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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 31 maggio 2023

Cassazione n. 23756/2023

Testo disponibile della fonte

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unciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al nr. 418/2016 proposto da [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rapp.te p.t., elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] nr 20/c presso lo Studio dell’avv.[OSCURATO:PERSONA] che, unitamente all’avv. [OSCURATO:PERSONA], lo rappresentata e difende giusta procura in atti; -ricorrente - contro [OSCURATO:SOCIETA] in [OSCURATO:PERSONA], in persona del [OSCURATO:PERSONA] dr. [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 13 presso lo Studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende giusta procura in atti, unitamente agli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] -controricorrente- avverso la sentenza nr.1010/2015 della Corte d’Appello di Bologna depositata in data 28/6/2015; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 31 maggio 2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]:

1. [OSCURATO:PERSONA] soc. coop. (incorporante [OSCURATO:PERSONA] di Verona S. Geminiano e S. Prospero) ha proposto ricorso , per quattro motivi, per la cassazione della sentenza del 28/6/2015 della Corte d’appello di Bologna, che, accogliendo l’appello di BBS [OSCURATO:PERSONA] in amministrazione straordinaria contro la sentenza di primo grado, e in riforma della decisione impugnata, ha dichiarato inefficaci, ex art. 67 l.fall, i pagamenti per complessivi € 1.071.452,34 ricevuti dall’allora [OSCURATO:PERSONA] di Verona, nel semestre anteriore alla dichiarazione di insolvenza, mediante incasso dei creditidi BBS [OSCURATO:PERSONA] oggetto di anticipazioni .

2. BBS [OSCURATO:PERSONA] in A.S. ha resistito con controricorso.

3. I n data 21/3/2023 è stato depositato atto di rinuncia al ricorso , sottoscritto dal difensore dell’istituto di credito ricorrente, munito di procura anche a rinunciare agli atti, al quale ha prestato adesione BBS [OSCURATO:PERSONA] con atto sottoscritto dalla controparte a mezzo del legale. 2 Consegue l'estinzione del processo di cassazione per rinuncia al ricorso (art. 391, comma 1, cod. proc. civ.), senza nessun provvedimento sulle spese. 3 La declaratoria di estinzione del giudizio esclude l’applicabilità dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, relativo all’obbligo della parte impugnante non vittoriosa di versare una somma pari al contributo unificato già versato all’atto della proposizione dell’impugnazione (Cass., 12 ottobre 2018, n. 25485).

PQM La Corte , dichiara l’estinzione del processo.

Così deci

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
unciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al nr. 418/2016 proposto da [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rapp.te p.t., elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] nr 20/c presso lo Studio dell’avv.[OSCURATO:PERSONA] che, unitamente all’avv. [OSCURATO:PERSONA], lo rappresentata e difende giusta procura in atti; -ricorrente - contro [OSCURATO:SOCIETA] in [OSCURATO:PERSONA], in persona del [OSCURATO:PERSONA] dr. [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 13 presso lo Studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende giusta procura in atti, unitamente agli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] -controricorrente- avverso la sentenza nr.1010/2015 della Corte d’Appello di Bologna depositata in data 28/6/2015; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 31 maggio 2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]: 1. [OSCURATO:PERSONA] soc. coop. (incorporante [OSCURATO:PERSONA] di Verona S. Geminiano e S. Prospero) ha proposto ricorso , per quattro motivi, per la cassazione della sentenza del 28/6/2015 della Corte d’appello di Bologna, che, accogliendo l’appello di BBS [OSCURATO:PERSONA] in amministrazione straordinaria contro la sentenza di primo grado, e in riforma della decisione impugnata, ha dichiarato inefficaci, ex art. 67 l.fall, i pagamenti per complessivi € 1.071.452,34 ricevuti dall’allora [OSCURATO:PERSONA] di Verona, nel semestre anteriore alla dichiarazione di insolvenza, mediante incasso dei creditidi BBS [OSCURATO:PERSONA] oggetto di anticipazioni . 2. BBS [OSCURATO:PERSONA] in A.S. ha resistito con controricorso. 3. I n data 21/3/2023 è stato depositato atto di rinuncia al ricorso , sottoscritto dal difensore dell’istituto di credito ricorrente, munito di procura anche a rinunciare agli atti, al quale ha prestato adesione BBS [OSCURATO:PERSONA] con atto sottoscritto dalla controparte a mezzo del legale. 2 Consegue l'estinzione del processo di cassazione per rinuncia al ricorso (art. 391, comma 1, cod. proc. civ.), senza nessun provvedimento sulle spese. 3 La declaratoria di estinzione del giudizio esclude l’applicabilità dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, relativo all’obbligo della parte impugnante non vittoriosa di versare una somma pari al contributo unificato già versato all’atto della proposizione dell’impugnazione (Cass., 12 ottobre 2018, n. 25485). PQM La Corte , dichiara l’estinzione del processo. Così deci
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