CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 30852/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/01/2023 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti. Esaminati il ricorso e la sentenza impugnata. Rilevato che il ricorso è manifestamente infondato; Considerato, infatti, che la Corte di appello di Messina — con motivazione adeguata e non manifestamente illogica - ha escluso l'applicabilità dell'art. 131- bis cod. pen. ritenendo che il fatto non fosse di particolare tenuità vista l'abitualità nel reato di [OSCURATO:PERSONA] confermata dai vari precedenti penali a suo carico (tra cui condanne per violazione della legge stupefacenti) e gli 'alias' da lui utilizzati negli anni ed ha confermato la sussistenza dell'elemento psicologico del reato tenuto conto della circostanza che il provvedimento di espulsione era noto all'imputato (essendo stato tradotto in lingua araba) e che egli era stato trovato su di un barcone nelle acque territoriali italiane, di talché era chiara la sua intenzione di fare ingresso in Italia prima del termine di cinque anni disposto in sede di espulsione; Considerato, altresì, che la sentenza impugnata, con motivazione non manifestamente illogica, ha escluso di potere concedere le attenuanti generiche in assenza di qualsiasi elemento positivo al riguardo ed essendo, comunque, rimasti privi di riscontri il dedotto disagio esistenziale e l'intenzione dell'imputato di recarsi in territorio francese; Ritenuto, in particolare, che quanto alla censura relativa alla mancata concessione delle attenuanti generiche deve ricordarsi che, in tale materia, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è parimenti insindacabile in sede di legittimità, purché sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione (Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269; Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 265826; Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule, Rv. 259899); Rilevato, al riguardo, che il relativo motivo di ricorso risulta assolutamente generico poiché non vengono dedotte in modo specifico le ragioni per le quali l'imputato sarebbe stato meritevole delle invocate generiche; Considerato, altresì, che rispetto alla negata applicazione dell'art. 131-bis cod. pen. (particolare tenuità del fatto), questa Corte ha già chiarito che l'assenza dei presupposti per l'applicazione della relativa causa di non punibilità può essere rilevata dal giudice di merito anche con motivazione implicita (Sez. 3, n. 48317 del 11/10/2016, Scopazzo, Rv. 268499), eventualmente riferita ad elementi circostanziali del reato (Sez. 5, n. 24780 del 08/03/2017, Tempera, Rv. 270033); motivazione da cui si possa ricavare la valutazione complessiva e congiunta delle peculiarità della fattispecie concreta, che tenga conto degli indici qualificatori indicati dall'art. 133, primo comma, cod. pen. (modalità della condotta, grado di colpevolezza da essa desumibile, entità del danno o del pericolo: Sez. U, n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj, Rv. 266590); Ritenuto che la sentenza impugnata non è alla stregua di ciò sul punto eccepibile, richiamando essa precise ragioni a sostegno della non occasionalità della condotta come sopra indicato; Ritenuto, poi, che la censura riguardante la durata del divieto di reingresso è inammissibile essendo stata sollevata per la prima volta con il ricorso per cassazione; al riguardo deve ricordarsi il condivisibile principio in base al quale con il ricorso per cassazione non possono essere dedotte questioni che non abbiano costituito oggetto di motivi di gravame al fine di evitare che in sede di legittimità sia annullato il provvedimento impugnato con riferimento ad un punto della decisione rispetto al quale si configura a priori un inevitabile difetto di motivazione per essere stato intenzionalmente sottratto alla cognizione del giudice di merito (Sez. 2, n. 29707 del 8/3/2017, Galdi, Rv. 270316); Considerato, poi, che la reiezione della richiesta di pena sostitutiva è stata motivata, in modo non manifestamente illogico, sulla base della assenza di una fissa dimora e di una stabile attività lavorativa; Rilevato che il ricorrente non si confronta in modo specifico rispetto ai coerenti ragionamenti svolti dalla Corte di appello e, pur lamentando la violazione di legge ed il vizio di motivazione, chiede una differente (ed inammissibile) valutazione degli elementi processuali; Ritenuto che deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammen