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CassazionedecretoSezione 6Decisione del 22 dicembre 2020

Cassazione n. 23474/2022

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pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 7628-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA]Agata; -controricorrente - avverso la sentenza n. 1135/2020 del TRIBUNALE di FORLI', depositata il 22/12/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 13/05/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che: - il giudizio trae origine dal ricorso per decreto ingiuntivo proposto dall’ing. [OSCURATO:PERSONA] innanzi al Giudice di Pace di Forlì, con il quale chiese ingiungersi a [OSCURATO:PERSONA] il pagamento dell’importo di € 2355,31 per prestazioni di calcolo e direzione lavori relative al tetto di un fabbricato di sua proprietà sito in Meldola; - emesso il d ecreto, propose opposizione la Camporesi; - il Giudice di Pace accolse l’opposizione ritenendo l’esistenza del giudicato esterno, in quanto la domanda posta a fondamento del ricorso era stata decisa dal Tribunale di Forlì con sentenza N.167/2015; - il Tribu nale confermò la decisione di primo grado in relazione all’esistenza del giudicato esterno, evidenziando come nello stesso ricorso per decreto ingiuntivo si deduceva che il giudice avrebbe omesso di pronunciarsi sulla domanda proposta nella causa definita con la sentenza n. 167/2015 , sicch é avverso la decisione avrebbe dovuto proporre appello. - per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA] sulla base di due motivi; - ha resistito con controricorso [OSCURATO:PERSONA] ; - in prossimità de ll’udienza, le parti hanno depositato memorie illustrative; - il Relatore ha formulato proposta di decisione, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., di inammissibilità del ricorso.

Ritenuto che: - con il primo motivo di ricorso, si deduce la “violazione e falsa applicazione di norme di diritto”; si contesta che la sentenza n. 167/2015avesse ad oggetto le prestazioni relative all’immobile di Meldola, per il quale era stato proposto ricorso per decreto ingiuntivo, mentre il giudicato avrebbe ad oggetto le prestazioni professionali relative ad altro immobile situato in [OSCURATO:PERSONA].

La sentenza sarebbe nulla per carenza di motivazione perché inidonea a rendere comprensibile il percorso logico seguito dal giudice; - con il secondo con motivo, si deduce l’omesso esame di una serie di documenti, indicati a pag. 12 del ricorso da cui risulterebbe che le prestazioni per le quali era stato chiesto il compenso riguarderebbero l’immobile sito in [OSCURATO:PERSONA], che non formerebbe oggetto del giudicato esterno; - i motivi, che per la loro connessione vanno trattati congiuntamente, sono inammissibili; - in primo luogo, il ricorrente omette di indicare le norme di legge che pretende siano state violate, limitandosi alla generica censura di “violazione e falsa applicazione di norme di diritto”, mentre il giudizio di cassazione è un giudizio a critica vincolata ed il ricorrente è tenuto ad indicare le norme di legge che assume essere stateviolate; - come hanno stat uito le Sezioni Unite di questa Suprema Corte, in tema di ricorso per cassazione, l'onere di specificità dei motivi, sancito dall'art. 366, comma 1, n. 4), c.p.c., impone al ricorrente che denunci il vizio di cui all'art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c., a pena d'inammissibilità della censura, di indicare le norme di legge di cui intende lamentare la violazione, di esaminarne il contenuto precettivo e di raffrontarlo con le affermazioni in diritto contenute nella sentenza impugnata, che è tenuto espressamente arichiamare, al fine di dimostrare che queste ultime contrastano col precetto normativo, non potendosi demandare alla Corte il compito di individuare - con una ricerca esplorativa ufficiosa, che trascende le sue funzioni - la norma violata o i punti della sentenza che si pongono in contrasto con essa(Cass., Sez.

U n., 23745 del 28/10/2020 ) . - ulteriore ragione di inammissibilità è fondata sull’interpretazione del giudicato esterno; - il Tribunale di Forlì, in sede di appello, ha accertato che la sentenza n. 167/2015 dello stesso Tribunale si era pronunciata sul credito oggetto del ricorso monitorio e che aveva quindi valore di giudicato anche in relazione alle prestazioni effettuate dal ricorrente per l’immobile di [OSCURATO:PERSONA]; - il Tribunale ha affermato che detta sentenza non era stata impugnata con l’appello tanto che, nel ricorso per decreto ingiuntivo il ricorrente aveva dedotto l’omessa pronuncia sulla domanda proposta nella causa definita con la sentenza N.167/2015, passata in giudicato, anziché proporre appello; - il ricorso non censura l’esistenza del giudicato, allegando o trascrivendo la sentenza n. 167/2015, al fine di dimostrare che la domanda di pagamento per i compensi relativi all’immobile sito in via Meldola non fosse stata proposta in quel giudizio, ma sollecita una diversa interpretazione del giudicato attraverso gli atti di causa; - secondo i principi consolidati affermati da questa Corte, l’apprezzamento del giudicato esterno al fine di determinare gli elementi soggettivi ed oggettivi fondamentali e di stabilire il rapporto tra tali elementi e quelli del giudizio in cui il giudicato è invocato, nonché se tra la lite esaurita e quella in corso esistano identità di soggetti, oggetto e causa petendi, si risolve in un apprezzamento di fatto del giudice del merito, che è insindacabile in sede di legittimità, sempre che sia stato adeguatamente motivato e non siano stati violati i principi giuridici fondamentali sull'essenza del giudicato e sui suoi limiti oggettivi e soggettivi (Cass., 17 giugno 2003; n. 9685; Cass., 21 febbraio 2019, n. 5138); - il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile; - le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate in dispositivo; - ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del DPR 1 15/2002, va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis dello stesso art.13, se dovuto; P.Q.M dichiara inammissibile il ricorso e condanna la parte ricorrente alle spese del giudizio di legittimità, che liquida in € 2000,00 oltre Iva, cap come per legge ed € 200,00per esborsi; dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis dello stesso art.13, se dovuto

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 7628-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA]Agata; -controricorrente - avverso la sentenza n. 1135/2020 del TRIBUNALE di FORLI', depositata il 22/12/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 13/05/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che: - il giudizio trae origine dal ricorso per decreto ingiuntivo proposto dall’ing. [OSCURATO:PERSONA] innanzi al Giudice di Pace di Forlì, con il quale chiese ingiungersi a [OSCURATO:PERSONA] il pagamento dell’importo di € 2355,31 per prestazioni di calcolo e direzione lavori relative al tetto di un fabbricato di sua proprietà sito in Meldola; - emesso il d ecreto, propose opposizione la Camporesi; - il Giudice di Pace accolse l’opposizione ritenendo l’esistenza del giudicato esterno, in quanto la domanda posta a fondamento del ricorso era stata decisa dal Tribunale di Forlì con sentenza N.167/2015; - il Tribu nale confermò la decisione di primo grado in relazione all’esistenza del giudicato esterno, evidenziando come nello stesso ricorso per decreto ingiuntivo si deduceva che il giudice avrebbe omesso di pronunciarsi sulla domanda proposta nella causa definita con la sentenza n. 167/2015 , sicch é avverso la decisione avrebbe dovuto proporre appello. - per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA] sulla base di due motivi; - ha resistito con controricorso [OSCURATO:PERSONA] ; - in prossimità de ll’udienza, le parti hanno depositato memorie illustrative; - il Relatore ha formulato proposta di decisione, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., di inammissibilità del ricorso. Ritenuto che: - con il primo motivo di ricorso, si deduce la “violazione e falsa applicazione di norme di diritto”; si contesta che la sentenza n. 167/2015avesse ad oggetto le prestazioni relative all’immobile di Meldola, per il quale era stato proposto ricorso per decreto ingiuntivo, mentre il giudicato avrebbe ad oggetto le prestazioni professionali relative ad altro immobile situato in [OSCURATO:PERSONA]. La sentenza sarebbe nulla per carenza di motivazione perché inidonea a rendere comprensibile il percorso logico seguito dal giudice; - con il secondo con motivo, si deduce l’omesso esame di una serie di documenti, indicati a pag. 12 del ricorso da cui risulterebbe che le prestazioni per le quali era stato chiesto il compenso riguarderebbero l’immobile sito in [OSCURATO:PERSONA], che non formerebbe oggetto del giudicato esterno; - i motivi, che per la loro connessione vanno trattati congiuntamente, sono inammissibili; - in primo luogo, il ricorrente omette di indicare le norme di legge che pretende siano state violate, limitandosi alla generica censura di “violazione e falsa applicazione di norme di diritto”, mentre il giudizio di cassazione è un giudizio a critica vincolata ed il ricorrente è tenuto ad indicare le norme di legge che assume essere stateviolate; - come hanno stat uito le Sezioni Unite di questa Suprema Corte, in tema di ricorso per cassazione, l'onere di specificità dei motivi, sancito dall'art. 366, comma 1, n. 4), c.p.c., impone al ricorrente che denunci il vizio di cui all'art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c., a pena d'inammissibilità della censura, di indicare le norme di legge di cui intende lamentare la violazione, di esaminarne il contenuto precettivo e di raffrontarlo con le affermazioni in diritto contenute nella sentenza impugnata, che è tenuto espressamente arichiamare, al fine di dimostrare che queste ultime contrastano col precetto normativo, non potendosi demandare alla Corte il compito di individuare - con una ricerca esplorativa ufficiosa, che trascende le sue funzioni - la norma violata o i punti della sentenza che si pongono in contrasto con essa(Cass., Sez. U n., 23745 del 28/10/2020 ) . - ulteriore ragione di inammissibilità è fondata sull’interpretazione del giudicato esterno; - il Tribunale di Forlì, in sede di appello, ha accertato che la sentenza n. 167/2015 dello stesso Tribunale si era pronunciata sul credito oggetto del ricorso monitorio e che aveva quindi valore di giudicato anche in relazione alle prestazioni effettuate dal ricorrente per l’immobile di [OSCURATO:PERSONA]; - il Tribunale ha affermato che detta sentenza non era stata impugnata con l’appello tanto che, nel ricorso per decreto ingiuntivo il ricorrente aveva dedotto l’omessa pronuncia sulla domanda proposta nella causa definita con la sentenza N.167/2015, passata in giudicato, anziché proporre appello; - il ricorso non censura l’esistenza del giudicato, allegando o trascrivendo la sentenza n. 167/2015, al fine di dimostrare che la domanda di pagamento per i compensi relativi all’immobile sito in via Meldola non fosse stata proposta in quel giudizio, ma sollecita una diversa interpretazione del giudicato attraverso gli atti di causa; - secondo i principi consolidati affermati da questa Corte, l’apprezzamento del giudicato esterno al fine di determinare gli elementi soggettivi ed oggettivi fondamentali e di stabilire il rapporto tra tali elementi e quelli del giudizio in cui il giudicato è invocato, nonché se tra la lite esaurita e quella in corso esistano identità di soggetti, oggetto e causa petendi, si risolve in un apprezzamento di fatto del giudice del merito, che è insindacabile in sede di legittimità, sempre che sia stato adeguatamente motivato e non siano stati violati i principi giuridici fondamentali sull'essenza del giudicato e sui suoi limiti oggettivi e soggettivi (Cass., 17 giugno 2003; n. 9685; Cass., 21 febbraio 2019, n. 5138); - il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile; - le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate in dispositivo; - ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del DPR 1 15/2002, va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis dello stesso art.13, se dovuto; P.Q.M dichiara inammissibile il ricorso e condanna la parte ricorrente alle spese del giudizio di legittimità, che liquida in € 2000,00 oltre Iva, cap come per legge ed € 200,00per esborsi; dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis dello stesso art.13, se dovuto
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