CassazionedecretoSezione 5
Cassazione n. 21650/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
iato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 11417/2023R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro- tempore, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura generale dello Stato dalla quale è rappresentata e difesa ex lege, –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA],elettivamente domiciliata in Roma, via Degli Scipioni n. 94 , presso lo studio dell’a vv. [OSCURATO:PERSONA], dalla quale è rappresentat a e difes a in virtù di procura speciale allegata al controricorso, autenticata in data 19 giugno 2023 dal [OSCURATO:PERSONA] di Monza, –controricorrente – per la revocazione deldecreto della Corte di Cassazione, s ez. tributaria, n. 35244/2022,depositato il 30 novembre 20 22 ; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del3 aprile 2024 dal consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]; REVOCAZIONE (DECRETO CASS.) R.G. N.11417/2023 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] -Rilevato che: 1. L’Agenzia delle Entrate –[OSCURATO:PERSONA] II di Milano notificava a [OSCURATO:PERSONA], in qualità di socia accomandante dell’estinta D enny I mpianti s.a.s. di [OSCURATO:PERSONA] C.,avviso di accertamento n. T9D022A01212/2013 con il quale accertava, rispetto all’anno di imposta 2008, una maggiore IRAP e una maggiore IVAin capo alla stessa società. Sulla base di tale accertamento, l’Ufficio emetteva nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] avviso di accertamento n. T9501A200977/2013 con il quale, per lo stesso anno di imposta, rettificava induttivamente ex art. 41 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 e art. 55 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633il reddito da partecipazione della contribu ente, per un valore di € 56.418,00, con conseguenti maggiori IRPEF, addizionale regionale e addizionale comunale. Avverso entrambi gli avvisi di accertamento [OSCURATO:PERSONA] presentava separati ricorsi dinanzi alla [OSCURATO:PERSONA] di Milano, la quale, previa riunione degli stessi, con sentenza n. 5715/21/2014, depositata il 16 giugno 2014, li rigettava, compensando le spese di giudizio. In particolare, il giudice di primo grado, escluso il ricorrere di un’ipotesi di litisconsorzio necessario, data la prospettazione di doglianze esclusivamente personali, accertava la legittimità dell’avviso di accertamento impugnato, ritenendo:non violato il diritto di difesa della contribuente in quanto, nonostante non le fosse stato inviato il questionario, la stessa aveva avuto modo di presentare, sia in sede di adesione che in sede contenziosa, le proprie doglianze senza incorrere in alcuna R.G. N.11417/2023 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] preclusione; adeguatamente motivato l’atto, dato che i limiti di responsabilità del socio accomandante sono previsti perlegge eche non necessitano di alcuna precisazione nella motivazione dell’atto; corretti nel merito i risultati dell’accertamento induttivo operato dall’Ufficio. Interposto gravame dalla contribuente, la Commissione Tributaria R egionale della Lombardia, con sentenza n. 2522/13/2015, pronunciata l’1 aprile 2015 e depositata in cancelleria il 9 giugno 2015, accoglieva l’appello, annullando l’avviso di accertamento nei confronti della contribuente medesima. Il giudice di secondo grado annullava tale avviso per violazione del diritto di difesa della contribuente sotto il profilo della motivazione per relationem, non essendo stato allegato all’avviso di accertamento nei confronti della socia il questionario previsto ex art. 32, secondo comma, lett. d-bis) del d.P.R. n. 600/1973, notificato alla società estinta anziché alla socia-contribuente. Con ricorso per cassazione affidato a un motivo, l’Agenzia delle Entrate lamentava l’illegittimità della sopracitata sentenza di secondo grado,sotto il profilo della violazione e/o falsa applicazione degli artt. 32, 38, 39, 41 e 42 del d.P.R. n. 600/1973, nonché dell’art. 7 della legge n. 212/2000, in relazione all’art. 360, primo comma, num. 3), cod. proc. civ. [OSCURATO:PERSONA] resisteva con controricorso. 2. In pendenza di giudizio dinanzi a questa Corte (R.G. n. 2038/2016), la contribuente chiedeva la sospensione del giudizio in attesa del perfezionamento della definizione agevolata, depositando relativa documentazione. R.G. N.11417/2023 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 3. Questa Corte, vista la documentazione allegata e rilevatala mancata richiesta di trattazione di cui all’art. 6, comma 13, del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, conv. dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136,con decreto presidenziale n. 35244/2022 del 24 novembre 2022, depositato il 30 novembre 2022, dichiarava estinto il processo. 4. Propone ricorso per revocazione avverso il citato decreto di estinzione l’ Agenzia delle Entrate , sulla base di un unico motivo. [OSCURATO:PERSONA] resiste con controricorso. 5. La discussione del ricorso è stata fissata dinanzi a questa sezione per l’adunanza incamera di consiglio del 3 aprile 2024, ai sensi degli artt. 375, secondo comma, e 380-bis.1 cod. proc. civ. -Considerato che: 1. Preliminarmente, deve essere rigettata l’eccezione di inammissibilità del ricorso per revocazione, sollevata dalla difesa della controricorrente. La mancata presentazione dell’istanza di trattazione del ricorso nel termine del 31 dicembre 2020 ha riguardato, ovviamente, l’istanza di definizione agevolata presentata, che era limitata all’avviso di accertamento n. n. T9501A200977/2013, emesso nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], e non anche l’avviso di accertamento n. T9022A01212/2013, emesso nei confronti della società.Con riferimento a tale ultimo atto, pertanto, a nulla rileva che l’Agenzia delle Entrate non abbia proposto istanza di trattazione ex art. 6, comma 13, d.l. n. 119/2018, conv. dalla legge n. 136/2018, in quanto per tale atto non era proposta alcuna istanza di definizione agevolata. R.G. N.11417/2023 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 2. In via rescindente, l’Agenzia delle Entrateeccepisce errore di fatto ai sensi degli artt. 391-bise 395, primo comma, num. 4), cod. proc. civ. Deduce, in particolare, che il giudice a quoavrebbe dichiarato estinto l’intero giudizio sulla base dell’erronea lettura delle documentazioni allegate, che afferirebbero alla definizione agevolata del solo avviso di accertamento emesso nei confronti della contribuente. Secondo l’Amministrazione finanziaria, pertanto, si sarebbe dovuta dichiarare l’estinzione parziale del giudizio ed esaminare nel merito le censure proposte nel ricorso principale riguardanti la legittimità dell’avviso di accertamento emesso nei confronti della società. 3. Procedendo quindi all’esame dei motivi di ricorso, questa Corte ritiene quanto segue. 3.1. L’unico motivo di ricorso è fondato. Invero, come risulta anche dalla documentazione ri prodotta all’interno del ricorso per revocazione, l’istanza di definizione agevolata ha riguardato soltanto l’avviso di accertamento n. T9501A200977/2013, emesso nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]. Per tale ragione, questa Corte, con decreto n. 35244/2022, ha erroneamente dichiarato l’estinzione dell’intero giudizio anziché limitatamente all’avviso di accertamento oggetto di definizione agevolata. In riforma del decreto impugnato, pertanto, deve dichiararsi la parziale cessazione della materia del contendere , e quindi l’estinzione del giudizio, limitatamente all’avviso di accertamento n. T9501A200977/2013. R.G. N.11417/2023 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 4. Accolto l’unico motivo di revocazione, occorre ora esaminare il ricorso per cassazione presentato, in prima istanza, dall’Agenzia delle Entrate, e il relativo controricorso per cassazione, contenente anche ricorso incidentale condizionato, presentato invece da [OSCURATO:PERSONA]. 5. In via rescissoria, nel ricorso per cassazione, l’Ufficio eccepisce violazione e/o falsa applicazione degli artt. 32, 38, 39, 41 e 42 del d.P.R. n. 600/1973, nonché dell’art. 7 della legge 27 luglio 2000, n. 212, in relazione all’art. 360, primo comma, num. 3), cod. proc. civ. Deduce, in particolare, che l’invio del questionario non sarebbe presupposto necessario e indefettibile per la legittimità dell’avviso di accertamento, a maggior ragione considerando che, nel caso di specie, la contribuente si è potutadifendere in sede precontenziosa nel tentativo di adesione. 5.1. Occorre in primo luogo rigettare l’eccezione di inammissibilità del ricorso formulata dalla controricorrente. Quest’ultima, nello specifico, ritiene che il ricorso sia inammissibile in quanto non coglierebbe la ratio decidendidella sentenza impugnata. Secondo la contribuente, infatti, siffatta ratio non sarebbe tanto da individuare nella illegittimità dell’avviso di accertamento permancato invio del questionario informativoalla socia (anziché alla società estinta) , quanto nel vizio di motivazione per relationem dell’avviso stess o , non essendo stato allegato a quest’ultimo il detto questionario , allegazione necessaria in quanto l’omessa risposta al questionario sarebbe unpresupposto dell’accertamento. L’eccezione è infondata perché, nel motivo di ricorso, l’Ufficio sostiene che è proprio lo stesso invio del questionario – e, R.G. N.11417/2023 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] quindi,la sua mancata risposta – a non costituire presupposto per l’avviso di accertamento. Ne deriva, pertanto, che una decisione sull’obbligatorietà o meno dell’invio dell’anzidetto questionario avrebbe ricadute anche sul vizio di motivazione per relationem, dato che la sua allegazione potrebbe non avere carattere essenziale per individuare i presupposti di fatto e di diritto posti a fondamento dell’avviso di accertamento. 5.2. L’unico motivo di ricorso è fondato. L'art. 32 d.P.R. n. 600/1973, rubricato "poteri degli uffici", dispone, al num. 4, che, per l'adempimento dei loro compiti, gli uffici delle imposte possono inviare ai contribuenti questionari relativi a dati e notizie di carattere specifico rilevanti ai fini dell'accertamento nei loro confronti nonché nei confronti di altri contribuenti con i quali abbiano intrattenuto rapporti, con invito a restituirli compilati e firmati. Dal tenore letterale del testo normativo, emerge che l'invio del questionario informativo è una mera facoltà dell'Amministrazione finanziaria, sicché dal mancato invio non discende alcuna conseguenza suscettibile di invalidare l'accertamento tributario, che deve ricercare il proprio fondamento in elementi diversi. Siffatta disciplinanon limita in alcuna misura il diritto di difesa della parte che ha la possibilità, in sede di ricorso giurisdizionale, di far valere qualsiasi invalidità, imperfezione o inesattezza, della pretesa avanzata dall'Amministrazione finanziaria (da ultimo, Cass. 31 gennaio 2024, n. 2942; Cass. 2 dicembre 2021, n. 38060; Cass. 31 ottobre 2018, n. 27851). Nel caso di specie, pertanto, il mancato invio del questionario informativo alla socia anziché alla società estinta non poteva R.G. N.11417/2023 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] costituire, stante l’assenza di un obbligo, fondamento dell’avviso di accertamento, con la conseguenza che la stessa motivazione per relationemnon poteva considerarsi illegittima per omessa allegazione di un documento non essenziale ai fini dell’emanazione dell’avviso di accertamento impugnato. 6. Posto l’accoglimento del motivo di ricorso dell’Ufficio, occorre ora analizzare il ricorso incidentale condizionato formulato dalla controricorrente. Con l’unico motivo di ricorso, la contribuente eccepisce violazione e/o falsa applicazione degli artt. 41 e 39, secondo comma, lett. d-bis) del d.P.R. n. 600/1973 e dell’art. 55 del d.P.R. n. 633/1972 commessa dall’Ufficio nel procedimento di accertamento a carico della [OSCURATO:PERSONA] s.a.s., in relazioneall’art. 360, primo comma, num. 3), cod. proc. civ. Deduce, in particolare, che, con la pronuncia di accoglimento sul vizio di motivazione per relationem, i restanti motivi, formulati nei giudizi di merito, sarebbero rimasti assorbiti, con la conseguenza che sarebbe necessario decidere sugli stessi in caso di accoglimento del ricorso per cassazione. Per tale ragione, la contribuente formula un motivo di ricorso incidentale condizionato,in cui riproduce le proprie doglianze in punto di eccesso di potere dell’Ufficio in sede di accertamento induttivo, espletato per omessa presentazione della dichiarazione. Nello specifico, ritiene che l’Amministrazione finanziaria avrebbe errato nell’utilizzare le c.d. presunzioni supersemplici. Il motivo deve ritenersi assorbito dall’accoglimento del ricorso principale, in quanto le censure attengono al merito dell’avviso di accertamento impugnato, e non riguardano la sentenza, R.G. N.11417/2023 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] fermo restando che, in sede di rinvio, la C.G.T. di secondo grado dovrà esaminare tutte le altre censure proposte dalla contribuente e ritenute assorbite. 7. Consegue, in via rescindente, l’accoglimento del ricorso per revocazione, con dichiarazione della parziale cess azione della materia del contendere e dell’ estinzione del giudizio , limitatamente all’avviso di accertamento n. T9501A200977/2013; in via rescissoria, l’accoglimento del ricorso per cassazione dell’Ufficio, con riferimento all’avviso di accertamento n. T9022A01212/2013, e declaratoria di assorbimento del ricorso incidentale condizionato della contribuente, con conseguente rinvio, per nuovo giudizio,alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Lombardia, in diversa composizione, anche per la regolamentazione delle spese del giudizio di legittimità. P.Q.M. La Corte revoca parzialmente il decreto presidenziale di estinzione del giudizio n. 2038/2016 R.G., depositato il 30 novembre 2022, limitatamente alla parte in cui dichiara l’estinzione anche con riferimento alla parte di giudizio riguardante l’avviso di accertamento n.T9022A01212/2013. Accoglie il ricorso principale proposto avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] della Lombardia n. 2522/13/2015, depositata il 9 giugno 2015, e dichiara assorbito il ricorso incidentale. Cassa la sentenza suddetta e rinvia, per