CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 24983/2023
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
. ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al R.G.N. 7382-2018 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 9, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA], giusta procura speciale in atti; -ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 38, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA], giusta procura speciale in atti; -controricorrente - Ric. 2018 n. 07382 sez. S2 -ud. 21-10-2022 -2- nonchè contro [OSCURATO:PERSONA]; -intimato - avverso la sentenza n. 1913/2017 della CORTE D'APPELLO di TORINO, depositata il 01/09/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 21/10/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con atto di citazione notificato in data 29.12.2009 [OSCURATO:PERSONA] conveniva in giudizio avanti il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per sentire dichiarare la restituzione delle due caparre confirmatorie e penitenziali, del complessivo importo di euro 185.000,00, relative a due contratti preliminari di vendita di beni immobili siti in Comune di Pedrosastipulati con [OSCURATO:PERSONA], procuratore speciale dei sigg.ri [OSCURATO:PERSONA]. L’attore affermava di aver appreso, successivamente alla stipula dei predetti preliminari, che i fratelli [OSCURATO:PERSONA] non erano più proprietari degli immobili promessi in vendita, poiché il Tribunale di Roma, con sentenza n. 2420 del 1999, li aveva condannati alla restituzione dei fondi in favore della Cassa per la formazione della proprietà contadina, loro dante causa con patto di riservato dominio, per il pagamento di alcune rate di mutuo. Di fronte alla mancata restituzione delle caparre, l’attore affermava di aver propostoricorso ex art. 671 c.p.c. dinanzi al Tribunale di Alessandria, chiedendo il sequestro conservativo nei confronti diMaurizio [OSCURATO:PERSONA], che, però, il Tribunale provvedeva a rigettare. Ric. 2018 n. 07382 sez. S2 -ud. 21-10-2022 -3- [OSCURATO:PERSONA] proponeva successivo ricorso per sequestro conservativo ante causam nei confronti dei fratelli [OSCURATO:PERSONA], autorizzato dal Tribunale di Alessandria, con ordinanza del 16/11/2009, fino alla concorrenza della somma di euro 200.000,00, divenuto inefficace per mancata esecuzione dell’ordinanza autorizzativa nel termine prefissato. 2. Si costituivano in giudizio i sig.ri [OSCURATO:PERSONA], eccependo di aver promesso in vendita a [OSCURATO:PERSONA], con scrittura privata del 9/8/2006, gli stessi immobili oggetto del contratto preliminare successivamente stipulato dall’attore. Asserivano che il [OSCURATO:PERSONA] si era impegnato a risolvere la questione con la Cassa per la formazione della proprietà contadina. Pertanto, l’attore era a conoscenza del fatto che l’unico ed effettivo titolare degli immobili in vendita era il [OSCURATO:PERSONA], il quale agiva in proprio e non in qualità di procuratore speciale dei convenuti, tanto che non aveva provveduto a versare loro le caparre ricevute. Questi ultimi proponevano quindi domanda di manleva nei confronti del [OSCURATO:PERSONA], il quale, ritualmente chiamato in causa, non si costituiva. 3. Con sentenza n. 1140/2014, il Tribunale di Alessandria condannava i convenuti fratelli [OSCURATO:PERSONA], in solido tra loro , al pagamento in favore del Bevione della somma di euro 185.000,00, oltre interessi legali dalla data della domanda al soddisfo. Condannava inoltre [OSCURATO:PERSONA] a manlevare e tenere indenni i convenuti di quanto tenutia versare all’attore. Il Tribunale statuiva che la domanda restitutoria della caparra confirmatoria proposta dal Bevione era legittima e fondata nei confronti dei fratelli [OSCURATO:PERSONA], a nulla rilevando l’eventuale omesso versamento a favore di questi ultimi della caparra Ric. 2018 n. 07382 sez. S2 -ud. 21-10-2022 -4- ricevuta dal [OSCURATO:PERSONA], atteso che le circostanze dedotte in giudizio dai convenuti non costituivano prova della conoscenza, in capo al Bevione, che il [OSCURATO:PERSONA] agisse in proprio e non in qualità di procuratore speciale degli stessi. 4. Proponevano appello avverso tale decisione i sig.ri [OSCURATO:PERSONA] con un unico motivo di gravame, chiedendo la riforma della sentenza nella parte in cui la stessa condannava i predetti alla restituzione della caparra confirmatoria, invece che il sig. [OSCURATO:PERSONA], effettivo titolare dei terreni, avendo questi stipulato in proprio il contrattopreliminare con il Bevione. 5. Con sentenza n. 1913/2017, la Corte di Appello di Torino, nella resistenza di [OSCURATO:PERSONA], rigettava l’appello e confermava la sentenza del giudice di prime cure. La Corte distrettuale, in particolare, ribadiva che il [OSCURATO:PERSONA], nel contratto preliminare stipulato con il Bevione, agì espressamente quale procuratore dei [OSCURATO:PERSONA]; che l’asserita idoneità a consentire al promissario acquirente la definitiva e piena disponibilità del bene è incompatibile con il rilascio di una procura a vendere che possa essere revocata, come nel caso di specie, dal promissario venditore a suo piacimento; che il preliminare tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] nulla disponeva in ordine alla definitività della vendita ovvero dell’asserito ma indimostrato scopo di garanzia assunto dalla procura a vendere. Da qui l’obbligo dei rappresentati di restituire al Bevione quanto da questi versato al rappresentante [OSCURATO:PERSONA] a titolo di caparra confirmatoria. 6. Avverso la decisione i sig.ri Perassohanno proposto ricorso per cassazionecon un unico motivo di censura. 7. Ha resistito con controricorso [OSCURATO:PERSONA]. 8. [OSCURATO:PERSONA] non ha svolto difese in questa sede. Ric. 2018 n. 07382 sez. S2 -ud. 21-10-2022 -5- [OSCURATO:PERSONA] 1.-Con l’unico motivo la sentenza è censurata per violazione e falsa applicazione degli articoli 1351, 1387, 1470, 1703,1704, 1705, 1732 comma 2° c.c., in relazione all’articolo 360, comma 1, n. 3 c.p.c. I ricorrenti sostengono che la Corte territoriale avrebbe errato nel rileva re l’esistenza di un contratto di mandato sot tostante alla procura a vendere rilasciata in favore d i [OSCURATO:PERSONA] . Nella specie, infatti, il rilasciodi tale procura non presuppo ne un contratto di mandato a vendere, che, a dire dei ricorrenti, non era stato posto in essere, masottende uno scopo di garanzia a fronte dei pagamenti che quest’ultimo , con il contratto preliminare, si era obbligato a rilasciare in favore della ISMEA (Istituto di servizi per il mercato alimentare, già Cassa per la formazione della proprietà contadina). La tesi sostenuta dai ricorrenti è che il [OSCURATO:PERSONA] (che non ha loro versato le caparre incassate) abbia agito in proprio e non quale loro procuratore. A loro favore invocano alcune circostanze reputate al riguardo decisive: che il Bevione conoscesse questa situazione, per essergli stata riferit a la circostanza che l’immobile era già stato “venduto” al [OSCURATO:PERSONA]; che il B e vione avesse dichiarato per iscritto che il [OSCURATO:PERSONA] non aveva versato ai [OSCURATO:PERSONA] gli importi della caparra; che il Bevione –prima di agire verso i [OSCURATO:PERSONA] -avesse agito giudizialmente contro il Pennacon ricorso per sequestro conservativo. Da qui l’irrilevanza della qualificazione come rappresentante da parte del [OSCURATO:PERSONA], nella contrattazione con il Bevione. 2.-Il ricorso è infondato. Ric. 2018 n. 07382 sez. S2 -ud. 21-10-2022 -6- Le doglianze dei ricorrenti richiedono a questo Giudice una diversa e più favorevole valutazione degli atti di causa, posto che non pongono un problema interpretativo delle norme denunciate violate, la cui censura è possibile, in sede di legittimità, sotto l’aspetto del vizio di motivazione [peraltro, entro i limiti del paradigma previsto del testo attuale dell’art. 360, co. 1, n. 5, c.p.c., non consentito in questa sede per la presenza di una “doppia conforme”], ma l’allegazione di un’erronea valutazione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa, che è esterna all’esatta interpretazione della norma di legge e inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito, non consentita in questa sede.Ciò è comprovato anche dalla elencazione di tutti i capitoli di prova per interrogatorio e testi, già ritenutiirrilevanti dal primo giudice perchè contrastanti con la documentazione in atti, non oggetto di impugnazione specifica e riproposticome ammissibili e rilevanti a pag. 16 del ricorso. Le critiche mosse alla sentenza impugnata si limitano per di più a ripresentare le argomentazioni difensive già oggetto de i motivi di appello e non riescono a scalfire l’essenza della motivazione del giudice a quo , il quale ha confermato l a correttezza delle sta t uizioni del primo giudice c on argomentazioni immuni da censure sul piano logico e giuridico. Secondo la tesi prospettata dai ricorrenti, già respinta da entrambi i giudici di merito, la prospettazione di una procura irrevocabile a vendere(sebbene non giustificata dal contratto di mandatoma dal contratto preliminare e dallo scopo di garanzia per il soddisfacimento dell’interesse del [OSCURATO:PERSONA]) costituisce atto idoneo, per il promissario acquirente, a conseguire indirettamente la piena e definitiva disponibilità del bene, Ric. 2018 n. 07382 sez. S2 -ud. 21-10-2022 -7- equiparabile quindi all’atto di trasferimento del diritto di proprietà, del quale il promissario acquirente può pertanto liberamente disporre. Per vero, il motivo di ricorso appare in alcuni passaggi contradditorio: da un lato i ricorrenti affermano, contrariamente a quanto sui legge a pag. 4 della sentenza, “di non avere mai sostenuto che nella specie le procure a vendere sarebbero state conferite quali atti equiparabili agli atti di trasferimento della proprietà”(cfr. pag . 16 d el ricorso), da altro lato sostengono che la qualità di effettivo proprietario è ravvisabile in capo al [OSCURATO:PERSONA] in forza del preliminare e della procura a vendere conferita a scopo di garanziae nel suo interesse, infine (pag. 18 del ricorso) concludono sostenendo che il contratto aveva prodotto effetti direttamente tra il Bevione e il [OSCURATO:PERSONA](irrilevante essendo la qualificazione di quest’ultimo nell’atto quale “rappresentante”), perché la loro volontà era quella di concludere il contratto preliminare di vendita tra loro, così come accade in ogni ipotesi di vendita indiretta nella quale la procura irrevocabile a vendere sortisce l’effetto di assicurare al promissario acquirente la piena ed effettiva disponibilità del bene. La Corte distrettuale ha rilevato che non si trattava di procura irrevocabile posto che la stessa era effettivamente anche se tardivamente stata revocata ; che nel contratto preliminare stipulato con il Bevione il [OSCURATO:PERSONA] ebbe ad agire espressamente come merorappresentante dei [OSCURATO:PERSONA], dichiarando questa sua qualità e comunque che il preliminare tra il [OSCURATO:PERSONA] e il [OSCURATO:PERSONA] “nulla disponeva in ordine alla pretesa definitività della vendita, ovvero all’asserito, ma indimostrato scopo di garanzia assunto dalla procura a vendere”. Ric. 2018 n. 07382 sez. S2 -ud. 21-10-2022 -8- A prescindere dalla qualificazione del rapporto sottostante al rilascio di una procura a vendere, per generare l’effetto di qualificare proprietario il procuratore occorre innanzitutto il requisito della irrevocabilità della procura , che nella specie mancava. Esplicita in tal senso è Cass. n.9837/1999: “È legittima (dal punto di vista civilistico) la previsione in sede di contratto preliminare di compravendita della possibile attuazione, a richiesta del promissario acquirente, della vendita in forma indiretta, attraverso la consegna del bene, il pagamento del prezzo e il rilascio di una procura irrevocabile a vendere, secondo un sistema diffuso nella pratica degli affari e diretto a soddisfare l'interesse dell'acquirente che abbia concluso il contratto preliminare per fini speculativi e miri a "rivendere" il bene evitando il doppio trasferimento e la connessa duplicazione degli oneri tributari. Né il promittente venditore può legittimamente subordinare l'esecuzione di tale patto alla fissazione di un termine alla procura o alla indicazione nella stessa del prezzo del contratto da stipulare, poiché tali elementi sarebbero incompatibili con il carattere irrevocabile e la finalità pratica della procura, rilasciata nell'esclusivo interesse dell'acquirente - mandatario, limitando la libertà del medesimo di "rivendere" a terzi il bene al prezzo e nel tempo da lui ritenuto più conveniente”. A ragione, dunque, la Corte territoriale ha ritenuto che le “insufficienti e ripetitive deduzioni e dissertazioni della parte appellante” non hanno offerto “alcuno spunto critico nuovo”per superare l'intrinseca ragione logico-giuridica sviluppata dal primo giudice, fondata “sull'esame analitico e progressivo della documentazione in atti (contratto preliminare, procure a Ric. 2018 n. 07382 sez. S2 -ud. 21-10-2022 -9- vendere,assegni, ricorso e reclamo per sequestro conservativo ecc.), sulla convinta e convincente interpretazione di tale materiale probatorio e infine sulla corretta applicazione delle norme in tema di ammissibilità e rilevanza delle prove testimoniali”. 3.-In conclusione, il ricorso va rigettato e i ricorrenti devono essere condannati al rimborso delle spese di lite, liquidate come in dispositivo, in forza del principio della soccombenza. 4.-Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, si deve dare atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bisdello stesso articolo 13, se dovuto. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento, in favore dei controricorrenti, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 5.600,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, d