Torna alla ricerca
Corte di giustizia UEsentenzaSezione I

Corte di giustizia UE/2011

ECLI:EU:C:2011:429
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

Ordinanza della Corte (Sesta Sezione) 28 giugno 2011 – [OSCURATO:PERSONA] / Consiglio (causa C‑93/11 P) «[OSCURATO:PERSONA] – Contenuto del sito Internet della Presidenza del Consiglio – Omissione da parte del Consiglio di garantire l’esistenza dell’intero contenuto del sito in lingua tedesca – Ricorso per carenza – Presa di posizione – Ricorso di annullamento – Atti impugnabili – Tutela giurisdizionale effettiva – [OSCURATO:PERSONA] manifestamente infondata»

1. Procedura – Atto introduttivo del giudizio – Requisiti di forma – Esposizione delle conclusioni del ricorso – Conclusioni implicite intese a far constatare la carenza di un’istituzione [Statuto della Corte di giustizia, art. 21; regolamento di procedura del Tribunale, art. 44, n. 1, lett. d)] (v. punti 18‑21)

2. Ricorso di annullamento – Atti impugnabili – Nozione – Atti che producono effetti giuridici vincolanti – Presentazione dei siti Internet delle Presidenze del Consiglio – Lettera proveniente da un’istituzione – Esclusione (Art. 263, quarto comma, TFUE) (v. punti 25‑29)

3. Diritto dell’Unione – Principi – Diritto ad una tutela giurisdizionale effettiva – Irrecevibilità di un ricorso di annullamento nei confronti di provvedimenti che non producono effetti giuridici vincolanti – Possibilità per i soggetti di diritto di contestare siffatti provvedimenti tramite il ricorso per responsabilità extracontrattuale dell’Unione (Artt. 268 TFUE e 340, secondo comma, TFUE) (v. punti 30‑31) [OSCURATO:PERSONA] dell’ordinanza del Tribunale (Terza Sezione) 17 dicembre 2010, causa T‑245/10, [OSCURATO:PERSONA] / Consiglio, con la quale il Tribunale ha respinto, perché manifestamente irricevibile, il ricorso del ricorrente inteso a far constatare che il Consiglio ha violato il diritto dell’Unione segnatamente per il fatto che non ha garantito la messa a disposizione dell’intero contenuto del sito Internet della Presidenza del Consiglio in lingua tedesca – Travisamento della natura e dell’oggetto del ricorso – Mancato esame in punto di diritto della presa di posizione del Consiglio – Violazione dell’obbligo di salvaguardare l’unità e la coerenza del diritto dell’Unione.

Dispositivo 1) L’impugnazione è respinta. 2) [OSCURATO:PERSONA] eV sopporta le proprie spese.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Ordinanza della Corte (Sesta Sezione) 28 giugno 2011 – [OSCURATO:PERSONA] / Consiglio (causa C‑93/11 P) «[OSCURATO:PERSONA] – Contenuto del sito Internet della Presidenza del Consiglio – Omissione da parte del Consiglio di garantire l’esistenza dell’intero contenuto del sito in lingua tedesca – Ricorso per carenza – Presa di posizione – Ricorso di annullamento – Atti impugnabili – Tutela giurisdizionale effettiva – [OSCURATO:PERSONA] manifestamente infondata» 1. Procedura – Atto introduttivo del giudizio – Requisiti di forma – Esposizione delle conclusioni del ricorso – Conclusioni implicite intese a far constatare la carenza di un’istituzione [Statuto della Corte di giustizia, art. 21; regolamento di procedura del Tribunale, art. 44, n. 1, lett. d)] (v. punti 18‑21) 2. Ricorso di annullamento – Atti impugnabili – Nozione – Atti che producono effetti giuridici vincolanti – Presentazione dei siti Internet delle Presidenze del Consiglio – Lettera proveniente da un’istituzione – Esclusione (Art. 263, quarto comma, TFUE) (v. punti 25‑29) 3. Diritto dell’Unione – Principi – Diritto ad una tutela giurisdizionale effettiva – Irrecevibilità di un ricorso di annullamento nei confronti di provvedimenti che non producono effetti giuridici vincolanti – Possibilità per i soggetti di diritto di contestare siffatti provvedimenti tramite il ricorso per responsabilità extracontrattuale dell’Unione (Artt. 268 TFUE e 340, secondo comma, TFUE) (v. punti 30‑31) [OSCURATO:PERSONA] dell’ordinanza del Tribunale (Terza Sezione) 17 dicembre 2010, causa T‑245/10, [OSCURATO:PERSONA] / Consiglio, con la quale il Tribunale ha respinto, perché manifestamente irricevibile, il ricorso del ricorrente inteso a far constatare che il Consiglio ha violato il diritto dell’Unione segnatamente per il fatto che non ha garantito la messa a disposizione dell’intero contenuto del sito Internet della Presidenza del Consiglio in lingua tedesca – Travisamento della natura e dell’oggetto del ricorso – Mancato esame in punto di diritto della presa di posizione del Consiglio – Violazione dell’obbligo di salvaguardare l’unità e la coerenza del diritto dell’Unione. Dispositivo 1) L’impugnazione è respinta. 2) [OSCURATO:PERSONA] eV sopporta le proprie spese.
Sentenza Corte di giustizia UE/2011 — Fons Iuris — Fons Iuris