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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 30 maggio 2023

Cassazione n. 19469/2023

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nciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 4054/2019 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] elettivamente domiciliati in ROMA , [OSCURATO:PERSONA] , N. 138, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che li rappresenta e difende; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], N. 26/B, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA]che lo rappresenta e difende; -controricorrente - nonché contro [OSCURATO:PERSONA]. 2019n. 4054 sez.

S2 -ud. 30/05/2023 [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], N. 26/B, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che lo rappresenta e difende; -controricorrente - [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], N. 26/B, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che lo rappresenta e difende -controricorrente - avverso la sentenza della CORTE D’APPELLO di ROMA n. 4333/2018 depositata il 21/06/2018.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 30/05/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ricorso ex articolo 702 bis c.p.c. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] chiedevano nei confronti della società [OSCURATO:PERSONA] srl la restituzione rispettivamente delle somme di euro 50.000,euro 37.500 ed euro 60.500 sul presupposto di averle mutuate con il beneficio del termine venuto a scadenza il 21 giugno 2006, nonché nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] in via concorrente e solidale sul presupposto di essere stati responsabili dell’illecito ex articolo 2043 codice civile e 646 codice penale.

2. Il Tribunale espletata l’istruttoria rigettava integralmente la domanda con condanna degli attori al pagamento delle spese di lite.

Il Tribunale evidenziava che l’invocata restituzione non era prescritta per effetto del decorso del termine di cinque anni previsto dall’articolo 2949 c.c. per i diritti derivanti da rapporti Ric. 2019n. 4054 sez.

S2 -ud. 30/05/2023 sociali, in quanto il mutuo prospettato rimandava ad un diverso titolo. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] non potevano ritenersi privi di legittimazione passiva in quanto gli attori avevano proposto nei loro confronti la medesima domanda di restituzione sul presupposto di aver beneficiato del denaro, in tal modo partecipando dell’obbligo di restituirlo sulla base di una colpevole condotta illecita.

Nei loro confronti, tuttavia, era operante l’art.2947 c.c. e l’azione si prescriveva in cinque anni decorrent i dal giorno in cui il fatto si era verificato giacchè nella prospettazione attorea i suddetti convenuti si sarebbero appropriati del denaro con l’operazione di riduzione e ricostituzione del capitale sociale approvata con delibera della società de l 21 giugno 2006.

S icché l‘interruzione della prescrizione doveva intervenire non oltre il 22 giugno 2011.

Residuava pertanto la sola domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA] e Stefania T o si che avevano interrotto la prescrizione con raccomandata del 17 giugno2011.

Nel merito, tuttavia , l’illecito corrisponde va all’operazione di riduzione e ricostituzione del capitale sociale approvata dalla delibera dell’assemblea della società convenuta del 21 giugno 2006 e alla fittizia apposizione di somme girate per l’incasso come debiti verso soci e cioè ad una condotta tutta riferibile alla società e non ai soci, non potendo discendere alcuna responsabilità dall’eventuale beneficio per i medesimi soci.

Residuava la domanda di restituzione ri volta dagli attori nei confronti della società che, nella loro prospettazione , era una concessione a mutuo di somme senza fissazione di termine né esplicito né implicito ma che coincideva temporalmente con l’operazione di riduzione e ricostituzione del capitale sociale del 21 Ric. 2019n. 4054 sez.

S2 -ud. 30/05/2023 giugno 2006 che avrebbe dato alle somme una destinazione diversa dalla restituzione.

La stipulazione di un simile contratto di mutuo non era all’evidenza accertata nella sentenza n. 1908 del 2009 del Tribunale di Roma che aveva definito altro procedimento, né dalla relazione dell’ispettore giudiziario [OSCURATO:PERSONA].

Tale relazione si limitava a riscontrare che gli assegni erano stati versati dalla A.D.

H olding S.p.A. a [OSCURATO:PERSONA] , S erena T osi e [OSCURATO:PERSONA] in pagamento delle quote della società convenuta che essi avevano ceduto, mentre la disamina dei titoli allegati alla relazione consentiva di rilevare che gli assegni erano stati girati due volte in bianco, dai beneficiari e dalla Società.

Le girate alla società erano a causa astratta e non poteva ricavarsi alcunché sulla ragione economico sociale della rimessa del denaro, non essendo indicato alcun negozio a causa concreta .

In definitiva , non vi erano elementi concreti per affermare che le somme erano state mutuate.

N ella citata relazione si assumeva che l’importo era stato incassato dalla stessa società e le somme erano state fatte transitare in conto contrassegnato come debito verso soci al pari di un finanziamento ma tale circostanza era un a mera classificazione chenulla diceva sulle ragioni causali del debito.

Sembrava del resto inverosimile in un momento di forte conflittualità tra isoci che uscivano dalla compagine societaria e la medesima società, nella quale rimanevano i soci antagonisti , che i primi avessero inteso concedere un finanziamento alla stessa società senza una scrittura,senza l’indicazione della d ur ata e senzala regolazione del tasso , mentr e in quel contesto doveva ritenersi maggiormente plausibile la ricostruzione dei convenuti Ric. 2019n. 4054 sez.

S2 -ud. 30/05/2023 secondo cui le girate in bianco apposte sui titoli erano state effettuate in favore dei soci [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] che avrebbero conferito alla società la provvista necessaria per il ripianamento e ricostituzione del capitale sociale per perdite nell’assemblea del 21 giugno 2006.

3. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] proponevano appello avverso tale sentenza.

4. Si costituiva in giudizio la società [OSCURATO:SOCIETA] resistendo all’appelloe proponendo appello incidentale.

5. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] resistevano all’appello ed eccepivano la loro carenza di legittimazione passiva perché le domande proposte nei loro confronti in primo grado non erano state reiterate in appello.

6. La C orte d’ A ppello di Roma dichiarava inammissibile sia l’appello principale ch e quello incidentale.

Secondo la C orte d’Appello il mezzo di gravam e era inammissibile per difetto di specificità.Premessa la ricostruzione giurisprudenziale sull’articolo 342 c.p.c. la Corte d’Appello evidenziava come il giudice di primo grado avesse ampiamente argomentato sull’assenza di prova in ordine alla sussistenza del contratto di mutuo tra gli appellanti e la società appellata.

Nella specie, a front e della motivazione del Tribunale, gli appellanti si erano limitati a riprodurre le stesse considerazioni poste a base della domanda, omettendo di confutare le ragioni poste a fondamento della decisione e di dimostrare l’esistenza di un contratto di mutuo.

Di conseguenza anche l’appello incidentale era inammissibile per gli stessi motivi.

Infatti, la società appellata aveva riproposto l’eccezione di prescrizione,lamentando l’errore in cui era incorso il Ric. 2019n. 4054 sez.

S2 -ud. 30/05/2023 giudice di primo grado nel dichiarare prescritto solamente il presunto credito vantato dal Simoneschi nei confronti dei soci e non anche gli ulteriori crediti delle T osi.

Infatti , la co municazione del 17 giugno 2011 era effettuata una volta decorso il termine di prescrizione quinquennale previsto dall’articolo 2949 c.c.

Sul punto il giudice di primo grado aveva già ampiamente motivato affermando che, poiché la pretesa attore a non faceva riferimento a rapporti societari, ma a d un rapporto obbligatorio derivante da un contratto di mutuo, la disciplina applicabile al caso di specie non era quella di cui all’articolo 2949 c.c., bensì quella di cui all’articolo 2946 c.c. che prevedeva l’ordin aria prescrizione decennale.

Anche in questo caso l’appellante incidentale aveva omesso di confutare debitamente la decisione del primo giudice limitandosi inammissibilmente a riproporre nel secondo grado la stessa tesi rigettata.

7. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno proposto ricorso per cassazione avverso la suddetta sentenza.

8. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e la società [OSCURATO:PERSONA] srl hanno resistito con controricorso.

9. Entrambe le parti con memoria depositata in prossimità dell’udienza hannoinsistito nelle rispettive richieste. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il primo motivo di ricorso è così rubricato: violazione dell’articolo 342 c.p.c. e conseguente nullità della sentenza impugnata.

La C orte d’ A ppello di Roma ha dichiarato inammissibile l’appello proposto dai ricorrenti per difetto di specificità dei motivi.

Secondo il ricorrente le motivazioni sarebbero del tutto apparent i Ric. 2019n. 4054 sez.

S2 -ud. 30/05/2023 oltreche non condivisibili .

Infatti , se l’appellante lamenta una non attenta valutazione del materiale istruttorio da parte del primo giudice, può sottoporre il giudice di appello le stesse prove e gli stessi argomenti non recepiti dal Tribunale.

Peraltro, i ricorrenti ritengono di aver contrastato con l’atto di appello ciascuna delle ragioni addotte dal Tribunale e sintetizzate dalla Corte d'Appello.

A tal fine riportano il motivo di appello con il quale h a n no censurato la sentenza di primo grado per aver ritenuto che non erano stati forniti elementi concreti per sostenere che le somme in contestazione erano state date a titolo di mutuo (Pagin e 22 - 26del ricorso per cassazione).

La motivazione della sentenza è stata censurata per non aver posto attenzione a due documenti che nella prospettazione degli attori andavano a concretizzare quegli elementi che il Tribunale aveva ritenuto non forniti ( l a scheda contabile riportante la precisa sommatoria delle somme rispettivamente girate alla società e l’operazione di storno delle suddette somme).

Inoltre, con la seconda parte del motivo, si è censurata la sentenza di primo grado per avere ri tenuto , in base alla relazione dell’ispettore Bologna, maggiormente plausibile la ricostruzione offerta dai convenuti secondo il quale le girate erano fatte in favore dei soci [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e poi le somme girate alla società.

Nell’atto d’appello si è contrastat a tale parte della motivazione della sentenza di primo grado come indicata dal ricorrente da pagina 28 a pagina 30 del ricorso.

La motivazione della sentenza è stata quindi criticata per non aver rilevato che gli assegni dopo la girata in bianco dei beneficiaririsultavano seguiti solo dalla girata per l’incasso della società.

Ric. 2019n. 4054 sez.

S2 -ud. 30/05/2023 Infine, si è lamentato che la sentenza di primo grado aveva aderito alla ricostruzione avversaria secondo cui vigeva al momento della concessione del finanziamento una situazione di forte conflittualità tra la società e i soci che avevano agito per la restituzione delle somme.

In conclusione , l’atto di appello conteneva una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e delle relative doglianze 2.Il motivo di ricorso è fondato.

La Corte d’Appello ha ritenuto l’appello inammissibile in violazione dell’art. 342 c.p.c., pur richiamando la giurisprudenza di questa Corte che a Sezioni Unite ha affermato il seguente principio di diritto: Gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n.83 del 2012, conv. con modif. dalla

I. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata (Sez.

U, Sent. n. 27199 del 2017).

Si legge nella citata pronuncia delle Sezioni Unite che ciò che il nuovo testo dell'art. 342 c.p.c. esige è che le questioni e i punti contestati della sentenza impugnata siano chiaramente enucleati e con essi le relative doglianze; per cui, se il nodo critico Ric. 2019n. 4054 sez.

S2 -ud. 30/05/2023 è nella ricostruzione del fatto, esso deve essere indicato con la necessaria chiarezza, così come l'eventuale violazione di legge.

Ne consegue che, così come potrebbe anche non sussistere alcuna violazione di legge, se la questione è tutta in fatto, analogamente potrebbe porsi soltanto una questione di corretta applicazione delle norme, magari per presunta erronea sussunzione della fattispecie in un'ipotesi normativa diversa; il tutto, naturalmente, sul presupposto ineludibile della rilevanza della prospettata questione ai fini di una diversa decisione della controversia.

Le sezioni Unite, pertanto, in linea di continuità con precedenti enunciazioni di questa Corte relative al testo precedente la riforma del 2012, hanno riaffermato che nell'atto di appello deve affiancarsi alla parte volitiva una parte argomentativa, che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice.

La maggiore o minore ampiezza e specificità delle doglianze ivi contenute sarà, pertanto, diretta conseguenza della motivazione assunta dalla decisione di primo grado.

Ove le argomentazioni della sentenza impugnata dimostrino che le tesi della parte non sono state in effetti vagliate, l'atto di appello potrà anche consistere, con i dovuti adattamenti, in una ripresa delle linee difensive del primo grado, mentre è logico che la puntualità del giudice di primo grado nel confutare determinate argomentazioni richiederà una più specifica e rigorosa formulazione dell'atto di appello, che dimostri insomma di aver compreso quanto esposto dal giudice di primo grado offrendo spunti per una decisione diversa.

Quello che viene richiesto - in nome del criterio della razionalizzazione del processo civile, che è Ric. 2019n. 4054 sez.

S2 -ud. 30/05/2023 in funzione del rispetto del principio costituzionale della ragionevole durata - è che la pa rte appellante ponga il giudice superiore in condizione di comprendere con chiarezza qual è il contenuto della censura proposta, dimostrando di aver compreso le ragioni del primo giudice e indicando il perché queste siano censurabili.

Tutto ciò, inoltre, senza che all'appellante sia richiesto il rispetto di particolari forme sacramentali o comunque vincolate.

Nella specie, risulta evidente che l'appello proposto dai ricorrenti soddisfaceva i requisiti di cui all'art. 342 c.p.c., nell'interpretazione sopra riportata.

In particolare, risulta erronea l’affermazione del giudice dell’appello secondo cui l’inammissibilità ex art. 342 c.p.c. derivava dal fatto che l’appellante non aveva esposto argomenti idonei a confutare le ragioni poste a fondamento della decisione al fine di dimostrare l’esistenza di un contratto di mutuo.

Come ben evidenziato nel motivo di ricorso per cassazione gli appellanti avevano dedotto un’erronea valutazione da parte del giudice di primo grado delle prove assunte nel giudizio e in particolare avevano dedotto che il Tribunale aveva sottovalutato due documenti comprovanti il mutuo (la scheda contabile riportante la precisa sommatoria delle somme rispettivamente girate alla società e l’operazione di storno delle suddette somme).

Inoltre, avevano censurato anche l’erronea valutazione della relazione dell’ispettore Bologna in relazione alla doppia girata degli assegni in quanto, il T ribunale aveva ritenuto più plausibile la ricostruzione dei convenuti rispetto a quella degli attori sui quali comunque gravava l’onere della prova dell’esistenza di un contratto di mutuo.

Ric. 2019n. 4054 sez.

S2 -ud. 30/05/2023 In conclusione, deve ritenersi che la Corte d’Appello fosse sicuramente in grado di comprendere con chiarezza quale fosse il contenuto delle censure proposte con i motivi di appello e di decidere nel merito circa la loro fondatezza o meno.

Si impone pertanto l’accoglimento del motivo di ricorso, la cassazione della sentenza impugnata con rinvio alla Corte d’Appello di Roma in diversa composizione che dovrà esaminare nel merito l’appello proposto dai ricorrenti e che deciderà anche in ordine alle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 4054/2019 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] elettivamente domiciliati in ROMA , [OSCURATO:PERSONA] , N. 138, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che li rappresenta e difende; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], N. 26/B, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA]che lo rappresenta e difende; -controricorrente - nonché contro [OSCURATO:PERSONA]. 2019n. 4054 sez. S2 -ud. 30/05/2023 [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], N. 26/B, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che lo rappresenta e difende; -controricorrente - [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], N. 26/B, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che lo rappresenta e difende -controricorrente - avverso la sentenza della CORTE D’APPELLO di ROMA n. 4333/2018 depositata il 21/06/2018. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 30/05/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ricorso ex articolo 702 bis c.p.c. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] chiedevano nei confronti della società [OSCURATO:PERSONA] srl la restituzione rispettivamente delle somme di euro 50.000,euro 37.500 ed euro 60.500 sul presupposto di averle mutuate con il beneficio del termine venuto a scadenza il 21 giugno 2006, nonché nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] in via concorrente e solidale sul presupposto di essere stati responsabili dell’illecito ex articolo 2043 codice civile e 646 codice penale. 2. Il Tribunale espletata l’istruttoria rigettava integralmente la domanda con condanna degli attori al pagamento delle spese di lite. Il Tribunale evidenziava che l’invocata restituzione non era prescritta per effetto del decorso del termine di cinque anni previsto dall’articolo 2949 c.c. per i diritti derivanti da rapporti Ric. 2019n. 4054 sez. S2 -ud. 30/05/2023 sociali, in quanto il mutuo prospettato rimandava ad un diverso titolo. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] non potevano ritenersi privi di legittimazione passiva in quanto gli attori avevano proposto nei loro confronti la medesima domanda di restituzione sul presupposto di aver beneficiato del denaro, in tal modo partecipando dell’obbligo di restituirlo sulla base di una colpevole condotta illecita. Nei loro confronti, tuttavia, era operante l’art.2947 c.c. e l’azione si prescriveva in cinque anni decorrent i dal giorno in cui il fatto si era verificato giacchè nella prospettazione attorea i suddetti convenuti si sarebbero appropriati del denaro con l’operazione di riduzione e ricostituzione del capitale sociale approvata con delibera della società de l 21 giugno 2006. S icché l‘interruzione della prescrizione doveva intervenire non oltre il 22 giugno 2011. Residuava pertanto la sola domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA] e Stefania T o si che avevano interrotto la prescrizione con raccomandata del 17 giugno2011. Nel merito, tuttavia , l’illecito corrisponde va all’operazione di riduzione e ricostituzione del capitale sociale approvata dalla delibera dell’assemblea della società convenuta del 21 giugno 2006 e alla fittizia apposizione di somme girate per l’incasso come debiti verso soci e cioè ad una condotta tutta riferibile alla società e non ai soci, non potendo discendere alcuna responsabilità dall’eventuale beneficio per i medesimi soci. Residuava la domanda di restituzione ri volta dagli attori nei confronti della società che, nella loro prospettazione , era una concessione a mutuo di somme senza fissazione di termine né esplicito né implicito ma che coincideva temporalmente con l’operazione di riduzione e ricostituzione del capitale sociale del 21 Ric. 2019n. 4054 sez. S2 -ud. 30/05/2023 giugno 2006 che avrebbe dato alle somme una destinazione diversa dalla restituzione. La stipulazione di un simile contratto di mutuo non era all’evidenza accertata nella sentenza n. 1908 del 2009 del Tribunale di Roma che aveva definito altro procedimento, né dalla relazione dell’ispettore giudiziario [OSCURATO:PERSONA]. Tale relazione si limitava a riscontrare che gli assegni erano stati versati dalla A.D. H olding S.p.A. a [OSCURATO:PERSONA] , S erena T osi e [OSCURATO:PERSONA] in pagamento delle quote della società convenuta che essi avevano ceduto, mentre la disamina dei titoli allegati alla relazione consentiva di rilevare che gli assegni erano stati girati due volte in bianco, dai beneficiari e dalla Società. Le girate alla società erano a causa astratta e non poteva ricavarsi alcunché sulla ragione economico sociale della rimessa del denaro, non essendo indicato alcun negozio a causa concreta . In definitiva , non vi erano elementi concreti per affermare che le somme erano state mutuate. N ella citata relazione si assumeva che l’importo era stato incassato dalla stessa società e le somme erano state fatte transitare in conto contrassegnato come debito verso soci al pari di un finanziamento ma tale circostanza era un a mera classificazione chenulla diceva sulle ragioni causali del debito. Sembrava del resto inverosimile in un momento di forte conflittualità tra isoci che uscivano dalla compagine societaria e la medesima società, nella quale rimanevano i soci antagonisti , che i primi avessero inteso concedere un finanziamento alla stessa società senza una scrittura,senza l’indicazione della d ur ata e senzala regolazione del tasso , mentr e in quel contesto doveva ritenersi maggiormente plausibile la ricostruzione dei convenuti Ric. 2019n. 4054 sez. S2 -ud. 30/05/2023 secondo cui le girate in bianco apposte sui titoli erano state effettuate in favore dei soci [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] che avrebbero conferito alla società la provvista necessaria per il ripianamento e ricostituzione del capitale sociale per perdite nell’assemblea del 21 giugno 2006. 3. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] proponevano appello avverso tale sentenza. 4. Si costituiva in giudizio la società [OSCURATO:SOCIETA] resistendo all’appelloe proponendo appello incidentale. 5. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] resistevano all’appello ed eccepivano la loro carenza di legittimazione passiva perché le domande proposte nei loro confronti in primo grado non erano state reiterate in appello. 6. La C orte d’ A ppello di Roma dichiarava inammissibile sia l’appello principale ch e quello incidentale. Secondo la C orte d’Appello il mezzo di gravam e era inammissibile per difetto di specificità.Premessa la ricostruzione giurisprudenziale sull’articolo 342 c.p.c. la Corte d’Appello evidenziava come il giudice di primo grado avesse ampiamente argomentato sull’assenza di prova in ordine alla sussistenza del contratto di mutuo tra gli appellanti e la società appellata. Nella specie, a front e della motivazione del Tribunale, gli appellanti si erano limitati a riprodurre le stesse considerazioni poste a base della domanda, omettendo di confutare le ragioni poste a fondamento della decisione e di dimostrare l’esistenza di un contratto di mutuo. Di conseguenza anche l’appello incidentale era inammissibile per gli stessi motivi. Infatti, la società appellata aveva riproposto l’eccezione di prescrizione,lamentando l’errore in cui era incorso il Ric. 2019n. 4054 sez. S2 -ud. 30/05/2023 giudice di primo grado nel dichiarare prescritto solamente il presunto credito vantato dal Simoneschi nei confronti dei soci e non anche gli ulteriori crediti delle T osi. Infatti , la co municazione del 17 giugno 2011 era effettuata una volta decorso il termine di prescrizione quinquennale previsto dall’articolo 2949 c.c. Sul punto il giudice di primo grado aveva già ampiamente motivato affermando che, poiché la pretesa attore a non faceva riferimento a rapporti societari, ma a d un rapporto obbligatorio derivante da un contratto di mutuo, la disciplina applicabile al caso di specie non era quella di cui all’articolo 2949 c.c., bensì quella di cui all’articolo 2946 c.c. che prevedeva l’ordin aria prescrizione decennale. Anche in questo caso l’appellante incidentale aveva omesso di confutare debitamente la decisione del primo giudice limitandosi inammissibilmente a riproporre nel secondo grado la stessa tesi rigettata. 7. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno proposto ricorso per cassazione avverso la suddetta sentenza. 8. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e la società [OSCURATO:PERSONA] srl hanno resistito con controricorso. 9. Entrambe le parti con memoria depositata in prossimità dell’udienza hannoinsistito nelle rispettive richieste. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il primo motivo di ricorso è così rubricato: violazione dell’articolo 342 c.p.c. e conseguente nullità della sentenza impugnata. La C orte d’ A ppello di Roma ha dichiarato inammissibile l’appello proposto dai ricorrenti per difetto di specificità dei motivi. Secondo il ricorrente le motivazioni sarebbero del tutto apparent i Ric. 2019n. 4054 sez. S2 -ud. 30/05/2023 oltreche non condivisibili . Infatti , se l’appellante lamenta una non attenta valutazione del materiale istruttorio da parte del primo giudice, può sottoporre il giudice di appello le stesse prove e gli stessi argomenti non recepiti dal Tribunale. Peraltro, i ricorrenti ritengono di aver contrastato con l’atto di appello ciascuna delle ragioni addotte dal Tribunale e sintetizzate dalla Corte d'Appello. A tal fine riportano il motivo di appello con il quale h a n no censurato la sentenza di primo grado per aver ritenuto che non erano stati forniti elementi concreti per sostenere che le somme in contestazione erano state date a titolo di mutuo (Pagin e 22 - 26del ricorso per cassazione). La motivazione della sentenza è stata censurata per non aver posto attenzione a due documenti che nella prospettazione degli attori andavano a concretizzare quegli elementi che il Tribunale aveva ritenuto non forniti ( l a scheda contabile riportante la precisa sommatoria delle somme rispettivamente girate alla società e l’operazione di storno delle suddette somme). Inoltre, con la seconda parte del motivo, si è censurata la sentenza di primo grado per avere ri tenuto , in base alla relazione dell’ispettore Bologna, maggiormente plausibile la ricostruzione offerta dai convenuti secondo il quale le girate erano fatte in favore dei soci [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e poi le somme girate alla società. Nell’atto d’appello si è contrastat a tale parte della motivazione della sentenza di primo grado come indicata dal ricorrente da pagina 28 a pagina 30 del ricorso. La motivazione della sentenza è stata quindi criticata per non aver rilevato che gli assegni dopo la girata in bianco dei beneficiaririsultavano seguiti solo dalla girata per l’incasso della società. Ric. 2019n. 4054 sez. S2 -ud. 30/05/2023 Infine, si è lamentato che la sentenza di primo grado aveva aderito alla ricostruzione avversaria secondo cui vigeva al momento della concessione del finanziamento una situazione di forte conflittualità tra la società e i soci che avevano agito per la restituzione delle somme. In conclusione , l’atto di appello conteneva una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e delle relative doglianze 2.Il motivo di ricorso è fondato. La Corte d’Appello ha ritenuto l’appello inammissibile in violazione dell’art. 342 c.p.c., pur richiamando la giurisprudenza di questa Corte che a Sezioni Unite ha affermato il seguente principio di diritto: Gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n.83 del 2012, conv. con modif. dalla I. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata (Sez. U, Sent. n. 27199 del 2017). Si legge nella citata pronuncia delle Sezioni Unite che ciò che il nuovo testo dell'art. 342 c.p.c. esige è che le questioni e i punti contestati della sentenza impugnata siano chiaramente enucleati e con essi le relative doglianze; per cui, se il nodo critico Ric. 2019n. 4054 sez. S2 -ud. 30/05/2023 è nella ricostruzione del fatto, esso deve essere indicato con la necessaria chiarezza, così come l'eventuale violazione di legge. Ne consegue che, così come potrebbe anche non sussistere alcuna violazione di legge, se la questione è tutta in fatto, analogamente potrebbe porsi soltanto una questione di corretta applicazione delle norme, magari per presunta erronea sussunzione della fattispecie in un'ipotesi normativa diversa; il tutto, naturalmente, sul presupposto ineludibile della rilevanza della prospettata questione ai fini di una diversa decisione della controversia. Le sezioni Unite, pertanto, in linea di continuità con precedenti enunciazioni di questa Corte relative al testo precedente la riforma del 2012, hanno riaffermato che nell'atto di appello deve affiancarsi alla parte volitiva una parte argomentativa, che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice. La maggiore o minore ampiezza e specificità delle doglianze ivi contenute sarà, pertanto, diretta conseguenza della motivazione assunta dalla decisione di primo grado. Ove le argomentazioni della sentenza impugnata dimostrino che le tesi della parte non sono state in effetti vagliate, l'atto di appello potrà anche consistere, con i dovuti adattamenti, in una ripresa delle linee difensive del primo grado, mentre è logico che la puntualità del giudice di primo grado nel confutare determinate argomentazioni richiederà una più specifica e rigorosa formulazione dell'atto di appello, che dimostri insomma di aver compreso quanto esposto dal giudice di primo grado offrendo spunti per una decisione diversa. Quello che viene richiesto - in nome del criterio della razionalizzazione del processo civile, che è Ric. 2019n. 4054 sez. S2 -ud. 30/05/2023 in funzione del rispetto del principio costituzionale della ragionevole durata - è che la pa rte appellante ponga il giudice superiore in condizione di comprendere con chiarezza qual è il contenuto della censura proposta, dimostrando di aver compreso le ragioni del primo giudice e indicando il perché queste siano censurabili. Tutto ciò, inoltre, senza che all'appellante sia richiesto il rispetto di particolari forme sacramentali o comunque vincolate. Nella specie, risulta evidente che l'appello proposto dai ricorrenti soddisfaceva i requisiti di cui all'art. 342 c.p.c., nell'interpretazione sopra riportata. In particolare, risulta erronea l’affermazione del giudice dell’appello secondo cui l’inammissibilità ex art. 342 c.p.c. derivava dal fatto che l’appellante non aveva esposto argomenti idonei a confutare le ragioni poste a fondamento della decisione al fine di dimostrare l’esistenza di un contratto di mutuo. Come ben evidenziato nel motivo di ricorso per cassazione gli appellanti avevano dedotto un’erronea valutazione da parte del giudice di primo grado delle prove assunte nel giudizio e in particolare avevano dedotto che il Tribunale aveva sottovalutato due documenti comprovanti il mutuo (la scheda contabile riportante la precisa sommatoria delle somme rispettivamente girate alla società e l’operazione di storno delle suddette somme). Inoltre, avevano censurato anche l’erronea valutazione della relazione dell’ispettore Bologna in relazione alla doppia girata degli assegni in quanto, il T ribunale aveva ritenuto più plausibile la ricostruzione dei convenuti rispetto a quella degli attori sui quali comunque gravava l’onere della prova dell’esistenza di un contratto di mutuo. Ric. 2019n. 4054 sez. S2 -ud. 30/05/2023 In conclusione, deve ritenersi che la Corte d’Appello fosse sicuramente in grado di comprendere con chiarezza quale fosse il contenuto delle censure proposte con i motivi di appello e di decidere nel merito circa la loro fondatezza o meno. Si impone pertanto l’accoglimento del motivo di ricorso, la cassazione della sentenza impugnata con rinvio alla Corte d’Appello di Roma in diversa composizione che dovrà esaminare nel merito l’appello proposto dai ricorrenti e che deciderà anche in ordine alle spese del giudizio di legittimità. P.Q.M. La Corte accoglie
Sentenza Cassazione n. 19469/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris