CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 29190/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/06/2022 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle partì; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1.[OSCURATO:PERSONA] ha proposto, a mezzo del proprio difensore, ricorso per la cassazione della sentenza, indicata in epigrafe, con cui la Corte di appello di Salerno in data 7 giugno 2022 ha confermato la pronuncia di condanna, resa dal giudice monocratico del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] in data 21 aprile 2021, alla pena di mesi sei di reclusione ed euro 300 di multa, previo riconoscimento delle attenuanti generiche equivalenti all'aggravante contestata, in ordine al reato di cui agli artt. 624, 625, comma 1, n.7, cod. pen., poiché, al fine di trarne profitto, si impossessava di energia elettrica sottraendola alla rete dell'ENEL mediante allaccio diretto alla rete attraverso un cavo posto alla base del contatore, con l'aggravante di aver commesso il fatto su cose esposte, per necessità o consuetudine, alla pubblica fede; fatto commesso dal 23 dicembre 2014 al 3 marzo 2015. 2.11 ricorso consta di tre motivi: con il primo, il ricorrente lamenta vizio di motivazione della sentenza impugnata, dal momento che la Corte territoriale avrebbe erroneamente escluso la rilevanza dell'accertamento sulla proprietà dell'immobile, ciò rendendo impossibile risalire con assoluta certezza a chi fosse l'autore dell'allaccio abusivo; inoltre, lamenta l'erronea applicazione di legge in relazione alla mancanza dell'elemento soggettivo: nello specifico, mancherebbe, a dire della difesa, la coscienza e la volontà di impossessarsi della cosa mobile altrui con il fine di trarne profitto per sé o per altri. Con il secondo motivo di ricorso si duole dell'inosservanza della legge penale con riferimento all'art. 163 cod. pen.: nello specifico, la difesa contesta il mancato riconoscimento del beneficio della sospensione condizionale della pena, non concesso sul presupposto che l'imputato avrebbe già inutilmente goduto del predetto beneficio. Con il terzo ed ultimo motivo di ricorso, il ricorrente lamenta la mancata declaratoria di estinzione del reato per intervenuta prescrizione maturata, a dire della difesa, tra il deposito dell'appello e la sentenza emessa dalla Corte territoriale. 3.11 ricorso è manifestamente infondato, giacché poggia su doglianze di mero fatto già adeguatamente vagliate e disattese in sede di appello nonché su profili esplicitamente smentiti dagli atti processuali. In particolare, il primo motivo di ricorso investe profili di mero fatto, adeguatamente vagliati e disattesi dai giudici territoriali i quali hanno, sul punto, già fornito puntuale argomentazione: nello specifico, la Corte territoriale, sia pure con una motivazione sintetica, ha adeguatamente vagliato e disatteso il profilo di censura inerente al mancato accertamento della proprietà dell'immobile, evidenziando che l'imputato vi abitasse con la moglie ed era intestatario di una fornitura di energia elettrica, sicché è da escludersi che l'imputato potesse essere estraneo all'allacciamento abusivo, pienamente visibile per chiunque si trovasse all'interno dell'abitazione. La motivazione risulta, sul punto, congrua e, peraltro, il relativo profilo di censura attiene a questioni di mero fatto, insindacabili in sede di legittimità. 3.1 Quanto al secondo motivo di ricorso, relativo alla mancata concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena, lo stesso si profila manifestamente infondato atteso che la Corte territoriale ha chiarito che l'imputato abbia già, sia pure inutilmente, goduto per due volte del predetto beneficio. Va, sul punto, rammentato che le determinazioni del giudice di merito in ordine al trattamento sanzionatorio sono infatti insindacabili in cassazione ove siano sorrette da motivazione congrua, esente da vizi logico-giuridici e idonea a dar conto delle ragioni del decisum. Per quanto riguarda la valutazione in ordine alla mancata concessione delle attenuanti generiche e del beneficio della sospensione condizionale della pena, va infatti ricordata la costante giurisprudenza di questa Corte che, nel solco delle enunciazioni delle Sezioni unite, ha ribadito che la motivazione può ben essere sintetica ed a struttura enunciativa, purché risulti che il giudice abbia compiuto, come nel caso in esame, le pertinenti valutazioni. Per quanto concerne, infine, l'ultimo motivo di ricorso, in ordine alla declaratoria di estinzione del reato per intervenuta prescrizione, trattasi di un profilo smentito dagli atti processuali dai quali si ravvisa non essere ancora decorso il massro termine di prescrizione. tAA:,L471,c, la giurisprudenza di questa Corte Suprema ha più volte ribadito che l'inammissibilità del ricorso per cassazione dovuta alla manifesta infondatezza dei motivi non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e preclude, pertanto, la possibilità di rilevare e dichiarare le cause di non punibilità a norma dell'art. 129 cod. proc. pen (così Sez. Un. n. 32 del 22/11/2000, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 217266 relativamente ad un caso in cui la prescrizione del reato era maturata successivamente alla sentenza impugnata con il ricorso; conformi, Sez. Un., n. N. 21162/2022 R.G. 23428 del 2/3/2005, Bracale, Rv. 231164, e Sez. Un. n. 19601 del 28/2/2008, Niccoli, Rv. 239400; in ultimo Sez. 2, n. 28848 del 8/5/2013, Ciaffoni, Rv. 256463). 4.Essendo il ricorso inammissibile, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13 giugno 2000), alla declaratoria di inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e di una somma nella misura, che si ritiene congrua e conforme a diritto, indicata in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso