CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 32046/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o a Rivoli il 01/09/1962 avverso la sentenza del 17/09/2025 della Corte d'appello di Genova dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 17 settembre 2025 la Corte di appello di Genova ha confermato la sentenza con la quale il Tribunale di Massa aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] per il delitto di furto aggravato. 2. Avverso la sentenza di appello il difensore dell'imputato ha proposto ricorso per cassazione, articolando un unico motivo con il quale ha dedotto che, nella pendenza del termine per proporre ricorso per cassazione (in data 28 novembre 2025), è stata rimessa la querela presentata nei confronti dell'imputata, che ha accettato la remissione. 3. È dirimente osservare che: - la remissione di querela, intervenuta in pendenza del ricorso per cassazione, determina l'estinzione del reato che prevale su eventuali cause di inammissibilità e va rilevata e dichiarata dal giudice di legittimità, purché il ricorsosia stato, come nella specie, tempestivamente proposto (Sez. U, n. 24246 dei 25/02/2004, Chiasserini, Rv. 227681 - 01; Sez. 5, n. 19675 del 25/02/2019, Crupi, Rv. 276138 - 01); - nel caso in esame, in effetti, ha avuto luogo la dedotta rimessione della querela, che è stata accettata (cfr. verbale del 28 novembre 2025); - dunque, ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen. e non ricorrendo alcuna delle ipotesi di cui all'art. 129, comma 2, cod. proc. pen., deve dichiararsi l'estinzione del reato per cui si procede ai sensi dell'art. 152 cod. pen. Ne discende l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata. Le spese del procedimento, non essendosi diversamente convenuto, vanno poste a carico della querelata ex art. 340, comma 4, cod. proc. pen. P.Q P.Q.Mva millitza 6110Vtitini 2