CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 06202/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nciato la seguente ORDINANZA sulricorso iscritto al n. 30036 /20 17 R.G. proposto da AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentatae difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con do- micilioeletto in Roma, via [OSCURATO:PERSONA], n. 12; –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA].GE.CO.S.R.L. [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappre- sentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] ( PEC : gegarao @pec. ordineavvocaticatania . it ), do- miciliatopresso la Cancelleria della Corte di Cassazione ; Oggetto:cartella paga- mento– notifica – pro- rogatermini – art.17 co 1 d.P.R.n.602/73 –controricorrente – avversola sentenza della [OSCURATO:PERSONA] dell a Si- cilia,sez. staccata di Catania , n. 1953 / 34 /201 6 depositata il 18 mag- gio2016, non notificata. Uditala relazione svolta nell’adunanza camerale del 25 gennaio 2024 dalconsigliere [OSCURATO:PERSONA]. Rilevatoche: 1.Consentenza della [OSCURATO:PERSONA] della Sicilia, sez.staccata di Catania , è stato accolto l’appello proposto dalla so- cietàCo.[OSCURATO:SOCIETA]. avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA]- tariaProvinciale di Catania n. 340 / 9 /201 2 avente ad oggetto la car- telladi pagamento n. 29320060012353018 di euro 1 . 316.523,96 re- lativaad IVA ed II.DD. , anni di imposta 2000 e 2001 . Lacartella veniva notificata alla società [OSCURATO:SOCIETA]. a seguito de i controlli ex artt. 36 bis d. P . R . 600/1973 e 54 bis d. P . R .633/1972 sulledichiarazioni relative alle suddette annualità operati dall’Agen- ziadelle Entrate . 2.Il giudice di prime cure rigettava il ricorso introduttivo e l’appello venivaaccolto dalla CTR in quanto i l giudice di secondo grado osser- vavache l'iscrizione a ruolo delle imposte in contestazione risultava avvenutain data 19 dicembre 2005, successivamente al termine ul- timodel 31 dicembre 2003 e del 31 dicembre 2004 in relazione alle annualità2000 e 2001 oggetto di ripresa ad imposizione . Il giudice non dava rilievo al l'intervenuta abrogazione dell'art. 17 comma 1, lett. a), del d .P.R. n. 602/1973 ad opera dell'art. 1, comma 5 ter, lett.a), n. 1), del. d . l . n. 106/2005, conv, dalla legge n. 156/2005, inquanto successiva alla ritenuta maturata decadenza dall’esercizio delpotere impositivo . 3. Avverso la sentenza d’appello propone ricorso per cassazione l’Agenzia delle Entrate , affidato a d un unico motiv o , cui replica la societàcon controricorso.Consideratoche: 4.In via preliminare dev’essere scrutinata l’eccezione di tardività del ricorso per cassazione sollevata dalla controricorrente, per essere trascorsotra la data di deposito della sentenza di appello (18 maggio 2016) e la notificazione del ricorso per Cassazione (14 dicembre 2017)un lasso temporale maggiore di un anno e 46 giorni, termine “lungo”per impugnare applicabile al caso di specie , trattandosi di giudiziointrodotto in primo grado nel 2006. 5.L’eccezione è parzialmente fondata . La cartella di pagamento im- pugnatariguarda da un lato la riscossione dell’imposta armonizzata IVAper omesso versamento dell’imposta nell’anno 2000 e, dall’altro, il mancato perfezionamento del condono ex art.9 bis della l. n.289/2002e il conseguente recupero con riferimento all’IRPEF (in- cluseaddizionali, trattenute ecc.). 6. Con riferimento alla prima ripresa, i l termine ordinario di impu- gnazione della sentenza della CTR è scaduto domenica 18 giugno 2017,prorogato al giorno successivo, primo utile non festivo ex art. 155,comma 4, cod. proc. civ.. Tale data si colloca nel lasso di tempo compresotra il 24.4.2017 ed il 30.9.2017 e, poiché la controversia sulla suddetta ripresa rientra nel novero di quelle definibili ai sensi dell'art. 11, comma 1, d.l. [OSCURATO:DATA_NASCITA] n. 50, conv. dalla legge 21.6.2017 n. 96, trova applicazione la sospensione semestrale dei terminidi impugnazione prevista dal comma 9 del predetto art. 11 . Per l’effetto, il termine ordinario di impugnazione è differito al 19 dicembre2017. 6.1. Non è condivisibile la difesa svolta dalla controricorrente se- condola quale la cartella di pagamento da controllo automatizzato non sarebbe un atto impo sitivo e quindi non sarebbe condonabile, perché,in tema di definizione agevolata, anche il giudizio avente ad oggettol'impugnazione della cartella emessa in sede di controllo au- tomatizzatoex art. 36 bis del d.P.R. n. 600 del 1973, con la quale l'Amministrazionefinanziaria liquida le imposte calcolate sui dati for- nitidallo stesso contribuente, dà origine a una controversia suscet- tibile di definizione, qualora la predetta cartella costituisca il primo ed unico atto col quale la pretesa fiscale è comunicata al contri- buente,essendo come tale impugnabile, ex art. 19 del d.lgs. n. 546 del1992, non solo per vizi propri, ma anche per motivi attinenti al meritodella pretesa impositiva. 6.2.Tale principio di diritto, fissato da Cass. Sez. U - , Sentenza n. 18298del 25/06/2021 in relazione a ll'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018, conv. dalla l. n. 136 del 2018 trova applicazione estensiva anche all’art. 11, comma 1, d.l. [OSCURATO:DATA_NASCITA] n. 50, conv. dalla legge 21.6.2017 n. 96 essendo medesima la logica sottesa alle suddette disposizioninormative di definizione agevolata delle liti. 6.3. Da l principio di diritto sopra affermato precede deriva l’inam- missibilitàdel ricorso per cassazione con riferimento alla ripresa IR- PEF,per tardività. 7.Un diverso ragionamento dev’essere fatto c on riferimento alla se- condaripresa alla base della cartella di pagamento , rilievo in rela- zione al quale va rammentato che il condono fiscale, essendo un accertamentostraordinario o eccezionale di un rapporto giuridico tri- butario,in deroga alle norme generali ed ordinarie, non è ammissi- bile, in mancanza di un'esplicita disposizione legislativa, relativa- mente a d un altro condono consentire un ulteriore accertamento straordinario,derivante da una legge successiva, di un rapporto già accertatoin via straordinaria, perché ciò equivarrebbe ad ammettere un'eccezione di secondo grado ( Cass. 3 ottobre 2006, n. 21328 ; Cass.29 novembre 2013, n.26767; Cass. 13 gennaio 2018, 1317 ). 7.1. In caso contrario il contribuente potrebbe irragionevolmente fruireper due volte, con riguardo alla stessa imposta, di un atto cle- menzialedettato da contingenti ed eccezionali esigenze finanziarie e dicarico giudiziario, così determinandosi un "vulnus" al principio di parità di trattamento di fronte al fisco, ai sensi degli artt. 3 e 53 Cost.,sia per l'esiguo contributo alle esigenze finanziarie dello Stato, siaper il contenzioso che ne deriverebbe, con conseguenti ricadute sulfunzionamento del sistema giudiziario. 7.2.Pertanto, la definizione agevolata del rapporto tributario o della litefiscale, avendo carattere straordinario o eccezionale, non è am- missibile,in mancanza di un’espressa disposizione legislativa, rela- tivamentea un altro condono . Alproposito i principi di diritto sopra richiamati devono essere pre- cisatinel senso che r estano escluse dall’ambito di applicazione della definizionedell’art.11 del d.l. n.50/2017 non solo le controversie in- staurateavverso dinieghi di condono o di precedenti definizioni age- volatedi liti pendenti , ma anche gli atti di riscossione di somme per precedenticondoni, definizioni agevolate e sanatorie fiscali , incluso il recupero ad imposizione per omesso o carente versamento in adempimentoal condono ex art.9 bis della l. n.289/2002 . 7.3.Dev’essere così affermato il seguente principio di diritto: « Inuna controversia insorta in sede di impugnazione di una cartella di pagamento emessa ai sensi dell'art. 36 bis del d.P.R. n. 600 del 1973 e dell'art. 54 bis del d.P.R. n. 633 del 1972, non trova applicazione la sospensione semestrale dei terminidi impugnazione prevista dal comma 9 dell’art.11 del decreto-legge24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modifica- zioni,dalla legge 21 giugno 2017, n. 96 , non solo in riferi- mento al le controversie instaurate avverso dinieghi di con- donoo di precedenti definizioni agevolate di liti pendenti, ma anche a gli atti di riscossione di somme per precedenti con- doni,definizioni agevolate e sanatorie fiscali , incluso il recu- pero ad imposizione per omesso o carente versamento in adempimento al condono ex art.9 bis della l. 27 dicembre 2002,n.289. » . 8. Alla luce di quanto precede l ’ unico motivo di ricorso, ai fini dell’art.360primo comma n. 3 cod. proc. civ., dev’essere scrutinato ai soli fini della ripresa IVA alla base della cartella impugnata . L’Agenzia deduce la v iolazione e falsa applicazione da parte della sentenza di appello degli artt. 17 e 25 del d .P.R. n. 602/1973 , 1, commi5-bis e 5 - ter, del d . l. 17 giugno 2005, n. 106, come introdotti dalla legge di conversione 31 luglio 2005, n. 156 , non trovando la novellaapplicazione retroattiva alla presente fattispecie . 9.Il motivo è fondato. 9.1.In seguito alla declaratoria di illegittimità costituzionale del l 'art. 25 del d .P.R. 602/73 da parte della sentenza della Corte Cost. n. 280/2005,per colmare il vuoto normativo e precisare il termine per lanotifica al contribuente della cartella di pagamento, è intervenut a la l . 31 luglio 2005, n. 156, al fine di garantire l'interesse del con- tribuentealla conoscenza della pretesa tributaria derivante dalla li- quidazione d elle dichiarazioni e di assicurare l'interesse pubblico - allariscossione de i crediti relativi . La novella ha aggiunto, al d . l . 17 giugno 2005, n. 106, art. 1, il comma 5 bis, con cui ha fissato i terminientro i quali d ev’ essere effettuata, a pena di decadenza, la notificadelle cartelle di pagamento relative alla « pretesa tributaria derivantedalla liquidazione delle dichiarazioni » . 9.2.E’ stato inoltre introdotto il comma 5 ter con il quale il comma 2dell'art. 36 d . l gs. 29 febbraio 1999, n. 46, è stato sostituito da l seguente:«in deroga al d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, articolo 25,comma 1, lettera a), per le somme che risultano dovute a se- guitodell'attività di liquidazione delle dichiarazioni, la cartella di pa- gamentoè notificata, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre: a) delquarto anno successivo a quello di presentazione della dichiara- zione,relativamente alle dichiarazioni presentate negli anni 2002 e 2003;b) del quinto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione,relativamente alle dichiarazioni presentate entro il 31 dicembre2001». 10. Tali previsio n i hanno valore di disposizione transitoria per con- solidata interpretazione della Corte di cassazione (Cass.n.4624/2016,conforme a Cass. n.15661/2014 e Cass. 1435/2006) , cuiva data ulteriore continuità, ed opera retroattivamente rispetto nonsolo alle situazioni tributarie anteriori alla sua entrata in vigore, maanche a quelle non ancora definite con sentenza passata in giu- dicato, proprio in quanto la novella è diretta a colmare la lacuna normativaderivante dal la sentenza della Corte costituzionale n.280 del2005. 11. Pertanto, nel caso di specie, in cui le dichiarazioni sono state presentatenel 2001 e nel 2002, il termine è scaduto il 31 dicembre delquarto anno successivo a quello di presentazione della dichiara- zione in relazione al periodo di imposta 2001, ed è scaduto il 31 dicembredel quinto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazionein relazione al periodo di imposta 200 0. 12.La sentenza impugnata va conclusivamente cassata con riferi- mentoalla ripresa IVA e non sono necessari ulteriori accertamenti di fattodal momento che, i ndividuato il termine utile nel 31 dicembre 2006,risulta tempestiva la notifica della cartella di pagamento alla base del presente ricorso, intervenuta pacificamente il 27 aprile 2006. 13.In forza dell’ art.384 secondo comma cod. proc. civ. la contro- versiava così decisa nel merito, con il rigetto del ricorso introduttivo limitatamentealla ripresa IVA . 14.Le