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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 30 ottobre 2025

Cassazione n. 34919/2025

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ronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.18298/2021 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA]e [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difes a da gli avvocat i [OSCURATO:PERSONA] eCAMILLO SANTAGATA -controricorrente- avverso la SENTENZA della [OSCURATO:PERSONA] della CAMPANIAn. 5420/2020 depositata i l 12/11/2020 avverso la SENTENZA della [OSCURATO:PERSONA] della CAMPANIA n.4630/2021 depositata il 7/6/2021 Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 30/10/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza n. 5988/2018, depositata il 13/12/2018, la [OSCURATO:PERSONA] di Caserta accoglieva parzialmente il ricorso della [OSCURATO:SOCIETA]. avverso l’avviso di accertamento n. 1121/2917/10, con il quale era stata contestata l’omessa denuncia Tarsu relativa all’anno 2013 in relazione all’immobile ubicato in Vitulazio (CE), strada statale Appia km 196,100 snc, adibito all’attività di recupero e selezione di indumenti sottoposti a trattamenti igienizzanti di scarpe, borse e rispettivi accessori, oltre a cascami tessili. [OSCURATO:PERSONA] di prime cure riteneva fondati gli assunti della ricorrente secondo cui la stessa aveva dimostrato lo smaltimento in proprio di rifiuti speciali non pericolosi tramite contratto con società privata specializzata e l’Ente accertatore aveva erroneamente considerata come imponibile l’intera superficie catastale dell’immobile ove detti rifiuti venivano prodotti, senza applicare la riduzione prevista dalla normativa vigente.

Pertanto, l’importo dovuto veniva ridotto dell’80%, come da normativa di settore, con esclusione delle relative sanzioni.

2. Con sentenza n. 5420/2020, depositata il 12/11/2020, la [OSCURATO:PERSONA] della Campania accoglieva parzialmente l’appello avverso la suddetta sentenza della CTP di Caserta, proposto dalla [OSCURATO:SOCIETA]. per falsa applicazione di legge e segnatamente dell’art. 62, commi 1 e 3, d.lgs. 507/1993, per mancato assolvimento dell’onere della prova da parte della contribuente in relazione alla individuazione delle porzioni dell’immobile in cui venivano prodotti rifiuti speciali, tossici o nocivi smaltiti in proprio, riguardando, invece, la effettuata tassazione rifiuti solidi urbani ed assimilati.

La CTR rigettava, inoltre, l’appello incidentale proposto dalla [OSCURATO:SOCIETA]., con cui era stato chiesto, in accoglimento integrale del ricorso originario, l’annullamento dell’avviso di accertamento ed in subordine la riduzione dell’ammontare della pretesa tributaria, sul ribadito presupposto che i rifiuti prodotti fossero rifiuti speciali smaltiti in proprio come da contratto con società privata.

La CTR motivava la decisione non ritenendo assolto l’onere della prova, gravante sulla contribuente mediante la presentazione della dichiarazione annuale di cui all’art. 70 d.lgs.507/93, relativa all’inidoneità dell’immobile occupato a produrre rifiuti solidi urbani e/o assimilati,ex art. 62, co mma 2 , del citato decreto.

In particolare, la CTR rilevava l’omessa produzione di documenti idonei ad individuare le aree o le superfici non interessate dalla produzione di rifiuti urbani e/o assimilati e dunque a determinare la effettiva superfice calpestabile imponibile.

Quindi, in applicazione dell’art. 38 del regolamento del Comune di Vitulazio relativo alla Tari/Tarsu, rideterminava la superfice tassabile in misura pari all’80% della superfice lorda accertata con classificazione catastale D e non contestata dalla contribuente.

3. Con sentenza n. 4630/21, depositata il 7/06/2021, la [OSCURATO:PERSONA] della Campania dichiarava la inammissibilità del ricorso per revocazione proposto, ex artt. 64 d.lgs. 546/92 e 395, comma 1, n. 4 c.p.c., dalla [OSCURATO:SOCIETA]. avverso la suddetta sentenza n. 5420/2020della medesima CTR.

Pur ammettendo la sussistenza dell’errore di fatto denunciato dalla ricorrente in revocazione, laddove la sentenza di secondo grado aveva affermato l’omesso deposito di documentazione invece allegata agli atti di causa (ossia una perizia tecnica, una visura catastale, contratti e fatture relativiall’auto smaltimento di rifiuti speciali), il Giudice della revocazione escludeva la decisività di siffatto errore.

Nello specifico, rilevava la inidoneità probatoria di una perizia tecnica di parte a fondare una decisione giudiziale e la insufficiente idoneità probatoria della visura catastale, siccome integrante una mera presunzione della rispondenza al vero delle sue risultanze, nonché la mancanza di valenza decisoria delle fatture e dei contratti depositati dalla contribuente, in quanto i rifiuti in questione non erano catalogabili quali pericolosi ex d.lgs.152/2006, con la conseguenza che andavano classificati come rifiuti speciali assimilabili a quelli urbani.

Inoltre, il Giudice della revocazione, a dirimente sostegno della non decisività dell’errore revocatorio, rilevava la pacifica imprescindibilità della denuncia annuale ex art. 70 d.lgs . 507/93, avente ad oggetto le aree inidonee a produrre rifiuti urbani o assimilati, non presentata dalla contribuente.

4. Avverso le sentenze n.5420/18/2020 e n. 4630/15/21 proponeva ricorso per cassazione la [OSCURATO:SOCIETA]. resisteva con controricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con il primo motivo si denunciano violazione e falsa applicazione degli artt. 395, comma 1, n.4 c.p.c. (richiamato dall’art. 64, comma 1, d.lgs. n. 546/1992), 14, comma 10, d.l. n.201/2011, convertito in legge 214/2011 e 62, comma 3, d.lgs. n. 507/1993, relativamente alla sentenza resa all’esito del giudizio di revocazione (avente carattere pregiudiziale rispetto alla sentenza d’appello oggetto di revocazione), per aver ritenuto inammissibile il gravame, pur riconoscendo l’errore di fatto commesso dalla sezione XVIII della medesima CTR, consistente nell’aver escluso l’esistenza in atti di documentazione prodotta dalla [OSCURATO:SOCIETA]. e segnatamente della perizia tecnica descrittiva e della visura catastale dell’immobile in questione.

In particolare, il Giudice della revocazione, nell’escludere la decisività dell’errore, avrebbe errato nel non riconoscere valore probatorio alla perizia e alla visura catastale, benché incontestate e nel ritenere che la perizia non desse diritto quantomeno alla riduzione dell’imposta, sulla scorta della specifica disciplina della Tares di cui all’art. 14 d.l. 201/2011, invocata dalla contribuente sin dal primo grado, nonché dell’art. 62, comma 3, d.lgs. 507/1993, che escludono dalla determinazione della superfice assoggettabile al tributo le aree ove si formano, di regola, rifiuti speciali, a condizione che il produttore ne dimostri l’avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente, con conseguente irrilevanza del dato della non pericolosità dei rifiuti, valorizzato, invece, dal Giudice della revocazione nell’escludere la decisività dell’errore .

La ricorrente, inoltre, a sostegno della ritenuta rilevanza decisiva della documentazione depositata, ha evidenziato la mancata contestazione della perizia prodotta ed il fatto che la stessa fosse già nella disponibilità del Comune di Vitulazio, in quando allegata alle istanze per il rilascio delle autorizzazioni presentate dalla [OSCURATO:SOCIETA].

2. Con il secondo motivo si denunciano violazione e falsa applicazione degli artt. 395, comma 1, n.4 c.p.c. (cui fa rinvio l’art. 64, comma 1, d.lgs. n. 546/1992), 62, comma 2, d.lgs. n. 507/1993 e 7 d.lgs. 546/92, relativamente alla sentenza resa all’esito del giudizio di revocazione, laddove ha escluso la decisività dell’errore di fatto, ritenendo indispensabile la denuncia ex art. 70 d.lgs. 507/1993, pur non avendo il Comune di Vitulazio mai adottato il regolamento Tares e non avendo la CTR provveduto comunque all’accertamento nel merito e, pertanto, ad individuare le aree improduttive di rifiuti assimilabili, pur disponendo della perizia di parte.

I due motivi, da ricondursi all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c. (stante l’inequivocità del dato testuale relativo a l l o specifico motivo dedotto ), entrambi attinenti alla lamentata erronea non decisività della suddetta documentazione depositata dalla contribuente , da esaminarsi pertanto congiuntamente, vanno rigettati, in ragione della fondatezza dell’assorbente rilievo dell’omesso adempimento dell’obbligo informativo ex ante da parte del contribuente, avente ad oggetto l’individuazione dell’area produttiva di rifiuti speciali, non rientrante, pertanto, nella superfice imponibile.

A tal proposito, va premessa la sostanziale e complessiva continuità normativa di natura tributaria tra Tarsu, Tia, Tares e Tari, aventi tutte struttura autoritativa e non sinallagmatica, con conseguente estensione dei principi informatori dell’imposizione e generale doverosità della prestazione, sicché l’esenzione dal pagamento integra sempre l’oggetto di una allegazione, il cui onere della prova grava sul contribuente che intende ottenerla, costituendo le esenzioni, anche parziali, eccezioni alla regola generale di pagamento del tributo da parte di tutti coloro che occupano o detengono immobili nella zone del territorio comunale (tra le altre, Cass. n. 21689/25; Cass. n. 2623/2023).

Siffatto obbligo informativo, previsto dall’art. 70 d.lgs. n. 507/1993 per la Tarsu, è ribadito dall’art.14, commi 33 e 34, d.l. 201/2011, convertito con modificazioni nella legge n. 214/2011, che ha introdotto la Tares, per il solo anno di imposta 2013, in sostituzione degli omologhi preesistenti tributi dovuti ai Comuni per il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti.

Posta l’estensibilità alla Tares degli orientamenti di legittimità formatisi per i tributi omologhi precedenti (vedi Cass. n. 21968/2025; Cass. n. 14781/2025; Cass. n. 2268/2024), si è affermato, anche con specifico riferimento alla Tares (Cass. n. 21968/2025), che, pur operando il principio secondo il quale spetta all’amministrazione comunale provare i fatti che costituiscono fonte dell’obbligazione tributaria (ossia l’occupazione di aree nel territorio comunale), per quanto attiene alla quantificazione del tributo grava sull’interessato, oltre all’obbligo di denuncia ai sensi dell’art. 70 d.lgs. n. 507/93, un onere di informazione, al fine di ottenere l’esclusione di determinate aree dalla superfice tassabile, ponendosi tale esclusione come eccezione alla regola generale.

Trattasi, quindi, come chiarito da questa Corte (Cass. n. 8595/2025; Cass . n. 21689/2025), di un obbligo dichiarativoex ante, non essendo sufficiente il solo onere di dimostrare ex postla tipologia di rifiuti prodotti in prevalenza e l’avvenuto smaltimento in proprio degli stessi nel rispetto del d.P.R. n. 254/2003.

Ciò anche per la Tares, atteso che l’art. 14, commi 33 e 34, d.l. 201/2011, convertito nella legge 214/2011, ha ribadito detto onere informativo a carico del contribuente (vedi Cass.n. 21968/2025).

La dedotta omessa adozione del regolamento Tares da parte del Comune di Vitulazio non ha fatto venir meno, per il 2013, diversamente da quanto sostenuto dalla contribuente, l’onere informativo ex ante da parte della stessa, siccome ulteriore rispetto all’obbligo di denuncia ex art. 70 d.lgs 507/93(vedi Cass. n. 8595/2025) ; né l’inosservanza di tale onere informativo ex ante sarebbe stata rimediabile dall’accertamento giudiziale ex post, rivendicato dalla contribuente sulla scorta della documentazione prodotta nel giudizio di merito (la perizia di parte, depositata, peraltro, per la prima volta in appello, in allegato alle controdeduzioni contenenti l’appello incidentale).

3. Con il terzo motivo la ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 395, comma 1, n.4 c.p.c. (cui fa rinvio l’art. 64, comma 1, d.lgs. n. 546/1992) e dell’art. 115 c.p.c., laddove la sentenza resa all’esito del giudizio di revocazione ha escluso la idoneità probatoria della perizia di parte, da cui si evinceva la consistenza dell’area produttiva di rifiuti urbani e/o assimilati e di quella invece non imponibile, sebbene le risultanze dell’elaborato non fossero state contestate dalla [OSCURATO:SOCIETA]., al pari della circostanza che tale perizia fosse già in possesso del Comune di Vitulazio.

Il motivo, da ricondursi all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c. (stante l’inequivocità del dato testuale relativo allo specifico motivo dedotto ) , è infondato.

Premesso che ogni questione in merito alla rilevanza probatoria della suddetta perizia di parte è resa ininfluente ed assorbita dall’omesso adempimento dell’obbligo di informazione preventiva da parte del contribuente, di cui si è detto, va rilevato che la perizia di parte non costituisce un mezzo di prova, nemmeno rispetto ai fatti che il consulente asserisce di aver accertato e ad essa si può solo riconoscere valore di indizio, al pari di ogni documento proveniente da un terzo, il cui apprezzamento è affidato alla valutazione discrezionale del giudice di merito ma della quale non è obbligato in nessun caso a tenere conto (vedi Cass. n. 33503/2018; Cass. n. 2052/2025).

In ragione di tale natura della perizia stragiudiziale, “le conclusioni ivi raggiunte non possono formare oggetto di applicazione del principio di non contestazione ai sensi dell'art.115 cod. proc. civ. perché esse non assurgono a fatto giuridico provato e sono un mero elemento indiziarlo soggetto a doverosa valutazione da parte del giudice» (Cass. 23/11/2022 n. 34450).

Inoltre, con specifico riguardo alla posizione dell’Amministrazione, il principio di non contestazione non implica a carico della stessa, a fronte dei motivi di impugnazione proposti dal contribuente, un onere di allegazione ulteriore rispetto a quanto contestato mediante l'atto impositivo, in quanto detto atto costituisce nel suo complesso, nei limiti delle censure del ricorrente, l'oggetto del giudizio (Cass. 23/07/2019, n. 19806).

Pertanto, nel processo tributario, qualora l’Amministrazione finanziaria difenda l’atto impositivo avverso le critiche proposte dal contribuente, che domanda di rigettare, per ciò solo devono ritenersi contestate le tesi difensive proposte dalla controparte (Cass. 03/09/2024, n. 23599). ” (Cass. n. 2052/2025).

Quanto allo specifico assunto della non contestazione da parte della [OSCURATO:SOCIETA]. anche della circostanza che detta perizia fosse già in possesso del comune di Vitulazio, va evidenziato che la questione non risulta trattata dalla sentenza di revocazione impugnata (né da quella d’appello) e che la ricorrente non ha dedotto l’avvenuta specifica allegazione in sede di merito della non contestazione della suddetta circostanza (limitandosi a dedurre, in un estratto del motivo di appello incidentale trascritto nel ricorso, che il Comune aveva ladisponibilità della perizia a firma Geom.

Corcione da cui sarebbe stata evincibile la porzione dell’area eventualmente produttiva di rifiuti urbani e/o assimilati, inferiore a quella determinata dalla CTP) e tantomeno ha individuato l’atto contenente tale allegazione.

Imponendo il principio diautosufficienza del ricorso per Cassazione di indicare in quale sede e modo la circostanza ritenuta incontestata sia stata provata o ritenuta pacifica (Cass. n.10761/22) e dovendo ritenersi altrimenti la novità della censura (vedi Cass. n. 3473/2025; Cass. n. 2038/2019), essa risulta inammissibile.

4. Con il quarto motivo, esteso anche alla sentenza d’appello, la ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 395, comma 1, n.4 c.p.c. (cui fa rinvio l’art. 64, comma1, d.lgs. n. 546/1992) e 195, comma 2, lettera e), d.lgs. 152/2006, laddove il Giudice del merito ha escluso la decisività dell’errore di fatto in ragione della ritenuta non pericolosità dei rifiuti prodotti, atteso che (senza contestazioni) non si tratta di rifiuti pericolosi bensì di rifiuti speciali non assimilabili e/o non assimilati, non essendovi alcun regolamento comunale Tares che ne abbia operato la assimilazione a quelli urbani e che una siffatta previsione regolamentare sarebbe stata comunque illegittima.

Trattasi di motivo, da ricondursi all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., (stante l’inequivocità del dato testuale relativo allo specifico motivo dedotto) assorbito dal dirimente rilievo dell’omesso adempimento dell’obbligo informativo ex ante da parte della contribuente avente ad oggetto l’individuazione dell’area produttiva di rifiuti speciali, alla luce del quale è ininfluente l’erronea automatica equiparazione operata dai Giudici di merito tra rifiuto non pericoloso e rifiuto speciale assimilabile a quelli urbani (determinante la lamentata violazione dell’art. 194, comma 2, lettera e), d.lgs 152/2006, che impone espressi limiti alla potestà regolamentare di assimilazione ai rifiuti urbani).

5. Con il quinto motivo la ricorrente deduce la violazione del giudicato formatosi tra le stesse parti sull’esistenza di una superficie imponibile pari a mq 205,55, così determinata, con riferimento alla Tari 2019, dalla sentenza della CTP di Caserta n. 5405/19, assumendo che il criterio dell’autonomia dei periodi di imposta non impedirebbe la capacità espansiva del giudicato, in quanto attinente ad elementi costitutivi della fattispecie a carattere duraturo.

Il motivo è infondato.

L'accertamento relativo allosmaltimento in proprio di rifiuti speciali integra, invece, un elemento della fattispecie privo di durevolezza, in quanto suscettibile di modifiche e variazioni dall'uno all'altro periodo di imposta, con la conseguenza che la parte non può utilmente invocare, sotto tale profilo, ilgiudicato esterno relativo ad altre annualità. (Cass. n. 29538/2024; Cass. n. 2305/2024; Cass. n. 8990/2023; Cass. n. 21555/2022; Cass. n. 21680/2021; Cass., n. 20969/2020).

Peraltro, la sentenza irrevocabile depositata dalla ricorrente quantifica l’estensione dell’area tassabile ai fini Tari per l’anno 2019 sulla scorta di un contratto stipulato dalla [OSCURATO:SOCIETA]. con la [OSCURATO:SOCIETA]. e di un elaborato peritale di parte, allegati dalla ricorrente nel giudizio di merito definito dalla suddetta sentenza e non meglio individuati dalla stessa, documenti sulla cui coincidenza con quelli sulla scorta dei quali la ricorrente chiede di determinare la superficie imponibile anche per l’anno di imposta 2013 non v’è certezza, tanto più che quest’ultima superficie risulta indicata dalla contribuente nella diversa estensione di mq 117,20 (a fronte di una superficie imponibile pari a mq 205,55 accertata dalla sentenza irrevocabile).

6. Con il sesto motivo, relativo alla sentenza d’appello della CTR, la ricorrente deduce la violazione dell’art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c. in relazione all’art. 112 c.p.c., per omessa pronuncia, nonché la violazione dell’art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c., per omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti.

Lamenta all’uopo la ricorrente l’omesso esame dei motivi dell’appello incidentale, sia con riferimento alla dedotta carenza di motivazione dell’atto impositivo in punto di determinazione della superficie tassabile indicata, sia con riferimento alla confutazione, operata dalla contribuente mediante la perizia di parte (il cui omesso esame integrerebbe anche violazione dell’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.), dell’estensione dell’area asseritamente imponibile, sia con riferimento alla dedotta applicabilità della disciplina della Tarese non della Tarsu.

Il motivo è inammissibile e comunque infondato.

Ove si denunci la mancata pronuncia su motivi d’appello, sebbene in virtù di una letturaelastica del principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, recepita, in conformità all’evoluzione della giurisprudenza di questa Corte, dal nuovo testo dell’articolo 366, numero 6, c.p.c., possa ritenersi che la trascrizione del motivo non sia indispensabile, è però necessario che il suo contenuto sia sufficientemente determinato e che, comunque, sia fornita un’indicazione circostanziata che ne consenta l’individuazione nell’ambito dell’atto d’appello (Cass. n. 11325/2023).

Nel caso di specie, i motivi dell’appello incidentale di cui si lamenta la pretermissione non risultano riportati in maniera circostanziata ma in estrema sintesi e l’unico stralcio trascritto, volto ad argomentare la omessa pronuncia sulla domanda subordinata di rideterminazione dell’imposta sulla scorta della superficie imponibile risultante dalla perizia di parte, si limita ad affermare la disponibilità, da parte del Comune, di tale perizia da cui evincere l’area effettivamente tassabile.

Inoltre, l’atto di appello non risulta nemmeno espressamente indicato in ricorso tra gli allegati (e tantomeno depositato unitamente allo stesso), al pari dell’avviso di accertamento del quale viene contestata l’omessa motivazione con riferimento alla determinazione della superficie imponibile, di cui sarebbe stato necessario riportare il contenuto in ricorso, essendo dedotto un vizio di motivazione di un atto amministrativo (Cass.n. 13358/2025), sicché deve ritenersi violato il principio, sancito dall'art.366 c.p.c., di autosufficienza del ricorso per cassazione, il quale deve consentire la verifica della censura esclusivamente mediante l'esame del ricorso stesso.

Comunque, poiché il rigetto dell’appello incidentale risulta prospettato dalla CTR quale necessaria conseguenza del parziale accoglimento dell’appello principale, laddove la sentenza, ritenuto non adempiuto dalla contribuente l’onere della prova in merito alla individuazione delle aree escluse dalla produzione di rifiuti urbani e assimilati, ha rideterminato la superficie imponibile sulla scorta di quella “accertata dall’Ufficio non contestata dal contribuente con Planimetrie, Perizia tecnica…”, deve ritenersi che la CTR si sia pertanto pronunciata, disattendendola, anche sulla domanda di riduzione dell’importo nei termini richiesti dalla appellante incidentale.

Va, a tal proposito, evidenziato che le Sezioni Unite della Corte hanno statuito che la riformulazione dell'art. 360, comma1, n. 5, c.p.c., disposta dall'art. 54, d.l.n. 83/2012, convertito in l egge n. 134/ 2012, deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall'art. 12 preleggi, come riduzione al minimo costituzionale del sindacato di legittimità sulla motivazione; pertanto, è denunciabile in Cassazione solo l'anomalia motivazionale che si tramuti in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all'esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali; tale anomalia si esaurisce nella mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico, nella motivazione apparente, nel contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili e nella motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di sufficienza della motivazione (Cass. Sez.

U.n. 19881/2014; Cass. Sez.

U.n. 8053/2014).

Non è pertanto idonea ad integrare l’omessa pronuncia l’assenza di una specifica argomentazione a sostegno del rigetto della pretesa fatta valere, quando tale pretesa risulti incompatibile con l’impostazione logico-giuridica della pronuncia (Cass. n. 16703/2022; Cass. n. 29191/17), come appunto nel caso di specie, di rigetto dell’appello incidentale quale conseguenza della pronuncia principale.

Inoltre, in tema di ricorso per cassazione, per integrare il vizio diomessa pronuncia è necessaria l'illustrazione del carattere decisivo della prospettata violazione, dimostrando che la mancata pronuncia ha riguardato una questione astrattamente rilevante, posto che, altrimenti, si dovrebbe cassare inutilmente la decisione gravata (Cass. n. 10290/2025).

Nel caso di specie, il carattere dirimente dell’omesso adempimento da parte della contribuente dell’obbligo di informazione preventiva, sussistente sia nella vigenza della disciplina della Tarsu che della Tares, esclude il vizio di omessa pronuncia e, come sopra già evidenziato, priva di decisività la questione relativa all’individuazione dell’area imponibile, escludendo anche la violazione dell’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

Il ricorso avverso entrambe le sentenze impugnate va, pertanto, rigettato.

Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza della controricorrentee si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M rigetta il ricorso; condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio in favore della controricorrente, che liquida in euro 1.486,00 per compensi ed in euro 200,00 per esborsi, oltre al rimborso forfettario nella misura del 15%, IVA e CAP.

Ai sensi dell’art. 13,comma 1-quater , d.P.R. n. 115 / 2002,

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.18298/2021 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA]e [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difes a da gli avvocat i [OSCURATO:PERSONA] eCAMILLO SANTAGATA -controricorrente- avverso la SENTENZA della [OSCURATO:PERSONA] della CAMPANIAn. 5420/2020 depositata i l 12/11/2020 avverso la SENTENZA della [OSCURATO:PERSONA] della CAMPANIA n.4630/2021 depositata il 7/6/2021 Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 30/10/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza n. 5988/2018, depositata il 13/12/2018, la [OSCURATO:PERSONA] di Caserta accoglieva parzialmente il ricorso della [OSCURATO:SOCIETA]. avverso l’avviso di accertamento n. 1121/2917/10, con il quale era stata contestata l’omessa denuncia Tarsu relativa all’anno 2013 in relazione all’immobile ubicato in Vitulazio (CE), strada statale Appia km 196,100 snc, adibito all’attività di recupero e selezione di indumenti sottoposti a trattamenti igienizzanti di scarpe, borse e rispettivi accessori, oltre a cascami tessili. [OSCURATO:PERSONA] di prime cure riteneva fondati gli assunti della ricorrente secondo cui la stessa aveva dimostrato lo smaltimento in proprio di rifiuti speciali non pericolosi tramite contratto con società privata specializzata e l’Ente accertatore aveva erroneamente considerata come imponibile l’intera superficie catastale dell’immobile ove detti rifiuti venivano prodotti, senza applicare la riduzione prevista dalla normativa vigente. Pertanto, l’importo dovuto veniva ridotto dell’80%, come da normativa di settore, con esclusione delle relative sanzioni. 2. Con sentenza n. 5420/2020, depositata il 12/11/2020, la [OSCURATO:PERSONA] della Campania accoglieva parzialmente l’appello avverso la suddetta sentenza della CTP di Caserta, proposto dalla [OSCURATO:SOCIETA]. per falsa applicazione di legge e segnatamente dell’art. 62, commi 1 e 3, d.lgs. 507/1993, per mancato assolvimento dell’onere della prova da parte della contribuente in relazione alla individuazione delle porzioni dell’immobile in cui venivano prodotti rifiuti speciali, tossici o nocivi smaltiti in proprio, riguardando, invece, la effettuata tassazione rifiuti solidi urbani ed assimilati. La CTR rigettava, inoltre, l’appello incidentale proposto dalla [OSCURATO:SOCIETA]., con cui era stato chiesto, in accoglimento integrale del ricorso originario, l’annullamento dell’avviso di accertamento ed in subordine la riduzione dell’ammontare della pretesa tributaria, sul ribadito presupposto che i rifiuti prodotti fossero rifiuti speciali smaltiti in proprio come da contratto con società privata. La CTR motivava la decisione non ritenendo assolto l’onere della prova, gravante sulla contribuente mediante la presentazione della dichiarazione annuale di cui all’art. 70 d.lgs.507/93, relativa all’inidoneità dell’immobile occupato a produrre rifiuti solidi urbani e/o assimilati,ex art. 62, co mma 2 , del citato decreto. In particolare, la CTR rilevava l’omessa produzione di documenti idonei ad individuare le aree o le superfici non interessate dalla produzione di rifiuti urbani e/o assimilati e dunque a determinare la effettiva superfice calpestabile imponibile. Quindi, in applicazione dell’art. 38 del regolamento del Comune di Vitulazio relativo alla Tari/Tarsu, rideterminava la superfice tassabile in misura pari all’80% della superfice lorda accertata con classificazione catastale D e non contestata dalla contribuente. 3. Con sentenza n. 4630/21, depositata il 7/06/2021, la [OSCURATO:PERSONA] della Campania dichiarava la inammissibilità del ricorso per revocazione proposto, ex artt. 64 d.lgs. 546/92 e 395, comma 1, n. 4 c.p.c., dalla [OSCURATO:SOCIETA]. avverso la suddetta sentenza n. 5420/2020della medesima CTR. Pur ammettendo la sussistenza dell’errore di fatto denunciato dalla ricorrente in revocazione, laddove la sentenza di secondo grado aveva affermato l’omesso deposito di documentazione invece allegata agli atti di causa (ossia una perizia tecnica, una visura catastale, contratti e fatture relativiall’auto smaltimento di rifiuti speciali), il Giudice della revocazione escludeva la decisività di siffatto errore. Nello specifico, rilevava la inidoneità probatoria di una perizia tecnica di parte a fondare una decisione giudiziale e la insufficiente idoneità probatoria della visura catastale, siccome integrante una mera presunzione della rispondenza al vero delle sue risultanze, nonché la mancanza di valenza decisoria delle fatture e dei contratti depositati dalla contribuente, in quanto i rifiuti in questione non erano catalogabili quali pericolosi ex d.lgs.152/2006, con la conseguenza che andavano classificati come rifiuti speciali assimilabili a quelli urbani. Inoltre, il Giudice della revocazione, a dirimente sostegno della non decisività dell’errore revocatorio, rilevava la pacifica imprescindibilità della denuncia annuale ex art. 70 d.lgs . 507/93, avente ad oggetto le aree inidonee a produrre rifiuti urbani o assimilati, non presentata dalla contribuente. 4. Avverso le sentenze n.5420/18/2020 e n. 4630/15/21 proponeva ricorso per cassazione la [OSCURATO:SOCIETA]. resisteva con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo si denunciano violazione e falsa applicazione degli artt. 395, comma 1, n.4 c.p.c. (richiamato dall’art. 64, comma 1, d.lgs. n. 546/1992), 14, comma 10, d.l. n.201/2011, convertito in legge 214/2011 e 62, comma 3, d.lgs. n. 507/1993, relativamente alla sentenza resa all’esito del giudizio di revocazione (avente carattere pregiudiziale rispetto alla sentenza d’appello oggetto di revocazione), per aver ritenuto inammissibile il gravame, pur riconoscendo l’errore di fatto commesso dalla sezione XVIII della medesima CTR, consistente nell’aver escluso l’esistenza in atti di documentazione prodotta dalla [OSCURATO:SOCIETA]. e segnatamente della perizia tecnica descrittiva e della visura catastale dell’immobile in questione. In particolare, il Giudice della revocazione, nell’escludere la decisività dell’errore, avrebbe errato nel non riconoscere valore probatorio alla perizia e alla visura catastale, benché incontestate e nel ritenere che la perizia non desse diritto quantomeno alla riduzione dell’imposta, sulla scorta della specifica disciplina della Tares di cui all’art. 14 d.l. 201/2011, invocata dalla contribuente sin dal primo grado, nonché dell’art. 62, comma 3, d.lgs. 507/1993, che escludono dalla determinazione della superfice assoggettabile al tributo le aree ove si formano, di regola, rifiuti speciali, a condizione che il produttore ne dimostri l’avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente, con conseguente irrilevanza del dato della non pericolosità dei rifiuti, valorizzato, invece, dal Giudice della revocazione nell’escludere la decisività dell’errore . La ricorrente, inoltre, a sostegno della ritenuta rilevanza decisiva della documentazione depositata, ha evidenziato la mancata contestazione della perizia prodotta ed il fatto che la stessa fosse già nella disponibilità del Comune di Vitulazio, in quando allegata alle istanze per il rilascio delle autorizzazioni presentate dalla [OSCURATO:SOCIETA]. 2. Con il secondo motivo si denunciano violazione e falsa applicazione degli artt. 395, comma 1, n.4 c.p.c. (cui fa rinvio l’art. 64, comma 1, d.lgs. n. 546/1992), 62, comma 2, d.lgs. n. 507/1993 e 7 d.lgs. 546/92, relativamente alla sentenza resa all’esito del giudizio di revocazione, laddove ha escluso la decisività dell’errore di fatto, ritenendo indispensabile la denuncia ex art. 70 d.lgs. 507/1993, pur non avendo il Comune di Vitulazio mai adottato il regolamento Tares e non avendo la CTR provveduto comunque all’accertamento nel merito e, pertanto, ad individuare le aree improduttive di rifiuti assimilabili, pur disponendo della perizia di parte. I due motivi, da ricondursi all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c. (stante l’inequivocità del dato testuale relativo a l l o specifico motivo dedotto ), entrambi attinenti alla lamentata erronea non decisività della suddetta documentazione depositata dalla contribuente , da esaminarsi pertanto congiuntamente, vanno rigettati, in ragione della fondatezza dell’assorbente rilievo dell’omesso adempimento dell’obbligo informativo ex ante da parte del contribuente, avente ad oggetto l’individuazione dell’area produttiva di rifiuti speciali, non rientrante, pertanto, nella superfice imponibile. A tal proposito, va premessa la sostanziale e complessiva continuità normativa di natura tributaria tra Tarsu, Tia, Tares e Tari, aventi tutte struttura autoritativa e non sinallagmatica, con conseguente estensione dei principi informatori dell’imposizione e generale doverosità della prestazione, sicché l’esenzione dal pagamento integra sempre l’oggetto di una allegazione, il cui onere della prova grava sul contribuente che intende ottenerla, costituendo le esenzioni, anche parziali, eccezioni alla regola generale di pagamento del tributo da parte di tutti coloro che occupano o detengono immobili nella zone del territorio comunale (tra le altre, Cass. n. 21689/25; Cass. n. 2623/2023). Siffatto obbligo informativo, previsto dall’art. 70 d.lgs. n. 507/1993 per la Tarsu, è ribadito dall’art.14, commi 33 e 34, d.l. 201/2011, convertito con modificazioni nella legge n. 214/2011, che ha introdotto la Tares, per il solo anno di imposta 2013, in sostituzione degli omologhi preesistenti tributi dovuti ai Comuni per il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti. Posta l’estensibilità alla Tares degli orientamenti di legittimità formatisi per i tributi omologhi precedenti (vedi Cass. n. 21968/2025; Cass. n. 14781/2025; Cass. n. 2268/2024), si è affermato, anche con specifico riferimento alla Tares (Cass. n. 21968/2025), che, pur operando il principio secondo il quale spetta all’amministrazione comunale provare i fatti che costituiscono fonte dell’obbligazione tributaria (ossia l’occupazione di aree nel territorio comunale), per quanto attiene alla quantificazione del tributo grava sull’interessato, oltre all’obbligo di denuncia ai sensi dell’art. 70 d.lgs. n. 507/93, un onere di informazione, al fine di ottenere l’esclusione di determinate aree dalla superfice tassabile, ponendosi tale esclusione come eccezione alla regola generale. Trattasi, quindi, come chiarito da questa Corte (Cass. n. 8595/2025; Cass . n. 21689/2025), di un obbligo dichiarativoex ante, non essendo sufficiente il solo onere di dimostrare ex postla tipologia di rifiuti prodotti in prevalenza e l’avvenuto smaltimento in proprio degli stessi nel rispetto del d.P.R. n. 254/2003. Ciò anche per la Tares, atteso che l’art. 14, commi 33 e 34, d.l. 201/2011, convertito nella legge 214/2011, ha ribadito detto onere informativo a carico del contribuente (vedi Cass.n. 21968/2025). La dedotta omessa adozione del regolamento Tares da parte del Comune di Vitulazio non ha fatto venir meno, per il 2013, diversamente da quanto sostenuto dalla contribuente, l’onere informativo ex ante da parte della stessa, siccome ulteriore rispetto all’obbligo di denuncia ex art. 70 d.lgs 507/93(vedi Cass. n. 8595/2025) ; né l’inosservanza di tale onere informativo ex ante sarebbe stata rimediabile dall’accertamento giudiziale ex post, rivendicato dalla contribuente sulla scorta della documentazione prodotta nel giudizio di merito (la perizia di parte, depositata, peraltro, per la prima volta in appello, in allegato alle controdeduzioni contenenti l’appello incidentale). 3. Con il terzo motivo la ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 395, comma 1, n.4 c.p.c. (cui fa rinvio l’art. 64, comma 1, d.lgs. n. 546/1992) e dell’art. 115 c.p.c., laddove la sentenza resa all’esito del giudizio di revocazione ha escluso la idoneità probatoria della perizia di parte, da cui si evinceva la consistenza dell’area produttiva di rifiuti urbani e/o assimilati e di quella invece non imponibile, sebbene le risultanze dell’elaborato non fossero state contestate dalla [OSCURATO:SOCIETA]., al pari della circostanza che tale perizia fosse già in possesso del Comune di Vitulazio. Il motivo, da ricondursi all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c. (stante l’inequivocità del dato testuale relativo allo specifico motivo dedotto ) , è infondato. Premesso che ogni questione in merito alla rilevanza probatoria della suddetta perizia di parte è resa ininfluente ed assorbita dall’omesso adempimento dell’obbligo di informazione preventiva da parte del contribuente, di cui si è detto, va rilevato che la perizia di parte non costituisce un mezzo di prova, nemmeno rispetto ai fatti che il consulente asserisce di aver accertato e ad essa si può solo riconoscere valore di indizio, al pari di ogni documento proveniente da un terzo, il cui apprezzamento è affidato alla valutazione discrezionale del giudice di merito ma della quale non è obbligato in nessun caso a tenere conto (vedi Cass. n. 33503/2018; Cass. n. 2052/2025). In ragione di tale natura della perizia stragiudiziale, “le conclusioni ivi raggiunte non possono formare oggetto di applicazione del principio di non contestazione ai sensi dell'art.115 cod. proc. civ. perché esse non assurgono a fatto giuridico provato e sono un mero elemento indiziarlo soggetto a doverosa valutazione da parte del giudice» (Cass. 23/11/2022 n. 34450). Inoltre, con specifico riguardo alla posizione dell’Amministrazione, il principio di non contestazione non implica a carico della stessa, a fronte dei motivi di impugnazione proposti dal contribuente, un onere di allegazione ulteriore rispetto a quanto contestato mediante l'atto impositivo, in quanto detto atto costituisce nel suo complesso, nei limiti delle censure del ricorrente, l'oggetto del giudizio (Cass. 23/07/2019, n. 19806). Pertanto, nel processo tributario, qualora l’Amministrazione finanziaria difenda l’atto impositivo avverso le critiche proposte dal contribuente, che domanda di rigettare, per ciò solo devono ritenersi contestate le tesi difensive proposte dalla controparte (Cass. 03/09/2024, n. 23599). ” (Cass. n. 2052/2025). Quanto allo specifico assunto della non contestazione da parte della [OSCURATO:SOCIETA]. anche della circostanza che detta perizia fosse già in possesso del comune di Vitulazio, va evidenziato che la questione non risulta trattata dalla sentenza di revocazione impugnata (né da quella d’appello) e che la ricorrente non ha dedotto l’avvenuta specifica allegazione in sede di merito della non contestazione della suddetta circostanza (limitandosi a dedurre, in un estratto del motivo di appello incidentale trascritto nel ricorso, che il Comune aveva ladisponibilità della perizia a firma Geom. Corcione da cui sarebbe stata evincibile la porzione dell’area eventualmente produttiva di rifiuti urbani e/o assimilati, inferiore a quella determinata dalla CTP) e tantomeno ha individuato l’atto contenente tale allegazione. Imponendo il principio diautosufficienza del ricorso per Cassazione di indicare in quale sede e modo la circostanza ritenuta incontestata sia stata provata o ritenuta pacifica (Cass. n.10761/22) e dovendo ritenersi altrimenti la novità della censura (vedi Cass. n. 3473/2025; Cass. n. 2038/2019), essa risulta inammissibile. 4. Con il quarto motivo, esteso anche alla sentenza d’appello, la ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 395, comma 1, n.4 c.p.c. (cui fa rinvio l’art. 64, comma1, d.lgs. n. 546/1992) e 195, comma 2, lettera e), d.lgs. 152/2006, laddove il Giudice del merito ha escluso la decisività dell’errore di fatto in ragione della ritenuta non pericolosità dei rifiuti prodotti, atteso che (senza contestazioni) non si tratta di rifiuti pericolosi bensì di rifiuti speciali non assimilabili e/o non assimilati, non essendovi alcun regolamento comunale Tares che ne abbia operato la assimilazione a quelli urbani e che una siffatta previsione regolamentare sarebbe stata comunque illegittima. Trattasi di motivo, da ricondursi all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., (stante l’inequivocità del dato testuale relativo allo specifico motivo dedotto) assorbito dal dirimente rilievo dell’omesso adempimento dell’obbligo informativo ex ante da parte della contribuente avente ad oggetto l’individuazione dell’area produttiva di rifiuti speciali, alla luce del quale è ininfluente l’erronea automatica equiparazione operata dai Giudici di merito tra rifiuto non pericoloso e rifiuto speciale assimilabile a quelli urbani (determinante la lamentata violazione dell’art. 194, comma 2, lettera e), d.lgs 152/2006, che impone espressi limiti alla potestà regolamentare di assimilazione ai rifiuti urbani). 5. Con il quinto motivo la ricorrente deduce la violazione del giudicato formatosi tra le stesse parti sull’esistenza di una superficie imponibile pari a mq 205,55, così determinata, con riferimento alla Tari 2019, dalla sentenza della CTP di Caserta n. 5405/19, assumendo che il criterio dell’autonomia dei periodi di imposta non impedirebbe la capacità espansiva del giudicato, in quanto attinente ad elementi costitutivi della fattispecie a carattere duraturo. Il motivo è infondato. L'accertamento relativo allosmaltimento in proprio di rifiuti speciali integra, invece, un elemento della fattispecie privo di durevolezza, in quanto suscettibile di modifiche e variazioni dall'uno all'altro periodo di imposta, con la conseguenza che la parte non può utilmente invocare, sotto tale profilo, ilgiudicato esterno relativo ad altre annualità. (Cass. n. 29538/2024; Cass. n. 2305/2024; Cass. n. 8990/2023; Cass. n. 21555/2022; Cass. n. 21680/2021; Cass., n. 20969/2020). Peraltro, la sentenza irrevocabile depositata dalla ricorrente quantifica l’estensione dell’area tassabile ai fini Tari per l’anno 2019 sulla scorta di un contratto stipulato dalla [OSCURATO:SOCIETA]. con la [OSCURATO:SOCIETA]. e di un elaborato peritale di parte, allegati dalla ricorrente nel giudizio di merito definito dalla suddetta sentenza e non meglio individuati dalla stessa, documenti sulla cui coincidenza con quelli sulla scorta dei quali la ricorrente chiede di determinare la superficie imponibile anche per l’anno di imposta 2013 non v’è certezza, tanto più che quest’ultima superficie risulta indicata dalla contribuente nella diversa estensione di mq 117,20 (a fronte di una superficie imponibile pari a mq 205,55 accertata dalla sentenza irrevocabile). 6. Con il sesto motivo, relativo alla sentenza d’appello della CTR, la ricorrente deduce la violazione dell’art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c. in relazione all’art. 112 c.p.c., per omessa pronuncia, nonché la violazione dell’art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c., per omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti. Lamenta all’uopo la ricorrente l’omesso esame dei motivi dell’appello incidentale, sia con riferimento alla dedotta carenza di motivazione dell’atto impositivo in punto di determinazione della superficie tassabile indicata, sia con riferimento alla confutazione, operata dalla contribuente mediante la perizia di parte (il cui omesso esame integrerebbe anche violazione dell’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.), dell’estensione dell’area asseritamente imponibile, sia con riferimento alla dedotta applicabilità della disciplina della Tarese non della Tarsu. Il motivo è inammissibile e comunque infondato. Ove si denunci la mancata pronuncia su motivi d’appello, sebbene in virtù di una letturaelastica del principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, recepita, in conformità all’evoluzione della giurisprudenza di questa Corte, dal nuovo testo dell’articolo 366, numero 6, c.p.c., possa ritenersi che la trascrizione del motivo non sia indispensabile, è però necessario che il suo contenuto sia sufficientemente determinato e che, comunque, sia fornita un’indicazione circostanziata che ne consenta l’individuazione nell’ambito dell’atto d’appello (Cass. n. 11325/2023). Nel caso di specie, i motivi dell’appello incidentale di cui si lamenta la pretermissione non risultano riportati in maniera circostanziata ma in estrema sintesi e l’unico stralcio trascritto, volto ad argomentare la omessa pronuncia sulla domanda subordinata di rideterminazione dell’imposta sulla scorta della superficie imponibile risultante dalla perizia di parte, si limita ad affermare la disponibilità, da parte del Comune, di tale perizia da cui evincere l’area effettivamente tassabile. Inoltre, l’atto di appello non risulta nemmeno espressamente indicato in ricorso tra gli allegati (e tantomeno depositato unitamente allo stesso), al pari dell’avviso di accertamento del quale viene contestata l’omessa motivazione con riferimento alla determinazione della superficie imponibile, di cui sarebbe stato necessario riportare il contenuto in ricorso, essendo dedotto un vizio di motivazione di un atto amministrativo (Cass.n. 13358/2025), sicché deve ritenersi violato il principio, sancito dall'art.366 c.p.c., di autosufficienza del ricorso per cassazione, il quale deve consentire la verifica della censura esclusivamente mediante l'esame del ricorso stesso. Comunque, poiché il rigetto dell’appello incidentale risulta prospettato dalla CTR quale necessaria conseguenza del parziale accoglimento dell’appello principale, laddove la sentenza, ritenuto non adempiuto dalla contribuente l’onere della prova in merito alla individuazione delle aree escluse dalla produzione di rifiuti urbani e assimilati, ha rideterminato la superficie imponibile sulla scorta di quella “accertata dall’Ufficio non contestata dal contribuente con Planimetrie, Perizia tecnica…”, deve ritenersi che la CTR si sia pertanto pronunciata, disattendendola, anche sulla domanda di riduzione dell’importo nei termini richiesti dalla appellante incidentale. Va, a tal proposito, evidenziato che le Sezioni Unite della Corte hanno statuito che la riformulazione dell'art. 360, comma1, n. 5, c.p.c., disposta dall'art. 54, d.l.n. 83/2012, convertito in l egge n. 134/ 2012, deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall'art. 12 preleggi, come riduzione al minimo costituzionale del sindacato di legittimità sulla motivazione; pertanto, è denunciabile in Cassazione solo l'anomalia motivazionale che si tramuti in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all'esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali; tale anomalia si esaurisce nella mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico, nella motivazione apparente, nel contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili e nella motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di sufficienza della motivazione (Cass. Sez. U.n. 19881/2014; Cass. Sez. U.n. 8053/2014). Non è pertanto idonea ad integrare l’omessa pronuncia l’assenza di una specifica argomentazione a sostegno del rigetto della pretesa fatta valere, quando tale pretesa risulti incompatibile con l’impostazione logico-giuridica della pronuncia (Cass. n. 16703/2022; Cass. n. 29191/17), come appunto nel caso di specie, di rigetto dell’appello incidentale quale conseguenza della pronuncia principale. Inoltre, in tema di ricorso per cassazione, per integrare il vizio diomessa pronuncia è necessaria l'illustrazione del carattere decisivo della prospettata violazione, dimostrando che la mancata pronuncia ha riguardato una questione astrattamente rilevante, posto che, altrimenti, si dovrebbe cassare inutilmente la decisione gravata (Cass. n. 10290/2025). Nel caso di specie, il carattere dirimente dell’omesso adempimento da parte della contribuente dell’obbligo di informazione preventiva, sussistente sia nella vigenza della disciplina della Tarsu che della Tares, esclude il vizio di omessa pronuncia e, come sopra già evidenziato, priva di decisività la questione relativa all’individuazione dell’area imponibile, escludendo anche la violazione dell’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. Il ricorso avverso entrambe le sentenze impugnate va, pertanto, rigettato. Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza della controricorrentee si liquidano come da dispositivo. P.Q.M rigetta il ricorso; condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio in favore della controricorrente, che liquida in euro 1.486,00 per compensi ed in euro 200,00 per esborsi, oltre al rimborso forfettario nella misura del 15%, IVA e CAP. Ai sensi dell’art. 13,comma 1-quater , d.P.R. n. 115 / 2002,