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CassazionedecretoSezione 7

Cassazione n. 12540/2025

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/11/2023 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; 62/RG. 36903 [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe indicata per il delitto di resistenza; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto il ricorso inammissibile perché fondato su motivi meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dal giudice di merito con argomenti giuridicamente corretti e privi di manifeste illogicità che ha applicato la consolidata giurisprudenza di legittimità (si veda, in particolare, pag. 1, ove si rinviene congrua giustificazione in ordine alla ritenuta responsabilità penale per il contestato reato e puntuale esame delle pur generiche deduzioni difensive, anche circa l'insussistenza della causa di non pun i bilità); ritenuto manifestamente infondato il motivo relativo all'intervenuta prescrizione del reato, commesso I'll settembre 2017, in quanto al ricorrente è contestata la recidiva reiterata e, dunque, non risulta maturata né quella massima (11 dicembre 2028), né quella ordinaria tra la sentenza di primo grado e il decreto di citazione a giudizio in appello o prima di quella di secondo grado: ritenuto che i motivi afferenti alla determinazione del trattamento punitivo siano generici in quanto la sentenza impugnata ha correttamente richiamato i criteri di cui all'art. 133 cod. pen.; ritenuto che dagli argomenti che precedono consegua l'inammissibilità del ricorso con le conseguenti pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 3

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/11/2023 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; 62/RG. 36903 [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe indicata per il delitto di resistenza; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto il ricorso inammissibile perché fondato su motivi meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dal giudice di merito con argomenti giuridicamente corretti e privi di manifeste illogicità che ha applicato la consolidata giurisprudenza di legittimità (si veda, in particolare, pag. 1, ove si rinviene congrua giustificazione in ordine alla ritenuta responsabilità penale per il contestato reato e puntuale esame delle pur generiche deduzioni difensive, anche circa l'insussistenza della causa di non pun i bilità); ritenuto manifestamente infondato il motivo relativo all'intervenuta prescrizione del reato, commesso I'll settembre 2017, in quanto al ricorrente è contestata la recidiva reiterata e, dunque, non risulta maturata né quella massima (11 dicembre 2028), né quella ordinaria tra la sentenza di primo grado e il decreto di citazione a giudizio in appello o prima di quella di secondo grado: ritenuto che i motivi afferenti alla determinazione del trattamento punitivo siano generici in quanto la sentenza impugnata ha correttamente richiamato i criteri di cui all'art. 133 cod. pen.; ritenuto che dagli argomenti che precedono consegua l'inammissibilità del ricorso con le conseguenti pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 3
Decreto Cassazione n. 12540/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris