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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 17 settembre 2024

Cassazione n. 20899/2025

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PDFBox: REPUBBLICA ITALIANA In nome del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] SEZIONE PENALE Composta da [OSCURATO:PERSONA] - Presidente - Sent. n. sez. 499/2025 [OSCURATO:PERSONA] - Relatore - CC - [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] R.G.N. 39525/2024 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ha pronunciato la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di [OSCURATO:PERSONA] la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo che, qualificati i ricorsi come opposizione, gli atti vengano trasmessi al Tribunale di Agrigento. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1.[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], le prime due quali terze interessate, ricorrono, con unico atto a firma del comune difensore, per l’annullamento dell’ordinanza del 3 ottobre 2024 del Tribunale di Agrigento che, pronunciando in sede esecutiva, ha individuato i beni da sottoporre a confisca per intero nelle particelle di terreno indicate nel catasto terreni del CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE TERZA SEZIONE PENALE Depositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 20899/2025 Roma, lì, 05/06/2025 Comune di Agrigento ai numeri 200, 201, 202, 235, 236 e 237 e, parzialmente, nelle particelle di terreno indicate ai numeri 468, 657, 659, 661, 614 e 680, come da cartografia e mappe catastali di cui agli allegati 33 e 34 della perizia, e ha disposto la restituzione ai terzi estranei al reato delle eventuali parti di terreno di cui sono titolari, rigettando nel resto. 1.1.Con il primo motivo deducono la violazione degli artt. 179 e 666, commi 3 e 5, cod. proc. pen., in conseguenza della mancata integrazione del contraddittorio nei confronti degli odierni ricorrenti quali eredi di [OSCURATO:PERSONA], deceduto nelle more dell’incidente di esecuzione, e nell’assunzione della prova (nel caso di specie, una perizia).

Lamentano, altresì, l’omessa motivazione sul punto.

Per ragioni mai spiegate dal Tribunale, affermano, si è continuato a ritenere [OSCURATO:PERSONA] sempre presente, benché il suo decesso fosse stato comunicato all’udienza del 17 settembre 2024 e di tanto si fosse dato atto a verbale. 1.2.Con il secondo motivo deducono la violazione degli artt. 676, comma 2, e 263, comma 3, cod. proc. pen., nonché la manifesta illogicità dell’ordinanza.

Lamentano, in particolare, la confisca per l’intero di particelle di loro parziale comproprietà pur essendo estranei al reato (Colomba e Letizia) e pur non essendo Paolo proprietario delle stesse al momento del fatto ma essendolo diventato solo a seguito del decesso di Giuseppe e, dunque, prima della pronuncia del giudice dell’esecuzione.

Non è chiaro, cioè, come sia possibile - affermano - disporre la confisca per intero delle particelle e disporne contestualmente la restituzione pro- quota a favore dei terzi estranei.

Il Tribunale avrebbe dovuto rimettere al giudice civile la questione della corretta individuazione delle particelle di proprietà dei terzi incolpevoli. 1.3.Con il terzo motivo deducono la violazione degli artt. 256, comma 3, d.lgs. n. 152 del 2006 (oggi art. 452-quaterdecies cod. pen.) e 240 cod. pen. ostando alla confisca la proprietà dei beni a terzi estranei al reato. 2.I ricorsi di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] sono inammissibili perché tardivi; il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] deve essere qualificato come opposizione e gli atti devono essere trasmessi al Tribunale di Agrigento. 3.[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] erano stati irrevocabilmente condannati alla pena ritenuta di giustizia perché giudicati colpevoli dei reati di cui agli artt. 110 cod. pen., 256, commi 1, 3 e 4, 260, 279, comma 2, d.lgs. n. 152 del 2006, e 6, comma 1, lett. b), d), e) ed f), d.l. n. 172 del 2008, convertito con modificazioni dalla legge n. 210 del 2008.

Con la medesima sentenza era stata disposta la confisca delle aree, degli impianti e dei veicoli in giudiziale sequestro; la pronuncia era divenuta irrevocabile il 22 ottobre 2021. 3.1.Con nota del 6 luglio 2022 l’Agenzia nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata (Anbsc) aveva investito il Tribunale di Agrigento, quale giudice dell’esecuzione, della questione relativa alla esatta determinazione dei terreni oggetto di confisca mediante l’individuazione dei relativi dati catastali. 3.2.Veniva così avviato l’incidente di esecuzione nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].

Nel corso del procedimento intervenivano, quali terzi interessati, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] quali titolari di alcune parti dei terreni interessati alla confisca. 3.3.Il Tribunale ha disposto procedersi con perizia all’esito della quale ha individuato i beni confiscati nei terreni contraddistinti dalle particelle catastali indicate al § 1 che precede. 4.Tanto premesso, i ricorsi di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] sono inammissibili per tardività. 4.1.Ed invero, trattandosi di procedimento celebrato in camera di consiglio, il termine per impugnare è di quindici giorni (art. 585, comma 1, lett. a, cod. proc. pen.) decorrente dalla notificazione o comunicazione dell’avviso di deposito (art. 585, comma 2, lett. a, cod. proc. pen.).

Nel caso di specie, il provvedimento impugnato è stato depositato il 4 ottobre 2024 e il relativo avviso è stato notificato in pari data.

I ricorsi sono stati presentati il 30 ottobre 2024, ben oltre il termine che scadeva il 19 ottobre 2024. 5.A non diverse conclusioni si perviene qualificando i ricorsi di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] come opposizione all’ordinanza impugnata. 5.1.Il giudice dell’esecuzione è infatti competente a decidere in ordine alla confisca ai sensi dell’art. 676, comma 1, cod. proc. pen., con le forme stabilite dell’art. 667, comma 4.

In questi casi il contraddittorio, pur successivo ed eventuale, è comunque garantito ed affidato all’iniziativa della parte che intenda rimettere in discussione la decisione già presa. 5.2.Il principio di tassatività dei mezzi di impugnazione osta alla immediata ricorribilità per cassazione del provvedimento del giudice, anche se, in ipotesi, irritualmente adottato (come nel caso di specie) con le forme dell’udienza camerale partecipata, sicché il ricorso anziché essere dichiarato inammissibile, nel rispetto del principio generale della conservazione degli atti giuridici e del "favor impugnationis”, deve essere riqualificato come opposizione e trasmesso al giudice dell’esecuzione (così da ultimo, quale espressione di un principio assolutamente consolidato, Sez. 1, n. 3063 del 15/09/2023, dep. 2024, Quarto, Rv. 285720 - 01; in senso conforme, Sez. 1, n. 47750 del 18/11/2022, Pieri, Rv. 283858 - 01; Sez. 2, n. 8645 del 09/11/2022, dep. 2023, Cedrich, Rv. 284403 - 01; Sez. 3, n. 39515 del 27/06/2017, Rv. 271460 - 01; in senso conforme, Sez. 3, n. 49317 del 27/10/2015, Clark, Rv. 265538; Sez. 5, n. 16018 del 18/02/2015, Rv. 263437 - 01; Sez. 5, n. 503 dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA], Rv. 262166 - 01; Sez. 6, n. 13445 del 12/02/2014, Rv. 259454 - 01; Sez. 3, n. 48495 del 06/11/2013, Rv. 258079 - 01; in senso analogo, Sez. 1, n. 17331 del 30/03/2006, Poggiolini, Rv. 234258, e, prima ancora, Sez. 3, n. 1182 del 07/04/1995, Cancello, Rv. 202599). 5.3.Non ha rilevanza alcuna, e non tiene conto del principio di tassatività dei mezzi di impugnazione, la circostanza che la confisca non sia stata disposta dal giudice dell’esecuzione ma dal giudice della cognizione. 5.4.È rimasta sostanzialmente isolata la sentenza Sez. 3 n. 47473 del 02/10/2013, Rv. 258078 - 01, secondo cui, in caso di confisca ordinata con sentenza, contro il decreto o l'ordinanza del giudice dell'esecuzione che abbia rigettato l'istanza promossa dal terzo estraneo al reato ed interessato alla restituzione del bene, è esperibile direttamente ricorso per cassazione, trattandosi di ipotesi diversa da quella in cui la confisca sia disposta dal giudice dell'esecuzione, la cui ordinanza è reclamabile mediante opposizione, davanti alla stesso giudice, ai sensi dell’art. 667, comma quarto, cod. proc. pen. (il principio è stato ribadito solo da Sez. 1, n. 29174 del 09/02/2017). 5.5.In realtà, come si è condivisibilmente osservato, «al soggetto terzo deve essere fornita - sul piano della scansione procedimentale - la particolare tutela derivante dalla articolata sequenza di cui agli artt. 676 e 667 co.4 cod.proc.pen., con prima valutazione de plano e seconda valutazione - sempre nel merito - in contraddittorio (art. 666 c.p.p.) lì dove venga proposta opposizione, posto che tale sequenza - finisce con il rappresentare strumento di minima contropartita, anche in chiave di costituzionalità̀, rispetto all'assenza di diritti partecipativi al giudizio penale di merito» (Sez. 1, n. 32418 del 31/03/2016, che richiama Sez. 1, n. 52058 del 10/06/2014, Rv. 261604 - 01; in tal senso, anche, più recentemente, Sez. 3, n. 45818 dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA], [OSCURATO:PERSONA], Rv. 287274 - 01). 5.6.Deve tuttavia trattarsi di ricorso che sia stato tempestivamente proposto anche ai sensi dell’art. 667, comma 4, cod. proc. pen., il quale a tal fine assegna il termine di quindici giorni a pena di decadenza.

Con la conseguenza che il ricorso, già di per sé inammissibile per tardività, non potrebbe essere convertito in opposizione a sua volta tardivamente proposta contro un provvedimento non più modificabile. 5.7.A diverse conclusioni deve giungersi con riferimento al ricorso di [OSCURATO:PERSONA] al quale l’ordinanza impugnata è stata notificata l’11 novembre 2024; il suo ricorso deve essere qualificato come opposizione all’esecuzione con trasmissione degli atti al Tribunale di Agrigento. 5.Alla declaratoria di inammissibilità dei ricorsi di di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., essendo essa ascrivibile a colpa delle ricorrenti (C.

Cost. sent. 7-13 giugno 2000, n. 186), l'onere delle spese del procedimento nonché del versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si fissa equitativamente nella misura di € 3.000,00. [OSCURATO:PERSONA] intende in tal modo esercitare la facoltà, introdotta dall’art. 1, comma 64, legge n. 103 del 2017, di aumentare, oltre il massimo edittale, la sanzione prevista dall’art. 616 cod. proc. pen. in caso di inammissibilità del ricorso considerate le ragioni della inammissibilità stessa come sopra indicate.

P.Q.M Qualificata l'impugnazione di [OSCURATO:PERSONA] come opposizione, dispone la trasmissione degli atti al Tribunale di Agrigento.

Dichiara inammissibili i ricorsi di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] che condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di € 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso in Roma, il 20/03/2025.

Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] Ramacci

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
PDFBox: REPUBBLICA ITALIANA In nome del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] SEZIONE PENALE Composta da [OSCURATO:PERSONA] - Presidente - Sent. n. sez. 499/2025 [OSCURATO:PERSONA] - Relatore - CC - [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] R.G.N. 39525/2024 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ha pronunciato la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di [OSCURATO:PERSONA] la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo che, qualificati i ricorsi come opposizione, gli atti vengano trasmessi al Tribunale di Agrigento. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1.[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], le prime due quali terze interessate, ricorrono, con unico atto a firma del comune difensore, per l’annullamento dell’ordinanza del 3 ottobre 2024 del Tribunale di Agrigento che, pronunciando in sede esecutiva, ha individuato i beni da sottoporre a confisca per intero nelle particelle di terreno indicate nel catasto terreni del CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE TERZA SEZIONE PENALE Depositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 20899/2025 Roma, lì, 05/06/2025 Comune di Agrigento ai numeri 200, 201, 202, 235, 236 e 237 e, parzialmente, nelle particelle di terreno indicate ai numeri 468, 657, 659, 661, 614 e 680, come da cartografia e mappe catastali di cui agli allegati 33 e 34 della perizia, e ha disposto la restituzione ai terzi estranei al reato delle eventuali parti di terreno di cui sono titolari, rigettando nel resto. 1.1.Con il primo motivo deducono la violazione degli artt. 179 e 666, commi 3 e 5, cod. proc. pen., in conseguenza della mancata integrazione del contraddittorio nei confronti degli odierni ricorrenti quali eredi di [OSCURATO:PERSONA], deceduto nelle more dell’incidente di esecuzione, e nell’assunzione della prova (nel caso di specie, una perizia). Lamentano, altresì, l’omessa motivazione sul punto. Per ragioni mai spiegate dal Tribunale, affermano, si è continuato a ritenere [OSCURATO:PERSONA] sempre presente, benché il suo decesso fosse stato comunicato all’udienza del 17 settembre 2024 e di tanto si fosse dato atto a verbale. 1.2.Con il secondo motivo deducono la violazione degli artt. 676, comma 2, e 263, comma 3, cod. proc. pen., nonché la manifesta illogicità dell’ordinanza. Lamentano, in particolare, la confisca per l’intero di particelle di loro parziale comproprietà pur essendo estranei al reato (Colomba e Letizia) e pur non essendo Paolo proprietario delle stesse al momento del fatto ma essendolo diventato solo a seguito del decesso di Giuseppe e, dunque, prima della pronuncia del giudice dell’esecuzione. Non è chiaro, cioè, come sia possibile - affermano - disporre la confisca per intero delle particelle e disporne contestualmente la restituzione pro- quota a favore dei terzi estranei. Il Tribunale avrebbe dovuto rimettere al giudice civile la questione della corretta individuazione delle particelle di proprietà dei terzi incolpevoli. 1.3.Con il terzo motivo deducono la violazione degli artt. 256, comma 3, d.lgs. n. 152 del 2006 (oggi art. 452-quaterdecies cod. pen.) e 240 cod. pen. ostando alla confisca la proprietà dei beni a terzi estranei al reato. 2.I ricorsi di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] sono inammissibili perché tardivi; il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] deve essere qualificato come opposizione e gli atti devono essere trasmessi al Tribunale di Agrigento. 3.[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] erano stati irrevocabilmente condannati alla pena ritenuta di giustizia perché giudicati colpevoli dei reati di cui agli artt. 110 cod. pen., 256, commi 1, 3 e 4, 260, 279, comma 2, d.lgs. n. 152 del 2006, e 6, comma 1, lett. b), d), e) ed f), d.l. n. 172 del 2008, convertito con modificazioni dalla legge n. 210 del 2008. Con la medesima sentenza era stata disposta la confisca delle aree, degli impianti e dei veicoli in giudiziale sequestro; la pronuncia era divenuta irrevocabile il 22 ottobre 2021. 3.1.Con nota del 6 luglio 2022 l’Agenzia nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata (Anbsc) aveva investito il Tribunale di Agrigento, quale giudice dell’esecuzione, della questione relativa alla esatta determinazione dei terreni oggetto di confisca mediante l’individuazione dei relativi dati catastali. 3.2.Veniva così avviato l’incidente di esecuzione nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. Nel corso del procedimento intervenivano, quali terzi interessati, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] quali titolari di alcune parti dei terreni interessati alla confisca. 3.3.Il Tribunale ha disposto procedersi con perizia all’esito della quale ha individuato i beni confiscati nei terreni contraddistinti dalle particelle catastali indicate al § 1 che precede. 4.Tanto premesso, i ricorsi di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] sono inammissibili per tardività. 4.1.Ed invero, trattandosi di procedimento celebrato in camera di consiglio, il termine per impugnare è di quindici giorni (art. 585, comma 1, lett. a, cod. proc. pen.) decorrente dalla notificazione o comunicazione dell’avviso di deposito (art. 585, comma 2, lett. a, cod. proc. pen.). Nel caso di specie, il provvedimento impugnato è stato depositato il 4 ottobre 2024 e il relativo avviso è stato notificato in pari data. I ricorsi sono stati presentati il 30 ottobre 2024, ben oltre il termine che scadeva il 19 ottobre 2024. 5.A non diverse conclusioni si perviene qualificando i ricorsi di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] come opposizione all’ordinanza impugnata. 5.1.Il giudice dell’esecuzione è infatti competente a decidere in ordine alla confisca ai sensi dell’art. 676, comma 1, cod. proc. pen., con le forme stabilite dell’art. 667, comma 4. In questi casi il contraddittorio, pur successivo ed eventuale, è comunque garantito ed affidato all’iniziativa della parte che intenda rimettere in discussione la decisione già presa. 5.2.Il principio di tassatività dei mezzi di impugnazione osta alla immediata ricorribilità per cassazione del provvedimento del giudice, anche se, in ipotesi, irritualmente adottato (come nel caso di specie) con le forme dell’udienza camerale partecipata, sicché il ricorso anziché essere dichiarato inammissibile, nel rispetto del principio generale della conservazione degli atti giuridici e del "favor impugnationis”, deve essere riqualificato come opposizione e trasmesso al giudice dell’esecuzione (così da ultimo, quale espressione di un principio assolutamente consolidato, Sez. 1, n. 3063 del 15/09/2023, dep. 2024, Quarto, Rv. 285720 - 01; in senso conforme, Sez. 1, n. 47750 del 18/11/2022, Pieri, Rv. 283858 - 01; Sez. 2, n. 8645 del 09/11/2022, dep. 2023, Cedrich, Rv. 284403 - 01; Sez. 3, n. 39515 del 27/06/2017, Rv. 271460 - 01; in senso conforme, Sez. 3, n. 49317 del 27/10/2015, Clark, Rv. 265538; Sez. 5, n. 16018 del 18/02/2015, Rv. 263437 - 01; Sez. 5, n. 503 dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA], Rv. 262166 - 01; Sez. 6, n. 13445 del 12/02/2014, Rv. 259454 - 01; Sez. 3, n. 48495 del 06/11/2013, Rv. 258079 - 01; in senso analogo, Sez. 1, n. 17331 del 30/03/2006, Poggiolini, Rv. 234258, e, prima ancora, Sez. 3, n. 1182 del 07/04/1995, Cancello, Rv. 202599). 5.3.Non ha rilevanza alcuna, e non tiene conto del principio di tassatività dei mezzi di impugnazione, la circostanza che la confisca non sia stata disposta dal giudice dell’esecuzione ma dal giudice della cognizione. 5.4.È rimasta sostanzialmente isolata la sentenza Sez. 3 n. 47473 del 02/10/2013, Rv. 258078 - 01, secondo cui, in caso di confisca ordinata con sentenza, contro il decreto o l'ordinanza del giudice dell'esecuzione che abbia rigettato l'istanza promossa dal terzo estraneo al reato ed interessato alla restituzione del bene, è esperibile direttamente ricorso per cassazione, trattandosi di ipotesi diversa da quella in cui la confisca sia disposta dal giudice dell'esecuzione, la cui ordinanza è reclamabile mediante opposizione, davanti alla stesso giudice, ai sensi dell’art. 667, comma quarto, cod. proc. pen. (il principio è stato ribadito solo da Sez. 1, n. 29174 del 09/02/2017). 5.5.In realtà, come si è condivisibilmente osservato, «al soggetto terzo deve essere fornita - sul piano della scansione procedimentale - la particolare tutela derivante dalla articolata sequenza di cui agli artt. 676 e 667 co.4 cod.proc.pen., con prima valutazione de plano e seconda valutazione - sempre nel merito - in contraddittorio (art. 666 c.p.p.) lì dove venga proposta opposizione, posto che tale sequenza - finisce con il rappresentare strumento di minima contropartita, anche in chiave di costituzionalità̀, rispetto all'assenza di diritti partecipativi al giudizio penale di merito» (Sez. 1, n. 32418 del 31/03/2016, che richiama Sez. 1, n. 52058 del 10/06/2014, Rv. 261604 - 01; in tal senso, anche, più recentemente, Sez. 3, n. 45818 dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA], [OSCURATO:PERSONA], Rv. 287274 - 01). 5.6.Deve tuttavia trattarsi di ricorso che sia stato tempestivamente proposto anche ai sensi dell’art. 667, comma 4, cod. proc. pen., il quale a tal fine assegna il termine di quindici giorni a pena di decadenza. Con la conseguenza che il ricorso, già di per sé inammissibile per tardività, non potrebbe essere convertito in opposizione a sua volta tardivamente proposta contro un provvedimento non più modificabile. 5.7.A diverse conclusioni deve giungersi con riferimento al ricorso di [OSCURATO:PERSONA] al quale l’ordinanza impugnata è stata notificata l’11 novembre 2024; il suo ricorso deve essere qualificato come opposizione all’esecuzione con trasmissione degli atti al Tribunale di Agrigento. 5.Alla declaratoria di inammissibilità dei ricorsi di di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., essendo essa ascrivibile a colpa delle ricorrenti (C. Cost. sent. 7-13 giugno 2000, n. 186), l'onere delle spese del procedimento nonché del versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si fissa equitativamente nella misura di € 3.000,00. [OSCURATO:PERSONA] intende in tal modo esercitare la facoltà, introdotta dall’art. 1, comma 64, legge n. 103 del 2017, di aumentare, oltre il massimo edittale, la sanzione prevista dall’art. 616 cod. proc. pen. in caso di inammissibilità del ricorso considerate le ragioni della inammissibilità stessa come sopra indicate. P.Q.M Qualificata l'impugnazione di [OSCURATO:PERSONA] come opposizione, dispone la trasmissione degli atti al Tribunale di Agrigento. Dichiara inammissibili i ricorsi di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] che condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di € 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, il 20/03/2025. Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] Ramacci
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