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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 35653/2024

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/10/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; N. 8930/2024 R.G.

Motivi della decisione

1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre, a mezzo di proprio difensore, avverso la sentenza di cui in epigrafe deducendo violazione di legge e vizio motivazionale "e conseguente nullità/inutilizzabilità dell'esito degli esami tossicologici per nullità assoluta dell'atto presupposto (assenza di un valido consenso informato ai sensi degli artt.354, 356 c.p.p. e 114 disp. att. c.p.p.)" (così testualmente in ricorso).

Chiede, pertanto, annullarsi la sentenza impugnata.

2. I motivi sopra richiamati sono manifestamente infondati, in quanto assolu- tamente privi di specificità in tutte le loro articolazioni e del tutto assertivi.

Al di là di un motivo che richiama in rubrica il consenso informato e poi nello sviluppo dello stesso involve la mancanza dell'avviso ex art. 114 disp. att. cod. proc. pen.

Va rilevato, infatti, che si tratta di una doglianza non consentita dalla legge in sede di legittimità perché riproduttiva di profili di censura già adeguata- mente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito- Ne deriva che il proposto ricorso va dichiarato inammissibile.

Il ricorrente in concreto non si confronta adeguatamente con la motivazione della corte di appello, che appare logica e congrua, nonché corretta in punto di diritto -e pertanto immune da vizi di legittimità.

I giudici del gravame del merito, hanno dato infatti conto degli elementi di prova in ordine alla responsabilità del prevenuto, ed in particolare alle pagg. 3 e 4 della motivazione del provvedimento impugnato hanno ricordato, come peraltro aveva già fatto il giudice di primo grado, come l'ufficiale di p.g. escusso in dibat- timento, Goldoni, abbia fatto presente di avere delegato tali adempimenti ai col- leghi di Vignola, località presso il cui pronto soccorso era stato trasportato l'odierno ricorrente, ferito dopo l'incidente.

Il che poi avvenne, come risultante dal verbale in atti, regolarmente sottoscritto dal Govi senza alcuna riserva, in relazione al quale è stata logicamente ritenuta irrilevante l'assenza della data essendo certa la riferibilità dello stesso all'incidente e alla persona coinvolta

3. Ne può porsi in questa sede la questione di un'eventuale declaratoria della prescrizione maturata dopo la sentenza d'appello, in considerazione della manife- sta infondatezza del ricorso.

La giurisprudenza di questa Corte Suprema ha, infatti, più volte ribadito che l'inammissibilità del ricorso per cassazione dovuta alla manifesta infondatezza dei motivi non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e preclude, pertanto, la possibilità di rilevare e dichiarare le cause di non punibilità a norma N. 8930/2024 R.G. dell'art. 129 cod. proc. pen (così Sez.

Un. n. 32 del 22/11/2000, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 217266 relativamente ad un caso in cui la prescrizione del reato era maturata successivamente alla sentenza impugnata con il ricorso; conformi, Sez.

Un., n. 23428 del 2/3/2005, Bracale, Rv. 231164, e Sez.

Un. n. 19601 del 28/2/2008, Niccoli, Rv. 239400; in ultimo Sez. 2, n. 28848 del 8/5/2013, Ciaffoni, rv. 256463).

4. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissi- bilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della san- zione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle am-

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/10/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; N. 8930/2024 R.G. Motivi della decisione 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre, a mezzo di proprio difensore, avverso la sentenza di cui in epigrafe deducendo violazione di legge e vizio motivazionale "e conseguente nullità/inutilizzabilità dell'esito degli esami tossicologici per nullità assoluta dell'atto presupposto (assenza di un valido consenso informato ai sensi degli artt.354, 356 c.p.p. e 114 disp. att. c.p.p.)" (così testualmente in ricorso). Chiede, pertanto, annullarsi la sentenza impugnata. 2. I motivi sopra richiamati sono manifestamente infondati, in quanto assolu- tamente privi di specificità in tutte le loro articolazioni e del tutto assertivi. Al di là di un motivo che richiama in rubrica il consenso informato e poi nello sviluppo dello stesso involve la mancanza dell'avviso ex art. 114 disp. att. cod. proc. pen. Va rilevato, infatti, che si tratta di una doglianza non consentita dalla legge in sede di legittimità perché riproduttiva di profili di censura già adeguata- mente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito- Ne deriva che il proposto ricorso va dichiarato inammissibile. Il ricorrente in concreto non si confronta adeguatamente con la motivazione della corte di appello, che appare logica e congrua, nonché corretta in punto di diritto -e pertanto immune da vizi di legittimità. I giudici del gravame del merito, hanno dato infatti conto degli elementi di prova in ordine alla responsabilità del prevenuto, ed in particolare alle pagg. 3 e 4 della motivazione del provvedimento impugnato hanno ricordato, come peraltro aveva già fatto il giudice di primo grado, come l'ufficiale di p.g. escusso in dibat- timento, Goldoni, abbia fatto presente di avere delegato tali adempimenti ai col- leghi di Vignola, località presso il cui pronto soccorso era stato trasportato l'odierno ricorrente, ferito dopo l'incidente. Il che poi avvenne, come risultante dal verbale in atti, regolarmente sottoscritto dal Govi senza alcuna riserva, in relazione al quale è stata logicamente ritenuta irrilevante l'assenza della data essendo certa la riferibilità dello stesso all'incidente e alla persona coinvolta 3. Ne può porsi in questa sede la questione di un'eventuale declaratoria della prescrizione maturata dopo la sentenza d'appello, in considerazione della manife- sta infondatezza del ricorso. La giurisprudenza di questa Corte Suprema ha, infatti, più volte ribadito che l'inammissibilità del ricorso per cassazione dovuta alla manifesta infondatezza dei motivi non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e preclude, pertanto, la possibilità di rilevare e dichiarare le cause di non punibilità a norma N. 8930/2024 R.G. dell'art. 129 cod. proc. pen (così Sez. Un. n. 32 del 22/11/2000, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 217266 relativamente ad un caso in cui la prescrizione del reato era maturata successivamente alla sentenza impugnata con il ricorso; conformi, Sez. Un., n. 23428 del 2/3/2005, Bracale, Rv. 231164, e Sez. Un. n. 19601 del 28/2/2008, Niccoli, Rv. 239400; in ultimo Sez. 2, n. 28848 del 8/5/2013, Ciaffoni, rv. 256463). 4. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissi- bilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della san- zione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle am-
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