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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 10921/2025

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RDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n.24302/2020 R.G. proposto da : AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del D irettore pro tempore , domiciliata ope legisin [OSCURATO:PERSONA] dei Portoghesi 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende (pec [OSCURATO:EMAIL]), –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma, Chiomenti, alla via XXIV Maggio n.43, (pec:[OSCURATO:EMAIL]), –controricorrente – Cartella di pagamento –iscrizione provvisoria -Sospensione del giudizio -riassunzione avverso la sentenza della COMM.

TRIB.

REG.

CAMPANIA , N. 2358/2020,depositata il 2 6 / 05 /20 20 ; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 20 marzo 2025dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] ; sentito il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso; sentitiper l’Agenzia delle entrate l’Avv. dello [OSCURATO:PERSONA] e per [OSCURATO:PERSONA] l’Avv. [OSCURATO:PERSONA].

Rilevato che: 1.[OSCURATO:PERSONA] s.p.a. notificava ad [OSCURATO:PERSONA] cartella di pagamento, emessa ex art. 15 d.P.R. n. 603 del 1972 , a titolo di iscrizione provvisoria in pendenza del ricorso proposto dalcontribuente avverso avviso di accertamento ( n.

TF7011000344/2012 ) .

Con quest’ultimo l’Ufficio, con riferimento all’anno di imposta 2006, aveva recuperato nei confronti del Campolattanoil reddito da partecipazione nella società di diritto olandese, Mokark BV , considerata dall’Amministrazione una società di fatto estero-vestita nei confronti della quale era stato emesso precedente avviso di accertamento (n.

T9B02HI04872/2012).

2. Il contribuente impugnava la cartella di pagamento innanzi alla CTP di Caserta nei confronti sia della società di riscossione che dell’Agenzia delle entrate.

La CTP, all’udienza del 26 marzo 2018, dichiarava l’estinzione del giudizio, ex art. 45 d.lgs. n. 546 del 1992, stante l’assenza delle parti costituite.

3. Avverso detta sentenza spiegava appello il contribuente.

La CTR con la sentenza di cui all’epigrafe, accoglieva l’appello, dichiarava la nullità della sentenza di primo grado e disponeva la riassunzione del giudizio.

Il giudice del secondo grado rilevava che l’accertamento in primo grado della mancata riassunzione del giudizio non era conforme all’art. 43 d.lgs. n. 546 del 1992; che nemmeno vi era spazioper l’applicazione dell’ art. 45 d.lgs. cit.; che, pertanto, non sussistevano i presupposti per dichiarare l’estinzione del giudizio per inattività delle parti; che per tale ragione non era possibile la rimessione del giudizio innanzi alla CTP. ex art. 59 d.lgs. cit; che invece, la rimessione doveva essere dichiarata sia perché il giudizio sull’avviso di accertamento personale ed anche quello sull’avviso di accertamento societario erano ancora in fase di sospensione e sia perché il giudizio non si era svolto nel contraddittorio della società e di tutti i soci,

4. Avverso detta sentenza propone ricorso per cassazione l’Agenzia delle Entrate ed il contribuente si difende a mezzo controricorso.

5. Il controricorrente in data 2 marzo 2025 ha depositato : 1) Sentenza n. 6328/14, resa il 9 giugno 2014 dal Tribunale Ordinario di Milano in composizione monocratica, e depositata in cancelleria l’11 luglio 2014, munita di attestazione di passaggio in giudicato nei confronti del sig. [OSCURATO:PERSONA]; 2) sentenza n.3689, resa l’11 maggio 2015 dalla Corte d’Appello di Milano e depositata in cancelleria il 10 luglio 2015, munita di attestazione di passaggio in giudicato nei confrontidi Pisanti, Barletta e Knuvers.

In data 6 marzo 2025, ha depositato memoria illustrativa ex art.378 cod. proc. civ., nella quale, in primo luogo , ha riferito che nelle more del presente giudizio, l’[OSCURATO:PERSONA] è stato annullato dalla CTPdi Caserta con sentenza confermata in secondo grado dalla Corte di Giustizia Tributaria di II Grado della Campania con sentenza n. 3863 dell’11 giugno 2024.

Ha, altresì, affermato che, in relazione ai medesimi fatti da cui sono derivati prima l’avviso presupposto, poi l’avviso personale e, infine, la Cartella di Pagamento si è già pronunciato il Giudice penale con sentenze definitive di assoluzione rese nei confronti dei presunti soci di fatto di Mokark perché il fatto non sussiste e/o perché gli imputati non l’hanno commesso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con il primomotivo l’Agenzia delle entratedenuncia, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ. la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 43 e 45 d.lgs.31 dicembre 1992, n. 546.

Assume cha la C.t.r. ha errato nel richiamare l’art. 43 cit. in quanto norma estranea al tema del contendere; che, nella fattispecie in esame, sebbene permanessero le ragioni che avevano giustificato la sospensione del giudizio, vi era comunque l’onere delle parti di porre in essere gli adempimenti necessari alla sua prosecuzione; che tanto, tuttavia, non era avvenuto.

2. Con il secondomotivo denuncia, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ. la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 59 d.lgs. n. 546 del 1992 cit.

Censura la sentenza impugnata per aver ritenuto sussistente una fattispecie di litisconsorzio necessario in controversia avente ad oggetto la cartella di pagamento nella quale non vi è il presupposto dell’unitarietà dell’accertamento.

3. Sebbene il contribuente ha dedotto in memoria che l’avviso di accertamento in ragione del quale è stata emessa la cartella a titolo di iscrizione provvisoria è stato annullato dalla C.t.p. con sentenza confermata in appello, non ha versato in atti i relativi provvedimenti.

Ciò posto, il Collegio ritiene opportuno, per ragioni di tutela della funzione nomofilattica di questa Corte, rinviare la decisione della presente causa a nuovo ruolo, apparendo preliminare all’esame dei motivi di ricorsola questione relativa all’efficacia del giudicato penale.

3.1. Il contribuente, nel rispetto del termine di quindici giorni prima dell’udienza, prescritto dall’art. 21 - bis d.lgs. n. 74 del 2000 cit. , ha depositato le citate sentenze penali, tutte passate in giudicato, evidenziare che, in relazione ai medesimi fatti di cui è causa i processi in sede penale, si erano tutti conclusi con pronunce irrevocabili di assoluzione rese nei confronti dei presunti soci di fatto perché il fatto non sussiste e/o perché gli imputati non l’hanno commesso.

3.2. In ragione dei fatti contestati negli atti impugnati nell’odierno giudizio e degli effetti del giudicato penale invocati dal contribuente, assumono rilevanza le questioni rimesse da questa sezione tributaria alla Prima Presidente per l’eventuale assegnazione alle Sezioni Unite con l’ordinanza interlocutoria n. 5714 del 2025, ovvero la riferibilità del disposto di cui all’art. 21-bis cit. all’imposta o alla sola sanzione.

3.3. Rileva, altresì, l’ulteriore profilo per il quale la Commissione di Giustizia Tributaria di secondo grado del Piemonte ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 21-bis cit. per violazione degli artt. 3,

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
RDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n.24302/2020 R.G. proposto da : AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del D irettore pro tempore , domiciliata ope legisin [OSCURATO:PERSONA] dei Portoghesi 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende (pec [OSCURATO:EMAIL]), –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma, Chiomenti, alla via XXIV Maggio n.43, (pec:[OSCURATO:EMAIL]), –controricorrente – Cartella di pagamento –iscrizione provvisoria -Sospensione del giudizio -riassunzione avverso la sentenza della COMM. TRIB. REG. CAMPANIA , N. 2358/2020,depositata il 2 6 / 05 /20 20 ; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 20 marzo 2025dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] ; sentito il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso; sentitiper l’Agenzia delle entrate l’Avv. dello [OSCURATO:PERSONA] e per [OSCURATO:PERSONA] l’Avv. [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: 1.[OSCURATO:PERSONA] s.p.a. notificava ad [OSCURATO:PERSONA] cartella di pagamento, emessa ex art. 15 d.P.R. n. 603 del 1972 , a titolo di iscrizione provvisoria in pendenza del ricorso proposto dalcontribuente avverso avviso di accertamento ( n. TF7011000344/2012 ) . Con quest’ultimo l’Ufficio, con riferimento all’anno di imposta 2006, aveva recuperato nei confronti del Campolattanoil reddito da partecipazione nella società di diritto olandese, Mokark BV , considerata dall’Amministrazione una società di fatto estero-vestita nei confronti della quale era stato emesso precedente avviso di accertamento (n. T9B02HI04872/2012). 2. Il contribuente impugnava la cartella di pagamento innanzi alla CTP di Caserta nei confronti sia della società di riscossione che dell’Agenzia delle entrate. La CTP, all’udienza del 26 marzo 2018, dichiarava l’estinzione del giudizio, ex art. 45 d.lgs. n. 546 del 1992, stante l’assenza delle parti costituite. 3. Avverso detta sentenza spiegava appello il contribuente. La CTR con la sentenza di cui all’epigrafe, accoglieva l’appello, dichiarava la nullità della sentenza di primo grado e disponeva la riassunzione del giudizio. Il giudice del secondo grado rilevava che l’accertamento in primo grado della mancata riassunzione del giudizio non era conforme all’art. 43 d.lgs. n. 546 del 1992; che nemmeno vi era spazioper l’applicazione dell’ art. 45 d.lgs. cit.; che, pertanto, non sussistevano i presupposti per dichiarare l’estinzione del giudizio per inattività delle parti; che per tale ragione non era possibile la rimessione del giudizio innanzi alla CTP. ex art. 59 d.lgs. cit; che invece, la rimessione doveva essere dichiarata sia perché il giudizio sull’avviso di accertamento personale ed anche quello sull’avviso di accertamento societario erano ancora in fase di sospensione e sia perché il giudizio non si era svolto nel contraddittorio della società e di tutti i soci, 4. Avverso detta sentenza propone ricorso per cassazione l’Agenzia delle Entrate ed il contribuente si difende a mezzo controricorso. 5. Il controricorrente in data 2 marzo 2025 ha depositato : 1) Sentenza n. 6328/14, resa il 9 giugno 2014 dal Tribunale Ordinario di Milano in composizione monocratica, e depositata in cancelleria l’11 luglio 2014, munita di attestazione di passaggio in giudicato nei confronti del sig. [OSCURATO:PERSONA]; 2) sentenza n.3689, resa l’11 maggio 2015 dalla Corte d’Appello di Milano e depositata in cancelleria il 10 luglio 2015, munita di attestazione di passaggio in giudicato nei confrontidi Pisanti, Barletta e Knuvers. In data 6 marzo 2025, ha depositato memoria illustrativa ex art.378 cod. proc. civ., nella quale, in primo luogo , ha riferito che nelle more del presente giudizio, l’[OSCURATO:PERSONA] è stato annullato dalla CTPdi Caserta con sentenza confermata in secondo grado dalla Corte di Giustizia Tributaria di II Grado della Campania con sentenza n. 3863 dell’11 giugno 2024. Ha, altresì, affermato che, in relazione ai medesimi fatti da cui sono derivati prima l’avviso presupposto, poi l’avviso personale e, infine, la Cartella di Pagamento si è già pronunciato il Giudice penale con sentenze definitive di assoluzione rese nei confronti dei presunti soci di fatto di Mokark perché il fatto non sussiste e/o perché gli imputati non l’hanno commesso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primomotivo l’Agenzia delle entratedenuncia, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ. la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 43 e 45 d.lgs.31 dicembre 1992, n. 546. Assume cha la C.t.r. ha errato nel richiamare l’art. 43 cit. in quanto norma estranea al tema del contendere; che, nella fattispecie in esame, sebbene permanessero le ragioni che avevano giustificato la sospensione del giudizio, vi era comunque l’onere delle parti di porre in essere gli adempimenti necessari alla sua prosecuzione; che tanto, tuttavia, non era avvenuto. 2. Con il secondomotivo denuncia, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ. la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 59 d.lgs. n. 546 del 1992 cit. Censura la sentenza impugnata per aver ritenuto sussistente una fattispecie di litisconsorzio necessario in controversia avente ad oggetto la cartella di pagamento nella quale non vi è il presupposto dell’unitarietà dell’accertamento. 3. Sebbene il contribuente ha dedotto in memoria che l’avviso di accertamento in ragione del quale è stata emessa la cartella a titolo di iscrizione provvisoria è stato annullato dalla C.t.p. con sentenza confermata in appello, non ha versato in atti i relativi provvedimenti. Ciò posto, il Collegio ritiene opportuno, per ragioni di tutela della funzione nomofilattica di questa Corte, rinviare la decisione della presente causa a nuovo ruolo, apparendo preliminare all’esame dei motivi di ricorsola questione relativa all’efficacia del giudicato penale. 3.1. Il contribuente, nel rispetto del termine di quindici giorni prima dell’udienza, prescritto dall’art. 21 - bis d.lgs. n. 74 del 2000 cit. , ha depositato le citate sentenze penali, tutte passate in giudicato, evidenziare che, in relazione ai medesimi fatti di cui è causa i processi in sede penale, si erano tutti conclusi con pronunce irrevocabili di assoluzione rese nei confronti dei presunti soci di fatto perché il fatto non sussiste e/o perché gli imputati non l’hanno commesso. 3.2. In ragione dei fatti contestati negli atti impugnati nell’odierno giudizio e degli effetti del giudicato penale invocati dal contribuente, assumono rilevanza le questioni rimesse da questa sezione tributaria alla Prima Presidente per l’eventuale assegnazione alle Sezioni Unite con l’ordinanza interlocutoria n. 5714 del 2025, ovvero la riferibilità del disposto di cui all’art. 21-bis cit. all’imposta o alla sola sanzione. 3.3. Rileva, altresì, l’ulteriore profilo per il quale la Commissione di Giustizia Tributaria di secondo grado del Piemonte ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 21-bis cit. per violazione degli artt. 3,
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