CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 17088/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/12/2020 della CORTE APPELLO di BRESCIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, dott. [OSCURATO:PERSONA], il quale ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso letta la memoria del difensore [OSCURATO:PERSONA] in fatto 1. Per quanto ancora rileva, con sentenza del 01/12/2020 la Corte d'appello di Brescia ha rigettato la richiesta di revisione, proposta nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], nei confronti della sentenza della Corte d'appello di Milano del 14/11/2018. Al netto di altre «nuove prove», che, secondo la Corte territoriale, non legittimavano la richiesta di revisione, ai sensi dell'art. 630, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. (e sul punto la sentenza impugnata, non è oggetto di ricorso per cassazione), la Corte d'appello di Brescia ha ritenuto che non costituissero prova nuova: a) la copia del contratto preliminare sottoscritto da [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e da [OSCURATO:PERSONA] 2 [OSCURATO:PERSONA] s.r.I.; b) la copia del documento bancario comprovante l'avvenuto versamento della caparra da parte della seconda società. Secondo la richiesta di revisione, siffatti documenti avrebbero acquisito rilevanza rispetto alla condanna del [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui al capo B, lett. b), n. 1 (cagionamento del fallimento della [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., tramite operazioni dolose, consistite «nell'indicare e perfezionare la scissione societaria diretta alla costituzione della [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., società interamente partecipata da Sirio s.r.I., cui era stato attribuito un patrimonio netto stimato in euro 10.422.522,06, a fronte del completo depauperamento di [OSCURATO:PERSONA] s.r.I.») e il capo A, lett. b), n. 1 (cagionamento del fallimento della [OSCURATO:SOCIETA]., con operazioni dolose, consistite «nello svuotamento delle garanzie patrimoniali in capo a [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. - debitore per euro 2.815.913,72 - attraverso la cessione del cespite costituito dal centro 'commerciale Crevaladossola (valore contabile di euro 21.210.822,02) alla [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., appositamente costituita tramite scissione societaria in data 12.12.07». La Corte d'appello ha rilevato che: a) era esatto che la sentenza del 14/11/2018 aveva affermato che nessuna documentazione era stata prodotta con riferimento all'operazione relativa alla necessità di ricapitalizzare [OSCURATO:PERSONA] s.r.i. e al contratto preliminare con l'ingresso del [OSCURATO:PERSONA] nella compagine sociale, con accordi secondo i quali la [OSCURATO:PERSONA] 2 Lux avrebbe dovuto rilevare la [OSCURATO:PERSONA], costituita ai fini dell'operazione; b) che, tuttavia, la sentenza di primo grado aveva dato atto dell'acquisizione del contratto preliminare e aveva esaminato la deposizione del teste [OSCURATO:PERSONA], il quale aveva riferito anche del versamento della caparra, poi recuperata dal Fondo, in quanto l'operazione non era andata a buon fine, per il mancato avveramento di alcune condizioni sospensive; c) che, pertanto, le circostanze che il richiedente intendeva dimostrare erano state esaminate dal Tribunale, senza che ciò conducesse ad escludere la sussistenza del reato. 2. Nell'interesse del [OSCURATO:PERSONA] è stato proposto ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo di seguito enunciato nei limiti richiesti dall'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. il ricorrente lamenta inosservanza o erronea applicazione dell'art.630, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., rilevando che, anche nella sentenza di primo grado, non emergeva valutazione alcuna del contratto preliminare e della contabile attestante il versamento dea caparra (contabile neppure prodotta all'epoca), ossia di atti idonei a fornire la prova quantomeno della mancanza di dolo del [OSCURATO:PERSONA], il quale, proprio in ragione dell'avvenuto versamento della somma di circa 4,5 milioni di euro, poteva ragionevolmente fare affidamento sull'attuazione del contratto preliminare e sul buon esito dell'operazione con il [OSCURATO:PERSONA] 3. Sono state trasmesse, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 137, conv. con I. 18/12/2020, n. 176, le conclusioni scritte del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, dott. [OSCURATO:PERSONA], il quale ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso, e una memoria nell'interesse del ricorrente. Considerato in diritto 1. Il ricorso è inammissibile, per manifesta infondatezza e assenza di specificità. Come emerge in termini solari dalla lettera dell'art. 630, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., ai fini dell'esito positivo dei giudizio di revisione, la prova nuova deve condurre all'accertamento - in termini di ragionevole sicurezza - di un fatto la cui dimostrazione evidenzi come il compendio probatorio originario non sia più in grado di sostenere l'affermazione della penale responsabilità dell'imputato oltre ogni ragionevole dubbio (Sez. 5, n. 34515 del 18/06/2021, Fadda, Rv. 281772 - 01). Il ricorrente, sottraendosi alla ratio decidendi della sentenza impugnata, insiste ne! ribadire che, in tema di revisione, per prove nuove rilevanti a norma dell'art. 630, lett. c), cod. proc. pen., devono intendersi non solo le prove sopravvenute alla sentenza definitiva di condanna e quelle scoperte successivamente ad essa, ma anche quelle non acquisite nel precedente giudizio ovvero acquisite, ma non valutate neanche implicitamente, purché non si tratti di prove dichiarate inammissibili o ritenute superflue dal giudice, e indipendentemente dalla circostanza che l'omessa conoscenza da parte di quest'ultimo sia imputabile a comportamento processuale negligente o addirittura doloso del condannato, rilevante solo ai fini del diritto alla riparazione dell'errore giudiziario (Sez. 5, n. 12763 del 09/01/2020, Eleuteri, Rv. 279068 01). Ma non è questo il punto in discussione. Ciò che la sentenza impugnata ha affermato è che il fatto del versamento della caparra è stato considerato dal primo giudice ed è stato considerato irrilevante al fine di escludere la responsabilità. Il ricorso, salvo assertivamente osservare, senz'altra specificazione, che il Tribunale non avrebbe valutato il fatto del versamento della caparra, ruota attorno ad un dato evidente, ma del tutto irrilevante: che la contabile non è stata oggetto di valutazione. In realtà, non qualunque prova nuova conduce alla revisione, ma solo quella che, da sola o unitamente a quelle già valutate, conduce, ai sensi dell'art. 631 del codice di rito, al proscioglimento del soggetto già condannato. In altri termini, è essenziale, come già s'è detto, che la prova nuova conduca all'accertamento - in termini di ragionevole sicurezza - di un fatto la cui dimostrazione, evidenzi come il compendio probatorio originario non sia più in grado di sostenere l'affermazione della penale responsabilità dell'imputato oltre ogni ragionevole dubbio (Sez. 5, Sentenza n. 24070 del 27/04/2016, Livadia, Rv. 267067 - 01). Ora, in questa prospettiva, il ricorso è di una assoluta genericità, poiché non si raccorda in alcun modo con l'apparato argomentativo del provvedimento impugnato. 2. Alla pronuncia di inammissibilità consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che, in ragione delle questioni dedotte, appare equo determinare in euro 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 17/02/2022 Il Consigliere estensore Il Presidente seppe [OSCURATO:PERSONA] l CORTE