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CassazionesentenzaSezione 4

Cassazione n. 32348/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] TRIBUNALE DI PALMInel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIP TRIBUNALE di PALMIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata; letta la nota difensiva dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], in qualità di difensore di fiducia dell'indagato, che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse;[OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO

1. Con l'ordinanza in epigrafe, il G.I.P. del Tribunale di Palmi non ha convalidato l'arresto di [OSCURATO:PERSONA] e ha rigettato la richiesta di applicazione di misura cautelare in relazione al reato di cui agli artt. 73, commi 1 e 4, d.P.R. n. 309 del 1990 (coltivazione all'interno di un terreno nella sua disponibilità ubicato in Rosarno, con- trada [OSCURATO:SOCIETA] di 4.570 piante di cannabis indica di altezza di ottanta centimetri).

2. La Procura della Repubblica presso il Tribunale di Palmi ricorre per Cassazione avverso l'ordinanza del G.I.P., deducendo che la Corte territoriale non ha effettuato una corretta valutazione dei presupposti della convalida di arresto, non essendosi limitata a verificare la legittimità dell'operato della P.G. esclusivamente sulla base di un controllo di mera ragionevolezza, in relazione allo stato di flagranza e all'ipotizza- bilità di uno dei reati richiamati dagli artt. 380 e 381 cod. proc. pen..

Nell'ordinanza impugnata si è erroneamente sostenuto che l'ipotesi investigativa si fosse basata sulla sola e insufficiente osservazione delle piante da parte degli ope- ranti di P.G..

In realtà, i carabinieri della tenenza di Rosarno, unitamente ai carabi- nieri forestali, avevano proceduto ad un controllo approfondito della piantagione, av- valendosi di personale specializzato con competenze specifiche in botanica generale e sistematica e redigendo apposita annotazione (corredata da fascicolo fotografico), nella quale si dava atto delle caratteristiche delle piante analizzate e delle differenze sostanziali della canapa indica illegale rispetto alla canapa sativa finola.

Peraltro, il comportamento del Catananti ingenerava il sospetto che stesse svol- gendo un'attività illecita per le seguenti ragioni: a) aveva esibito una mera bolla di consegna e non una fattura di acquisto delle sementi, in violazione dell'obbligo di cui all'art. 3

I. 2 dicembre 2016, n. 242, previsto per il coltivatore; b) aveva consegnato un numero di sacchetti di semi inferiore a quelli risultanti dalla predetta bolla di con- segna e, in ogni caso, riferibili ad un numero complessivo di semi inferiore al numero di piante presenti in loco; c) non aveva fornito nessuna indicazione sulle finalità della coltivazione delle piante, ingenerando nei militati il sospetto che stesse svolgendo un'attività illecita; d) non aveva comunicato l'avvenuta semina ai [OSCURATO:PERSONA]- stali, prassi solitamente seguita al fine di instaurare un clima di collaborazione e di trasparenza in un settore spesso utilizzato dalla criminalità per la produzione illegale.

3. Con nota dell'Il aprile 2023, l'avv. [OSCURATO:PERSONA], nell'interesse di Cata- nanti Giuseppe, ha comunicato che il procedimento a carico si è concluso con sen- tenza ex art 444 cod. proc. pen., per cui chiedeva dichiararsi l'inammissibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.

4. 3

4. Il ricorso è fondato.

5. In via preliminare, va osservato che l'interesse del pubblico ministero a ricor- rere per Cassazione avverso il provvedimento di mancata convalida dell'arresto è configurabile esclusivamente per far valere l'illegittimità della situazione derivante dall'ordinanza che incide sulla libertà personale dell'indagato, ovvero per evitare che, in tema di fungibilità della detenzione, possa costituirsi, per eventuali reati preceden- temente commessi, un'illegittima riserva di pena conseguente alla privazione della libertà personale senza titolo (Sez. 1, n. 7981 del 01/02/2008, Shalabi, Rv. 239234, fattispecie in cui la Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso del pubblico ministero per difetto di interesse a impugnare, rilevando che il rigetto della richiesta di conva- lida non aveva dispiegato alcuna incidenza sulla libertà personale dell'arrestato e che il successivo esito assolutorio del giudizio consentiva in ogni caso di computare, ai sensi dell'art. 657, comma quarto, cod. proc. pen., la restrizione della libertà patita in conseguenza dell'arresto; Sez. 1, n. 6481 del 17/12/1998, dep. 1999, Gessetto, Rv. 212455).

Ne consegue che, contrariamente a quanto prospettato dalla difesa del Cata- nanti, la successiva definizione del procedimento a suo carico mediante rito ex art.444 cod. proc. pen. non produce nessuna incidenza quanto al tema della convalida dell'arresto ed, anzi, tende logicamente ad evitare che egli possa indebitamente in- vocare tale pronunzia ai fini di cui all'art. 657 cod. proc. pen..

6. Va ricordato che, secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte in sede di convalida di un provvedimento coercitivo, il giudice è tenuto unicamente a valutare la sussistenza degli elementi che legittimavano l'adozione della misura con una verifica ex ante (deve tener conto, cioè, della situazione conosciuta dalla polizia giudiziaria ovvero da quest'ultima conoscibile con l'ordinaria diligenza al momento dell'arresto o del fermo), con esclusione delle indagini o delle informazioni acquisite successivamente, le quali sono utilizzabili solo per l'ulteriore pronuncia sullo status libertatis (Sez. 5, n. 49340 del 16/09/2019, P. Rv. 278382; Sez. 6, n. 7470 del 26/01/2017, Rv. 269428; Sez. 3, n. 35962 del 07/07/2010, Pagano, Rv. 248479) La valutazione del giudice della convalida sulla legittimità dell'arresto deve limi- tarsi alla verifica ex ante delle condizioni legittimanti la privazione della libertà per- sonale da parte della polizia giudiziaria, con riferimento agli elementi di giudizio co- nosciuti o agevolmente conoscibili con l'ordinaria diligenza, dalla polizia giudiziaria al momento dell'arresto.

Il giudice in sede di convalida dell'arresto, oltre a verificare l'osservanza dei ter- mini previsti dalla legge, deve controllare la sussistenza dei presupposti legittimanti l'eseguito arresto, ossia valutare la legittimità dell'operato della P.G. sulla base di un controllo di ragionevolezza in relazione allo stato di flagranza ed all'ipotizzabilità di uno dei reati richiamati dagli artt. 380 e 381 cod. proc. pen., secondo una chiave di lettura che non deve riguardare né la gravità indiziaria e le esigenze cautelari, né l'apprezzamento sulla responsabilità, riservato alla fase di cognizione (Sez. 5, n. 1814 del 26/10/2015, dep. 2016, Koraj, Rv. 265885; Sez. 6, n. 8341 del 12/02/2015, Aimad).

Tale regula iuris non risulta rispettata dal giudice della convalida, spintosi am- piamente in una valutazione di gravità indiziaria dei reati ascritti nel capo di imputa- zione, andando ben oltre la delibazione preliminare richiestagli dal codice di rito in sede di convalida dell'arresto.

Il G.I.P. non ha valutato i plurimi elementi indicati dalla Procura ricorrente sopra riportati nell'esposizione in fatto.

Considerando, pertanto, gli elementi di fatto noti agli organi di P.G. al momento dell'arresto, la loro valutazione di una situazione di flagranza di reato può reputarsi ragionevole e, di conseguenza, l'arresto deve reputarsi legittimamente eseguito.

7. In ossequio all'orientamento ormai prevalente della giurisprudenza di legitti- mità, l'annullamento va disposto senza rinvio, ai sensi dell'art. 620, comma 1, lett.

I), cod. proc. pen., trattandosi di situazione in cui appare superfluo lo svolgimento di un giudizio di rinvio con riferimento ad una fase oramai esauritasi, nella quale il giu- dice di merito dovrebbe limitarsi a statuire formalmente la correttezza della iniziativa a suo tempo assunta dalla polizia giudiziaria e la legittimità dell'arresto - e, perciò, l'esistenza dei presupposti che avrebbero giustificato la relativa convalida (Sez. 5, n. 1814 del 26/10/2015, dep. 2016, Koraj, Rv. 265885; Sez. 6, n. 45910 del 16/10/2013, Moretti, Rv. 258162).

P. Q. M. Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata perché l'arrest

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] TRIBUNALE DI PALMInel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIP TRIBUNALE di PALMIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata; letta la nota difensiva dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], in qualità di difensore di fiducia dell'indagato, che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse;[OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO 1. Con l'ordinanza in epigrafe, il G.I.P. del Tribunale di Palmi non ha convalidato l'arresto di [OSCURATO:PERSONA] e ha rigettato la richiesta di applicazione di misura cautelare in relazione al reato di cui agli artt. 73, commi 1 e 4, d.P.R. n. 309 del 1990 (coltivazione all'interno di un terreno nella sua disponibilità ubicato in Rosarno, con- trada [OSCURATO:SOCIETA] di 4.570 piante di cannabis indica di altezza di ottanta centimetri). 2. La Procura della Repubblica presso il Tribunale di Palmi ricorre per Cassazione avverso l'ordinanza del G.I.P., deducendo che la Corte territoriale non ha effettuato una corretta valutazione dei presupposti della convalida di arresto, non essendosi limitata a verificare la legittimità dell'operato della P.G. esclusivamente sulla base di un controllo di mera ragionevolezza, in relazione allo stato di flagranza e all'ipotizza- bilità di uno dei reati richiamati dagli artt. 380 e 381 cod. proc. pen.. Nell'ordinanza impugnata si è erroneamente sostenuto che l'ipotesi investigativa si fosse basata sulla sola e insufficiente osservazione delle piante da parte degli ope- ranti di P.G.. In realtà, i carabinieri della tenenza di Rosarno, unitamente ai carabi- nieri forestali, avevano proceduto ad un controllo approfondito della piantagione, av- valendosi di personale specializzato con competenze specifiche in botanica generale e sistematica e redigendo apposita annotazione (corredata da fascicolo fotografico), nella quale si dava atto delle caratteristiche delle piante analizzate e delle differenze sostanziali della canapa indica illegale rispetto alla canapa sativa finola. Peraltro, il comportamento del Catananti ingenerava il sospetto che stesse svol- gendo un'attività illecita per le seguenti ragioni: a) aveva esibito una mera bolla di consegna e non una fattura di acquisto delle sementi, in violazione dell'obbligo di cui all'art. 3 I. 2 dicembre 2016, n. 242, previsto per il coltivatore; b) aveva consegnato un numero di sacchetti di semi inferiore a quelli risultanti dalla predetta bolla di con- segna e, in ogni caso, riferibili ad un numero complessivo di semi inferiore al numero di piante presenti in loco; c) non aveva fornito nessuna indicazione sulle finalità della coltivazione delle piante, ingenerando nei militati il sospetto che stesse svolgendo un'attività illecita; d) non aveva comunicato l'avvenuta semina ai [OSCURATO:PERSONA]- stali, prassi solitamente seguita al fine di instaurare un clima di collaborazione e di trasparenza in un settore spesso utilizzato dalla criminalità per la produzione illegale. 3. Con nota dell'Il aprile 2023, l'avv. [OSCURATO:PERSONA], nell'interesse di Cata- nanti Giuseppe, ha comunicato che il procedimento a carico si è concluso con sen- tenza ex art 444 cod. proc. pen., per cui chiedeva dichiararsi l'inammissibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse. 4. 3 4. Il ricorso è fondato. 5. In via preliminare, va osservato che l'interesse del pubblico ministero a ricor- rere per Cassazione avverso il provvedimento di mancata convalida dell'arresto è configurabile esclusivamente per far valere l'illegittimità della situazione derivante dall'ordinanza che incide sulla libertà personale dell'indagato, ovvero per evitare che, in tema di fungibilità della detenzione, possa costituirsi, per eventuali reati preceden- temente commessi, un'illegittima riserva di pena conseguente alla privazione della libertà personale senza titolo (Sez. 1, n. 7981 del 01/02/2008, Shalabi, Rv. 239234, fattispecie in cui la Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso del pubblico ministero per difetto di interesse a impugnare, rilevando che il rigetto della richiesta di conva- lida non aveva dispiegato alcuna incidenza sulla libertà personale dell'arrestato e che il successivo esito assolutorio del giudizio consentiva in ogni caso di computare, ai sensi dell'art. 657, comma quarto, cod. proc. pen., la restrizione della libertà patita in conseguenza dell'arresto; Sez. 1, n. 6481 del 17/12/1998, dep. 1999, Gessetto, Rv. 212455). Ne consegue che, contrariamente a quanto prospettato dalla difesa del Cata- nanti, la successiva definizione del procedimento a suo carico mediante rito ex art.444 cod. proc. pen. non produce nessuna incidenza quanto al tema della convalida dell'arresto ed, anzi, tende logicamente ad evitare che egli possa indebitamente in- vocare tale pronunzia ai fini di cui all'art. 657 cod. proc. pen.. 6. Va ricordato che, secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte in sede di convalida di un provvedimento coercitivo, il giudice è tenuto unicamente a valutare la sussistenza degli elementi che legittimavano l'adozione della misura con una verifica ex ante (deve tener conto, cioè, della situazione conosciuta dalla polizia giudiziaria ovvero da quest'ultima conoscibile con l'ordinaria diligenza al momento dell'arresto o del fermo), con esclusione delle indagini o delle informazioni acquisite successivamente, le quali sono utilizzabili solo per l'ulteriore pronuncia sullo status libertatis (Sez. 5, n. 49340 del 16/09/2019, P. Rv. 278382; Sez. 6, n. 7470 del 26/01/2017, Rv. 269428; Sez. 3, n. 35962 del 07/07/2010, Pagano, Rv. 248479) La valutazione del giudice della convalida sulla legittimità dell'arresto deve limi- tarsi alla verifica ex ante delle condizioni legittimanti la privazione della libertà per- sonale da parte della polizia giudiziaria, con riferimento agli elementi di giudizio co- nosciuti o agevolmente conoscibili con l'ordinaria diligenza, dalla polizia giudiziaria al momento dell'arresto. Il giudice in sede di convalida dell'arresto, oltre a verificare l'osservanza dei ter- mini previsti dalla legge, deve controllare la sussistenza dei presupposti legittimanti l'eseguito arresto, ossia valutare la legittimità dell'operato della P.G. sulla base di un controllo di ragionevolezza in relazione allo stato di flagranza ed all'ipotizzabilità di uno dei reati richiamati dagli artt. 380 e 381 cod. proc. pen., secondo una chiave di lettura che non deve riguardare né la gravità indiziaria e le esigenze cautelari, né l'apprezzamento sulla responsabilità, riservato alla fase di cognizione (Sez. 5, n. 1814 del 26/10/2015, dep. 2016, Koraj, Rv. 265885; Sez. 6, n. 8341 del 12/02/2015, Aimad). Tale regula iuris non risulta rispettata dal giudice della convalida, spintosi am- piamente in una valutazione di gravità indiziaria dei reati ascritti nel capo di imputa- zione, andando ben oltre la delibazione preliminare richiestagli dal codice di rito in sede di convalida dell'arresto. Il G.I.P. non ha valutato i plurimi elementi indicati dalla Procura ricorrente sopra riportati nell'esposizione in fatto. Considerando, pertanto, gli elementi di fatto noti agli organi di P.G. al momento dell'arresto, la loro valutazione di una situazione di flagranza di reato può reputarsi ragionevole e, di conseguenza, l'arresto deve reputarsi legittimamente eseguito. 7. In ossequio all'orientamento ormai prevalente della giurisprudenza di legitti- mità, l'annullamento va disposto senza rinvio, ai sensi dell'art. 620, comma 1, lett. I), cod. proc. pen., trattandosi di situazione in cui appare superfluo lo svolgimento di un giudizio di rinvio con riferimento ad una fase oramai esauritasi, nella quale il giu- dice di merito dovrebbe limitarsi a statuire formalmente la correttezza della iniziativa a suo tempo assunta dalla polizia giudiziaria e la legittimità dell'arresto - e, perciò, l'esistenza dei presupposti che avrebbero giustificato la relativa convalida (Sez. 5, n. 1814 del 26/10/2015, dep. 2016, Koraj, Rv. 265885; Sez. 6, n. 45910 del 16/10/2013, Moretti, Rv. 258162). P. Q. M. Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata perché l'arrest
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