303,92) doveva essere detratto il credito (di Euro 40.773,51) vantato verso di lui dallasig.ra [OSCURATO:PERSONA], corrisponde n te al valore dell’assegno smarrito,al netto della somma corrisposta a [OSCURATO:PERSONA]; la somma risultante da tale detrazione (Euro 4 5.090,41 ) , infine, doveva essere aumentata degli interessi legali decorrenti dalla data della sentenza di primo grado al saldo, in conformità alla statuizione –non impugnata sotto tale specifico profilo – del giudice di prime cure.

Avuto riguardo alle motivate e incensurabili valutazioni della Corte di appello, i primi due motivi di ricorso si palesano inammissibili, in quanto tendono a provocare dalla Cortedi cassazione una lettura delle risultanze istruttorie,un apprezzamento delle circostanze di fatto e una valutazione delleconclusioni della CTU diversi da quelli motivatamente forniti dal giudice di merito, i quali sono insindacabili in questa sede di legittimità.

Al riguardo, è appena il caso di aggiungere come si profili assolutamente non pertinente il richiamo operato dal ricorrente agli artt.1362, 1225 e 1227, secondo comma, cod. proc. civ. (mentre delle altre norme indicate come violate non v engono neppure compiutamente argomentate le ragioni della presunta violazione o falsa applicazione), la cui evocazione va evidentemente spiegata in ragione del tentativo di ricondurre sotto il m an tello formale del viz i o di legittimità doglianzesostanzialmente attinenti al merito, e dunque non ammissibili.

La Corte territoriale, infatti, ha circoscritto la responsabilità degli appellanti alle conseguenze dell’ inadempimento delle due specifiche obbligazioni da loro assunte, non in base ad una implausibile interpretazione del contratto concluso tra le parti, né in seguito al la decisione di limitare il risarcimento al danno prevedibileo di non tenere conto del doveredel danneggiato di evitare l’aggravamento del danno; essa,piuttosto, ha fatto piana applicazione dell’art.1223 cod. civ., che impone di circoscrivereil risarcimento ai pregiudizi (danno emergente e lucro cessante) che costituiscono la conseguenzaimmediata e diretta dell’inadempimento.

Nel rispetto di questa prescrizione, la Corte di appelloha proceduto, con accertamento di merito insindacabile, all’individuazione delle specifiche obbligazionigravanti su [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], sancendone la responsabilità per i danni subìti da [OSCURATO:PERSONA] in conseguenza del relativo inadempimento (che sono stati motivatamente liquidati in conformità alla stima datane dal CTU) ed escludendola, invece , per i pregiudizi che sono stati ritenuti non eziologicamentecollegati ad esso.

3. Con il terzo motivo viene denunciato omesso esame di fatti decisivi, ai sensi dell’art. 360 n.5 cod. proc. civ..

Il ricorrente deduce che la Corte territoriale non avrebbe considerato le note del Comune di [OSCURATO:PERSONA] in data 22 aprile 2015 (con cui la pubblica amministrazione aveva preso atto della sistemazione e della conseguente percorribilità della strada di accesso al fabbricato, ma aveva sospesoil rilascio del certificato di agibilità sino alla presentazione delle dichiarazioni di conformità) e in data 22 novembre 2016 (con cui l’ente aveva subordinato espressamente il rilascio del predetto certificato alla conformità della strada vicinale al progettoapprovato ed alla sua periodica e corretta manutenzione ) .

4. Con il quarto motivo viene denunciata la violazione o la falsa applicazione degli artt.111 Cost., 132 cod. proc. civ. e 118 disp. att. cod. proc. civ..

Il ricorrente sostiene che la sentenza impugnata sarebbe nulla, in quanto fondata su una motivazione inesistente o meramente apparente o perplessa e incomprensibile. 4.1.Anche il terzo e il quarto motivo del ricorso – da sottoporsi , a loro volta,ad esame congiunto in quanto connessi – sono inammissibili.

Al riguardo giova preliminarmente ricordare che, in seguito alla riformulazione del numero 5 dell’art.360 cod. proc. civ., disposta dall’art. 54 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito in legge 7 agosto 2012, n. 134 (applicabile alle sentenze pubblicate dopo l’11 settembre 2012 e dunque anche alla pronuncia impugnata con il ricorso in esame, depositata il 29 aprile 2020), per un verso il sindacato di legittimità sulla motivazione è stato ridotto al minimo costituzionale, sicché è denunciabile in cassazione solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, la quale si esaurisce nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione (Cass., Sez.

Un., 07/04/2014, nn. 8053 e 8054, RRvv. 629830 e 629833 e succ. conformi); per altro verso, il “fatto” di cui può denunciarsi con ricorso per cassazione l’omesso esame, ai sensi della norma appena citata, deve essere un fatto storico vero e proprio avente carattere di fatto principale, ex art. 2697 cod. civ. (ovverosia,un fatto costitutivo, modificativo, impeditivo o estintivo del diritto azionato ) o di fatto secondario (cioè un fatto dedotto in funzione di prova di un fatto principale) e deve altresìpossedere i due necessari caratteri dell’essere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia) e dell’aver formato oggetto di controversia tra le parti (Cass., Sez.

Un., 07/04/2014, n. 8053, cit. ; Cass.08/09/2016, n. 17761; Cass. 29/10/2018, n. 27415); pertanto, non costituisce omissione censurabile, ai sensi della norma richiamata, l’omesso esame di elementi istruttori (precostituiti o costituendi) qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie.

Tanto premesso in generale , n ella fattispecie in esame , già alla stregua delle deduzioni del ricorrente, non sussiste né il vizio di omesso esame né il vizio motivazionale.

Con riguardo aquest’ultimo, infatti, pur essendo state formalmente evocate le categorie dell’ “inesistenza” dell’ “ apparenza”, della “perplessità” e dell’ “incomprensibilità ” della motivazione della sentenza, tali vizi non sono stati nellasostanza dedotti (e, del resto, se lo fossero stati, le relative deduzioni si sarebbero infrante sulla chiara e logicamente ordinata serie di argomentazioni con le quali, attraverso la compiuta ricostruzionedei fatti e la motivata valutazione della CTU , la Corte di merito ha formulato il giudizio diretto a circoscrivere la responsabilità degli ap pellanti ), dal momento che il ricorrente si è piuttosto doluto della circostanza che, nella rideterminazione dei parametri di liquidazione del danno, il giudice di appello abbia fatto «esclusivo riferimento alle somme inerenti il mero materiale ripristino della strada e le mere pratiche amministrative » , an zi ché al « valore effettivo del bene sul mercato nelle condizioni in cui esso si trova ora e allora a fronte del prezzo pagato per la villa con i suoi “plus” come tali valorizzanti il compendio» e non abbia pertanto liquidato il danno facendo riferimento al «delta tra ilprezzo pagato e il valore di mercato siccome liquidabile al momento della sentenza».

Viene, pertanto, in considerazione , nella sostanza , non già la denuncia di un vizio di motivazione costituzionalmenterilevante, bensì, nuovamente, l’inammissibile contestazione del giudizio di merito afferentealla liquidazione del danno, il quale è stato basato dalla Corte di appello, oltre che sull’ accertamento delle specifiche obbligazioni restate inadempiute, sulla stima delle conseguenze patrimoniali del loro inadempimento effettuato dal CTU, e tenendo co nto altresì del pregiudizioda mancato godimento dell’immobile nel tempo di durata dell’inadempimento medesimo, senza omettere la corretta osservazione che, tuttavia, nessuna resp onsabilità poteva essere attribuita agli appellantiper il deprezzamento del bene quale risultanza dell’andamento del mercato immobiliare dopo il 2012 (cfr., in particolare, la p.25 della sentenza impugnata).Invece, con riguardo al dedotto vizio di omesso esame, la sentenza di appello è stata criticata, non in ragione della mancata considerazione di un fatto storico decisivo e controverso, bensì – anche qui inammissibilmente –per l’omesso esame di documenti ( atti comunali) nei quali erano state espresse le de te rminazioni della pubblica amministrazione(di subordinare il rilascio del certificato di agibilità alla conformità della strada al progetto approvato e alla sua periodica e corretta manutenzione, nonché alla presentazione delle dichiarazioni di conformità), sulla base di fatti storici (la contingente sistemazione dellastrada medesima attraverso i lavori conclusi nell’aprile 2015, sia pure in difformità dal progetto approvato; il danneggiamento degli impianti del fabbricato che ne rendeva necessario il ripristino in conformità alla legge; la perdurante attuabilità del p rogetto di percorribilità della strada vicinale redatto dall’architetto incaricato ) di cui il giudice del meritoha debitamente tenuto conto.

Il terzo e il quarto motivo, dunque, devono essere dichiarati inammissibili. 5.Con il quinto motivo viene denunciat a , ai sensi dell’art.360 n. 3 cod. proc. civ., la violazione e la falsa applicazione di norme di diritto «in ordine all’esclusione dell’IVA dal risarcimentodel danno, anche con riferimentoall’art.1223 cod. civ. e all’art. 112 cod. proc. civ.».

Il ricorrentecensura la sentenza impugnata per aver gli liquidato il risarcimento, omettendo di indicare il quantumdovutoglia titolo di IVA.

Al riguardo è dedotto sia il vizio di omessa pronuncia e che quello di violazione di legge.

5.1. A prescindere dalla ragione di inammissibilità che colpisce la specifica doglianza di violazione dell’art. 112 cod. proc. civ. (inquanto evocata con riferimento al n.3 –anziché al n.4 –dell’art. 360 cod. proc. civ. e senza specifico riferimento alla sanzione di nullità conseguente agli errores in procedendo: Cass., Sez.

Un., 24/07/2013, n.17931), i l motivo è infondato sotto entrambi i profili.

Nella sentenza di primo grado era contenuta la statuizione che escludeva il diritto del creditore ad ottenere le somme spettantia titolo di IVA, sul rilievo che l’IVA non fosse applicabile ai crediti risarcitori (p.14).

Il ricorrente, nell’illustrazione del motivo, non deduce di avere censurato in appello tale statuizione, la quale,quindi, non risulta essere stata impugnata.

In difetto di impugnazione, correttamente il giudice di secondo grado non ha riconosciuto l’IVA, essendo stata accertata la non spettanza di essa con statuizione passata in giudicato.

Pertanto,il quinto motivo deve essere rigettato. 6.Con il sesto motivo viene ancora denunciata, ai sensi dell’art. 360 n.3 cod. proc. civ., la violazione e la falsa applicazione degli artt.112 cod. proc. civ. e 1223 cod. civ..

La sentenza di appello è censurata per avere omesso di liquidare la rivalutazione monetaria e gli interessi compensativi, dovuti, con riguardo alle obbligazioni risarcitorie, quali debiti di valore, con decorrenza dall’illecito (o dall’inadempimento) sino alla pubblicazione della sentenza.

Anche sotto tale profilo è stato dedotto sia il vizio di omessa pronuncia (sul presupposto che la domanda degli interessi e della rivalutazione sarebbe compresa nell a domanda risarcitoria ove non espressamente esclusi) sia il vizio di violazione di legge.

6.1. Anche il sesto motivo presenta profili di inammissibilità in relazione alla specifica doglianza di omessa pronuncia,per le medesime ragioni già evidenziatein sede di esame del motivo precedente.

A prescindereda tali ragioni, esso è nel suo complesso infondato.Il ricorrente, nell’affermare che gli interessicompensativi (oltre alla rivalutazione monetaria ) sarebbero compresi nell a domanda risarcitoria se n on ne sia no espressamente esclusi, ammette di non averli specificamente domandati.

Inoltre – e al di là della questione se gli interessi compensativi possano, o no, essere attribuiti d ’ ufficio in mancanza di specifica domanda (nel primo senso v.

Cass. n.39376 del 2021 ; nel secondo senso cfr. Cass. n. 4938 del 2023) –sta di fatto che, nella fattispecie, il giudice di primo gradoaveva riconosciuto solo gli interessi moratori dalla sentenza (momento della conversione de l debito di valore in debito di valuta) al saldo , liquidandoli “forfettariamente” nell’importo di Euro

11.000. Anche questa statuizione– che implicitamente negava il diritto alla rivoluzione monetaria e agli interessi compensativi prima della conversione del debito di valore in debito di valuta –non risulta essere stata impugnata, in quanto, da un lato, il ricorrente, nell’illustrare il motivo in e same , non deduce di averla espressamente censurata in appello; dall’a l tro lato, il g iudice di secondo grado ha confe rmato , nell’an,la debenz a dei (soli) interessi moratori dalla sentenza di primo grado al saldo,proprio sul rilievo che non era stato interposto gravame sul punto (p.26 della sentenza impugnata).

Ne discende l’infondatezza del sesto motivo, dal momento che anche l’accertamentodella non spettanza della rivalutazione monetaria e degli interessicompensativi risulta coperto da giudicato. 7.Con il settimo motivo viene denunciata la violazione degli artt.91, 92, 112 e 336 cod. proc. civ.,per omessa liquidazione delle spese del sequestro conservativo.

Il ricorrente deduce che,riliquidando in minus le spese del primo grado (ridotte da Euro 40.000 ad Euro 20.000 ), la Corte di appello avrebbe omesso di considerare quelle della fase cautelare, conclusasi in senso a lui favorevole,liquidando solo quelle della fase di cognizione.

7.1. Ilmotivo è infondato.

La Corte di appello ha debitamente liquidato le spese del primo grado con riferimento ad ognuna delle fasi tabellarmente previste (fase di studio, faseintroduttiva, fase istruttoria e fase decisoria) ; inoltre gli importi liquidati perciascuna voce sono tutti nettamente superiori alla somma dei valori medi della fase di cognizione e della fase cautelare (pag. 29 della sentenza) e sono stati liquidati correttamente sullo scaglione da Euro 26.000 ad 52.000 (in base all’applicato criterio del decisum) ed in applicazione del D.M.n. 55 del 2014 (applicabile ratione temporis).

8. In definit iva, il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] deve essere rigettato. 9.Le spese del giudizio di legittimità possono essere integralmente compensate tra le parti, in ragione dell’esito alterno dei giudizi di merito. 10.Sussistono i presupposti processuali di cui all’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Compensa integralmente tra le parti le spese del giudizio di legittimi

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
. ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.31947/2020R.G., proposto da [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA]; elettivamente domiciliato in Roma, Piazza di Campitelli n.3, presso lo Studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA]; rappresentato e difeso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] ( ), in virtù di procura in calce al ricorso; -ricorrente- nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] ; rappresentata e difesa dall’ A vv . [OSCURATO:PERSONA]( ), in virtù di procura in calce al controricorso; -controricorrente- nonché di [OSCURATO:PERSONA]; elettivamente domiciliato in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n.107, presso lo Studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA] ( ), che lo rappresenta e difende, unitamente all’Avv. [OSCURATO:PERSONA] ( ), in virtù di procura in calce al controricorso; -controricorrente- per la cassazione dellasentenza n. 443/2020 della Corte di appello di Torino, pubblicata il 29aprile 2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 15 maggio 2023 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.Nel 2007, [OSCURATO:PERSONA] comprò una villa in collina , situata nel territorio del Comune di [OSCURATO:PERSONA], da [OSCURATO:PERSONA] , per un prezzo pattuito di 750.000 Euro. La villa era priva del certificato di abitabilità in ragione della circostanza che l’unica via per accedervi era costituita da una strada vicinale (strada ad uso pubblico di proprietà dei privati frontisti) scoscesa, sterrata, provvista di ghiaia solo inalcuni tratti, pericolosa specie in caso di pioggia. La compratrice non pagò l’intero prezzo concordato e il venditore iniziò nei suoi confronti una procedura espropriativa, pignorando l’immobile. 2.Dopo il 2008, nel terreno compreso nel complesso immobiliare acquistato, furono realizzate (presumibilmente dalla sig.ra [OSCURATO:PERSONA])delle opere non autorizzate, costituite da un pergolato e da una piscina. Il Comune ne avrebbe rilevato l’abusività solo nel 2016, imputandole al successivo acquirente, [OSCURATO:PERSONA], che fu sottopostoa procedimento penale per abuso edilizio, uscendone assolto. 3.nel 2010, la sig. ra [OSCURATO:PERSONA] promise in vendita l’immobile a [OSCURATO:PERSONA]. Tra le parti fu stipulato un preliminare che, però , fu successivamente impugnato dal promissario acquirente , il quale ne domandò la risoluzione per l’ inadempimento della promittente alienante,per essersi essa obbligata a vedergli un immobile con due abusi edilizi di incerta sanabilità , nonché privo di agibilità . Il sig. [OSCURATO:PERSONA], all’esito del giudizio, ottenne, oltre alla risoluzione del contratto preliminare, l’accertamento di un credito di circa 24.000 Euro, che pose in esecuzione , intervenendo nella procedura espropriativaimmobiliare iniziata da [OSCURATO:PERSONA] . 4.Nel 2012, Fran ca [OSCURATO:PERSONA] vendette l’immobile a [OSCURATO:PERSONA] a l prezzodi 700.000 Euro. Il sig. [OSCURATO:PERSONA] era consapevole che la villa era priva di agibilità e che era stata sottopostaa pignoramento immobiliare dall’originario venditore, [OSCURATO:PERSONA]. Al rogito notari le partecipò anche quest’ultimoe il sig. [OSCURATO:PERSONA] pagò una parte del prezzo al sig. [OSCURATO:PERSONA] (pari all’importo del credito da lui vantato verso la sig.ra [OSCURATO:PERSONA]) e l’altra parte, nel 2013, alla sig.ra [OSCURATO:PERSONA] e al sig. [OSCURATO:PERSONA], liberandosi dell’intero debito ed estinguendo anche quello gravante sulla sig.ra [OSCURATO:PERSONA] in confronto dei suoi creditori . [OSCURATO:PERSONA] dette atto, nel rogito notarile, di essere stato integralmente soddisfatto e che avrebbe rinunciato agli atti esecutivi; inoltre , si impegnò, in solido con FrancaRicca, a fare eseguire , a propria cura e spese, i lavori di sistemazione del manto della strada privata di accesso all’immobile compravenduto e ad ottenere il certificato di agibilità dello stesso immobile entro il 30 settembre 2013, offrendo al notaio una cauzione di 25.000 Euro,che sarebbe stata consegnata a [OSCURATO:PERSONA] in caso di mancato adempimento entro il predetto termine. 5.Con riguardo alla parte di prezzo corrisposta dal sig. [OSCURATO:PERSONA] alla sig.ra [OSCURATO:PERSONA] si verificò,però, un in cidente: uno degli assegni con cui il compratore aveva operato il pagamento (di circa 64.000 Euro) fu smarrito dalla banca nell’iter di incasso, sicché la relativa somma non fu accreditata alla sig.raRicca, né addebitata al sig. [OSCURATO:PERSONA].6. D’altro canto, i lavori volti a sistemare il manto stradale in funzione dell’ottenimento del certificato di agibilitànon furono eseguiti entro il previsto termine del 30 settembre 2013, per non essere stato ottenuto (né, ancor prima, domandato) il necessario nulla osta dei proprietari frontisti e per non essere stati presentati i necessari documenti, tra cui la relazione geologico - tecnica , il piano di gestione delle terre e rocce da scavo, il prospetto del costo analitico di costruzionee la rappresentazione grafica del sistema di smaltimento delle acque. L’agibilità, quindi , non fu ottenuta e si concretizzò l’inadempimento del sig. [OSCURATO:PERSONA] e della sig.ra [OSCURATO:PERSONA] rispetto alle obbligazioni da loro solidalmente assunte in confronto di [OSCURATO:PERSONA]. 7. Sullo scorcio del 2013, l’ immobile, rimasto non abitato, fu oggetto di furti e atti vandalici condanni ingenti all’impianto idraulico, elettrico e del gas, per l’innanzi funzionanti. Tali eventi, tra l’altro, ebbero l’effetto di rendere più complesso l’iter per l’ottenimento del certificato di agibilità, in ragione della necessità di produrre, oltre alla documentazionegià precedentemente richiesta , anche le dichiarazioni di ripristino degli impianti danneggiati, in conformità al le previsioni di legge. 8.Nel 2014, [OSCURATO:PERSONA], ritenendo di vantare un credito di oltre 40.000 Euro verso [OSCURATO:PERSONA] (pari alla differenza tra l’importo dell’assegno smarrito e l’importo che il sig. [OSCURATO:PERSONA] aveva pagato alsig. [OSCURATO:PERSONA] per estinguere il debito di lei verso quest’ultimo), chiese e ottenne dal Tribunale di Torino un decreto ingiuntivo per la predetta somma nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]. Il sig. [OSCURATO:PERSONA] lo oppose (deducendo la responsabilità della banca per lo smarrimento del titolo) e domandò, in via riconvenzionale, la condanna di [OSCURATO:PERSONA] (nonché quella di [OSCURATO:PERSONA], dopo averlo chiamato in causa) al risarcimento dei danni da lui patiti in conseguenza del loro inadempimento all’obbligo di fare eseguire i lavori sulla strada di accesso alla villa e di ottenere il certificato di agibilità dell’immobile; dedussela riduzione del valore d i questo a causa della diminuita possibilità di godimento e di commerciabilità; quantificò il pregiudizio in almeno150.000 Euro o, in subordine , nella misura pari all’importo necessario pe r la sistemazione della strada, oltre al costo delle pratiche per l’agibilità,da valutarsi con CTU, e oltre al danno non patrimoniale da ansia e disagio per il sofferto inadempimento. 9.Dopo essersi costituito in giudizio ed avere vanamente eccepito l’inammissibilità della sua chiamata in causa,[OSCURATO:PERSONA], nelle more del processo di primo grado, fece eseguire – sia p ure con modalità non conformi al progetto redatto dall’architetto incaricato e debitamente approvato – i lavori di sistemazione della strada , che terminarono nell’aprile 2015, allorché lo stesso architetto, dato atto delle opere realizzate e del collaudo effettuato, inviò al [OSCURATO:PERSONA] una comunicazione con cui veniva “certificata” la percorribilità della strada medesima, a condizione che il relativo sedime fosse sottoposto periodicamente a corretta manutenzione, a spese dei proprietari frontisti. 10. Con atto del 22 aprile 2015, il Comune, preso atto della documentazione pervenuta in ordine alla sistemazione e alla conseguente percorribilità della strada, dispose che, peraltro, il rilascio del certificato di agibilità del fabbricato era sospeso sino all a presentazione delle dichiarazioni di conformità degli impianti già danneggiati, in merito alla sicurezza, igiene, salubrità e risparmio energetico. Nel 2016, come già detto, il Comune accertò inoltre gli abusi edilizi precedentemente commessi con la realizzazione del pergolato e della piscina.Le periodiche attività di manutenzione della strada, predicate come necessarie dall’architetto che ne aveva certificato la contingente percorribilità, non furono poste in essere. 11. Il T ribunale di Torino, con sentenza 24 aprile 20 1 8, n. 1998 revocò il decreto ingiuntivo, accertò l’inadempimento di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA] e li condannò in solido al risarcimento del danno in favore di NicolaCrosta, quantificato in Euro 460.000, pari alla differenza tra il prezzo di acquistodell’immobile ( Euro 700.000) e il suo valore attuale, per comestimato in seguito a CTU ( Euro 251.000), con l’aggiunta della somma di Euro 11.000, “forfettariamente” liquidata a titolo di interessi, ritenuti spettanti dalla data di pubblicazione della sentenza al saldo.Il Tribunale accertò altresì la sussistenza del credito vantato da [OSCURATO:PERSONA] verso [OSCURATO:PERSONA] e detrasse il relativo importo dalla somma da lei dovuta. 12.La Corte di appello di Torino, con sentenza 29 aprile 2020, n.443, in parziale accoglimento delle impugnazioni di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA], ha ridotto l’importo da loro solidalmente dovuto a [OSCURATO:PERSONA] ad Euro 45. 090,41, oltre interessi legali dalla data della sentenza di primo grado al saldo, riducendo anche la condannadegli appellanti nelle spese d el primo grado ( da Euro 40.000 adEuro 20.000 ) e condannandoli a quelle del grado di appello, liquidate nell’importo di Euro 13.500, oltre accessori. 13.Per la cassazione di questa sentenza ricorre [OSCURATO:PERSONA] sulla base di sette motivi. Rispondono con distinti controricorsi [OSCURATO:PERSONA] a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. La trattazione del ricorso è stata fissata in adunanza camerale ai sensi dell’art.380-bis.1 cod. proc. civ.. Il pubblico ministero non ha depositato conclusioni scritte. Il ricorrente ha depositato memoria.[OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo viene denunciata, ai sensi dell’art.360 n. 3 cod. proc. civ., la violazione e la falsa applicazione degli artt. 1362, 1218, 1221, 1223, 1225 e 1227 cod. civ., «per non aver la Corte d’appello rettamente applicato i principiregolatori del risarcimento del danno da inadempimento contrattuale». Il ricorrente, in sintesi,si duole che la Corte territoriale, a differenza del giudice di prime cure, non abbia ritenuto responsabili [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] de i danni da lui subìti in conseguenza del mancato godimento dell’immobile successivamente al 30 aprile 2015e delle conseguenze del danneggiamento vandalico e dei furti , nonché, quanto meno limitatamente alla sig.ra [OSCURATO:PERSONA], delpregiudizio derivatogli dallacommissione e dalla mancata regolarizzazione degli abusi edilizi da lei personalmente commessi. 2. Con il secondo motivo viene denunciata , sempre ai sensi dell’art.360 n.3 cod. proc. civ., la violazione e la falsa applicazione degli artt. 1223 e 1226 cod. civ. « con riferimento all’incertezza sull’integralità del ristoro». Il ricorrente deduce che, quand’anche si condividesse l’opinione della Corte di merito di circoscrivere la resp onsab ilità di Carlo M aria [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ai soli pregiudizi strettamente consequenziali all’inadempimento delle obbligazioni di sistemazione della strada vicinale e di espletamentodella pratiche direttead ottenere il certificato di agibilità dell’immobile, nonché al mancato godimento dello stesso sino al 30 aprile2015, la sentenza dovrebbe comunque ritenersi viziata in iureper non aver tenuto conto che la necessità di acquisire il nulla osta degli altri proprietari frontisti avrebbe potuto implicare, ove taluno di essi lo avesse rifiutato, la necessità di proporre azione per via giudiziaria nei suoi confronti, trattandosi di strada privata ma ad uso pubblico. La Corte di appello, pertanto, avrebbe omesso di apprezzare, in termini economici, tali necessari adempimenti e di valutare l’«alea» di un’azione giudiziaria, così violando il principio della necessaria «integralità del risarcimento». 2.1.I primi due motivi di ricorso – da esaminarsi congiuntamente per evidentiragioni di connessione – sono inammissibili, in quanto, ad onta della formale intestazione, attengono, nella sostanza, a profili di fatto e tendono a suscitare dalla Corte di cassazione un nuovo giudizio di merito in contrapposizione a quello formulato dalla Corte di appello, omettendo di considerare che tanto l’accertamento dei fatti, quanto l’apprezzamento – ad esso funzionale – delle risultanze istruttorie è attività riservata al giudice del merito, cui compete non solo la valutazione delle prove ma anche la scelta, insindacabile in sede di legittimità, di quelle ritenute più idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad esse sottesi (Cass. 04/07/2017, n. 16467; Cass.23/05/2014, n. 11511; Cass. 13/06/2014, n. 13485; Cass. 15/07/2009, n. 16499). La Corte territorialeha deciso sulla base dei seguenti rilievi, tratti dall’incensurabile valutazione dei fatti e delle prove, nonché dal motivatoapprezzamento delle risultanze della CTU espletata: I-il primo giudice aveva erroneamente valutato le risultanze della consulenza tecnica, ritenendo che questa avesse accertato l’impossibilità di ottenere il certificato di agibilità del fabbricato; al contrario, il consulente tecnico aveva accertato che : a) sebbene la strada vicinale fosse ancora priva di manto stradale e sebbene i lavori realizzati a cura e spese di [OSCURATO:PERSONA] nel 2015 non corrispondevano all’originario progetto predisposto dall’architetto incaricato, tuttavia questo progetto era idoneo a soddisfare le esigenze di sicura percorribilità della strada medesima, anche se per la sua realizzazione era necessaria la produzione di documentazione ulteriore rispetto a quella presentata; tra questa ulteriore documentazione figurava il nulla osta dei proprietari frontisti, che non risultava essere stato richiesto ma che, tuttavia, nessuno di essi risultava avere espressamente rifiutato; d’altra parte, pur essendo la strada, nel 2016, in quanto non debitamente manutenuta, in condizioni tali da non essere percorribile con sicurezza, tuttavia ciò non significava che nell’immediatezza della fine dei lavori (aprile 2015), le condizioni di sicurezza non fossero state, sia pur contingentemente, raggiunte, anche se la necessità di periodiche manutenzioni appariva non corrispondente alle esigenze durature dell’immobile; era, dunque, ancora possibile procedere alla sistemazione della strada in conformità al predetto progetto, con un costo stimabile in complessivi 55.000 Euro; b) con riguardo agli impianti danneggiati, la mancata certificazione di conformità a legge aveva reso impossibile l’ottenimento dell’agibilità “nella primavera 2015”, ovverosia nel momento temporale in cui le altre condizioni per l’ottenimento del certificato risultavano soddisfatte; ciò, però, non impediva la perdurante ripristinabilità degli stessi e la presentabilità del relativo certificato di conformità a legge, con un costo stimabile in 4.750 Euro; c)con riguardo alle sanzioni e alle pratiche per la sanatoria degli abusi edilizi commessi con la realizzazione del pergolato e della piscina, esse – salvo che non si volesse procedere allo smantellamento di quest’ultima e alla sistemazione del gazebo (ad un costo complessivo di 750 Euro) – richiedevano una spesa stimabile in 9.300 Euro ; d) quanto infine alle pratiche burocratiche per il rilascio del certificato di agibilità, il loro costo era quantificabile in 4.560 Euro; a tali importi doveva aggiungersi quello relativ o al mancato o ridotto godimento dell’immobile (stimabile in Euro 1.385al mese sino al dicembre 2014 e in Euro 1.382,23 al mese dal gennaio 2015); II- correttamente valutate le conclusioni del la CTU, la somma oggetto dell’obbligazione solidale risarcitoria gravante su [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] doveva essere determinatain misura inferiore a quanto ritenuto dal giudice di primo grado; al riguardo, dovevainoltre tenersi conto che essi avevano assunto, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], solo due specifiche obbligazioni , quella di sistemare e rendere percorribile la strada vicinale entro il 30 settembre 2013 e quella di ottenere a proprie spese il certificato di agibilità non concesso a causa delle cattive condizioni della strada stessa; la loro responsabilità, pertanto, doveva ritenersi circoscritta ai danni subìti dal creditore in conseguenza dell’inadempimento di tali obbligazioni, mentre non poteva essere estesa a pregiudizi ulteriori; III- [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], dunque, non potevano ritenersi responsabili dei danni conseguenti agli atti vandalici e aifurti, atteso, da un lato, che l’onere di custodire ilbene immobile spettava a [OSCURATO:PERSONA] ( nella sua qualità di proprietario) a prescindere dall’agibilità; e considerato, dall’altro, che tali danni non erano eziologicamente collegati all’inadempimento del sig. [OSCURATO:PERSONA] e della sig.ra [OSCURATO:PERSONA] , non essendo neppure provato che i danneggiamenti e i furti si fossero verificati dopo il 30 settembre 2013, data in cui era scaduto il termine per l’adempimento delle obbligazioni da loro assunte; IV- i debitori inadempi en ti non erano responsabili verso [OSCURATO:PERSONA] neppure dei pregiudizi conseguenti agli abusi edilizi (presumibilmente posti in essere da [OSCURATO:PERSONA] dopo l’acquisto dell’immobile), sia perché il creditore aveva conoscenza di tali vizi del bene acquistato e li aveva accettati al momento del contratto , sia perché, infatti, non li aveva allegati come fatti di inadempimento della sig. [OSCURATO:PERSONA] a fondamento della domanda riconvenzionale proposta con l’opposizione al decreto ingiuntivo da questa ottenuto nei suoi confronti; V-in definitiva, alla luce delle risultanze istruttorie e dell e stim e effettuatedal CTU, a [OSCURATO:PERSONA] doveva essere riconosciuto il diritto al risarcimento per i danni conseguenti al l’omessa sistemazione della strada vicinale con modalità corrispondential progetto posto in essere dall’architetto incaricato ( liquidabili nella somma di Euro 55.000 ) , nonché per quelli conseguentiall’omesso pagamento del costo relativo alle pratiche per l’ottenimento del certificato di agibilità ( pari ad Euro 4.560); egli aveva altresì il diritto di ottenere il corrispettivo del mancato godimento dell’immobile a far tempo dalmomento in cui era scaduto il termine per l’adempimento delle obbligazioni assu nte dai suoi debitori (1° ottobre 2013 ) sino a l 30 aprile 2015, allorquando l’agibilità avrebbe potuto essere ottenuta se non vi fossero stati altri ostacoli non dipendenti dalloro inadempimento (Euro 1.385 x 15 mesi e Euro 1382 x 4 mesi: totale Euro 26.303,92); VI-dall’importo totale, spetta n te al sig. [OSCURATO:PERSONA], di Euro 85.863,92 (55.000 + 4.560 + 26.303,92) doveva essere detratto il credito (di Euro 40.773,51) vantato verso di lui dallasig.ra [OSCURATO:PERSONA], corrisponde n te al valore dell’assegno smarrito,al netto della somma corrisposta a [OSCURATO:PERSONA]; la somma risultante da tale detrazione (Euro 4 5.090,41 ) , infine, doveva essere aumentata degli interessi legali decorrenti dalla data della sentenza di primo grado al saldo, in conformità alla statuizione –non impugnata sotto tale specifico profilo – del giudice di prime cure. Avuto riguardo alle motivate e incensurabili valutazioni della Corte di appello, i primi due motivi di ricorso si palesano inammissibili, in quanto tendono a provocare dalla Cortedi cassazione una lettura delle risultanze istruttorie,un apprezzamento delle circostanze di fatto e una valutazione delleconclusioni della CTU diversi da quelli motivatamente forniti dal giudice di merito, i quali sono insindacabili in questa sede di legittimità. Al riguardo, è appena il caso di aggiungere come si profili assolutamente non pertinente il richiamo operato dal ricorrente agli artt.1362, 1225 e 1227, secondo comma, cod. proc. civ. (mentre delle altre norme indicate come violate non v engono neppure compiutamente argomentate le ragioni della presunta violazione o falsa applicazione), la cui evocazione va evidentemente spiegata in ragione del tentativo di ricondurre sotto il m an tello formale del viz i o di legittimità doglianzesostanzialmente attinenti al merito, e dunque non ammissibili. La Corte territoriale, infatti, ha circoscritto la responsabilità degli appellanti alle conseguenze dell’ inadempimento delle due specifiche obbligazioni da loro assunte, non in base ad una implausibile interpretazione del contratto concluso tra le parti, né in seguito al la decisione di limitare il risarcimento al danno prevedibileo di non tenere conto del doveredel danneggiato di evitare l’aggravamento del danno; essa,piuttosto, ha fatto piana applicazione dell’art.1223 cod. civ., che impone di circoscrivereil risarcimento ai pregiudizi (danno emergente e lucro cessante) che costituiscono la conseguenzaimmediata e diretta dell’inadempimento. Nel rispetto di questa prescrizione, la Corte di appelloha proceduto, con accertamento di merito insindacabile, all’individuazione delle specifiche obbligazionigravanti su [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], sancendone la responsabilità per i danni subìti da [OSCURATO:PERSONA] in conseguenza del relativo inadempimento (che sono stati motivatamente liquidati in conformità alla stima datane dal CTU) ed escludendola, invece , per i pregiudizi che sono stati ritenuti non eziologicamentecollegati ad esso. 3. Con il terzo motivo viene denunciato omesso esame di fatti decisivi, ai sensi dell’art. 360 n.5 cod. proc. civ.. Il ricorrente deduce che la Corte territoriale non avrebbe considerato le note del Comune di [OSCURATO:PERSONA] in data 22 aprile 2015 (con cui la pubblica amministrazione aveva preso atto della sistemazione e della conseguente percorribilità della strada di accesso al fabbricato, ma aveva sospesoil rilascio del certificato di agibilità sino alla presentazione delle dichiarazioni di conformità) e in data 22 novembre 2016 (con cui l’ente aveva subordinato espressamente il rilascio del predetto certificato alla conformità della strada vicinale al progettoapprovato ed alla sua periodica e corretta manutenzione ) . 4. Con il quarto motivo viene denunciata la violazione o la falsa applicazione degli artt.111 Cost., 132 cod. proc. civ. e 118 disp. att. cod. proc. civ.. Il ricorrente sostiene che la sentenza impugnata sarebbe nulla, in quanto fondata su una motivazione inesistente o meramente apparente o perplessa e incomprensibile. 4.1.Anche il terzo e il quarto motivo del ricorso – da sottoporsi , a loro volta,ad esame congiunto in quanto connessi – sono inammissibili. Al riguardo giova preliminarmente ricordare che, in seguito alla riformulazione del numero 5 dell’art.360 cod. proc. civ., disposta dall’art. 54 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito in legge 7 agosto 2012, n. 134 (applicabile alle sentenze pubblicate dopo l’11 settembre 2012 e dunque anche alla pronuncia impugnata con il ricorso in esame, depositata il 29 aprile 2020), per un verso il sindacato di legittimità sulla motivazione è stato ridotto al minimo costituzionale, sicché è denunciabile in cassazione solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, la quale si esaurisce nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione (Cass., Sez. Un., 07/04/2014, nn. 8053 e 8054, RRvv. 629830 e 629833 e succ. conformi); per altro verso, il “fatto” di cui può denunciarsi con ricorso per cassazione l’omesso esame, ai sensi della norma appena citata, deve essere un fatto storico vero e proprio avente carattere di fatto principale, ex art. 2697 cod. civ. (ovverosia,un fatto costitutivo, modificativo, impeditivo o estintivo del diritto azionato ) o di fatto secondario (cioè un fatto dedotto in funzione di prova di un fatto principale) e deve altresìpossedere i due necessari caratteri dell’essere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia) e dell’aver formato oggetto di controversia tra le parti (Cass., Sez. Un., 07/04/2014, n. 8053, cit. ; Cass.08/09/2016, n. 17761; Cass. 29/10/2018, n. 27415); pertanto, non costituisce omissione censurabile, ai sensi della norma richiamata, l’omesso esame di elementi istruttori (precostituiti o costituendi) qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie. Tanto premesso in generale , n ella fattispecie in esame , già alla stregua delle deduzioni del ricorrente, non sussiste né il vizio di omesso esame né il vizio motivazionale. Con riguardo aquest’ultimo, infatti, pur essendo state formalmente evocate le categorie dell’ “inesistenza” dell’ “ apparenza”, della “perplessità” e dell’ “incomprensibilità ” della motivazione della sentenza, tali vizi non sono stati nellasostanza dedotti (e, del resto, se lo fossero stati, le relative deduzioni si sarebbero infrante sulla chiara e logicamente ordinata serie di argomentazioni con le quali, attraverso la compiuta ricostruzionedei fatti e la motivata valutazione della CTU , la Corte di merito ha formulato il giudizio diretto a circoscrivere la responsabilità degli ap pellanti ), dal momento che il ricorrente si è piuttosto doluto della circostanza che, nella rideterminazione dei parametri di liquidazione del danno, il giudice di appello abbia fatto «esclusivo riferimento alle somme inerenti il mero materiale ripristino della strada e le mere pratiche amministrative » , an zi ché al « valore effettivo del bene sul mercato nelle condizioni in cui esso si trova ora e allora a fronte del prezzo pagato per la villa con i suoi “plus” come tali valorizzanti il compendio» e non abbia pertanto liquidato il danno facendo riferimento al «delta tra ilprezzo pagato e il valore di mercato siccome liquidabile al momento della sentenza». Viene, pertanto, in considerazione , nella sostanza , non già la denuncia di un vizio di motivazione costituzionalmenterilevante, bensì, nuovamente, l’inammissibile contestazione del giudizio di merito afferentealla liquidazione del danno, il quale è stato basato dalla Corte di appello, oltre che sull’ accertamento delle specifiche obbligazioni restate inadempiute, sulla stima delle conseguenze patrimoniali del loro inadempimento effettuato dal CTU, e tenendo co nto altresì del pregiudizioda mancato godimento dell’immobile nel tempo di durata dell’inadempimento medesimo, senza omettere la corretta osservazione che, tuttavia, nessuna resp onsabilità poteva essere attribuita agli appellantiper il deprezzamento del bene quale risultanza dell’andamento del mercato immobiliare dopo il 2012 (cfr., in particolare, la p.25 della sentenza impugnata).Invece, con riguardo al dedotto vizio di omesso esame, la sentenza di appello è stata criticata, non in ragione della mancata considerazione di un fatto storico decisivo e controverso, bensì – anche qui inammissibilmente –per l’omesso esame di documenti ( atti comunali) nei quali erano state espresse le de te rminazioni della pubblica amministrazione(di subordinare il rilascio del certificato di agibilità alla conformità della strada al progetto approvato e alla sua periodica e corretta manutenzione, nonché alla presentazione delle dichiarazioni di conformità), sulla base di fatti storici (la contingente sistemazione dellastrada medesima attraverso i lavori conclusi nell’aprile 2015, sia pure in difformità dal progetto approvato; il danneggiamento degli impianti del fabbricato che ne rendeva necessario il ripristino in conformità alla legge; la perdurante attuabilità del p rogetto di percorribilità della strada vicinale redatto dall’architetto incaricato ) di cui il giudice del meritoha debitamente tenuto conto. Il terzo e il quarto motivo, dunque, devono essere dichiarati inammissibili. 5.Con il quinto motivo viene denunciat a , ai sensi dell’art.360 n. 3 cod. proc. civ., la violazione e la falsa applicazione di norme di diritto «in ordine all’esclusione dell’IVA dal risarcimentodel danno, anche con riferimentoall’art.1223 cod. civ. e all’art. 112 cod. proc. civ.». Il ricorrentecensura la sentenza impugnata per aver gli liquidato il risarcimento, omettendo di indicare il quantumdovutoglia titolo di IVA. Al riguardo è dedotto sia il vizio di omessa pronuncia e che quello di violazione di legge. 5.1. A prescindere dalla ragione di inammissibilità che colpisce la specifica doglianza di violazione dell’art. 112 cod. proc. civ. (inquanto evocata con riferimento al n.3 –anziché al n.4 –dell’art. 360 cod. proc. civ. e senza specifico riferimento alla sanzione di nullità conseguente agli errores in procedendo: Cass., Sez. Un., 24/07/2013, n.17931), i l motivo è infondato sotto entrambi i profili. Nella sentenza di primo grado era contenuta la statuizione che escludeva il diritto del creditore ad ottenere le somme spettantia titolo di IVA, sul rilievo che l’IVA non fosse applicabile ai crediti risarcitori (p.14). Il ricorrente, nell’illustrazione del motivo, non deduce di avere censurato in appello tale statuizione, la quale,quindi, non risulta essere stata impugnata. In difetto di impugnazione, correttamente il giudice di secondo grado non ha riconosciuto l’IVA, essendo stata accertata la non spettanza di essa con statuizione passata in giudicato. Pertanto,il quinto motivo deve essere rigettato. 6.Con il sesto motivo viene ancora denunciata, ai sensi dell’art. 360 n.3 cod. proc. civ., la violazione e la falsa applicazione degli artt.112 cod. proc. civ. e 1223 cod. civ.. La sentenza di appello è censurata per avere omesso di liquidare la rivalutazione monetaria e gli interessi compensativi, dovuti, con riguardo alle obbligazioni risarcitorie, quali debiti di valore, con decorrenza dall’illecito (o dall’inadempimento) sino alla pubblicazione della sentenza. Anche sotto tale profilo è stato dedotto sia il vizio di omessa pronuncia (sul presupposto che la domanda degli interessi e della rivalutazione sarebbe compresa nell a domanda risarcitoria ove non espressamente esclusi) sia il vizio di violazione di legge. 6.1. Anche il sesto motivo presenta profili di inammissibilità in relazione alla specifica doglianza di omessa pronuncia,per le medesime ragioni già evidenziatein sede di esame del motivo precedente. A prescindereda tali ragioni, esso è nel suo complesso infondato.Il ricorrente, nell’affermare che gli interessicompensativi (oltre alla rivalutazione monetaria ) sarebbero compresi nell a domanda risarcitoria se n on ne sia no espressamente esclusi, ammette di non averli specificamente domandati. Inoltre – e al di là della questione se gli interessi compensativi possano, o no, essere attribuiti d ’ ufficio in mancanza di specifica domanda (nel primo senso v. Cass. n.39376 del 2021 ; nel secondo senso cfr. Cass. n. 4938 del 2023) –sta di fatto che, nella fattispecie, il giudice di primo gradoaveva riconosciuto solo gli interessi moratori dalla sentenza (momento della conversione de l debito di valore in debito di valuta) al saldo , liquidandoli “forfettariamente” nell’importo di Euro 11.000. Anche questa statuizione– che implicitamente negava il diritto alla rivoluzione monetaria e agli interessi compensativi prima della conversione del debito di valore in debito di valuta –non risulta essere stata impugnata, in quanto, da un lato, il ricorrente, nell’illustrare il motivo in e same , non deduce di averla espressamente censurata in appello; dall’a l tro lato, il g iudice di secondo grado ha confe rmato , nell’an,la debenz a dei (soli) interessi moratori dalla sentenza di primo grado al saldo,proprio sul rilievo che non era stato interposto gravame sul punto (p.26 della sentenza impugnata). Ne discende l’infondatezza del sesto motivo, dal momento che anche l’accertamentodella non spettanza della rivalutazione monetaria e degli interessicompensativi risulta coperto da giudicato. 7.Con il settimo motivo viene denunciata la violazione degli artt.91, 92, 112 e 336 cod. proc. civ.,per omessa liquidazione delle spese del sequestro conservativo. Il ricorrente deduce che,riliquidando in minus le spese del primo grado (ridotte da Euro 40.000 ad Euro 20.000 ), la Corte di appello avrebbe omesso di considerare quelle della fase cautelare, conclusasi in senso a lui favorevole,liquidando solo quelle della fase di cognizione. 7.1. Ilmotivo è infondato. La Corte di appello ha debitamente liquidato le spese del primo grado con riferimento ad ognuna delle fasi tabellarmente previste (fase di studio, faseintroduttiva, fase istruttoria e fase decisoria) ; inoltre gli importi liquidati perciascuna voce sono tutti nettamente superiori alla somma dei valori medi della fase di cognizione e della fase cautelare (pag. 29 della sentenza) e sono stati liquidati correttamente sullo scaglione da Euro 26.000 ad 52.000 (in base all’applicato criterio del decisum) ed in applicazione del D.M.n. 55 del 2014 (applicabile ratione temporis). 8. In definit iva, il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] deve essere rigettato. 9.Le spese del giudizio di legittimità possono essere integralmente compensate tra le parti, in ragione dell’esito alterno dei giudizi di merito. 10.Sussistono i presupposti processuali di cui all’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, se dovuto. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso. Compensa integralmente tra le parti le spese del giudizio di legittimi
Sentenza Cassazione n. 27592/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris