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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 26953/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/06/2021 della Corte di Appello di Caltanissetta visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio uditi per il ricorrente gli avv. [OSCURATO:PERSONA] e l'avv. [OSCURATO:PERSONA] in sostituzione dell'avv. [OSCURATO:PERSONA]; l'avv. [OSCURATO:PERSONA] insiste sui motivi di ricorso e per l'annullamento con rinvio [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del 7 giugno 2021 la Corte di Appello di Caltanissetta ha confermato la sentenza del 17 dicembre 2020 del Tribunale di Gela, in forza della quale [OSCURATO:PERSONA], nella qualità di amministratore di fatto della s.r.l. [OSCURATO:PERSONA], era stato condannato, in continuazione con la sentenza del

1. luglio 2015 del Tribunale di Gela, all'ulteriore pena di anni uno mesi due di reclusione, oltre alle sanzioni accessorie, per i reati - posti in continuazione tra loro - di cui agli artt. 110 cod. pen. e 5 d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74 (capo 1); 8 d.lgs. 74 del 2000 (capo 2); 110 cod. pen. e 10 d.lgs. 74 del 2000 (capo 3); 110, 81 capoverso cod. pen. e 10-quater d.lgs. 74 del 2000 (capo 3, rectius 4), in relazione agli anni d'imposta 2012 e 2013 (avuto riguardo all'ipotesi dì cui all'art. 10-quater cit., rispettivamente per euro 65.433,58 e per euro 54.373,59).

2. Avverso la predetta decisione è stato proposto ricorso per cassazione articolato su due motivi di impugnazione.

2.1. Col primo motivo il ricorrente ha lamentato violazione di legge e vizio motivazionale avuto riguardo alla determinazione della pena base in sede di continuazione e degli aumenti dei reati satellite, laddove - tenuto conto dell'applicata continuazione - doveva infatti provvedersi ad una valutazione complessiva indicando la pena base e quindi i conseguenti aumenti per gli altri reati.

In realtà non era stato operato alcun cenno alla domanda della difesa, la Corte territoriale essendosi limitata a confermare la pronuncia anche sotto il profilo sanzionatorio, con pronuncia invero apodittica nonostante il già avvenuto riconoscimento anche della continuazione esterna.

2.2. Col secondo motivo il ricorrente si è doluto del difetto di motivazione in relazione al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche anche nel procedimento connesso, dal momento che il riconoscimento del vincolo della continuazione richiedeva l'esame dell'intera condotta dell'imputato e il giudice avrebbe dovuto dare conto dell'esercizio del suo potere discrezionale su ogni aspetto, ivi compresa appunto la determinazione dell'aumento di pena per i singoli reati satellite.

3. Il Procuratore generale ha concluso nel senso dell'annullamento con rinvio della sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio. [OSCURATO:PERSONA]

4. Il ricorso è fondato nei termini che precedono.

4.1. In relazione al primo profilo di censura, questa Corte di legittimità ha già avuto modo di osservare che, nel caso di continuazione tra reati in parte decisi con sentenza definitiva ed in parte sub iudice, la valutazione circa la maggiore gravità delle violazioni deve essere compiuta confrontando la pena irrogata per i fatti già giudicati con quella irroganda per i reati al vaglio del decidente, attesa la necessità di rispettare le valutazioni in punto di determinazione della pena già coperte da• giudicato e, nello stesso tempo, di rapportare grandezze omogenee (Sez. 2, n. 935 del 23/09/2015, dep. 2016, Vella e altri, Rv. 265733; cfr. anche Sez. 6, n. 29404 del 06/06/2018, Assinnata, Rv. 273447).

4.1.1. In specie, in appello l'odierno ricorrente si era anzitutto doluto della mancata indicazione di una pena unica, nonostante la ritenuta continuazione cd. esterna tra i fatti di cui è giudizio con quelli oggetto della precedente sentenza, irrevocabile, del

1. luglio 2015 del Tribunale di Gela.

Il primo Giudice di questo procedimento si era invece semplicemente limitato, con sentenza del 17 dicembre 2021, a determinare l'ulteriore pena di anni uno mesi due di reclusione relativamente a quanto deciso in questa nuova sede di cognizione (per vero la sommatoria, visti gli addendi, avrebbe dovuto giungere ad anni uno mesi quattro di reclusione, ossia mesi quattro per il capo 2, mesi tre per i capi 1 e 3, mesi sei complessivamente per il capo 4, ma sul punto non vi è doglianza di sorta).

Allo stesso tempo, quanto alle attenuanti generiche, l'appellante aveva osservato che, in considerazione delle modaiità di perpetrazione di reato, dell'attitudine soggettiva del reo, del corretto comportamento processuale tenuto, esse dovevano concedersi anche per il segmento in rassegna (in primo grado, con la ridetta sentenza del 17 dicembre 2021, il beneficio non era stato riconosciuto "tenuto conto della personalità dell'imputato gravato da precedenti penali", mentre con la sentenza del

1. luglio 2015 le attenuanti generiche erano state riconosciute "in considerazione dello stato di incensuratezza, del comportamento processuale avendo reso confessione in sede di interrogatorio...nonché essendosi autodenunciato in data 12.6.2012 cui conseguiva la prima verifica fiscale...e in considerazione dell'avvenuto pagamento per contanti degli stipendi agli operai fuori busta, soggiacendo alle condizioni dettate dagli operai per poter svolgere il lavoro impartito").

4.1.2. In sede di ricorso l'imputato si è così doluto della mancata valutazione complessiva, con indicazione di pena base per il reato più grave ed il conseguente aumento per i residuali reati satellite.

Il ricorrente ha così osservato che la Corte territoriale, applicando l'aumento solamente per la continuazione interna e non per quella esterna, non aveva in alcun modo accennato alla richiesta della difesa, in tal modo integrando il vizio di omessa motivazione, essendosi appunto limitata a confermare la prima pronuncia anche in punto di trattamento sanzionatorio.

4.1.2.1. Quanto invece all'istanza ex art. 62-bis cit., era altrettanto manifesto il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche anche nel presente connesso procedimento, mentre - in considerazione del vincolo della continuazione - doveva procedersi all'esame dell'intera condotta dell'imputato.

4.1.3. Ciò posto, la Corte territoriale - assumendo che nell'appello sarebbe stata richiesta la rideterminazione della pena nel minimo - ha appunto ritenuto adeguatezza e proporzionalità del trattamento sanzionatorio.4.2.

A questo riguardo va peraltro aggiunto che il giudizio circa la sussistenza delle circostanze attenuanti generiche, da effettuarsi secondo i parametri previsti dall'art. 133 cod. pen., ove fondato su elementi di fatto di natura oggettiva, deve essere riferito allo specifico fatto reato, senza estensione del beneficio a tutti i reati avvinti dal vincolo della continuazione; diversamente, ove gli elementi circostanziali siano riferibili all'imputato, sulla base di elementi di fatto di natura soggettiva, detto giudizio deve essere riferito indistintamente a tutti i reati uniti dal vincolo della continuazione (Sez. 1, n. 20945 del 25/02/2021, Casarano, Rv. 281562).

Infatti, ritenuta la continuazione tra più reati, il giudice può riconoscere le attenuanti generiche secondo i parametri "oggettivi" o "soggettivi" previsti dall'art. 133 cod. pen., sicché se la concessione richiama elementi di fatto di natura oggettiva l'applicazione sarà riferita allo specifico fatto reato senza estensione del beneficio a tutti i reati avvinti dal vincolo della continuazione, mentre se gli elementi circostanziali siano riferibili all'imputato, sulla base di elementi di fatto di natura soggettiva, l'applicazione deve essere riferita indistintamente a tutti i reati uniti dal vincolo della continuazione (Sez. 2, n. 10995 del 13/02/2018, [OSCURATO:PERSONA] e altro, Rv. 272375, proprio in tema di comportamento processuale dell'imputato).

4.3. Allo stesso tempo, dato il tenore delle doglianze formulate, non è più in discussione l'affermazione di responsabilità a carico dell'odierno ricorrente.

4.4. Alla stregua dei rilievi che precedono, in realtà il Giudice del merito è stato chiamato a rispondere a quesiti cui, in definitiva, non ha fornito risposta, e con i quali la Corte territoriale non si è confrontata.

Da un lato la sentenza impugnata si è limitata a giudicare congrua la dosimetria della pena e, dall'altro, non ha fornito riscontro - benché puntualmente sollecitata - alle questioni comunque insorte in esito alla ritenuta continuazione tra reati, parte dei quali già giudicati con provvedimento ormai irrevocabile.

4.4. Atteso ciò, se per un verso va dichiarata, a norma dell'art. 624 cod. proc. pen., l'irrevocabilità della sentenza in ordine all'affermazione di responsabilità, d'altro canto la sentenza impugnata va annullata limitatamente alla determinazione della pena, con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte di Appello di Caltanissetta.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla determinazione della pena con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte di Appello di Caltanissetta.

Visto l'art. 624 c.p.p. dichiara la ir

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/06/2021 della Corte di Appello di Caltanissetta visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio uditi per il ricorrente gli avv. [OSCURATO:PERSONA] e l'avv. [OSCURATO:PERSONA] in sostituzione dell'avv. [OSCURATO:PERSONA]; l'avv. [OSCURATO:PERSONA] insiste sui motivi di ricorso e per l'annullamento con rinvio [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 7 giugno 2021 la Corte di Appello di Caltanissetta ha confermato la sentenza del 17 dicembre 2020 del Tribunale di Gela, in forza della quale [OSCURATO:PERSONA], nella qualità di amministratore di fatto della s.r.l. [OSCURATO:PERSONA], era stato condannato, in continuazione con la sentenza del 1. luglio 2015 del Tribunale di Gela, all'ulteriore pena di anni uno mesi due di reclusione, oltre alle sanzioni accessorie, per i reati - posti in continuazione tra loro - di cui agli artt. 110 cod. pen. e 5 d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74 (capo 1); 8 d.lgs. 74 del 2000 (capo 2); 110 cod. pen. e 10 d.lgs. 74 del 2000 (capo 3); 110, 81 capoverso cod. pen. e 10-quater d.lgs. 74 del 2000 (capo 3, rectius 4), in relazione agli anni d'imposta 2012 e 2013 (avuto riguardo all'ipotesi dì cui all'art. 10-quater cit., rispettivamente per euro 65.433,58 e per euro 54.373,59). 2. Avverso la predetta decisione è stato proposto ricorso per cassazione articolato su due motivi di impugnazione. 2.1. Col primo motivo il ricorrente ha lamentato violazione di legge e vizio motivazionale avuto riguardo alla determinazione della pena base in sede di continuazione e degli aumenti dei reati satellite, laddove - tenuto conto dell'applicata continuazione - doveva infatti provvedersi ad una valutazione complessiva indicando la pena base e quindi i conseguenti aumenti per gli altri reati. In realtà non era stato operato alcun cenno alla domanda della difesa, la Corte territoriale essendosi limitata a confermare la pronuncia anche sotto il profilo sanzionatorio, con pronuncia invero apodittica nonostante il già avvenuto riconoscimento anche della continuazione esterna. 2.2. Col secondo motivo il ricorrente si è doluto del difetto di motivazione in relazione al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche anche nel procedimento connesso, dal momento che il riconoscimento del vincolo della continuazione richiedeva l'esame dell'intera condotta dell'imputato e il giudice avrebbe dovuto dare conto dell'esercizio del suo potere discrezionale su ogni aspetto, ivi compresa appunto la determinazione dell'aumento di pena per i singoli reati satellite. 3. Il Procuratore generale ha concluso nel senso dell'annullamento con rinvio della sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio. [OSCURATO:PERSONA] 4. Il ricorso è fondato nei termini che precedono. 4.1. In relazione al primo profilo di censura, questa Corte di legittimità ha già avuto modo di osservare che, nel caso di continuazione tra reati in parte decisi con sentenza definitiva ed in parte sub iudice, la valutazione circa la maggiore gravità delle violazioni deve essere compiuta confrontando la pena irrogata per i fatti già giudicati con quella irroganda per i reati al vaglio del decidente, attesa la necessità di rispettare le valutazioni in punto di determinazione della pena già coperte da• giudicato e, nello stesso tempo, di rapportare grandezze omogenee (Sez. 2, n. 935 del 23/09/2015, dep. 2016, Vella e altri, Rv. 265733; cfr. anche Sez. 6, n. 29404 del 06/06/2018, Assinnata, Rv. 273447). 4.1.1. In specie, in appello l'odierno ricorrente si era anzitutto doluto della mancata indicazione di una pena unica, nonostante la ritenuta continuazione cd. esterna tra i fatti di cui è giudizio con quelli oggetto della precedente sentenza, irrevocabile, del 1. luglio 2015 del Tribunale di Gela. Il primo Giudice di questo procedimento si era invece semplicemente limitato, con sentenza del 17 dicembre 2021, a determinare l'ulteriore pena di anni uno mesi due di reclusione relativamente a quanto deciso in questa nuova sede di cognizione (per vero la sommatoria, visti gli addendi, avrebbe dovuto giungere ad anni uno mesi quattro di reclusione, ossia mesi quattro per il capo 2, mesi tre per i capi 1 e 3, mesi sei complessivamente per il capo 4, ma sul punto non vi è doglianza di sorta). Allo stesso tempo, quanto alle attenuanti generiche, l'appellante aveva osservato che, in considerazione delle modaiità di perpetrazione di reato, dell'attitudine soggettiva del reo, del corretto comportamento processuale tenuto, esse dovevano concedersi anche per il segmento in rassegna (in primo grado, con la ridetta sentenza del 17 dicembre 2021, il beneficio non era stato riconosciuto "tenuto conto della personalità dell'imputato gravato da precedenti penali", mentre con la sentenza del 1. luglio 2015 le attenuanti generiche erano state riconosciute "in considerazione dello stato di incensuratezza, del comportamento processuale avendo reso confessione in sede di interrogatorio...nonché essendosi autodenunciato in data 12.6.2012 cui conseguiva la prima verifica fiscale...e in considerazione dell'avvenuto pagamento per contanti degli stipendi agli operai fuori busta, soggiacendo alle condizioni dettate dagli operai per poter svolgere il lavoro impartito"). 4.1.2. In sede di ricorso l'imputato si è così doluto della mancata valutazione complessiva, con indicazione di pena base per il reato più grave ed il conseguente aumento per i residuali reati satellite. Il ricorrente ha così osservato che la Corte territoriale, applicando l'aumento solamente per la continuazione interna e non per quella esterna, non aveva in alcun modo accennato alla richiesta della difesa, in tal modo integrando il vizio di omessa motivazione, essendosi appunto limitata a confermare la prima pronuncia anche in punto di trattamento sanzionatorio. 4.1.2.1. Quanto invece all'istanza ex art. 62-bis cit., era altrettanto manifesto il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche anche nel presente connesso procedimento, mentre - in considerazione del vincolo della continuazione - doveva procedersi all'esame dell'intera condotta dell'imputato. 4.1.3. Ciò posto, la Corte territoriale - assumendo che nell'appello sarebbe stata richiesta la rideterminazione della pena nel minimo - ha appunto ritenuto adeguatezza e proporzionalità del trattamento sanzionatorio.4.2. A questo riguardo va peraltro aggiunto che il giudizio circa la sussistenza delle circostanze attenuanti generiche, da effettuarsi secondo i parametri previsti dall'art. 133 cod. pen., ove fondato su elementi di fatto di natura oggettiva, deve essere riferito allo specifico fatto reato, senza estensione del beneficio a tutti i reati avvinti dal vincolo della continuazione; diversamente, ove gli elementi circostanziali siano riferibili all'imputato, sulla base di elementi di fatto di natura soggettiva, detto giudizio deve essere riferito indistintamente a tutti i reati uniti dal vincolo della continuazione (Sez. 1, n. 20945 del 25/02/2021, Casarano, Rv. 281562). Infatti, ritenuta la continuazione tra più reati, il giudice può riconoscere le attenuanti generiche secondo i parametri "oggettivi" o "soggettivi" previsti dall'art. 133 cod. pen., sicché se la concessione richiama elementi di fatto di natura oggettiva l'applicazione sarà riferita allo specifico fatto reato senza estensione del beneficio a tutti i reati avvinti dal vincolo della continuazione, mentre se gli elementi circostanziali siano riferibili all'imputato, sulla base di elementi di fatto di natura soggettiva, l'applicazione deve essere riferita indistintamente a tutti i reati uniti dal vincolo della continuazione (Sez. 2, n. 10995 del 13/02/2018, [OSCURATO:PERSONA] e altro, Rv. 272375, proprio in tema di comportamento processuale dell'imputato). 4.3. Allo stesso tempo, dato il tenore delle doglianze formulate, non è più in discussione l'affermazione di responsabilità a carico dell'odierno ricorrente. 4.4. Alla stregua dei rilievi che precedono, in realtà il Giudice del merito è stato chiamato a rispondere a quesiti cui, in definitiva, non ha fornito risposta, e con i quali la Corte territoriale non si è confrontata. Da un lato la sentenza impugnata si è limitata a giudicare congrua la dosimetria della pena e, dall'altro, non ha fornito riscontro - benché puntualmente sollecitata - alle questioni comunque insorte in esito alla ritenuta continuazione tra reati, parte dei quali già giudicati con provvedimento ormai irrevocabile. 4.4. Atteso ciò, se per un verso va dichiarata, a norma dell'art. 624 cod. proc. pen., l'irrevocabilità della sentenza in ordine all'affermazione di responsabilità, d'altro canto la sentenza impugnata va annullata limitatamente alla determinazione della pena, con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte di Appello di Caltanissetta. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla determinazione della pena con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte di Appello di Caltanissetta. Visto l'art. 624 c.p.p. dichiara la ir
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