CassazionesentenzaSezione UDecisione del 15 settembre 2026
Cassazione n. 25317/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
!Numero registro generale 18685/2025Numero sezionale 223/2026Numero di raccolta generale 25317/2026Data pubblicazione 15/09/2026L A C O R T E SU P R E M A DI C A S SA Z I O N ESEZIONI UNITE CIVILIComposta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati OggettoPASQUALE D’[OSCURATO:PERSONA] PresidenteADRIANA [OSCURATO:PERSONA] Presidente di Sezione Conflitto negativodi giurisdizioneMILENA [OSCURATO:PERSONA] Presidente di SezioneGIULIA [OSCURATO:PERSONA] Presidente di SezioneUd. 26/05/2026 C.C.[OSCURATO:PERSONA] Presidente di Sezione Cron.[OSCURATO:PERSONA] Rel. Consigliere R.G. n. 18685/2025EMILIO [OSCURATO:PERSONA] ConsigliereGUGLIELMO [OSCURATO:PERSONA] ConsigliereGIUSEPPE [OSCURATO:PERSONA] ConsigliereORDINANZASul ricorso per regolamento di giurisdizione iscritto al n. r.g. 18685-2025proposto d’ufficio dal [OSCURATO:PERSONA] per ilPIEMONTE, con l'ordinanza n. 1323/2025 depositata il 22/09/2025 nella causatra:[OSCURATO:PERSONA];- ricorrente non costituito in questa fase –contro[OSCURATO:PERSONA] D’[OSCURATO:PERSONA] S.A.;- resistente non costituita in questa fase -Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 26/05/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni scritte del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale [OSCURATO:PERSONA], il quale chiede che la Corte, dichiari la sussistenza della giurisdizionedel giudice ordinario.Numero registro generale 18685/2025Numero sezionale 223/2026Numero di raccolta generale 25317/2026Data pubblicazione 15/09/20261. Il Comune di Costanzana, con deliberazione della Giunta comunale n. 44dell’11 settembre 2010, aveva autorizzato la società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.all'esercizio dell'attività di coltivazione di una cava di sabbia e ghiaia inlocalità [OSCURATO:PERSONA] e, a garanzia del corretto rispristino e del recuperoambientale dell’area, ha quindi stipulato con [OSCURATO:PERSONA] diAssicurazioni e [OSCURATO:SOCIETA]. (ora incorporata in COFACE S.A.,[OSCURATO:PERSONA] d'[OSCURATO:PERSONA] le [OSCURATO:PERSONA] S.A. -Rappresentanza Generale per l'Italia) apposita polizza fideiussora conobbligo del garante, nei limiti dell’importo massimo garantito, di versare, asemplice richiesta del Comune, l’indennizzo dovuto a causadell’inadempimento del contraente.2. Il Comune conviene in giudizio la società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., autorizzataall’attività estrattiva, e la compagnia assicuratrice, per sentire condannarleal pagamento di somma di denaro, la prima convenuta a titolo diinadempimento agli obblighi di ripristino/recupero ambientale previstidall’autorizzazione di cava e la seconda in qualità di garante, in forza dellapolizza fideiussoria.3. Il Tribunale di Vercelli, decidendo sul ricorso recante n.R.G. 658/2021 conordinanza dell’11 gennaio 2022, ha declinato la giurisdizione ritenendo lacontroversia appartenente alla giurisdizione del TAR per essere la pretesarisarcitoria fatta valere dal Comune, nei confronti della società esercentel’attività estrattiva, consequenziale all’esercizio del potere autorizzatorioesplicato nel provvedimento le cui statuizioni il Comune assumeva esserestate violate da [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., riconducendo detto ultimo attoamministrativo alla materia urbanistica in senso lato, con attribuzione allagiurisdizione esclusiva del G.A., ai sensi dell'art. 133 lett. f) c.p.a., «inquanto afferente ad atti e provvedimenti delle PP.AA. in materia di ediliziae di urbanistica, concernenti tutti gli aspetti dell’uso del territorio»; ladomanda proposta dal Comune nei confronti del garante era, pertanto,Numero registro generale 18685/2025Numero sezionale 223/2026Numero di raccolta generale 25317/2026Data pubblicazione 15/09/20264. Il T.A.R. Piemonte, innanzi al quale il giudizio è stato riassunto solo neiconfronti del garante, stante l’estinzione della società obbligata [OSCURATO:PERSONA].r.l., con ordinanza del 22 settembre 2025, n. 1323 solleva d’ufficioconflitto negativo di giurisdizione fondato sul presupposto che nel giudizioil Comune fa valere esclusivamente un diritto patrimoniale, avente titolonel contratto di garanzia e con mero presupposto fattuale nelcomportamento inadempiente della parte privata – la società [OSCURATO:PERSONA].r.l. - rispetto agli obblighi di recupero ambientale dell’area oggetto dicoltivazione, che il giudice è chiamato ad accertare.5. Soggiunge il TAR che il fatto che un obbligo tragga il proprio titolo ed ilproprio contenuto da un provvedimento amministrativo, non oggetto dicontestazione, non preclude al giudice ordinario di conoscernel’inadempimento e che, peraltro, nella diversa causa instaurata fra laproprietà dei terreni e la società [OSCURATO:PERSONA] dinanzi al Tribunale di Vercelliera già intervenuta sentenza che, benché sprovvista dell’autorità digiudicato in questo giudizio, aveva accertato la violazione delle prescrizionidi cui all’atto presupposto del provvedimento autorizzativo rilasciato allasocietà e, l’odierno giudizio, è stato riassunto esclusivamente nei confrontidella garante Compagnia di assicurazione, essendo la società nel frattempoestinta.6. In conclusione, per il TAR appartiene alla giurisdizione del giudice ordinariola controversia avente ad oggetto soltanto la spettanza della garanzia senzacoinvolgere lo scrutinio dell’azione autoritativa della P.A., posto chel’inadempimento della società agli obblighi derivanti dall’autorizzazioneconcessa ben poteva essere accertato dal giudice ordinario, qualepresupposto legittimante la richiesta dell’indennizzo.7. L’Ufficio del Pubblico Ministero ha chiesto affermarsi la giurisdizione delgiudice ordinario.RAGIONI DELLA DECISIONE8. Il Tribunale amministrativo ha correttamente constatato come, nelpresente giudizio, si faccia valere esclusivamente un diritto patrimoniale,avente titolo nel contratto di garanzia, che ha come mero presuppostoNumero registro generale 18685/2025Numero sezionale 223/2026Numero di raccolta generale 25317/2026Data pubblicazione 15/09/2026fattuale il comportamento inadempiente della parte privata rispetto agliobblighi di recupero ambientale dell’area oggetto di coltivazione, che ilgiudice è chiamato ad accertare.9. Ne segue che il provvedimento amministrativo che costituisce il titolo e dàtono al contenuto dell’obbligo in discorso non impedisce al giudice ordinariodi conoscerne l’inadempimento.10. In tal prospettiva, come correttamente rilevato dal Procuratore Generale,non è sufficiente, come al contrario opina il Tribunale piemontese, che l’entecomunale chieda il pagamento di una somma a titolo d’inadempimento diobblighi pubblicistici, qual è il ripristino ambientale dell’area di cava, pertraslare l’oggetto di causa dall’ambito civilistico a quello pubblicistico.11. Invero, il coinvolgimento di situazioni giuridiche di diritto soggettivo e diinteresse legittimo, in stretta connessione, è funzionale alla giurisdizioneesclusiva sempre che costituisca il precipitato dell’esercizio di poteriautoritativi pubblici che condizionano l’adozione e integrano il contenutodel rapporto intercorrente fra le parti.12. E‘ appunto in questo senso che va declinata, e perimetrata, l’affermazioneriportata nell’ordinanza del Tribunale di Vercelli per cui il giudiceamministrativo potrebbe conoscere anche questioni solo patrimoniali nonconnesse o consequenziali a un atto o comportamento amministrativo,essendo pur sempre necessaria la riconducibilità della lite al poterepubblico.13. Diversamente opinando, si devolverebbe al giudice amministrativo ognicontroversia avente mera natura patrimoniale sol perché vertente in unamateria devoluta alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.14. Nella vicenda all’esame, invece, non viene in rilievo neanche mediatamentel’esercizio di un potere amministrativo, versandosi piuttosto in un ambitoprettamente civilistico che non impinge, se non incidentalmente come meropresupposto fattuale, nella delibazione dell’azione autoritativa della P.A.15. Come rimarcato nell’ordinanza del TAR, l’art. 103 cost., laddove prevede lagiurisdizione esclusiva «in particolari materie indicate dalla legge», neidentifica (peraltro secondo costante giurisprudenza) i criteri diNumero registro generale 18685/2025Numero sezionale 223/2026Numero di raccolta generale 25317/2026legittimazione in funzione delle materie prescelte nelle quali vi sia esercizio,Data pubblicazione 15/09/2026ancorché in via indiretta o mediata, di un potere pubblico (v. Corte cost. n.204 del 2004 e Corte. cost. n. 191 del 2006; Cass.,Sez.Un., 17 luglio 2023,n. 20473).16. In altri termini, anche nelle materie di giurisdizione esclusiva del giudiceamministrativo, la giurisdizione amministrativa su diritti presuppone chequesti ultimi risultino coinvolti nella esplicazione della funzione pubblica,esercitata mediante provvedimenti o mediante accordi integrativi osostitutivi del provvedimento, e perché sussista la giurisdizione del giudiceamministrativo è necessario, anche nelle materie di giurisdizione esclusiva,che la causa petendi si radichi nelle modalità di esercizio del potereamministrativo, ciò che non accade quando la causa del danno di cui sichiede il risarcimento risieda non già nel cattivo esercizio del potereamministrativo, bensì in un comportamento la cui illiceità venga dedottaprescindendo dal modo in cui il potere è stato esercitato e vengaprospettata come violazione di regole comportamentali di buona fede ecorrettezza alla cui osservanza è tenuto qualunque soggetto, sia essopubblico o privato (Cass.,Sez.Un., n.11084/2023; Cass. Sez. Un., n.1567/2023).17. In conclusione, la controversia, incentrata sul diritto patrimoniale aventetitolo nel contratto di garanzia senza involgere lo scrutinio dell’azioneautoritativa della P.A., appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario el’inadempimento degli obblighi della società derivanti dall’autorizzazioneconcessa ben può essere accertato dal giudice ordinario quale presuppostolegittimante la richiesta dell’indennizzo.18. Nessun provvedimento sulle spese deve essere adottato trattandosi diconflitto sollevato d'ufficio e non avendo le parti svolto attività difensiva. P.Q.MLa Corte dichiara la giurisdizione del giudice ordinario, per l’effetto cassal’ordinanza del Tribunale di Vercelli dell’11 gennaio 2022 pronunciata sulricorso recante n.R.G. 658/2021, e rimette le parti innanzi al giudiceordinario con termine di legge per la riassunzione.Numero registro generale 18685/2025Numero sezionale 223/2026Numero di raccolta generale 25317/2026Data pubblicazione 15/09/2026Così deciso in Roma nella camera di consiglio delle Sezioni Unite civili del26 maggio 2026Il PresidentePasquale D’Ascola