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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 26103/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/04/2022 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'ARCANGELO; OSSERVA Ritenuto che il primo motivo proposto da [OSCURATO:PERSONA], con il quale si deduce la violazione di legge quanto alla mancata concessione della sospensione condizionale della pena è manifestamente infondato, in quanto la Corte di appello, in considerazione delle circostanze indicate dall'art. 133 cod. pen. e, segnatamente, della gravità del reato commesso per non onorare indebito, ha non incongruamente ritenuto che l'imputato non si asterrà dalla commissione di ulteriori reati; Considerato che il secondo motivo, relativo alla violazione di legge in ordine mancata concessione delle attenuanti generiche, è stato inammissibilmente proposto per la prima volta in sede di legittimità, in violazione dell'art. 606, comma 3, cod. proc. pen; Ritenuto che il terzo motivo, relativo all'asserito travisamento della prova in ordine alla ritenuta insussistenza del dolo di calunnia, si risolve in un inammissibile sollecitazione a un nuovo esame di merito della regiudicanda; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 19 mag

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/04/2022 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'ARCANGELO; OSSERVA Ritenuto che il primo motivo proposto da [OSCURATO:PERSONA], con il quale si deduce la violazione di legge quanto alla mancata concessione della sospensione condizionale della pena è manifestamente infondato, in quanto la Corte di appello, in considerazione delle circostanze indicate dall'art. 133 cod. pen. e, segnatamente, della gravità del reato commesso per non onorare indebito, ha non incongruamente ritenuto che l'imputato non si asterrà dalla commissione di ulteriori reati; Considerato che il secondo motivo, relativo alla violazione di legge in ordine mancata concessione delle attenuanti generiche, è stato inammissibilmente proposto per la prima volta in sede di legittimità, in violazione dell'art. 606, comma 3, cod. proc. pen; Ritenuto che il terzo motivo, relativo all'asserito travisamento della prova in ordine alla ritenuta insussistenza del dolo di calunnia, si risolve in un inammissibile sollecitazione a un nuovo esame di merito della regiudicanda; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 19 mag
Sentenza Cassazione n. 26103/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris