CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 22 settembre 2022
Cassazione n. 38720/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Con l'ordinanza in epigrafe, il Tribunale di Roma in funzione di giudice dell'esecuzione revocava la sospensione condizionale della pena concessa a [OSCURATO:PERSONA], rilevando il Tribunale che il Lasco si era reso autore di un reato commesso nel quinquennio successivo alla concessione del suddetto beneficio. Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso per cassazione il difensore del condannato, avv. [OSCURATO:PERSONA], deducendo violazione di legge relativamente all'art. 666 cod. proc. pen., per non essere stata effettuata alcuna notifica all'interessato, né della fissazione dell'udienza originaria né di quella di rinvio. Esaminati gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso con riguardo al peculiare contenuto del dedotto motivo di censura, si rileva l'inammissibilità dell'impugnazione, ai sensi del combinato disposto degli artt. 591 e 606, comma 3, cod. proc. pen., in quanto il ricorso è stato proposto per motivi manifestamente infondati, perché afferenti a violazioni di norme processuali palesemente smentite dagli atti del giudizio: invero, l'avviso dell'udienza rinviata al [OSCURATO:DATA_NASCITA] risulta essere stato notificato a mani del Lasco in data 11/1/2022, come da relata di notifica dei Carabinieri della stazione di Settecamini - [OSCURATO:PERSONA]. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 22 settembre 2022 Il Consigliere estensore Il Presidente