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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 20001/2025

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/11/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; 189/RG. 4716 [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso proposto nell'interesse di Mihail Carpov_avverso la sentenza in epigrafe con la quale è stata confermata la condanna per il delitto di evasione; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; Ritenuto che il motivo dedotto non è consentiti dalla legge in sede di legittimità in quanto reiterativo ed adeguatamente vagliato e disatteso, con corretti argomenti giuridici, dalla sentenza impugnata che a pag. 3 ha dato atto degli elementi ritenuti incompatibili con i presupposti della causa di non punibilità di cui alli art. 131-bis cod. pen. in base alla valutata abitualità della condotta desunta dalle due condanne precedenti per il medesimo reato; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna deliV ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/11/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; 189/RG. 4716 [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso proposto nell'interesse di Mihail Carpov_avverso la sentenza in epigrafe con la quale è stata confermata la condanna per il delitto di evasione; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; Ritenuto che il motivo dedotto non è consentiti dalla legge in sede di legittimità in quanto reiterativo ed adeguatamente vagliato e disatteso, con corretti argomenti giuridici, dalla sentenza impugnata che a pag. 3 ha dato atto degli elementi ritenuti incompatibili con i presupposti della causa di non punibilità di cui alli art. 131-bis cod. pen. in base alla valutata abitualità della condotta desunta dalle due condanne precedenti per il medesimo reato; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna deliV ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il
Sentenza Cassazione n. 20001/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris