CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 17911/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
di pronunciare la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 8601/2023 del ruolo generale, proposto DA[OSCURATO:PERSONA] P ROVINCIA I TALIANA DELLA C ONGREGAZIONE M AESTRE P IE V ENERINI ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), con sede legale in Roma, alla Via di [OSCURATO:PERSONA] n. 220, in persona della legale rappresentante pro tempore [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa, in ragione di procura speciale e nomina poste in calce al ricorso, dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] (codice fiscale [OSCURATO:PERSONA] 71E21 F735 O), con studio ([OSCURATO:PERSONA] e Associati) sito in Roma, alla [OSCURATO:PERSONA] n. 18. - RICORRENTE – CONTRO il C [OSCURATO:PERSONA] V ITERBO (VT)([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), con sede in via F. Ascenzi, n. 1, in persona del Sindacopro tempore, dott.ssa [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso, in virtù di procura speciale e nomina poste in calce al controricorso e giusta Determinazione n. 151 del 27 aprile 2023, dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] (codice fiscale R [OSCURATO:PERSONA] 81A08 H501 T), con studio in Roma, alla via delle [OSCURATO:PERSONA], n.156. - CONTRORICORRENTE - per la cassazione della sentenza n. 4276/7/2022 della Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, depositata il 4 ottobre 2022 e non notificata; UDITA la relazione della causa svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] nella camera di consiglio in data 15 marzo 2024; [OSCURATO:PERSONA] : 1. con la suindicata sentenza la Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio accoglieva il gravame presentato dal Comune di Viterbo contro la sentenza di primo grado, che aveva riconosciuto, in favore della contribuente, il diritto all’esenzione di cui all’art. 7, comma primo, lettera i), d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 546, dal pagamento dell’IMU per l’anno 2012, in relazione all’immobile di proprietà della stessa (contraddistinto al Foglio 171, Particella 65, Sub. 1, Cat. B/1); 2. la Provincia Italiana della [OSCURATO:PERSONA] impugnava detta pronuncia con ricorso notificato il 4 aprile 2023, formulando tre motivi di impugnazione; 3. il Comune di Viterbo resisteva con controricorso depositato l’8 maggio 2013; 4. con nota depositata il 7 marzo 2024 la ricorrente, dando conto del sopravvenuto accordo bonario concluso tra le parti, ha dichiarato di rinunciare al ricorso ed il Comune ha accettato detta rinuncia; [OSCURATO:PERSONA] : 1. alla luce di quanto precede, il giudizio va dichiarato estinto, sussistendo i presupposti di cui all'art. 390 cod. proc. civ.; 2. non resta dunque che dichiarare, ai sensi dell’art. 391, cod. proc. civ. l’estinzione del giudizio per rinuncia con compensazione delle spese di giudizio, stante l’intervenuto accordo amichevole concluso tra la parti; 3.non ricorrono le condizioni di cui all’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, trattandosi di misura eccezionale, lato sensusanzionatoria, come tale di stretta interpretazione e non suscettibile di interpretazione estensiva o analogica all’ipotesi (ivi non contemplata) di estinzione del giudizio (cfr. tra le tante, da ultimo, Cass., Sez. III, 5 dicembre 2023, n. 34025); P . Q . M . la Corte, letto l’art. 391 cod. proc. civ., dichiara l’estinzione del giudizio per rinuncia e compensa