CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 13908/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 26201/2015 R.G. proposto da Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l'Avvocatura generale dello Stato, che la rappresenta e difende; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] spa, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli a vv. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto in Roma, via degli Scipioni n. 268/a presso lo studio di quest'ultimo; - controricorrente/ricorrente incidentale - avverso la sentenza della Commissicne tributaria regionale della Lombardia n. 1900/12/2015, depositata il 7 maggio 2015. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 9 febbraio 2022 dal [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: Con la sentenza impugnata la Commissione tributaria regionale della Lombardia rigettava gl appelli proposti da [OSCURATO:PERSONA] spa e dall'Agenzia delle entrate, ufficio locale, avverso la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Milano n. 434/41/14, che aveva parzialmente ac:olto il ricorso della società contribuente contro l'avviso di accertamento per II.DD. ed IVA 2007. La CTR osservava in particolare che la sentenza appellata doveva essere confermata sia con riguardo alla sussistenza della "prova liberatoria" della società contribuente in ordine all'effettività delle operazioni con soggetti operanti in Paesi inseriti nella black list, la cui contestazione originava la ripresa per costi indeducibili sia in ordine alla determinazione della competenza fiscale dei costi per l'acquisto di beni dal fornitore [OSCURATO:PERSONA] LTD, trattandosi di beni mobili spediti/consegnati nel 2006 e non nel 2007, da cui la fondatezza della relativa ripresa fiscale. Avverso la decisione ha proposto ricorso per cassazione l'Agenzia delle entrate deducendo un motivo unico. Resiste con controricorso la società contribuente, che peraltro ha proposto ricorso incidentale affidato a due motivi. Considerato che: Con l'unico motivo dedotto l'agenzia fiscale ricorrente principale -ex art. 360, primo comma, n 4, cod. proc. civ.- denuncia la nullità della sentenza impugnata per vizio motivazionale radicale (motivazione apparente). La censura è infondata. Va ribadito che «La motivazione è solo apparente, e la sentenza è nulla perchè affetta da "error in pro:edendo", quando, benchè graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perché. recante argomentazioni obbiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio c:onvincimento, non potendosi lasciare all'interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture» (Cass., Sez. U, Sentenza n. 22232 del 03/11/2016, Rv. 641526 - 01). Orbene, la motivazione della sentenza impugnata non rientra affatto nei paradigmi invalidanti indicati nel citato, consolidato e condivisibile, arresto giurisprudenziale Il giudice tributario di appello infatti ha, sinteticamente, ma chiaramente, illustrato le ragioni di mer to per le quali ha affermato l'infondatezza delle ripresa rispetto alla quale l'agenzia fiscale è soccombente (effettività dei costi sostenuti per operazioni con soggetti [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] ,5íack list), sicchè il correlativo apparato argomentativo deve sicuramente considerarsi al di sopra del "minimo costituzionale" (cfr. Sez. U, 8053/2014). In ogni caso va anche ribadito che «Il cattivo esercizio del potere di apprezzamento delle prove non legali da parte del giudice di merito non dà luogo ad alcun vizio denunciabile con il ricorso per cassazione, non essendo inquadrabile nel paradigma dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. (che attribuisce rilievo all'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la :ui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e presenti carattere decisivo per il giudizio), né in quello del precedente n. 4, dispcsizione che - per il tramite dell'art. 132, n. 4, c.p.c. - dà riliendo unicamente all'anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante» (Cass., n. 11892 del 10/06/2016, Rv. 640194 - 01). Con il primo motivo la ricorrente incidentale -ex art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.- d aduce la violazione dell'art. 109, comma 1, dPR 917/1986, poiché la CTR ha confermato la ripresa fiscale relativa alla deduzione di costi per l' acquisto di beni dalla [OSCURATO:PERSONA] in violazione del principio di competenza, affermando l'irrilevanza fiscale del fatto e la sua natura "meramente formale". La censura è infondata. Va ribadito che «In tema di reddito d'impresa, le regole sull'imputazione temporale dei componenti negativi, dettate in via generale dall'art. 75 (attuale art. 109) del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, sono inderogabili, non essencic consentito al contribuente scegliere di effettuare la detrazione ci un costo in un esercizio diverso da quello individuato dalla legge come esercizio di competenza» (Sez. 5 - , Sentenza n. 23521 del 27/10/2020, Rv. 659641 - 01; conf. Sez. 5, n. 16349 del 17/07/2014, Rv. 632246 - 01). Pertanto deve affermarsi l'irrilevanza giuridica della sussistenza o meno del danno erariale qualora, come nel caso di specie insindacabilmente accertato dal giudice del merito, risulti in fatto la violazione di detta regola generale di determinazione del reddito di impresa. Con il secondo motivo la ricorren:e incidentale -ex art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ.- denuncia la violazione dell'art. 112, cod. proc. civ., poiché la CTR non na pronunciato sulla richiesta, reiterata in appello, di annullamentp delle sanzioni irrogate in relazione alla rettifica reddituale di cui al primo motivo, per assenza di danno erariale ai sensi degli artt. 10, comma 3, legge 212/2000, 6, comma 5-bis, d.lgs. 472/1997. La censura è fondata. Effettivamente la pronuncia su questo punto decisionale risulta del tutto omessa da parte del giudice .:ributario di appello né si può ritenere che vi sia stata un' implici .:a decisione di rigetto della domanda della società contribuente. Deve dunque rimettersi tale quesione al giudice del rinvio, il quale peraltro dovrà attenersi al princi,Dio di diritto, cui si intende dare seguito, che «In tema di sanzioni amministrative tributarie, per distinguere tra violazioni formali e sostanziali è necessario accertare in concreto, con valutazione in fatto riservata al giudice di merito, se la condotta abbia cagionato un danno erariale, incidendo sulla determinazione della base imponibile, dell'imposta o del versamento del tributo; in assenza di tale pregiudizio la violazione resta formale perché lesiva per l'esercizio delle azioni e dei poteri di controllo da parte dell'amministrazione finanziaria» (Sez. 5 - , Sentenza n. 16450 del 10/06/2021, Rv. 661603 - 01). Detto giudice dovrà altresì valutare l'applicabilità in concreto del novum normativo (art. 1, comma 4 d.lgs. 472/1997, novellato dall'art. 15, comma 1, lett. a), d.lgs. 58/2015) evocato dalla ricorrente incidentale. In conclusione, accolto il secondo motivo del ricorso incidentale, rigettato il ricorso principale ed il primo motivo del ricorso incidentale, la sentenza impugnata va cassata con rinvio alla CTR per nuovo esame ed anche per le spese del presente giudizio PQM La Corte accoglie il secondo motivo del ricorso incidentale, rigetta il ricorso principale ed il primo motivo del ricorso incidentale, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione tributaria regionale della Lombardia, in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio. Cosi deci