CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 06529/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 30000-2022proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliat a in Roma, via [OSCURATO:PERSONA] 15, presso lo studio dell’[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA],che l a rappresenta e dife nde ; -ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE, domiciliata “ex lege”in Roma, via dei Portoghesi n. 12 presso l’Avvocatura Generale dello Stato da cui è rappresentata e difesaper legge; -resistente con atto di costituzione - nonché contro [OSCURATO:PERSONA]; -intimata - Oggetto [OSCURATO:PERSONA] Opposizione avverso estratto di ruolo - Inammissibilità del ricorso R.G.N.30000/2022 Cron. Rep. Ud.27/10/2023 Adunanza camerale Avversola sentenza n. 9069/2022 Tribunale di Roma , depositata l’[OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nell’adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA]dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] G iaime GUIZZI . [OSCURATO:PERSONA] 1.[OSCURATO:PERSONA] ricorre, sulla base di un unico motivo, per la cassazione della sentenza n. 9069/22, dell’8 giugno 2022, del Tribunale di Roma, che – accogliendo il gravame proposto dall’Agenzia delle Entrate e Riscossione (d’ora in poi, “ADER”) avverso la sentenza n. 20985/20, del 16 novembre 2020, del Tribunale di Roma – ha respinto l’opposizione proposta dalla Dante, attraverso la contestazione di un estratto di ruolo, avverso cartella di pagamento emessa dall’ADER. 2.Riferisce, in punto di fatto, l’odiern a ricorrente di aver adito l’autorità giudiziaria, a norma dell’art. 615 cod. proc. civ., promuovendo, “attraverso la contestazione di un estratto di ruolo”, opposizione avverso cartella di pagamento, eccependo la nullità della sua notificazione e la prescrizione dei crediti in essa riportati, “stante il difetto/nullità della notifica delle cartelle di pagamento e degli avvisi di mora nonché dei verbali di accertamento presupposti”. Costituitosi in giudizio il riscossore e l’ente impositore (l’allora Comune di Roma, oggi [OSCURATO:PERSONA]), il primo depositava la relata della notificazione della cartella esattoriale, avvenuta a norma dell’art. 60 del d.P.R. 29 settembre del 1973, le relate di notificazione dei verbali presupposti. Accolta l’opposizione dal primo giudice, su gravame di ADER –che lamentava difetto di motivazione in merito all’esistenza, agli atti del giudizio, della prova dell’avvenuta notificazione della cartella di pagamento – tale decisione veniva totalmente riformatain appello. 3.Avverso la sentenza del Tribunale capitolino ha proposto ricorso per cassazione la Dante, sulla base –come detto – di un unico motivo. 3.1. Esso denuncia –ex art. 360, comma 1, n. 3), cod. proc. civ. – violazione e falsa applicazione degli artt. 100, 324, 329, comma 2, e 342 cod. proc. civ., nonché dell’art. 2909 cod. civ. La ricorrente si duole del “superamento della contestazione”, da essa sollevata, di “inammissibilità dell’appello”, giacché promosso “avverso solo una delle statuizioni della sentenza impugnata”. Assume, infatti, la Dante che la pronuncia resa in prime cure aveva provveduto all’annullamento anche dei verbali presupposti, e non della sola cartella di pagamento, donde l’esistenza di un giudicato interno sul punto (in difetto di gravame esperito al riguardo). Di qui la conseguente “erroneità dell’affermazione”, compiuta dal giudice del gravame, secondo cui “dalla sentenza appellata non si rinviene alcuna esplicita attestazione di omessa notifica dei verbali presupposti che sia suscettibile di passaggio in giudicato in quanto non oggetto di specifico appello”. Difatti, la sentenza del Giudice di pace, sia nella parte motiva che in dispositivo, dichiarava la nullità, oltre che dell’estratto del ruolo, “di tutti i provvedimenti sottesi afferenti violazioni del C.d.s.”. 4. L’Avvocatura Generale dello Stato, per ADER, “non avendo notificato nei termini di legge controricorso”, ha dichiarato di costituirsi “al solo fine dell’eventuale partecipazione all’udienza di discussione”.5. [OSCURATO:PERSONA] è rimasta solo intimata. 6. Formulata proposta di definizione accelerata del ricorso, ex art. 380-bis, comma 1, cod. proc. civ., la ricorrente ha richiesto la decisione del collegio ai sensi del comma 2 del medesimo articolo, sicché la trattazione del ricorso è stata fissata ai sensi dell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ. 7.La ricorrente ha depositato memoria in vista dell’adunanza camerale [OSCURATO:PERSONA] 8. In via preliminare, deve rilevarsi l’assenza di rituale controricorso, proposto nell’interesse di ADER. Quello depositato, invero, è – per stessa qualificazione della parte interessata –un mero “atto di costituzione”, da ritenersi del tutto irrituale, non essendo stato notificato alla ricorrente, e dunque non idoneo a consentire ad ADER il superamento della condizione di mero intimato (cfr. Cass. Sez. 3, ord. 4 settembre 2023, n. 25747). 9.Ciò chiarito, il ricorso è inammissibile, come da proposta di definizione accelerata. 9.1. Tale esito, infatti, s’imponealla luce dell’arresto con cui le Sezioni Unite di questa Corte hanno affermato –sulla base di una concezione “dinamica” dell’interesse ad agire, ex art. 100 cod. proc. civ. –l’applicabilità, anche nei giudizi pendenti relativi ad opposizioni avverso estratti di ruolo,dello “ius superveniens” costituito dall’art. 3-bis del decreto - legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, norma che ha limitato la possibilità di immediato ricorso alla tutela giurisdizionale contro l’estratto del ruolo (si tratta di Cass. Sez. Un., sent. 6 settembre 2022, n. 26283, Rv. 665660- 01). La norma sopravvenuta –nell’introdurre il comma 4 - bis nel testo dell’art. 12 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, e dunque nel subordinare la possibilità di diretta impugnazione del ruolo e della cartella di pagamento, che si assume invalidamente notificata, alla condizione di dimostrare che dall’iscrizionea ruolo possa derivare un pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto, oppure per la riscossione di somme dovute dai soggetti pubblici o infine per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione –opera, come detto, anche nei giudizi già pendenti, giacché “plasma l’interesse ad agire”, dal momento che “stabilisce quando l’invalida notificazione della cartella ingeneri di per sé bisogno di tutela” (così Cass. Sez. Un., sent. n. 26283 del 2022, cit.). Ne consegueche colui il quale abbia “illo tempore” proposto opposizione avverso l’estratto del ruolo è onerato di regola dalla dimostrazione del perdurare del proprio interesse ad agire, e con esso, dunque, della persistente ammissibilità della propria azione, ciò che nel giudizio di legittimità potrà fare, o meglio, è onerato dal fare, “mediante deposito di documentazione ex art. 372 cod. proc. civ.” (così, nuovamente, Cass. Sez. Un., sent. n. 26283 del 2022, cit.). L’onere in questione viene meno solo quando l’ammissibilità dell’opposizione, e dunque dell’azione esercitata, sia stata già espressamente riconosciuta dal giudice di appello, donde l’esistenza di un espresso giudicato interno (Cass. Sez. 3, ord. 14 febbraio 2023, n. 4448, Rv. 666744-01). Ciò non è avvenuto nel caso di specie, come conferma la stessa ricorrente, la quale –non a caso – pretenderebbe di dare rilievo ad un giudicato implicito, donde l’inammissibilità del suo ricorso, non avendo ella documentato il persistere del suo interesse ad agire. Vano, inoltre, appare il riferimento ai dubbi di costituzionalità della norma sopravvenuta, perché la Corte costituzionale – con pronuncia resa successivamente alla memoria depositata dalla Dantein vista della presente adunanza camerale – ha dichiarato inammissibile, per assenza di soluzione costituzionalmente obbligata, la questione che era stata rimessa al suo esame (cfr. Corte cost., sent. 21 settembre 2023, n. 190). Né, infine, vale a sanare la carenza di interesse la richiesta di accertamento della prescrizione, avendo questa Corte reiteratamente chiarito, ben prima della menzionata sopravvenienza normativa e della esegesi offertane dalle Sezioni Unite, che “l’impugnazione della cartella conosciuta a mezzo estratto di ruolo è ammissibile soltanto in caso di omessa o invalida notifica della cartella di pagamento e relativamente al credito in esso riportato, e non anche per dedurre fatti estintivi successivi (quali la prescrizione del credito), non essendo configurabile un interesse all’azione di accertamento negativo in difetto di una situazione di obiettiva incertezza, allorquando nessuna iniziativa esecutiva sia stata intrapresa dall’amministrazione” (cfr., da ultimo, Cass. Sez. 3, ord. 29 settembre 2023, n. 27605). 10. Nulla va disposto in relazione alle spese del presente giudizio di legittimità, atteso che sia [OSCURATO:PERSONA], sia –per le ragioni sopra illustrate –ADER, sono rimaste solo intimate. 11. Essendo stato il presente giudizio definito conformemente alla proposta ex art. 380-bis cod. proc. civ., trova applicazione , invece,la prevision e di cui a l comm a 4 dell’art. 96 cod. proc. civ.Va, pertanto , disposta la condanna della ricorrente al pagamento di ulteriore somma di denaro alla Cassa delle ammende, somma che si reputa equo fissare, nella specie, nella misura massima di legge, pari a € 5.000,00. E ciò in ragione del fatto chel’iniziativa di richiedere la decisione del collegio, a norma dell’art. 380-bis, comma 2, cod. proc. civ., è stata assunta malgrado la sua infondatezza fosse palese alla luce del citato arresto delle Sezioni Unite di questa Corte. 12. A carico della ricorrente, stante la declaratoria di inammissibilità del ricorso, sussiste l’obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto secondo un accertamento spettante all’amministrazione giudiziaria (Cass. Sez. Un., sent. 20 febbraio 2020, n. 4315, Rv. 657198-01),ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115. PQM La Corte dichiara inammissibile il ricorso , condannando [OSCURATO:PERSONA], ai sensi dell’art. 96, comma 4, cod. proc. civ., al pagamento della somma di €. 5.000,00, in favore della Cassa delle Ammende. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso