CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 30 aprile 2025
Cassazione n. 32897/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
onunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di MATERAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generaleCRISTINA MARZAGALLI che ha chiesto il rigetto del ricorso. Udito il difensore avv.to [OSCURATO:PERSONA] che richiama gli atti depositati in cancelleria, si riporta ai motivi di ricorso e chiede l’annullamento del provvedimento impugnato. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Tribunale di Matera, in funzione di giudice delle impugnazioni cautelari reali, con ordinanza del 30 aprile 2025 respingeva l’istanza di riesame avanzata da [OSCURATO:PERSONA] avverso il provvedimento del G.i.p. del Tribunale di Matera che aveva disposto il sequestro preventivo finalizzato alla confisca della somma di euro115.498 in relazione al delitto di cui all’art. 640-bis cod. pen. 2. Avverso detta ordinanza proponeva ricorso per cassazione il difensore del [OSCURATO:PERSONA], avv.to [OSCURATO:PERSONA], deducendo, condistinti motivi qui riassunti ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen.: - violazione di legge ex art. 606 lett. b), c) ed e) cod. proc. pen. posto che il Tribunale aveva emesso una motivazione meramente apparente quanto al fumus del contestato reato dovendo invece essere evidenziato come il ricorrente non aveva mai fornito alcuna documentazione falsa od alterata, aveva continuato a dichiarare terreni che pur non più di sua proprietà rimanevano nella sua disponibilità di fatto, la stessa ISMEA dopo la risoluzione del contratto non aveva aggiornato le visure catastali, tutti elementi con i quali l’ordinanza non si era adeguatamente confrontata; -violazione di legge ex art. 606 lett. b), c) ed e) cod. proc. pen. e motivazione meramente apparente quanto al periculum in mora ed omessa valutazione di elementi patrimoniali difensivi pure prodotti in sede di riesame e che dimostravano,invece, l’assenza di qualsiasi rischio di sottrazione del patrimonio da parte dell’indagato; -violazione di legge ex art. 606 lett. b), c) ed e) cod. proc. pen. quanto alla omessa valutazione della perizia tecnica difensiva che dimostrava come il profitto illecito andava ricalcolato nella minor misura di euro45.757 posto che le somme realmente percepite dal ricorrente erano ben inferiori a quelle indicate nel capo di imputazione provvisorio. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il primo motivo di ricorso appare infondato e deve, pertanto, essere respinto. Ed invero deve essere escluso che le affermazioni contenute nel provvedimento impugnato integrino un’ipotesi di motivazione mancante stante che il Tribunale del riesame cautelare reale ha adeguatamente esposto come il requisito del fumus del reato di truffa finalizzata al conseguimento di erogazioni pubbliche, si ricolleghi correttamente all’avvenuta presentazione da parte dell’indagato di domande finalizzate al conseguimento di contributi pubblici anche in relazione a terreni di cui non risultava proprietario e, per i quali, era già stata anche disposta la condanna al rilascio forzoso. Ed è pertanto evidente che il requisito dell’assenza di un possesso legittimo dei fondi che potesse giustificare le domande di indennizzo è stato valutato da parte del Tribunale del riesame con riferimento a specifiche circostanze valutate in assenza di qualsiasi vizio. 2. Fondato è invece il secondo motivo. Ed invero,va ricordato come secondo la pronuncia delle Sezioni Unite “Ellade”, il provvedimento di sequestro preventivo di cui all'art. 321, comma 2, cod. proc. pen., finalizzato alla confisca di cui all'art. 240 cod. pen., deve contenere la concisa motivazione anche del "periculum in mora", da rapportare alle ragioni che rendono necessaria l'anticipazione dell'effetto ablativo della confisca rispetto alla definizione del giudizio, salvo restando che, nelle ipotesi di sequestro delle cose la cui fabbricazione, uso, porto, detenzione o alienazione costituisca reato, la motivazione può riguardare la sola appartenenza del bene al novero di quelli confiscabili "ex lege”(Sez. U, n. 36959 del 24/06/2021, Ellade, Rv. 281848 - 01) . Orbene, nel caso in esame, pur a fronte della produzione di ampia documentazione in sede di riesame attestante un patrimonio mobiliare ed immobiliare di una notevole consistenza in capo al [OSCURATO:PERSONA], il Tribunale si è limitato ad una motivazione puramente tautologica che richiama l’attività professionale dello stesso e la natura dei beni sottoposti a sequestro senza spiegare in alcun modo per quali ragioni sia necessario l’anticipazione degli effetti del giudizio. Ne consegue l’annullamento con rinvio limitatamente al periculum in mora dovendosi accertare in sede di nuovo giudizio se,pur a fronte della consistenza patrimoniale mobiliare ed immobiliare dell’indagato, sussistano ragioni che giustifichino l’anticipazione dell’effetto ablativo e ciò senza che possa farsi riferimentoad attività professionali che non costituiscono ex se indice rilevante del pericolo di dispersione. 3. Il terzo motivo è assorbito ed involge, comunque, accertamenti di puro merito non deducibili nella presente fase di legittimità proponendo calcoli aritmetici delle superfici coltivate e dei corrispettivi illeciti che possono eventualmente essere fatti valere in sede di successive istanze. P.Q.M Annulla l’ordinanza impugnata limitatamente al presupposto del periculum in mora e rinvia per nuovo giudizio sul punto al Tribunale di Matera competente ai sensi dell’art. 324, comma 5, cod. proc. pen. Rigetta nel re