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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 30766/2022

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seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/06/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Premesso che è stata impugnata la sentenza della Corte di appello di Torino del 28 giugno 2021, con cui è stata confermata la decisione del Tribunale di Torino dell'Il marzo 2016, che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], previo riconoscimento a entrambi delle attenuanti generiche, alla pena di mesi 4 di reclusione e 600 euro di multa ciascuno, in quanto colpevoli del reato di cui all'art. 73 comma 5 del d.P.R. n. 309 del 1990, accertato in Torino il 9 marzo 2016; Rilevato che l'unico motivo di ricorso, con cui si contesta la mancanza e la illogicità della motivazione rispetto al trattamento sanzionatorio, con particolare riferimento all'omessa applicazione delle attenuanti generiche nella massima estensione, risulta manifestamente infondato, perché generico e sostanzialmente assertivo, a fronte delle pertinenti considerazioni esposte sul punto nella sentenza impugnata (cfr. pag. 5), considerazioni con cui il ricorrente non si confronta adeguatamente; Osservato, pertanto, che i ricorsi proposti nell'interesse di Fall e Sarr devono essere dichiarati inammissibili, con conseguente onere per i ricorrenti, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento.

Tenuto conto, infine, della sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000, e considerato che non vi è ragione di ritenere che i ricorsi siano stati presentati senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che ciascun ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 20 m

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/06/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Premesso che è stata impugnata la sentenza della Corte di appello di Torino del 28 giugno 2021, con cui è stata confermata la decisione del Tribunale di Torino dell'Il marzo 2016, che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], previo riconoscimento a entrambi delle attenuanti generiche, alla pena di mesi 4 di reclusione e 600 euro di multa ciascuno, in quanto colpevoli del reato di cui all'art. 73 comma 5 del d.P.R. n. 309 del 1990, accertato in Torino il 9 marzo 2016; Rilevato che l'unico motivo di ricorso, con cui si contesta la mancanza e la illogicità della motivazione rispetto al trattamento sanzionatorio, con particolare riferimento all'omessa applicazione delle attenuanti generiche nella massima estensione, risulta manifestamente infondato, perché generico e sostanzialmente assertivo, a fronte delle pertinenti considerazioni esposte sul punto nella sentenza impugnata (cfr. pag. 5), considerazioni con cui il ricorrente non si confronta adeguatamente; Osservato, pertanto, che i ricorsi proposti nell'interesse di Fall e Sarr devono essere dichiarati inammissibili, con conseguente onere per i ricorrenti, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento. Tenuto conto, infine, della sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000, e considerato che non vi è ragione di ritenere che i ricorsi siano stati presentati senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che ciascun ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 20 m
Sentenza Cassazione n. 30766/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris