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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 03083/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/05/2021 del TRIBUNALE di BOLOGNAdato-amviso-a112-1:13Fte udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile, in quanto i motivi di ricorso proposti, relativi a sentenza di patteggiamento, non sono consentiti ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. (tra tante, Sez. 5, n. 19757 del 16/04/2019, Rv. 276509); rilevato che all'inammissibilità del ricorso - che può essere dichiarata de plano - conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen. indicate in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 16/1

021. [OSCURATO:PERSONA] estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/05/2021 del TRIBUNALE di BOLOGNAdato-amviso-a112-1:13Fte udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile, in quanto i motivi di ricorso proposti, relativi a sentenza di patteggiamento, non sono consentiti ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. (tra tante, Sez. 5, n. 19757 del 16/04/2019, Rv. 276509); rilevato che all'inammissibilità del ricorso - che può essere dichiarata de plano - conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen. indicate in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 16/1 021. [OSCURATO:PERSONA] estensore [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 03083/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris