CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 09842/2025
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/05/2024 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA Ritenuto che il ricorso con cui si censura l'omessa applicazione dell'esimente di cui all'art. 393-bis cod. pen. è riproduttivo di censura adeguatamente confutata dalla Corte di appello che ha messo in evidenza come la condotta oppositiva violenta non fosse funzionale ad evitare la perquisizione da parte di persona di polizia giudiziaria di sesso maschile, attività non posta in essere (se non successivamente per mezzo di personale di sesso femminile), quanto, piuttosto, scongiurare l'allontanamento della donna ed evitare che costei omettesse di consegnare l'involucro occultato, nonostante più volte invitata a consegnarlo; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 07/0