CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 27 maggio 2022
Cassazione n. 20797/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ronunciato la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso 22032-2017 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], presso la Cancelleria della SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’ Avv. [OSCURATO:PERSONA]; -Ricorrente - contro MINISTERO DELLA GIUSTIZIA; -Intimato - avverso l'ordinanza del TRIBUNALE di AREZZO, depositata il 18/07/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 27/05/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che: - Con ricorso ex art 702 bis c.p.c. la sig.ra [OSCURATO:PERSONA] proponeva opposizione ex art. 170 D.P.R. 115/02 avverso l’ordinanza collegiale del Tribunale di Arezzo con la quale veniva revocata, su richiesta dell’Agenzia dell’Entrate di Arezzo, l’ammissione a gratuito patrocinio concessa dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Arezzo; - il gratuito patrocinio era stato ammesso con riferimento al procedimento civile n. 1635/13 relativo al ricorso per cessazione degli effetti civili del matrimonio della stessa dal coniuge [OSCURATO:PERSONA]; - la revoca si basava sull’assunto che i redditi dichiarati per l’anno 2012, antecedente alla presentazione dell’istanza, superassero i limiti indicati dalla legge per usufruire del beneficio; - il Tribunale di Arezzo, in composizione monocratica, valutava il ricorso infondato perché, nonostante la ricorrente lamentasse il cambiamento in peius delle sue condizioni reddituali nel 2013, non aveva provveduto a documentare la circostanza al Consiglio dell’Ordine, il qualela ammetteva al beneficio sulla base dell’ autocertificazione di essere percettrice di una somma poi rivelatasi, in seguito all’accertamento dell’Agenzia delle Entrate, diversa ed eccedente la soglia prevista; - avverso tale provvedimento, ha proposto ricorso per cassazioneLucaroni Enrica sulla base di un unico motivo; - il Ministero della Giustizia non ha svolto attività difensiva. Ritenuto che: − va dichiarata la nullità della notifica del ricorso perché notificato all'[OSCURATO:PERSONA] dello Stato anziché all'Avvocatura Generale dello Stato (Cass. Sez. U , n. /2015, Cass. n. 9411/2011 e Cass. n. 22767/2013); − va, pertanto, ordinata la rinnovazione della notifica del ricorso al Ministero della Giustizia presso l'Avvocatura Generale dello Stato entro il termine di sessanta giorni dalla comunicazione della presente ordinanza; P.Q.M. dichiara la nullità della notifica del ricorso e ne dispone la rinnovazione della notifica nei confronti dell’Avvocatura Generale dello Stato nel termine di giorni sessanta dalla comunicazione della presente ordinanza. Così deciso in Roma, nella camera di consigl