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CassazionedecretoSezione 1Decisione del 22 settembre 2025

Cassazione n. 25890/2025

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CARMINE 14, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende-ricorrente-controU.K. , elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA],18, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA]([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difendeOscuramento disposto Numero registro generale 22932/2024Numero sezionale 3007/2025Numero di raccolta generale 25890/2025-controricoDratrae pnubtbelic-a zione 22/09/2025avverso DECRETO di CORTE D'APPELLO BOLOGNA n. 884/2022depositata il 14/08/2024.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 11/09/2025dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].Ritenuto che:Con decreto in data 2 - 4 luglio 2022 il Giudice tutelare di Parma,all’esito del procedimento instaurato da U.K. svoltosi conl’esame e l’acquisizione di documentazione anche sanitarie e conl’espletamento di una CTU, disponeva l’aperturadell’amministrazione di sostegno a beneficio della sorella [...B.C. conferendo allo stesso i poteri di rappresentanzaesclusiva su specifiche attività puntualmente elencate.Avverso il suddetto decreto B.C. proponeva reclamo,chiedendone la riforma e la revoca e la Corte d’Appello di Bologna,con decreto del 31 marzo 2021 lo rigettavaB.C. proponeva ricorso per cassazione avanti laSuprema Corte, la quale con ordinanza. 21887 pubblicata in data11/07/2022, cassava con rinvio il provvedimento de quo emesso insecondo grado dalla Corte d’Appello di Bologna.In particolare la decisione rescindente puntualizzava i principi cheregolano l’amministrazione di sostegno e, segnatamente, lacentralità dell’indagine circa le esigenze ed i bisogni del beneficiarioaffetto da infermità o menomazioni fisiche, mentali intellettuali osensoriali a lungo termine e l’opportunità di individuazione di unamisura protettiva rapportata e circoscritta a dette esigenze ebisogni, calibrata in maniera tale da non incidere oltre misura sulla2 di 17Oscuramento disposto Numero registro generale 22932/2024Numero sezionale 3007/2025Numero di raccolta generale 25890/2025capacità d’agire della persona contestualmente rammentaDnatad pou bbclihcaezio ne 22/09/2025lo strumento dell’ADS non deve in alcun modo fungere da rimedioalternativo per la risoluzione di conflitti endofamiliari e che alcospetto di soggetto lucido che si opponga alla misura protettiva inquestione vada privilegiata la necessità di rispettarel’autodeterminazione dello stesso.Rilevava quindi che “Prima dell'adozione del provvedimento neiconfronti della sig.ra B.C. che è stata già riconosciuta capace disvolgere autonomamente attività lavorativa e di curare gli aspettidi vita ordinaria va, quindi, indagato se l' eventuale esigenza diprotezione della persona, seppur in stato di fragilità, può essereassicurata da una rete familiare, ed in particolare dalla potenzialitàdi una funzione vicariante del marito che ha specifica capacitàprofessionale, all'uopo organizzata e funzionale che la possacostantemente supportare negli aspetti più complessi della gestionedel suo patrimonio, anche attraverso un sistema di specifichedeleghe, di volta in volta opportune, senza ricorrereall'amministrazione di sostegno”.B.C. riassumeva la causa avanti la Corte di appellodi Bologna chiedendo la revoca della misura dell’Ads.Si costituiva U.K. istando per la nominadell’amministrazione di sostegno.Con decreto nr 3148/2024 la Corte di appello rigettava il ricorso inriassunzione a seguito dell’ordinanza pronunciata dalla Corte diCassazione, Prima Sez Civile, n 21887/2022 in data 11 luglio 2022e confermava per l’effetto il decreto di aperturedell’amministrazione di sostegno a beneficio di B.C.emesso dal Giudice tutelare di Parma in data 2-4 luglio 2019.3 di 17Oscuramento disposto Numero registro generale 22932/2024Numero sezionale 3007/2025Numero di raccolta generale 25890/2025Rilevava che l’ulteriore istruttoria espletata in questa sDeadta epu bnbliocanzio ne 22/09/2025consentiva di discostarsi dalle determinazioni del giudice di primecure e dava piuttosto la misura della fondatezza delle valutazionidella CTU svolta in primo grado a cura della dott.

P.I.[...][OSCURATO:PERSONA] del rinvio sottolineava che la Corte infatti aveva cassato ildecreto della Corte d’Appello di Bologna del 31 marzo 2020 nonrilevando l’inesistenza in assoluto di presupposti (e di profilipatologici in capo alla ricorrente) in linea di principio atti agiustificare l’adozione di misure a sostegno di B.C.quanto piuttosto per non aver indagato “Prima dell’adozione delprovvedimento nei confronti della sig.ra B.C. che è stata giàriconosciuta capace di svolgere autonomamente attività lavorativae di curare gli aspetti di vita ordinaria ....se l’ eventuale esigenza diprotezione della persona, seppur in stato di fragilità, può essereassicurata da una rete familiare, ed in particolare dalla potenzialitàdi una funzione vicariante del marito che ha specifica capacitàprofessionale, all'uopo organizzata e funzionale che la possacostantemente supportare negli aspetti più complessi della gestionedel suo patrimonio, anche attraverso un sistema di specifichedeleghe, di volta in volta opportune, senza ricorrereall’amministrazione di sostegno”.Evidenziava altresì che secondo la Suprema Corte “La decisioneimpugnata non risulta essere adottata nel solco dei principianzidetti, perché alcuna indagine è stata svolta sulla potenzialità diuna funzione vicariante del marito o della predisposizione di unsistema di deleghe che possa supportare la ricorrente negli aspettipiù complessi della gestione non ordinaria del suo patrimonio e va,pertanto, cassata con rinvio alla Corte di Appello di Bologna, in4 di 17Oscuramento disposto Numero registro generale 22932/2024Numero sezionale 3007/2025Numero di raccolta generale 25890/2025diversa composizione, perché valuti il merito in consideraDzaiota npueb bldicaeziio ne 22/09/2025criteri espressi”.Ciò posto il giudice del rinvio escludeva che una funzione vicariantepotesse essere svolta dal marito di B.C. poiché,daun lato, egli non si era presentato alla convocazione del Serviziosociale (come del resto, pur convocato, non si era presentatodinanzi al giudice di prime cure), ma anche perché egli si eralimitato, lapidariamente, ad affermare che la moglie svolge daquarant’anni l’attività di docente e a negare la sussistenza dellanecessità di un sostegno (come anche la diretta interessata hasempre fatto) e non mostrando di voler in alcun modo esercitare lafunzione vicariante organizzata e funzionale che possacostantemente supportare la moglie negli aspetti più complessidella gestione del suo patrimonio.Osservava inoltre che neppure quest’ultima (odierna ricorrente inriassunzione) si era presentata alla convocazione dei servizi,essendosi invece presentata alla prima udienza del 7 settembre2016, alla quale, pur costituita a mezzo di difensore, scavalcandoquest’ultimo (il quale in effetti ha dichiarato di nulla sapere alriguardo ) aveva dichiarato di aver prodotto senza l’ausilio delproprio avvocato fascicolo contenente denunce e querelepresentate presso il Comando dei carabinieri di [OSCURATO:PERSONA] il 5settembre 2016 (v. verbale dell’udienza del 7 settembre 2016 nelfascicolo di primo grado).[OSCURATO:PERSONA] del rinvio metteva in luce che la beneficianda all’epocaperizianda non si era mai presentata agli incontri organizzati dalCTU nominato in primo grado, nonostante i solleciti e ladisponibilità dimostrata dal consulente dell’ufficio.5 di 17Oscuramento disposto Numero registro generale 22932/2024Numero sezionale 3007/2025Numero di raccolta generale 25890/2025Riteneva al riguardo necessario evidenziare quanto riportDaattao p unbbelicllaazio ne 22/09/2025relazione della dottoressa P.I. dell’11 maggio 2017,depositata in data 12 maggio 2017, nella quale si era riferitodettagliatamente quanto accaduto nel corso delle operazioni peritalie della telefonata intercorsa con la perizianda, la quale, al quartoappuntamento aveva telefonato dicendo di non poter partecipare acausa di un incidente, e in ogni caso di non voler partecipare, purulteriormente sollecitata dal suo difensore, presente dinanzi allaconsulente, insieme alla ricorrente, al suo difensore e al CTP dellaricorrente.Nelle proprie conclusioni la CTU aveva riferito di aver “esaminatorappresentano le condizioni e lo stato dell’immobile dichiarando dinon poter rispondere al quesito postole circa la sussistenza diun’infermità in maniera esaustiva in termini “tecnici” ma “ciò non dimeno aveva rilevato la presenza di alcune circostanze chepotevano suggerire una possibile patologia.”.Ipotizzava l’esistenza di “Disturbo evitante di personalità”.

Il DSM-[OSCURATO:PERSONA] dell’[OSCURATO:PERSONA] che classifica lecaratteristiche dell’APD: modalità pervasiva di inibizione sociale,sentimenti di inadeguatezza e ipersensibilità alla valutazionenegativa.La condotta da ultimo tenuta dalla ricorrente in riassunzione, laquale aveva ritenuto di non presentarsi neppure all’incontro con glioperatori del Servizio sociale incaricato si poneva, secondo ilgiudice del rinvio, in continuità con l’atteggiamento tenuto nelcorso del giudizio di primo grado e delle operazioni peritali e davacorpo alla diagnosi, ancorchè probabilistica, ma fondata suargomentazioni molto ben articolate e motivate della CTU.6 di 17Oscuramento disposto Numero registro generale 22932/2024Numero sezionale 3007/2025Numero di raccolta generale 25890/2025Osservava con riguardo agli elementi offerti dalla riassumeDnatta epu b bclihcaezio ne 22/09/2025la scarna relazione del dott.

G.R. non risultavasupportata da argomentazioni (come neppure sono spiegati i valoridi cui alla tabella in essa contenuta); d’altra parte la relazione delprof. dott.

W.W. incaricato sempre dalla stessareclamante, oltre a riepilogare i pregressi fatti e relazioni,nell’affermare l’equilibrio della prof.

B.C. si rifaceva soprattutto aitest sopra richiamati non prodotti in atti , sottolineando che lastessa al momento dell’esame si trovava in condizioni di ottimocompenso psichico e non presentava manifestazionipsicopatologiche in atto il che non escludeva che tali manifestazionipotessero esservi state o esservi, come valutato dalla dott.N.A. psichiatra del [OSCURATO:PERSONA](Unità locale di Parma del Servizio pubblico, SSN dell’EmiliaRomagna), nella relazione dell’11 luglio 2018, redatta nell’ambitodel procedimento di ASO (doc 130 del fascicolo di parte ricorrentein primo grado, prodotto in allegato anche alla costituzione nelgiudizio in riassunzione).Rilevava che la fragilità patologica in capo alla prof.

B.C.[... non coinvolgeva per intero la sua sfera personale: la stessaera stata infatti da tutti riconosciuta in grado di svolgere attivitàprofessionale quale insegnante di grande levatura e di essereun’artista brillante e nota (e di ciò ha dato atto in particolare ildirigente scolastico).La sua piena capacità di gestire gli aspetti professionali e laquotidianità, tuttavia, non precludeva invece di prendere atto cheella invece non era in grado di gestire alcuni aspetti patrimoniali,specie con riguardo alla gestione degli immobili e dell’eredità (lastessa ha dedotto le difficoltà di gestire la villa di grandi dimensioni7 di 17Oscuramento disposto Numero registro generale 22932/2024Numero sezionale 3007/2025Numero di raccolta generale 25890/2025e di aver dovuto chiudere alcuni ambienti) al punto Dactha peu bbtlicaalziio ne 22/09/2025condotte erano risultate per lei stessa davvero pregiudizievoli.Osservava che l’opposizione della prof.

B.C. alla misuradell’amministrazione di sostegno da attuarsi a suo beneficiosembrava derivare da tali profili di patologica fragilità: tale diniegonon poteva perciò precludere, ad avviso del giudice del rinvio, laconferma del provvedimento impugnato.La Corte di appello dava atto che, nonostante l’invito rivolto con ildecreto del 20 febbraio 2024 a fornire rassicurazioni e specificiragguagli in ordine alla presenza di congiunti e in particolare delmarito in grado di svolgere una funzione vicariante attraversoopportune deleghe (a prescindere dall’incarico conferito al Serviziosociale), nulla aveva riferito la difesa della ricorrente inriassunzione all’ultima udienza.Tutto ciò dava corpo a quanto già rilevato dal giudice di prime curenel provvedimento reclamato, e cioè che nel caso di specie siassisteva ad un’incapacità gestionale che consisteva in un’oggettivacondizione di empasse, non superabile in altro modo.Si configurava, cioè, l’ipotesi della sussidiarietà rimediale elaboratadalla dottrina e recepita dalla giurisprudenza (anche del [OSCURATO:PERSONA] e richiamata nel provvedimento reclamato).

E quindiproprio a causa dell’indisponibilità dell’interessata e dell’assenza disoggetti in grado di supportarla, oltre che per la particolare entitàdel patrimonio da gestire, occorreva nel caso di specienecessariamente ricorrere alla figura dell’amministratore disostegno.Evidenziava che l’interesse di B.C. che si veniva atutelare, poi, non era meramente patrimoniale, ma riguardaval’intera sfera della persona, come aveva sottolineato la Suprema8 di 17Oscuramento disposto Numero registro generale 22932/2024Numero sezionale 3007/2025Numero di raccolta generale 25890/2025Corte, secondo un orientamento che questo Collegio cerDtaatam pubebnlictaezio ne 22/09/2025condivide.Le condotte indicate dalla sig.ra U.K. (la completatrascuratezza dei beni in comproprietà, con impedimento allacomproprietaria di accedervi e di provvedere, l’immotivato rifiuto dipagamento delle imposte, con conseguente applicazione di sanzionied aggravamento del debito tributario, il mancato pagamento delleutenze, per le quali non è stata fatta voltura, lo stato di incuriadell’abitazione e delle alberature) dimostravano, come già ritenutoin primo grado, l’incapacità della beneficiaria di provvedereadeguatamente alla cura propri interessi.Tali circostanze coinvolgevano evidentemente la sicurezza, lasalute e l’igiene della beneficianda (come si evince dalle fotografierelative allo stato di numerosi ambienti della villa).Il pregiudizio a carico dell’interessata derivava anche dall’inadeguatezza delle iniziative, a volte giudiziarie, attuate da [...B.C. le quali, lungi dal costituire una adeguata tutela deipropri diritti, la esponevano ad ulteriori indebitamenti e a unaingravescente conflittualità giudiziaria che si riverberava sullaserenità e sulla salute.Avverso tale provvedimento B.C. ha propostoricorso per cassazione affidato ad un unico motivo illustrato damemoria in cui si dà atto della costituzione di un nuovo difensorecui ha resistito con controricorso U.K.RAGIONI DELLA DECISIONEConsiderato che:Con un unico articolato motivo si censura la decisione sotto ilprofilo della violazione dell’art. 360, primo comma, numeri 3 e 4,9 di 17Oscuramento disposto Numero registro generale 22932/2024Numero sezionale 3007/2025Numero di raccolta generale 25890/2025cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, ultimo comma, coDadta. pupbrbloiccaz.io ne 22/09/2025civ..Si denuncia la nullità del decreto conseguente alla violazione degliart. 392 e 384, secondo comma, cod. proc. civ., cioè alla violazionedell’effetto conformativo riveniente dal dictum rescindens, concontestuale e correlata violazione ovvero falsa o comunque erroneaapplicazione dell’art. 404 cod. civ. -così come inteso dall’ordinanzarescindente-, anche in relazione all’art. 8 della Convenzioneeuropea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertàfondamentali, ratificata ex lege con effetto rafforzato ai sensidell’art. 117, primo comma, della Costituzione, e in relazione altresìall’art. 12 della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti dellepersone con disabilità, pure ratificata ex lege.Si lamenta che il giudice di rinvio, contravvenendo ai criteriermeneutico-applicativi posti dalla pronuncia di legittimità e senzache fossero acquisite nuove risultanze se non il motivato rifiutodell’interessata e del coniuge di prestarsi a interloquire circal’attivazione di una tutela gestoria ritenuta assurda e incongruente,avrebbe basato la decisione esclusivamente sulla non condivisionedi alcune determinazioni gestorie assunte dall’amministranda circail patrimonio in coeredità con la sorella istante, impropriamentequalificando come fragilità psichica tale situazione, in realtà nonsussumibile nella fattispecie del bisogno di sostegno personale egestorio, contemplata dalla disposizione di cui all’art. 404 cit. comeintesa e chiaramente esplicata dall’ordinanza rescindente predetta.Nella sostanza con il ricorso de quo la ricorrente si duoledell’applicazione della misura dell’amministrazione di sostegno che,suo dire, sarebbe avvenuta al di fuori dei presupposti normativi10 di 17Oscuramento disposto Numero registro generale 22932/2024Numero sezionale 3007/2025previsti dalla legge e in palese violazione del dictum dNeumllearo pdi rraocncoultan gceniaer ale 25890/2025Data pubblicazione 22/09/2025rescindente.La tecnica redazionale seguita dalla ricorrente, pur certamente noncaratterizzandosi per chiarezza e sinteticità, non pregiudical'intelligibilità delle censure proposte, nè impedisce la comprensionedei fatti di causa, avuto riguardo alle prescrizioni di cui all'art. 366c.p.c., nn. 3 e 4.Non merita pertanto accoglimento l’eccezione di inammissibilità delricorso sollevata dalla controricorrente sul presupposto che lacensura veicolata attraverso l’unico articolato investirebbequestioni meritali sottratte al sindacato di legittimità.Ai fini di un corretto inquadramento della questione giuridicaveicolata attraverso il motivo in esame giova premettere alcuneconsiderazioni sull’istituto de quo.L'amministrazione di sostegno, introdotta dalla L. n. 6 del 2004,art. 3 innovando il sistema delle tutele previste in favore deisoggetti deboli, persegue la finalità di offrire, a chi si trovi -all'attualità - nella impossibilità, anche parziale o temporanea, diprovvedere ai propri interessi per una qualsiasi "infermità" o"menomazione fisica" non necessariamente di ordine mentale(Cass. n. 12998/2019), uno strumento di assistenza che nesacrifichi nella minor misura possibile la "capacità di agire" e che -a differenze dell'interdizione e dell'inabilitazione - sia idoneo adadeguarsi alle esigenze del beneficiario, in ragione della suaflessibilità e della maggiore agilità della relativa proceduraapplicativa.L'amministrazione di sostegno, ancorché non esiga che la personaversi in uno stato di vera e propria incapacità di intendere o divolere, nondimeno presuppone una condizione attuale di11 di 17Oscuramento disposto Numero registro generale 22932/2024Numero sezionale 3007/2025menomata capacità che la ponga nell'impossibilità diN upmreorov dvi reacdcoeltrae ge naeir ale 25890/2025Data pubblicazione 22/09/2025propri interessi, mentre è escluso il ricorso all'istituto nei confrontidi chi si trovi nella piena capacità di autodeterminarsi, pur incondizioni di menomazione fisica, in funzione di asserite esigenze digestione patrimoniale, in quanto detto utilizzo implicherebbeun'ingiustificata limitazione della capacità di agire della persona,tanto più a fronte della volontà contraria all'attivazione della misuramanifestata da un soggetto pienamente lucido (Cass. n.29981/2020).Invero, come è stato già affermato da questa Corte, la valutazionedella congruità e conformità del contenutodell'amministrazione di sostegno alle specifiche esigenze delbeneficiario, riservata all'apprezzamento del giudice di merito,richiede che questi tenga essenzialmente conto, secondo criteri diproporzionalità e di funzionalità, del tipo di attività che deve esserecompiuta per conto dell'interessato, della gravità e durata dellamalattia o della situazione di bisogno in cui versa l'interessato,nonché di tutte le altre circostanze caratterizzanti la fattispecie, inmodo da assicurare che il concreto supporto sia adeguato alleesigenze del beneficiario senza essere eccessivamente penalizzante(v.

Cass. n. 13584/2006, n. 22332/2011; Cass. n.18171/2013; Cass. n. 6079/2020; nel senso che l'ambito dei poteridell'amministratore debba puntualmente correlarsi allecaratteristiche del caso concreto, v.

Corte Cost. n. 4 del 2007).Le caratteristiche propriedell'amministrazione di sostegno impongono, quindi, in linea con leindicazioni rivenienti dall'art. 12 della Convenzione delle NazioniUnite, che l'accertamento della ricorrenza dei presupposti di leggesia compiuto in maniera specifica, circostanziata e focalizzata sia12 di 17Oscuramento disposto Numero registro generale 22932/2024Numero sezionale 3007/2025Numero di raccolta generale 25890/2025rispetto alle condizioni di menomazione del beneficiarDiaota pu-b blicdaazio ne 22/09/2025accertare anche mediante CTU, ove necessario-, sia rispetto allaincidenza della stesse sulla capacità del beneficiario di provvedereai propri interessi personali e patrimoniali, anche eventualmenteavvalendosi, in tutto o in parte, di un sistema di deleghe dallostesso approntato; inoltre, il perimetro dei poteri gestori ordinaridirettamente proporzionati ad entrambi gli anzidetti elementi, diguisa che la misura risulti specifica e funzionale agli obiettiviindividuali di tutela, altrimenti implicando un'ingiustificatalimitazione della capacità di agire della persona.In questo quadro, le dichiarazioni del beneficiario e la suaeventuale opposizione devono essere opportunamente considerate,così come il ricorso a possibili strumenti alternativi dallo stessoproposti, ove prospettati con sufficiente specificità e concretezza.Al riguardo, va rilevato che la decisione qui impugnata muovendodalla erronea premessa che la pronuncia rescindente avesseaccertato la sussistenza dei presupposti che giustificanol’amministrazione di sostegno e che l’ambito della sua indaginefosse circoscritta alla verifica dell’esistenza o meno di una retefamiliare in grado di supportare la riassumente nella gestione deisuoi interessi patrimoniali e di quelli relativi alla sua sferapersonale, ha rilevato, all’esito del giudizio, l’assenza di soggetto ingrado di svolgere una funzione vicariante attraverso opportunedeleghe.Invero, diversamente da quanto affermato dal Giudice del rinvio, lapronuncia rescindente, non ha svolto alcun accertamento fattualeche esula dai compiti del giudice di legittimità, ma ha invecerilevato la capacità della B.C. prima dell’adozione del13 di 17Oscuramento disposto Numero registro generale 22932/2024Numero sezionale 3007/2025Numero di raccolta generale 25890/2025provvedimento di amministrazione di sostegno nei suoi conDfartao pnutbib,li cdaziio ne 22/09/2025svolgere autonomamente attività lavorativa e di curare gli aspettidella vita ordinaria chiarendo che l’eventuale esigenza di protezionesarebbe dovuta passare attraverso una verifica dell’esistenza diuna rete familiare in grado di svolgere una funzione vicariante persupportarla negli aspetti più complessi della gestione del suopatrimonio.Ciò posto la decisione della Corte di appello è fondata su una seriedi elementi di natura indiziaria circa la condizione della ricorrente,ritenuta tale da richiedere l'intervento di sostegno in questione, cheperò, nell'ambito di una valutazione complessiva, non può dirsicostituisca prova sufficiente dei presupposti della misura stessa.In tema di amministrazione di sostegno, l'accertamento dellaricorrenza dei presupposti di legge, in linea con le indicazionicontenute nell'art.12 della Convenzione delle Nazioni Unite suiDiritti delle persone con disabilità, deve essere compiuto in manieraspecifica e circostanziata sia rispetto alle condizioni dimenomazione del beneficiario - la cui volontà contraria, oveprovenga da persona lucida, non può non essere tenuta inconsiderazione dal giudice - sia rispetto all'incidenza della stessesulla sua capacità di provvedere ai propri interessi personali epatrimoniali, verificando la possibilità, in concreto, che tali esigenzepossano essere attuate anche con strumenti diversi come, adesempio, avvalendosi, della nomina di un curatore speciale ex art78 c.c per la gestione dei beni in comunione.Nella specie, ai fini della decisione, la Corte ha valorizzato alcuneforme di disagio prive, di per sé, di una sufficiente valenza inordine ai presupposti dell'amministratore di sostegno, facendoriferimento ad un disturbo della personalità definito “evitante”.14 di 17Oscuramento disposto Numero registro generale 22932/2024Numero sezionale 3007/2025Numero di raccolta generale 25890/2025La Corte d'appello non ha infatti chiaramente statuito rigDuata rpdubobl icazlio ne 22/09/2025fatto che la ricorrente era persona priva, in tutto o in parte, diautonomia per una qualsiasi "infermità" o "menomazione fisica",tale che la ponesse nell'impossibilità di provvedere ai propriinteressi.[OSCURATO:PERSONA] del rinvio, sulla premessa che la ricorrente si era rifiutatadi presentarsi all’incontro con gli operatori del Servizio socialeincaricato così come nel passato aveva rifiutato di sottoporsi aduna c.t.u. ed aveva tenuto una condotta ingiustificatamenteoppositiva, anche in ordine alle iniziative intraprese per acquisireriscontri in ordine al suo stato di salute, ne deduceva che la stessafosse affetta da una fragilità patologica che pur non coinvolgendoper intero la sua sfera personale ( la stessa era stata infatti da tuttiriconosciuta in grado di svolgere attività professionale qualeinsegnante di grande levatura e di essere un’artista brillante)tuttavia non la rendevano in grado di gestire alcuni aspettipatrimoniali, specie con riguardo alla gestione degli immobili edell’eredità (la stessa ha dedotto le difficoltà di gestire la villa digrandi dimensioni e di aver dovuto chiudere alcuni ambienti) alpunto che tali condotte risultavano per lei stessa pregiudizievoli.Da qui il ricorso alla figura dell’amministrazione di sostegno a causadell’indisponibilità dell’interessata e dell’assenza di soggetti ingrado di supportarla, oltre che per la particolare entità delpatrimonio da gestire.Il ragionamento svolto dal giudice del rinvio non è condivisibile.Ora, se la mancata collaborazione alla visita del c.t.u. costituiscecondotta valutabile, ex art. 116 c.p.c. e applicazione del principiodella libera valutazione della prova da parte del giudice, senza chene resti pregiudicato il diritto di difesa; nel caso concreto, non è15 di 17Oscuramento disposto Numero registro generale 22932/2024Numero sezionale 3007/2025Numero di raccolta generale 25890/2025conclusione inequivocabile quella secondo cui la condoDatttaa p ubbnliocanzio ne 22/09/2025collaborativa della ricorrente e il suo rifiuto aprioristico di sottoporsialle visite prescritte costituisse un indice significativo di unacondizione di salute tale da rendere necessaria la nominacontestata.Né, come detto, la condotta non collaborativa della ricorrente puòlasciar presumere una menomazione o difficoltà di vita significativatale da porla nell'impossibilità di provvedere ai propri interessi.

Nétale comportamento oppositivo esclude che la ricorrente sia inrealtà una persona lucida, per quanto conducente una forma di vitaapparentemente inconsueta, non potendosi escludere che talianomalie siano da considerare la manifestazione di asprezze oforme caratteriali.L'ambito dei poteri da conferire all'amministratore di sostegno deverispondere alle specifiche finalità di tutela del soggettoamministrato e non può prescindere da risultanze espressive di unchiaro e significativo stato di menomazione o difficoltà dellapersona che s'ipotizza bisognevole di tutela.Nella specie non risulta sia stata accertata una condizione dimenomazione individuale tale da influire su scelte gestionalicoerenti con la percezione dei bisogni individuali e le carenzesembrano prospettate esclusivamente in relazione alla gestione deibeni ereditari.La pretesa incapacità di gestire beni facenti parti del compendioereditario ben può essere ovviata con altre misure quali la nominadi un amministratore giudiziario.Il ricorso all’amministrazione di sostegno che come sopra benevidenziato risponde a precise finalità individuate dal legislatore,non può rappresentare uno strumento per dirimere conflitti16 di 17Oscuramento disposto Numero registro generale 22932/2024Numero sezionale 3007/2025Numero di raccolta generale 25890/2025familiari afferente alla gestione di beni ereditari per i qualiD eatsa ipsubtbolincaozio ne 22/09/2025appositi rimedi approntati dall’ordinamento.Alla stregua delle considerazioni sopra esposte il ricorso va accoltoe la decisione va cassata e rinviata alla Corte di appello di Bologna,in diversa composizione per un nuovo esame alla luce dei principisopra illustrati e anche per la liquidazione delle spese di questafase.

P.Q.MLa Corte accoglie il ricorso; cassa la decisione impugnata e rinviaalla Corte di appello di Bologna, in diversa composizione anche perla liquidazione delle spese di questa fase.In caso di diffusione del presente provvedimento si omettano legeneralità e gli altri elementi identificativi a norma dell'art. 52,comma 2, D.Lgs. 196/2003.Così deciso in Roma 11.09.2025Il Presidente([OSCURATO:PERSONA])17 di 17

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
CARMINE 14, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende-ricorrente-controU.K. , elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA],18, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA]([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difendeOscuramento disposto Numero registro generale 22932/2024Numero sezionale 3007/2025Numero di raccolta generale 25890/2025-controricoDratrae pnubtbelic-a zione 22/09/2025avverso DECRETO di CORTE D'APPELLO BOLOGNA n. 884/2022depositata il 14/08/2024.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 11/09/2025dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].Ritenuto che:Con decreto in data 2 - 4 luglio 2022 il Giudice tutelare di Parma,all’esito del procedimento instaurato da U.K. svoltosi conl’esame e l’acquisizione di documentazione anche sanitarie e conl’espletamento di una CTU, disponeva l’aperturadell’amministrazione di sostegno a beneficio della sorella [...B.C. conferendo allo stesso i poteri di rappresentanzaesclusiva su specifiche attività puntualmente elencate.Avverso il suddetto decreto B.C. proponeva reclamo,chiedendone la riforma e la revoca e la Corte d’Appello di Bologna,con decreto del 31 marzo 2021 lo rigettavaB.C. proponeva ricorso per cassazione avanti laSuprema Corte, la quale con ordinanza. 21887 pubblicata in data11/07/2022, cassava con rinvio il provvedimento de quo emesso insecondo grado dalla Corte d’Appello di Bologna.In particolare la decisione rescindente puntualizzava i principi cheregolano l’amministrazione di sostegno e, segnatamente, lacentralità dell’indagine circa le esigenze ed i bisogni del beneficiarioaffetto da infermità o menomazioni fisiche, mentali intellettuali osensoriali a lungo termine e l’opportunità di individuazione di unamisura protettiva rapportata e circoscritta a dette esigenze ebisogni, calibrata in maniera tale da non incidere oltre misura sulla2 di 17Oscuramento disposto Numero registro generale 22932/2024Numero sezionale 3007/2025Numero di raccolta generale 25890/2025capacità d’agire della persona contestualmente rammentaDnatad pou bbclihcaezio ne 22/09/2025lo strumento dell’ADS non deve in alcun modo fungere da rimedioalternativo per la risoluzione di conflitti endofamiliari e che alcospetto di soggetto lucido che si opponga alla misura protettiva inquestione vada privilegiata la necessità di rispettarel’autodeterminazione dello stesso.Rilevava quindi che “Prima dell'adozione del provvedimento neiconfronti della sig.ra B.C. che è stata già riconosciuta capace disvolgere autonomamente attività lavorativa e di curare gli aspettidi vita ordinaria va, quindi, indagato se l' eventuale esigenza diprotezione della persona, seppur in stato di fragilità, può essereassicurata da una rete familiare, ed in particolare dalla potenzialitàdi una funzione vicariante del marito che ha specifica capacitàprofessionale, all'uopo organizzata e funzionale che la possacostantemente supportare negli aspetti più complessi della gestionedel suo patrimonio, anche attraverso un sistema di specifichedeleghe, di volta in volta opportune, senza ricorrereall'amministrazione di sostegno”.B.C. riassumeva la causa avanti la Corte di appellodi Bologna chiedendo la revoca della misura dell’Ads.Si costituiva U.K. istando per la nominadell’amministrazione di sostegno.Con decreto nr 3148/2024 la Corte di appello rigettava il ricorso inriassunzione a seguito dell’ordinanza pronunciata dalla Corte diCassazione, Prima Sez Civile, n 21887/2022 in data 11 luglio 2022e confermava per l’effetto il decreto di aperturedell’amministrazione di sostegno a beneficio di B.C.emesso dal Giudice tutelare di Parma in data 2-4 luglio 2019.3 di 17Oscuramento disposto Numero registro generale 22932/2024Numero sezionale 3007/2025Numero di raccolta generale 25890/2025Rilevava che l’ulteriore istruttoria espletata in questa sDeadta epu bnbliocanzio ne 22/09/2025consentiva di discostarsi dalle determinazioni del giudice di primecure e dava piuttosto la misura della fondatezza delle valutazionidella CTU svolta in primo grado a cura della dott. P.I.[...][OSCURATO:PERSONA] del rinvio sottolineava che la Corte infatti aveva cassato ildecreto della Corte d’Appello di Bologna del 31 marzo 2020 nonrilevando l’inesistenza in assoluto di presupposti (e di profilipatologici in capo alla ricorrente) in linea di principio atti agiustificare l’adozione di misure a sostegno di B.C.quanto piuttosto per non aver indagato “Prima dell’adozione delprovvedimento nei confronti della sig.ra B.C. che è stata giàriconosciuta capace di svolgere autonomamente attività lavorativae di curare gli aspetti di vita ordinaria ....se l’ eventuale esigenza diprotezione della persona, seppur in stato di fragilità, può essereassicurata da una rete familiare, ed in particolare dalla potenzialitàdi una funzione vicariante del marito che ha specifica capacitàprofessionale, all'uopo organizzata e funzionale che la possacostantemente supportare negli aspetti più complessi della gestionedel suo patrimonio, anche attraverso un sistema di specifichedeleghe, di volta in volta opportune, senza ricorrereall’amministrazione di sostegno”.Evidenziava altresì che secondo la Suprema Corte “La decisioneimpugnata non risulta essere adottata nel solco dei principianzidetti, perché alcuna indagine è stata svolta sulla potenzialità diuna funzione vicariante del marito o della predisposizione di unsistema di deleghe che possa supportare la ricorrente negli aspettipiù complessi della gestione non ordinaria del suo patrimonio e va,pertanto, cassata con rinvio alla Corte di Appello di Bologna, in4 di 17Oscuramento disposto Numero registro generale 22932/2024Numero sezionale 3007/2025Numero di raccolta generale 25890/2025diversa composizione, perché valuti il merito in consideraDzaiota npueb bldicaeziio ne 22/09/2025criteri espressi”.Ciò posto il giudice del rinvio escludeva che una funzione vicariantepotesse essere svolta dal marito di B.C. poiché,daun lato, egli non si era presentato alla convocazione del Serviziosociale (come del resto, pur convocato, non si era presentatodinanzi al giudice di prime cure), ma anche perché egli si eralimitato, lapidariamente, ad affermare che la moglie svolge daquarant’anni l’attività di docente e a negare la sussistenza dellanecessità di un sostegno (come anche la diretta interessata hasempre fatto) e non mostrando di voler in alcun modo esercitare lafunzione vicariante organizzata e funzionale che possacostantemente supportare la moglie negli aspetti più complessidella gestione del suo patrimonio.Osservava inoltre che neppure quest’ultima (odierna ricorrente inriassunzione) si era presentata alla convocazione dei servizi,essendosi invece presentata alla prima udienza del 7 settembre2016, alla quale, pur costituita a mezzo di difensore, scavalcandoquest’ultimo (il quale in effetti ha dichiarato di nulla sapere alriguardo ) aveva dichiarato di aver prodotto senza l’ausilio delproprio avvocato fascicolo contenente denunce e querelepresentate presso il Comando dei carabinieri di [OSCURATO:PERSONA] il 5settembre 2016 (v. verbale dell’udienza del 7 settembre 2016 nelfascicolo di primo grado).[OSCURATO:PERSONA] del rinvio metteva in luce che la beneficianda all’epocaperizianda non si era mai presentata agli incontri organizzati dalCTU nominato in primo grado, nonostante i solleciti e ladisponibilità dimostrata dal consulente dell’ufficio.5 di 17Oscuramento disposto Numero registro generale 22932/2024Numero sezionale 3007/2025Numero di raccolta generale 25890/2025Riteneva al riguardo necessario evidenziare quanto riportDaattao p unbbelicllaazio ne 22/09/2025relazione della dottoressa P.I. dell’11 maggio 2017,depositata in data 12 maggio 2017, nella quale si era riferitodettagliatamente quanto accaduto nel corso delle operazioni peritalie della telefonata intercorsa con la perizianda, la quale, al quartoappuntamento aveva telefonato dicendo di non poter partecipare acausa di un incidente, e in ogni caso di non voler partecipare, purulteriormente sollecitata dal suo difensore, presente dinanzi allaconsulente, insieme alla ricorrente, al suo difensore e al CTP dellaricorrente.Nelle proprie conclusioni la CTU aveva riferito di aver “esaminatorappresentano le condizioni e lo stato dell’immobile dichiarando dinon poter rispondere al quesito postole circa la sussistenza diun’infermità in maniera esaustiva in termini “tecnici” ma “ciò non dimeno aveva rilevato la presenza di alcune circostanze chepotevano suggerire una possibile patologia.”.Ipotizzava l’esistenza di “Disturbo evitante di personalità”. Il DSM-[OSCURATO:PERSONA] dell’[OSCURATO:PERSONA] che classifica lecaratteristiche dell’APD: modalità pervasiva di inibizione sociale,sentimenti di inadeguatezza e ipersensibilità alla valutazionenegativa.La condotta da ultimo tenuta dalla ricorrente in riassunzione, laquale aveva ritenuto di non presentarsi neppure all’incontro con glioperatori del Servizio sociale incaricato si poneva, secondo ilgiudice del rinvio, in continuità con l’atteggiamento tenuto nelcorso del giudizio di primo grado e delle operazioni peritali e davacorpo alla diagnosi, ancorchè probabilistica, ma fondata suargomentazioni molto ben articolate e motivate della CTU.6 di 17Oscuramento disposto Numero registro generale 22932/2024Numero sezionale 3007/2025Numero di raccolta generale 25890/2025Osservava con riguardo agli elementi offerti dalla riassumeDnatta epu b bclihcaezio ne 22/09/2025la scarna relazione del dott. G.R. non risultavasupportata da argomentazioni (come neppure sono spiegati i valoridi cui alla tabella in essa contenuta); d’altra parte la relazione delprof. dott. W.W. incaricato sempre dalla stessareclamante, oltre a riepilogare i pregressi fatti e relazioni,nell’affermare l’equilibrio della prof. B.C. si rifaceva soprattutto aitest sopra richiamati non prodotti in atti , sottolineando che lastessa al momento dell’esame si trovava in condizioni di ottimocompenso psichico e non presentava manifestazionipsicopatologiche in atto il che non escludeva che tali manifestazionipotessero esservi state o esservi, come valutato dalla dott.N.A. psichiatra del [OSCURATO:PERSONA](Unità locale di Parma del Servizio pubblico, SSN dell’EmiliaRomagna), nella relazione dell’11 luglio 2018, redatta nell’ambitodel procedimento di ASO (doc 130 del fascicolo di parte ricorrentein primo grado, prodotto in allegato anche alla costituzione nelgiudizio in riassunzione).Rilevava che la fragilità patologica in capo alla prof. B.C.[... non coinvolgeva per intero la sua sfera personale: la stessaera stata infatti da tutti riconosciuta in grado di svolgere attivitàprofessionale quale insegnante di grande levatura e di essereun’artista brillante e nota (e di ciò ha dato atto in particolare ildirigente scolastico).La sua piena capacità di gestire gli aspetti professionali e laquotidianità, tuttavia, non precludeva invece di prendere atto cheella invece non era in grado di gestire alcuni aspetti patrimoniali,specie con riguardo alla gestione degli immobili e dell’eredità (lastessa ha dedotto le difficoltà di gestire la villa di grandi dimensioni7 di 17Oscuramento disposto Numero registro generale 22932/2024Numero sezionale 3007/2025Numero di raccolta generale 25890/2025e di aver dovuto chiudere alcuni ambienti) al punto Dactha peu bbtlicaalziio ne 22/09/2025condotte erano risultate per lei stessa davvero pregiudizievoli.Osservava che l’opposizione della prof. B.C. alla misuradell’amministrazione di sostegno da attuarsi a suo beneficiosembrava derivare da tali profili di patologica fragilità: tale diniegonon poteva perciò precludere, ad avviso del giudice del rinvio, laconferma del provvedimento impugnato.La Corte di appello dava atto che, nonostante l’invito rivolto con ildecreto del 20 febbraio 2024 a fornire rassicurazioni e specificiragguagli in ordine alla presenza di congiunti e in particolare delmarito in grado di svolgere una funzione vicariante attraversoopportune deleghe (a prescindere dall’incarico conferito al Serviziosociale), nulla aveva riferito la difesa della ricorrente inriassunzione all’ultima udienza.Tutto ciò dava corpo a quanto già rilevato dal giudice di prime curenel provvedimento reclamato, e cioè che nel caso di specie siassisteva ad un’incapacità gestionale che consisteva in un’oggettivacondizione di empasse, non superabile in altro modo.Si configurava, cioè, l’ipotesi della sussidiarietà rimediale elaboratadalla dottrina e recepita dalla giurisprudenza (anche del [OSCURATO:PERSONA] e richiamata nel provvedimento reclamato). E quindiproprio a causa dell’indisponibilità dell’interessata e dell’assenza disoggetti in grado di supportarla, oltre che per la particolare entitàdel patrimonio da gestire, occorreva nel caso di specienecessariamente ricorrere alla figura dell’amministratore disostegno.Evidenziava che l’interesse di B.C. che si veniva atutelare, poi, non era meramente patrimoniale, ma riguardaval’intera sfera della persona, come aveva sottolineato la Suprema8 di 17Oscuramento disposto Numero registro generale 22932/2024Numero sezionale 3007/2025Numero di raccolta generale 25890/2025Corte, secondo un orientamento che questo Collegio cerDtaatam pubebnlictaezio ne 22/09/2025condivide.Le condotte indicate dalla sig.ra U.K. (la completatrascuratezza dei beni in comproprietà, con impedimento allacomproprietaria di accedervi e di provvedere, l’immotivato rifiuto dipagamento delle imposte, con conseguente applicazione di sanzionied aggravamento del debito tributario, il mancato pagamento delleutenze, per le quali non è stata fatta voltura, lo stato di incuriadell’abitazione e delle alberature) dimostravano, come già ritenutoin primo grado, l’incapacità della beneficiaria di provvedereadeguatamente alla cura propri interessi.Tali circostanze coinvolgevano evidentemente la sicurezza, lasalute e l’igiene della beneficianda (come si evince dalle fotografierelative allo stato di numerosi ambienti della villa).Il pregiudizio a carico dell’interessata derivava anche dall’inadeguatezza delle iniziative, a volte giudiziarie, attuate da [...B.C. le quali, lungi dal costituire una adeguata tutela deipropri diritti, la esponevano ad ulteriori indebitamenti e a unaingravescente conflittualità giudiziaria che si riverberava sullaserenità e sulla salute.Avverso tale provvedimento B.C. ha propostoricorso per cassazione affidato ad un unico motivo illustrato damemoria in cui si dà atto della costituzione di un nuovo difensorecui ha resistito con controricorso U.K.RAGIONI DELLA DECISIONEConsiderato che:Con un unico articolato motivo si censura la decisione sotto ilprofilo della violazione dell’art. 360, primo comma, numeri 3 e 4,9 di 17Oscuramento disposto Numero registro generale 22932/2024Numero sezionale 3007/2025Numero di raccolta generale 25890/2025cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, ultimo comma, coDadta. pupbrbloiccaz.io ne 22/09/2025civ..Si denuncia la nullità del decreto conseguente alla violazione degliart. 392 e 384, secondo comma, cod. proc. civ., cioè alla violazionedell’effetto conformativo riveniente dal dictum rescindens, concontestuale e correlata violazione ovvero falsa o comunque erroneaapplicazione dell’art. 404 cod. civ. -così come inteso dall’ordinanzarescindente-, anche in relazione all’art. 8 della Convenzioneeuropea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertàfondamentali, ratificata ex lege con effetto rafforzato ai sensidell’art. 117, primo comma, della Costituzione, e in relazione altresìall’art. 12 della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti dellepersone con disabilità, pure ratificata ex lege.Si lamenta che il giudice di rinvio, contravvenendo ai criteriermeneutico-applicativi posti dalla pronuncia di legittimità e senzache fossero acquisite nuove risultanze se non il motivato rifiutodell’interessata e del coniuge di prestarsi a interloquire circal’attivazione di una tutela gestoria ritenuta assurda e incongruente,avrebbe basato la decisione esclusivamente sulla non condivisionedi alcune determinazioni gestorie assunte dall’amministranda circail patrimonio in coeredità con la sorella istante, impropriamentequalificando come fragilità psichica tale situazione, in realtà nonsussumibile nella fattispecie del bisogno di sostegno personale egestorio, contemplata dalla disposizione di cui all’art. 404 cit. comeintesa e chiaramente esplicata dall’ordinanza rescindente predetta.Nella sostanza con il ricorso de quo la ricorrente si duoledell’applicazione della misura dell’amministrazione di sostegno che,suo dire, sarebbe avvenuta al di fuori dei presupposti normativi10 di 17Oscuramento disposto Numero registro generale 22932/2024Numero sezionale 3007/2025previsti dalla legge e in palese violazione del dictum dNeumllearo pdi rraocncoultan gceniaer ale 25890/2025Data pubblicazione 22/09/2025rescindente.La tecnica redazionale seguita dalla ricorrente, pur certamente noncaratterizzandosi per chiarezza e sinteticità, non pregiudical'intelligibilità delle censure proposte, nè impedisce la comprensionedei fatti di causa, avuto riguardo alle prescrizioni di cui all'art. 366c.p.c., nn. 3 e 4.Non merita pertanto accoglimento l’eccezione di inammissibilità delricorso sollevata dalla controricorrente sul presupposto che lacensura veicolata attraverso l’unico articolato investirebbequestioni meritali sottratte al sindacato di legittimità.Ai fini di un corretto inquadramento della questione giuridicaveicolata attraverso il motivo in esame giova premettere alcuneconsiderazioni sull’istituto de quo.L'amministrazione di sostegno, introdotta dalla L. n. 6 del 2004,art. 3 innovando il sistema delle tutele previste in favore deisoggetti deboli, persegue la finalità di offrire, a chi si trovi -all'attualità - nella impossibilità, anche parziale o temporanea, diprovvedere ai propri interessi per una qualsiasi "infermità" o"menomazione fisica" non necessariamente di ordine mentale(Cass. n. 12998/2019), uno strumento di assistenza che nesacrifichi nella minor misura possibile la "capacità di agire" e che -a differenze dell'interdizione e dell'inabilitazione - sia idoneo adadeguarsi alle esigenze del beneficiario, in ragione della suaflessibilità e della maggiore agilità della relativa proceduraapplicativa.L'amministrazione di sostegno, ancorché non esiga che la personaversi in uno stato di vera e propria incapacità di intendere o divolere, nondimeno presuppone una condizione attuale di11 di 17Oscuramento disposto Numero registro generale 22932/2024Numero sezionale 3007/2025menomata capacità che la ponga nell'impossibilità diN upmreorov dvi reacdcoeltrae ge naeir ale 25890/2025Data pubblicazione 22/09/2025propri interessi, mentre è escluso il ricorso all'istituto nei confrontidi chi si trovi nella piena capacità di autodeterminarsi, pur incondizioni di menomazione fisica, in funzione di asserite esigenze digestione patrimoniale, in quanto detto utilizzo implicherebbeun'ingiustificata limitazione della capacità di agire della persona,tanto più a fronte della volontà contraria all'attivazione della misuramanifestata da un soggetto pienamente lucido (Cass. n.29981/2020).Invero, come è stato già affermato da questa Corte, la valutazionedella congruità e conformità del contenutodell'amministrazione di sostegno alle specifiche esigenze delbeneficiario, riservata all'apprezzamento del giudice di merito,richiede che questi tenga essenzialmente conto, secondo criteri diproporzionalità e di funzionalità, del tipo di attività che deve esserecompiuta per conto dell'interessato, della gravità e durata dellamalattia o della situazione di bisogno in cui versa l'interessato,nonché di tutte le altre circostanze caratterizzanti la fattispecie, inmodo da assicurare che il concreto supporto sia adeguato alleesigenze del beneficiario senza essere eccessivamente penalizzante(v. Cass. n. 13584/2006, n. 22332/2011; Cass. n.18171/2013; Cass. n. 6079/2020; nel senso che l'ambito dei poteridell'amministratore debba puntualmente correlarsi allecaratteristiche del caso concreto, v. Corte Cost. n. 4 del 2007).Le caratteristiche propriedell'amministrazione di sostegno impongono, quindi, in linea con leindicazioni rivenienti dall'art. 12 della Convenzione delle NazioniUnite, che l'accertamento della ricorrenza dei presupposti di leggesia compiuto in maniera specifica, circostanziata e focalizzata sia12 di 17Oscuramento disposto Numero registro generale 22932/2024Numero sezionale 3007/2025Numero di raccolta generale 25890/2025rispetto alle condizioni di menomazione del beneficiarDiaota pu-b blicdaazio ne 22/09/2025accertare anche mediante CTU, ove necessario-, sia rispetto allaincidenza della stesse sulla capacità del beneficiario di provvedereai propri interessi personali e patrimoniali, anche eventualmenteavvalendosi, in tutto o in parte, di un sistema di deleghe dallostesso approntato; inoltre, il perimetro dei poteri gestori ordinaridirettamente proporzionati ad entrambi gli anzidetti elementi, diguisa che la misura risulti specifica e funzionale agli obiettiviindividuali di tutela, altrimenti implicando un'ingiustificatalimitazione della capacità di agire della persona.In questo quadro, le dichiarazioni del beneficiario e la suaeventuale opposizione devono essere opportunamente considerate,così come il ricorso a possibili strumenti alternativi dallo stessoproposti, ove prospettati con sufficiente specificità e concretezza.Al riguardo, va rilevato che la decisione qui impugnata muovendodalla erronea premessa che la pronuncia rescindente avesseaccertato la sussistenza dei presupposti che giustificanol’amministrazione di sostegno e che l’ambito della sua indaginefosse circoscritta alla verifica dell’esistenza o meno di una retefamiliare in grado di supportare la riassumente nella gestione deisuoi interessi patrimoniali e di quelli relativi alla sua sferapersonale, ha rilevato, all’esito del giudizio, l’assenza di soggetto ingrado di svolgere una funzione vicariante attraverso opportunedeleghe.Invero, diversamente da quanto affermato dal Giudice del rinvio, lapronuncia rescindente, non ha svolto alcun accertamento fattualeche esula dai compiti del giudice di legittimità, ma ha invecerilevato la capacità della B.C. prima dell’adozione del13 di 17Oscuramento disposto Numero registro generale 22932/2024Numero sezionale 3007/2025Numero di raccolta generale 25890/2025provvedimento di amministrazione di sostegno nei suoi conDfartao pnutbib,li cdaziio ne 22/09/2025svolgere autonomamente attività lavorativa e di curare gli aspettidella vita ordinaria chiarendo che l’eventuale esigenza di protezionesarebbe dovuta passare attraverso una verifica dell’esistenza diuna rete familiare in grado di svolgere una funzione vicariante persupportarla negli aspetti più complessi della gestione del suopatrimonio.Ciò posto la decisione della Corte di appello è fondata su una seriedi elementi di natura indiziaria circa la condizione della ricorrente,ritenuta tale da richiedere l'intervento di sostegno in questione, cheperò, nell'ambito di una valutazione complessiva, non può dirsicostituisca prova sufficiente dei presupposti della misura stessa.In tema di amministrazione di sostegno, l'accertamento dellaricorrenza dei presupposti di legge, in linea con le indicazionicontenute nell'art.12 della Convenzione delle Nazioni Unite suiDiritti delle persone con disabilità, deve essere compiuto in manieraspecifica e circostanziata sia rispetto alle condizioni dimenomazione del beneficiario - la cui volontà contraria, oveprovenga da persona lucida, non può non essere tenuta inconsiderazione dal giudice - sia rispetto all'incidenza della stessesulla sua capacità di provvedere ai propri interessi personali epatrimoniali, verificando la possibilità, in concreto, che tali esigenzepossano essere attuate anche con strumenti diversi come, adesempio, avvalendosi, della nomina di un curatore speciale ex art78 c.c per la gestione dei beni in comunione.Nella specie, ai fini della decisione, la Corte ha valorizzato alcuneforme di disagio prive, di per sé, di una sufficiente valenza inordine ai presupposti dell'amministratore di sostegno, facendoriferimento ad un disturbo della personalità definito “evitante”.14 di 17Oscuramento disposto Numero registro generale 22932/2024Numero sezionale 3007/2025Numero di raccolta generale 25890/2025La Corte d'appello non ha infatti chiaramente statuito rigDuata rpdubobl icazlio ne 22/09/2025fatto che la ricorrente era persona priva, in tutto o in parte, diautonomia per una qualsiasi "infermità" o "menomazione fisica",tale che la ponesse nell'impossibilità di provvedere ai propriinteressi.[OSCURATO:PERSONA] del rinvio, sulla premessa che la ricorrente si era rifiutatadi presentarsi all’incontro con gli operatori del Servizio socialeincaricato così come nel passato aveva rifiutato di sottoporsi aduna c.t.u. ed aveva tenuto una condotta ingiustificatamenteoppositiva, anche in ordine alle iniziative intraprese per acquisireriscontri in ordine al suo stato di salute, ne deduceva che la stessafosse affetta da una fragilità patologica che pur non coinvolgendoper intero la sua sfera personale ( la stessa era stata infatti da tuttiriconosciuta in grado di svolgere attività professionale qualeinsegnante di grande levatura e di essere un’artista brillante)tuttavia non la rendevano in grado di gestire alcuni aspettipatrimoniali, specie con riguardo alla gestione degli immobili edell’eredità (la stessa ha dedotto le difficoltà di gestire la villa digrandi dimensioni e di aver dovuto chiudere alcuni ambienti) alpunto che tali condotte risultavano per lei stessa pregiudizievoli.Da qui il ricorso alla figura dell’amministrazione di sostegno a causadell’indisponibilità dell’interessata e dell’assenza di soggetti ingrado di supportarla, oltre che per la particolare entità delpatrimonio da gestire.Il ragionamento svolto dal giudice del rinvio non è condivisibile.Ora, se la mancata collaborazione alla visita del c.t.u. costituiscecondotta valutabile, ex art. 116 c.p.c. e applicazione del principiodella libera valutazione della prova da parte del giudice, senza chene resti pregiudicato il diritto di difesa; nel caso concreto, non è15 di 17Oscuramento disposto Numero registro generale 22932/2024Numero sezionale 3007/2025Numero di raccolta generale 25890/2025conclusione inequivocabile quella secondo cui la condoDatttaa p ubbnliocanzio ne 22/09/2025collaborativa della ricorrente e il suo rifiuto aprioristico di sottoporsialle visite prescritte costituisse un indice significativo di unacondizione di salute tale da rendere necessaria la nominacontestata.Né, come detto, la condotta non collaborativa della ricorrente puòlasciar presumere una menomazione o difficoltà di vita significativatale da porla nell'impossibilità di provvedere ai propri interessi. Nétale comportamento oppositivo esclude che la ricorrente sia inrealtà una persona lucida, per quanto conducente una forma di vitaapparentemente inconsueta, non potendosi escludere che talianomalie siano da considerare la manifestazione di asprezze oforme caratteriali.L'ambito dei poteri da conferire all'amministratore di sostegno deverispondere alle specifiche finalità di tutela del soggettoamministrato e non può prescindere da risultanze espressive di unchiaro e significativo stato di menomazione o difficoltà dellapersona che s'ipotizza bisognevole di tutela.Nella specie non risulta sia stata accertata una condizione dimenomazione individuale tale da influire su scelte gestionalicoerenti con la percezione dei bisogni individuali e le carenzesembrano prospettate esclusivamente in relazione alla gestione deibeni ereditari.La pretesa incapacità di gestire beni facenti parti del compendioereditario ben può essere ovviata con altre misure quali la nominadi un amministratore giudiziario.Il ricorso all’amministrazione di sostegno che come sopra benevidenziato risponde a precise finalità individuate dal legislatore,non può rappresentare uno strumento per dirimere conflitti16 di 17Oscuramento disposto Numero registro generale 22932/2024Numero sezionale 3007/2025Numero di raccolta generale 25890/2025familiari afferente alla gestione di beni ereditari per i qualiD eatsa ipsubtbolincaozio ne 22/09/2025appositi rimedi approntati dall’ordinamento.Alla stregua delle considerazioni sopra esposte il ricorso va accoltoe la decisione va cassata e rinviata alla Corte di appello di Bologna,in diversa composizione per un nuovo esame alla luce dei principisopra illustrati e anche per la liquidazione delle spese di questafase. P.Q.MLa Corte accoglie il ricorso; cassa la decisione impugnata e rinviaalla Corte di appello di Bologna, in diversa composizione anche perla liquidazione delle spese di questa fase.In caso di diffusione del presente provvedimento si omettano legeneralità e gli altri elementi identificativi a norma dell'art. 52,comma 2, D.Lgs. 196/2003.Così deciso in Roma 11.09.2025Il Presidente([OSCURATO:PERSONA])17 di 17
Decreto Cassazione n. 25890/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris