CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 34654/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che, con l'ordinanza impugnata, il Tribunale di sorveglianza di Napoli ha rigettato il reclamo proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso il provvedimento con il quale il Magistrato di sorveglianza di [OSCURATO:PERSONA] aveva rigettato la sua richiesta di liberazione anticipata in relazione al semestre 5 ottobre 2014/5 aprile 2015, condividendo le ripercorse considerazioni espresse nel provvedimento reclamato; Rilevato che il ricorso, con cui si denuncia l'incorsa violazione di legge e si oppone il vizio della motivazione in relazione alla legge n. 10 del 2014, è inammissibile per aver omesso un confronto specifico e critico con le logiche e adeguate argomentazioni espresse nell'ordinanza, che non attengono all'istituto della liberazione anticipata speciale, che non ha formato oggetto del reclamo ed è rimasto estraneo al giudizio; Considerato che alla dichiarazione d'inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - valutato il contenuto del ricorso e in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso