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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 27 novembre 2023

Cassazione n. 36481/2023

Testo disponibile della fonte

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. ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 9546-2018, proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), nella qualità di erede di [OSCURATO:PERSONA], rapp. e dif., in virtù di procura speciale in calce al ricorso, dall’AVV. [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:EMAIL]) , unitamente al quale è elett.te dom.to in ROMA, alla [OSCURATO:PERSONA], n. 38, presso lo studio dell’[OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., nella qualità di agente per la riscossione della provincia di [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante p.t.; -intimata - avverso la sentenza n. 3348/12/17 della [OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 06/12/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che l’ AGENZIA DELLE ENTRATE notificò a [OSCURATO:PERSONA] una cartella di pagamentocon cui l’Ufficio ha provveduto a riprese per I.R.P.E.F. relativamente all’anno di imposta 2002; che il contribuente impugnò detto provvedimento innanzi alla C.T.P. di Agrigento che, con sentenza n. 696/2014, rigettò il ricorso; che [OSCURATO:PERSONA] propose appello innanzi alla C.T.R. della [OSCURATO:PERSONA], la quale, con sentenza n. 3348/12/17, depositata il 15/09/2017 rigettò il gravame; che avverso tale decisione [OSCURATO:PERSONA] , nella qualità di erede di [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione, affidato a dodici motivi; è rimasta intimata la [OSCURATO:PERSONA] S .

P .

A .; Rilevato che parte ricorrente ha depositato telematicamente (in data 24/27.11.2023) memoria ex art. 380-bis.1 cod. proc. civ., istanza di estinzione della presente controversia, definibile in base alla normativa contenuta nell’art. 3 d.l. n. 119 del 2018 (cd. rottamazione-ter), dichiarando di essersi avvalsa della stessa, comunicandolo all’Agenzia delle Entrate, avendo effettuando il pagamento della prima rata (oltre ad altre successive) e dichiarando, altresì, di rinunziare al ricorso; che, pur non essendovi prova dell’avvenuto integrale pagamento delle somme dovute (è la stessa parte ricorrente ad avere chiarito, alla p. 4 della memoria ex art. 380-bis.1 cod. proc. civ., di avere pagato “molte rate”, inclusa la prima, ma non tutte), cionondimeno la rinuncia al ricorso contenuta nella memoria in esame, anche in assenza di accettazione ad opera della [OSCURATO:PERSONA] (cfr., ex multis, Cass., Sez. 5, 28.5.2020, n. 10140, Rv. 657723-01), peraltro rimasta intimata e, dunque, neppure astrattamente titolata alla ricezione di alcuna comunicazione di Cancelleria al riguardo (cfr. il novellato art. 390, comma 3, cod. proc. civ., applicabile ratione temporis al caso di specie, giusta quanto previsto dall’art. 35, comma 6, del D. Lgs. n. 149 del 2022, come modificato dalla l. n. 197 del 2022, essendo stata la fissazione della presente udienza comunicata il 2.8.2023), è idonea a determinare l’estinzione del presente giudizio ex artt. 391 cod. proc. civ. (arg. da Cass., Sez. 6, 3.10.2018, n. 24083, Rv. 650607-01); che, peraltro e per mera completezza espositiva, va in ogni caso evidenziato che l’atto di rinunzia in questione è stato comunque notificato dal ricorrente alla AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE (subentrata, quale successore a titolo universale, alla intimata [OSCURATO:PERSONA] , ex art. 76 del d.l. n. 73 del 2021.

Cfr. anche, quanto alla idoneità della notifica a consentire il raggiungimento dello scopo cui è destinata la comunicazione ex art. 390, comma 3, cod. proc. civ., la recente Cass., Sez. 5, 25.7.2023, n. 22282, non massimata); che, quanto alle spese del giudizio di legittimità, nulla va disposto al riguardo essendo rimasta la [OSCURATO:PERSONA] solo intimata; che non sussistono i presupposti per imporre alla ricorrente il pagamento del raddoppio del contributo unificato, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228 (arg. da (Cass., Sez. 6-1, 12.11.2015, n. 23175, Rv. 637676-01; Cass., sez. 6-1, 18.7.2018, n. 19071, Rv. 649792-01; Sez. 5, 28.5.2020, n. 10140, Rv. 657723-01, cit.); P.Q.M.

La Corte dichiara es

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
. ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 9546-2018, proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), nella qualità di erede di [OSCURATO:PERSONA], rapp. e dif., in virtù di procura speciale in calce al ricorso, dall’AVV. [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:EMAIL]) , unitamente al quale è elett.te dom.to in ROMA, alla [OSCURATO:PERSONA], n. 38, presso lo studio dell’[OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., nella qualità di agente per la riscossione della provincia di [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante p.t.; -intimata - avverso la sentenza n. 3348/12/17 della [OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 06/12/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che l’ AGENZIA DELLE ENTRATE notificò a [OSCURATO:PERSONA] una cartella di pagamentocon cui l’Ufficio ha provveduto a riprese per I.R.P.E.F. relativamente all’anno di imposta 2002; che il contribuente impugnò detto provvedimento innanzi alla C.T.P. di Agrigento che, con sentenza n. 696/2014, rigettò il ricorso; che [OSCURATO:PERSONA] propose appello innanzi alla C.T.R. della [OSCURATO:PERSONA], la quale, con sentenza n. 3348/12/17, depositata il 15/09/2017 rigettò il gravame; che avverso tale decisione [OSCURATO:PERSONA] , nella qualità di erede di [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione, affidato a dodici motivi; è rimasta intimata la [OSCURATO:PERSONA] S . P . A .; Rilevato che parte ricorrente ha depositato telematicamente (in data 24/27.11.2023) memoria ex art. 380-bis.1 cod. proc. civ., istanza di estinzione della presente controversia, definibile in base alla normativa contenuta nell’art. 3 d.l. n. 119 del 2018 (cd. rottamazione-ter), dichiarando di essersi avvalsa della stessa, comunicandolo all’Agenzia delle Entrate, avendo effettuando il pagamento della prima rata (oltre ad altre successive) e dichiarando, altresì, di rinunziare al ricorso; che, pur non essendovi prova dell’avvenuto integrale pagamento delle somme dovute (è la stessa parte ricorrente ad avere chiarito, alla p. 4 della memoria ex art. 380-bis.1 cod. proc. civ., di avere pagato “molte rate”, inclusa la prima, ma non tutte), cionondimeno la rinuncia al ricorso contenuta nella memoria in esame, anche in assenza di accettazione ad opera della [OSCURATO:PERSONA] (cfr., ex multis, Cass., Sez. 5, 28.5.2020, n. 10140, Rv. 657723-01), peraltro rimasta intimata e, dunque, neppure astrattamente titolata alla ricezione di alcuna comunicazione di Cancelleria al riguardo (cfr. il novellato art. 390, comma 3, cod. proc. civ., applicabile ratione temporis al caso di specie, giusta quanto previsto dall’art. 35, comma 6, del D. Lgs. n. 149 del 2022, come modificato dalla l. n. 197 del 2022, essendo stata la fissazione della presente udienza comunicata il 2.8.2023), è idonea a determinare l’estinzione del presente giudizio ex artt. 391 cod. proc. civ. (arg. da Cass., Sez. 6, 3.10.2018, n. 24083, Rv. 650607-01); che, peraltro e per mera completezza espositiva, va in ogni caso evidenziato che l’atto di rinunzia in questione è stato comunque notificato dal ricorrente alla AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE (subentrata, quale successore a titolo universale, alla intimata [OSCURATO:PERSONA] , ex art. 76 del d.l. n. 73 del 2021. Cfr. anche, quanto alla idoneità della notifica a consentire il raggiungimento dello scopo cui è destinata la comunicazione ex art. 390, comma 3, cod. proc. civ., la recente Cass., Sez. 5, 25.7.2023, n. 22282, non massimata); che, quanto alle spese del giudizio di legittimità, nulla va disposto al riguardo essendo rimasta la [OSCURATO:PERSONA] solo intimata; che non sussistono i presupposti per imporre alla ricorrente il pagamento del raddoppio del contributo unificato, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228 (arg. da (Cass., Sez. 6-1, 12.11.2015, n. 23175, Rv. 637676-01; Cass., sez. 6-1, 18.7.2018, n. 19071, Rv. 649792-01; Sez. 5, 28.5.2020, n. 10140, Rv. 657723-01, cit.); P.Q.M. La Corte dichiara es
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