CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 17 settembre 2026
Cassazione n. 34014/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
!t 14 26 REPUBBLICA ITALIANA In nome del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] SEZIONE PENALE Composta da [OSCURATO:PERSONA] -[OSCURATO:PERSONA]. Sez. [OSCURATO:PERSONA] -Relatrice- C.C. [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] R.G.N. 19981/2026 [OSCURATO:PERSONA] Giovine SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della Corte di appello di Torino visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dalla consigliera [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiarare inammissibile il ricorso; letta la memoria del difensore del ricorrente, avvocato [OSCURATO:PERSONA], che ha insistito per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] chiede l'annullamento dell'ordinanza del 6 maggio 2026 con la quale la Corte di appello di Torino, ha dichiarato inammissibile la richiesta di revisione proposta avverso la sentenza del Tribunale di Savona in data 11 ottobre 1999 (passata in giudicato il 15 novembre 2005) che aveva condannato il [OSCURATO:PERSONA] per il reato di concorso in concussione.2. La Corte di appello di Torino ha ritenuto che le dichiarazioni acquisite il 12 marzo 2025, ai sensi degli artt. 391-bis e 393-ter cod. proc. pen., da [OSCURATO:PERSONA], all'epoca dei fatti funzionaria dell'Agenzia delle Entrate di Albenga e collaboratrice della Sezione Accertamenti alle persone fisiche e contenzioso, non configuravano la prova nuova rilevante al fine di procedere alla rivalutazione della condanna sia perché generiche e indeterminate sia perché strutturalmente inidonee ad ottenere la rivalutazione delle prove già apprezzate con la sentenza di condanna, che restituiva, alla stregua della motivazione delle sentenze della Corte di appello e della Corte di Cassazione, un quadro probatorio solido. 3. Con i motivi di ricorso, sintetizzati nei limiti strettamente indispensabili ai fini della motivazione, il ricorrente denuncia: 2.1. erronea applicazione della legge penale (art. 630 cod. proc. pen.) e cumulativi vizi di motivazione nella parte in cui la prova d'alibi offerta dalla teste non è stata ritenuta idonea ad inficiare il quadro della responsabilità del [OSCURATO:PERSONA] e, viceversa, rilevante sotto un duplice profilo: a. in merito ai concreti accertamenti ai quali il [OSCURATO:PERSONA], nella qualità, poteva procedere e, pertanto, inidonei a denotare le pressioni che sarebbero state ventilate alle persone offese poiché il [OSCURATO:PERSONA] poteva procedere solo ad accertamenti attraverso il metodo analitico contabile e non ad un accertamento induttivo; b. in merito alla sua presenza, presso la sede in verifica, nella seconda metà del mese di ottobre dell'anno 1993 poiché a tale data il [OSCURATO:PERSONA] aveva già iniziato la verifica di altro contribuente, aspetto, questo rilevante, altresì, per individuare la data del commesso reato e della apprensione delle tangenti che gli sarebbero state consegnate dalla teste Magistrelli nei mesi di ottobre, novembre e dicembre 1993; sulle modalità di consegna delle stesse e della documentazione necessaria per procedere agli accertamenti/ nonché sulla impossibilità tecnica del cd. ricarico induttivo, ventilato come mezzo di coartazione; 2.2. erronea applicazione della legge penale (art. 630 cod. proc. pen.) e cumulativi vizi di motivazione sulla irrilevanza della prova testimoniale della [OSCURATO:PERSONA] e la sua rilevanza su aspetti, viceversa /trascurati dalla sentenza di condanna, sul tempus commissi delicti e sulla contraddittorietà della intervenuta assoluzione del [OSCURATO:PERSONA] in relazione all'episodio relativo alla concussione in danno della s.a.s. [OSCURATO:PERSONA], fatto per il quale il [OSCURATO:PERSONA], entrando in rotta di collisione con correo Laugello, si era dimostrato oppositore delle prassi corruttive; 2.3. violazione di legge (art. 636 cod. proc. pen.) e omessa considerazione delle richieste istruttorie poiché il mancato rinvenimento del fascicolo processuale non poteva ridondare a danno della persona condannata. La Corte avrebbe potuto raccogliere le prove rilevanti mediante la escussione della [OSCURATO:PERSONA] e della Magistrelli; -2- (2.4. erronea applicazione della legge penale e cumulativi vizi di motivazione sulla inidoneità delle dichiarazioni della [OSCURATO:PERSONA] a costituire prova nuova, dichiarazioni che, invece, avrebbero dovuto essere lette in una alle prove già in atti in merito a dati già acquisiti quali: la data di rientro del [OSCURATO:PERSONA] dal servizio di accertamento; la impossibilità di condurre verifiche in contemporanea; l'assenza di accordo criminoso sul contiguo episodio della pescheria; la parziale ritrattazione del commercialista Bergallo e le modalità di commissione del reato, nel contesto ambientale in cui si sarebbero svolti i fatti. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato per le ragioni di seguito indicate. 2. La Corte di appello di Torino ha ritenuto strutturalmente inidonee a costituire prova nuova le dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] richiamando una regola di giudizio inconferente al caso in esame poiché il principio secondo cui, nel giudizio di revisione, non può mai costituire nuova prova la testimonianza la cui ammissione sia richiesta al fine di ottenere una diversa e nuova valutazione delle prove già apprezzate con la sentenza di condanna (Sez. 3, n. 14547 del 08/03/2022, C., Rv. 282987 - 01), è relativo ad un caso specifico - la richiesta di escussione delle assistenti che avevano proceduto all'ascolto dei minori, vittima di reato - in cui la prova nuova avrebbe avuto ad oggetto la ricostruzione delle circostanze relative alle modalità di escussione e, pertanto, si trattava di una prova che, strutturalmente, non era idonea a offrire una conoscenza diretta dei fatti perché finalizzata esclusivamente a far rivalutare l'attendibilità di prove già apprezzate nel giudizio di cognizione. 3. Il concetto di prova nuova, come delineato dalla giurisprudenza di legittimità, va ricostruito avendo di mira l'oggetto che essa deve introdurre nel processo di revisione e che si sostanzia comunque nella rappresentazione di un fatto (fondato "eventualmente" sugli elementi potenzialmente idonei a dimostrarlo) in grado di vincere, nel contesto tipico della procedura di ammissibilità, la resistenza del giudicato. Dunque per prove nuove — rilevanti a norma dell'art. 630 lett. c) cod. proc. pen. ai fini dell'ammissibilità della istanza di revisione — devono intendersi non solo le prove sopravvenute alla sentenza definitiva di condanna e quelle scoperte successivamente ad essa, ma anche quelle non acquisite nel precedente giudizio ovvero acquisite, ma non valutate neanche implicitamente, purché non si tratti di prove dichiarate inammissibili o ritenute superflue nel processo di cognizione, eindipendentemente dalla circostanza che l'omessa conoscenza da parte di quest'ultimo sia imputabile a comportamento processuale negligente o addirittura doloso del condannato, rilevante solo ai fini del diritto alla riparazione dell'errore giudiziario (Sez. U, n. 624 del 26/09/2001, dep. 2002, Pisano, Rv. 220443 - 01). L'approdo della giurisprudenza interna si trova in piena armonia con l'interpretazione che la Corte Edu offre in merito all'art. 4, comma 2, protocollo addizionale 7 CEDU, a mente del quale la regola del ne bis in idem, sancita dal comma 1, non impedisce la riapertura del processo, conformemente alla legge ed alla procedura penale dello Stato interessato, se dei fatti nuovi o degli elementi nuovi o un vizio fondamentale nella procedura antecedente avrebbero potuto condizionare l'esito del caso. Nel processo di revisione, è consentito, pertanto, dare accesso anche a prove già presenti agli atti e mai valutate dal giudice della cognizione isebbene rilevanti ai fini del sindacato sulla colpevolezza (Corte Edu, Grande carnera, 08/07/2019, Mihalache c. Romania). 4.Alla stregua di tali coordinate, le dichiarazioni acquisite il 12 marzo 2025, ai sensi degli artt. 391-bis e 393-ter cod. proc. pen., da [OSCURATO:PERSONA] - all'epoca dei fatti funzionaria dell'Agenzia delle Entrate di Albenga e collaboratrice della Sezione accertamenti alle persone fisiche e contenzioso-, in tesi rilevanti ai fini della individuazione del tempus commissi delicti e dei poteri del funzionario [OSCURATO:PERSONA], devono essere valutate, in fase rescindente, in funzione della loro idoneità a ribaltare il costrutto accusatorio quale fonte di prova nuova e, solo una volta concluso tale apprezzamento, il giudice della fase rescindente potrà esaminarne la precisione e determinatezza nonché la concreta incidenza sulle risultanze di prova poste a fondamento del giudizio di colpevolezza. 5.L'ordinanza impugnata non si è attenuta a tali regulae iuris e, sulla base del giudizio di inidoneità strutturale delle dichiarazioni acquisite a costituire prova nuova, i Giudici del merito hanno sbrigativamente esaminato il requisito di attendibilità della dichiarante (ex moglie del [OSCURATO:PERSONA]), evidenziando la genericità e indeterminatezza delle stesse dichiarazioni al confronto con la solidità del quadro probatorio posto a base della condanna (cfr. pag. 2 dell'ordinanza impugnata). 6. Consegue che l'ordinanza impugnata va annullata con rinvio a diversa Corte di appello, tenuto conto che, in tema di revisione, la regola di cui all'art. 623, comma 1, lett. c) cod. proc. pen., secondo cui il rinvio deve essere disposto ad altra Sezione della Corte che ha pronunciato il provvedimento impugnato, si riferisce solo al caso in cui la Corte di Cassazione abbia accolto il ricorso contro la sentenza in materia di revisione e non anche al caso, come quello in esame, in cuil'annullamento abbia riguardato l'ordinanza in materia di revisione (cfr. Sez. 5, n. 47624 del 10/10/2014, Guttadauro, Rv. 261686 - 01). La Corte di appello di Milano, individuata ai sensi dell'art. 11 cod. proc. pen., tenuto conto delle ragioni dell'annullamento, delle prospettazioni svolte con la richiesta di revisione e del contenuto delle dichiarazioni della [OSCURATO:PERSONA], dovrà, pertanto, verificare se tale dichiaraiz9. ni costiuiscono prova nuova e valutare se tali dichiaraìziOni, da sole o unitamente a quelle già acquisite, siano idonee a ribaltare il giudizio di colpevolezza dell'imputato (Sez. 2, n. 18765 del 13/03/2018, Buscaglia, Rv. 273028 - 01). P.Q.M. Annu P.Q.M