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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 24 maggio 2022

Cassazione n. 39516/2022

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la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] a Mare il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] a Mare il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/06/2021 della Corte d'appello di Catanzaro visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'inammissibilità dei ricorsi; lette le memorie difensive depositate in data 24 maggio 2022 e 14 settembre 2022. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l'impugnata sentenza del 21 giugno 2021, la Corte d'appello di Catanzaro ha confermato la sentenza del Tribunale di Cosenza con la quale gli imputati erano stati condannati in ordine al reato di cui agli artt. 110 cod.pen. 81 comma 2 cod.pen. e 2 d.l. 12 settembre 1983 n. 463, convertito dalla legge 11 novembre 1983, n. 638 per l'omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali operate sulle retribuzioni corrisposte ai lavoratori per i periodi da gennaio a dicembre 2014 per un ammontare di € 29.845,95.

2. Avverso la sentenza hanno presentato ricorsi gli imputati, a mezzo del difensore, deducendo i seguenti motivi di ricorso.

2.1. Violazione di legge in relazione agli artt. 157,161 cod.pen. e 129 cod.proc.pen. omessa declaratoria di estinzione del reato maturata prima della pronuncia della sentenza impugnata nell'aprile 2021.

2.2. Violazione di legge in relazione all'art. 3 comma 6 del d.lgs n. 8 del 2015, art. 129 cod.proc.pen. omessa dichiarazione della prescrizione per le eventuali mensilità non prescritte per mancato superamento della soglia di punibilità.

2.3. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 131 bis cod.pen. in ragione della pluralità delle omissioni senza verifica dell'entità del superamento della soglia di punibilità tenuto conto della nuova configurazione del reato a formazione progressiva. [OSCURATO:PERSONA]

3. Il ricorso è inammissibile sulla base delle seguenti ragioni.

4. Come è noto l'art. 3 comma 6 d.lgs 15 gennaio 2016, n. 8 ha ridisegnato il delitto di omesso versamento di ritenute previdenziali e assistenziali, di cui all'art. 2, comma 1-bis d.l. [OSCURATO:DATA_NASCITA] n. 463, conv. in legge 11/11/1983 n. 638, ora sostituito dalla seguente formulazione: «L'omesso versamento delle ritenute di cui al comma 1, per un importo superiore a euro 10.000 annui, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a euro

1.032. Se l'importo omesso non è superiore a euro 10.000 annui, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10.000 a euro

50.000. Il datore di lavoro non è punibile, né assoggettabile alla sanzione amministrativa, quando provvede al versamento delle ritenute entro tre mesi dalla contestazione o dalla notifica dell'avvenuto della violazione».

Dunque, per effetto dell'introdotta soglia di non punibilità, le omissioni inferiori a tale soglia costituiscono ora illecito amministrativo.

Quanto al calcolo del superamento della soglia per l'identificazione dell'annualità deve aversi riguardo, come affermato dalle recenti S.U. n. 10424/2018 (Sez.

U, n. 10424 del 18/01/2018, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 272163) al momento consumativo di tal chè l'annualità contributiva deve essere riferita alle mensilità da dicembre a novembre dell'anno successivo.

Tutto ciò premesso, nel caso in esame, l'importo relativo alle violazioni per le omissioni contributive per i mesi da gennaio 2014 a dicembre 2014 non sono inferiori a C

10.000. L'importo complessivo, come risultante dai prospetti in atti, è pari ad euro 29.845,95, sicché, esclusa ogni degradazione da illecito penale ad illecito amministrativo, occorre scrutinare il primo motivo di ricorso con cui si eccepisce la prescrizione del reato maturata prima della pronuncia della sentenza impugnata.

Esso è manifestamente infondato.

La diversa strutturazione del reato, a seguito della modifica di cui al d.lgs n. 8 del 2016, comporta che, con riferimento ai fatti pregressi, laddove l'omissione annuale non abbia superato l'importo di 10.000 euro, debba applicarsi, in quanto norma sicuramente più favorevole, la nuova previsione normativa alla stregua dell'art. 2, comma 4, c.p., mentre, laddove l'importo sia stato superato le due normative debbano essere messe a confronto per individuare, ai sensi dell'art. 2 comma 4 cod.pen., la norma più favorevole, in particolare ai fini della prescrizione del reato tenuto conto del periodo di sospensione di mesi tre di cui all'art. 2, comma 1 quater del d.l. n. 463 del 1983, non modificato dalla legge in questione.

Norma più favorevole che deve essere individuata in quella previgente secondo cui il reato di omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali (art. 2, D.L. 12 settembre 1983, n. 463, conv. in legge 11 novembre 1983, n. 638), in quanto reato omissivo istantaneo, si consumava nel momento in cui scadeva il termine utile concesso al datore di lavoro per il versamento, attualmente fissato, dall'art. 2, comma primo, lett. b) del D.Lgs. n. 422 del 1998, al giorno sedici del mese successivo a quello cui si riferiscono i contributi, essendo irrilevante, ai fini dell'individuazione del momento consumativo, che la data per adempiere al pagamento sia fissata nei tre mesi successivi alla contestazione della violazione, poichè la pendenza di tale termine determina esclusivamente la sospensione del corso della prescrizione per il tempo necessario a consentire al datore di lavoro di avvalersi della causa di non punibilità di cui all'art. 2, comma primo bis, del citato D.L. (Sez. 3, n. 26732 del 05/03/2015, Rv. 264031).

Dunque, in applicazione dell'art. 2 comma 4 cod.pen., il computo della prescrizione va verificato mese per mese, secondo la previgente disposizione norma ritenuta più favorevole, e calcolato tenuto conto del momento consumativo del reato fissato al 16 del mese successivo alla scadenza dell'omissione a partire da quale decorrono i tre mesi di sospensione della prescrizione per consentire di avvalersi della causa di non punibilità, da cui deve farsi decorrere il termine, ex art. 157-161 cod.pen., di sette anni e mesi sei.

5. Tutto ciò premesso, la prima omissione di gennaio 2014 si è prescritta in data 16/11/2021 e, dunque, in epoca successiva alla pronuncia della sentenza impugnata.

A fortiori non sono prescritte le restanti omissioni.

In via consequenziale è manifestamento infondato anche il secondo motivo di ricorso posto nessuna omissione era prescritta e comunque l'eventuale dichiarazione di prescrizione di alcune omissioni (situazione, si ribadisce che non ricorre nel caso in esame) non rileva nella determinazione del superamento della soglia di punibilità in quanto anche le omissioni dichiarate prescritte devono comunque essere calcolate ai fini del superamento della nuova soglia di punibilità (Sez. 3, n. 649 del 20/10/2016, Messina, Rv. 268813; Sez. 3, n. 37232 del 11/05/2016, Lanzoni, Rv. 268308).

Ma non essendovi i presupposti per la dichiarazione di prescrizione di alcune omissioni, non si pone una questione di superamento della soglia di non punibilità che, peraltro, come sopra richiamato, non influirebbe sul calcolo della soglia di punibilità.

6. Il terzo motivo di ricorso con cui il ricorrente lamenta del mancato riconoscimento della causa di non punibilità ex art. 131 bis cod.pen. è inammissibile perché contrario all'orientamento consolidato di questa Corte.

Questa Corte di legittimità ha affermato che la causa di non punibilità può essere applicata solo se gli importi omessi superano di poco l'ammontare di tale soglia, in considerazione del fatto che il grado di offensività che integra il reato è già stato valutato dal legislatore nella determinazione della soglia di rilevanza penale (Sez. 3, n. 3292 del 3/10/2017, Spera, non massimata; in termini analoghi, seppure con riferimento agli omessi versamenti tributari, Sez. 3, n. 13218 del 20/11/2015, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 266570).

Quanto al caso concreto, la corte territoriale ha considerato il numero delle omissioni ai fini della valutazione della gravità del fatto atteso all'ammontare dell'importo non versato.

La decisione è in linea con il principio di diritto, secondo il quale, in tema di reato di omesso versamento di ritenute previdenziali, ai fini dell'applicabilità della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto di cui all'art. 131-bis cod. pen. occorre tener conto dell'importo complessivo dei contributi non versati e della entità del superamento della soglia di punibilità (Sez.3, n.30179 del 11/05/2018, Rv 273686 - 01), importo complessivo, che deriva dalla somma delle omissioni "reiterate".

In conclusione, con il riferimento alla reiterazione delle omissioni, la corte territoriale ha ancorato il diniego di applicazione della causa di non punibilità ex art. 131 bis cod.pen. alla gravità del fatto in ragione dell'entità del superamento della soglia di punibilità, ratio decidendi rispetto la quale non rileva la nuova struttura del reato a formazione progressiva (Sez. 3, n. 649 del 20/10/2016, Messina, Rv. 268813 - 01) che avrebbe potuto avere rilievo qualora la decisione si fosse fondata sulla abitualità della condotta omissiva (Sez. 3, n. 9909 del 12 marzo 2021, non mass.).

Ma così non è.

7. L'inammissibilità dei ricorsi per cassazione, per manifesta infondatezza dei motivi o per altra ragione, "non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e preclude, pertanto, la possibilità di rilevare e dichiarare le cause di non punibilità a norma dell'art. 129 c.p.p." (Sez. 2, n. 28848 del 08/05/2013, Ciaffoni, Rv. 256463, Sez.

U, n. 32 del 22/11/2000, [OSCURATO:PERSONA], Rv 217266; Sez. 4, n. 18641 del 20/01/2004, Tricorni) cosicché è preclusa la dichiarazione di prescrizione del reato maturato dopo la pronuncia della sentenza in grado di appello (Sez. 5, n. 15599 del 19/11/2014, Zagarella, Rv. 263119).

8. - I ricorsi, in conclusione, devono essere dichiarati inammissibili.

Tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in € 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti a

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] a Mare il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] a Mare il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/06/2021 della Corte d'appello di Catanzaro visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'inammissibilità dei ricorsi; lette le memorie difensive depositate in data 24 maggio 2022 e 14 settembre 2022. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'impugnata sentenza del 21 giugno 2021, la Corte d'appello di Catanzaro ha confermato la sentenza del Tribunale di Cosenza con la quale gli imputati erano stati condannati in ordine al reato di cui agli artt. 110 cod.pen. 81 comma 2 cod.pen. e 2 d.l. 12 settembre 1983 n. 463, convertito dalla legge 11 novembre 1983, n. 638 per l'omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali operate sulle retribuzioni corrisposte ai lavoratori per i periodi da gennaio a dicembre 2014 per un ammontare di € 29.845,95. 2. Avverso la sentenza hanno presentato ricorsi gli imputati, a mezzo del difensore, deducendo i seguenti motivi di ricorso. 2.1. Violazione di legge in relazione agli artt. 157,161 cod.pen. e 129 cod.proc.pen. omessa declaratoria di estinzione del reato maturata prima della pronuncia della sentenza impugnata nell'aprile 2021. 2.2. Violazione di legge in relazione all'art. 3 comma 6 del d.lgs n. 8 del 2015, art. 129 cod.proc.pen. omessa dichiarazione della prescrizione per le eventuali mensilità non prescritte per mancato superamento della soglia di punibilità. 2.3. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 131 bis cod.pen. in ragione della pluralità delle omissioni senza verifica dell'entità del superamento della soglia di punibilità tenuto conto della nuova configurazione del reato a formazione progressiva. [OSCURATO:PERSONA] 3. Il ricorso è inammissibile sulla base delle seguenti ragioni. 4. Come è noto l'art. 3 comma 6 d.lgs 15 gennaio 2016, n. 8 ha ridisegnato il delitto di omesso versamento di ritenute previdenziali e assistenziali, di cui all'art. 2, comma 1-bis d.l. [OSCURATO:DATA_NASCITA] n. 463, conv. in legge 11/11/1983 n. 638, ora sostituito dalla seguente formulazione: «L'omesso versamento delle ritenute di cui al comma 1, per un importo superiore a euro 10.000 annui, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a euro 1.032. Se l'importo omesso non è superiore a euro 10.000 annui, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10.000 a euro 50.000. Il datore di lavoro non è punibile, né assoggettabile alla sanzione amministrativa, quando provvede al versamento delle ritenute entro tre mesi dalla contestazione o dalla notifica dell'avvenuto della violazione». Dunque, per effetto dell'introdotta soglia di non punibilità, le omissioni inferiori a tale soglia costituiscono ora illecito amministrativo. Quanto al calcolo del superamento della soglia per l'identificazione dell'annualità deve aversi riguardo, come affermato dalle recenti S.U. n. 10424/2018 (Sez. U, n. 10424 del 18/01/2018, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 272163) al momento consumativo di tal chè l'annualità contributiva deve essere riferita alle mensilità da dicembre a novembre dell'anno successivo. Tutto ciò premesso, nel caso in esame, l'importo relativo alle violazioni per le omissioni contributive per i mesi da gennaio 2014 a dicembre 2014 non sono inferiori a C 10.000. L'importo complessivo, come risultante dai prospetti in atti, è pari ad euro 29.845,95, sicché, esclusa ogni degradazione da illecito penale ad illecito amministrativo, occorre scrutinare il primo motivo di ricorso con cui si eccepisce la prescrizione del reato maturata prima della pronuncia della sentenza impugnata. Esso è manifestamente infondato. La diversa strutturazione del reato, a seguito della modifica di cui al d.lgs n. 8 del 2016, comporta che, con riferimento ai fatti pregressi, laddove l'omissione annuale non abbia superato l'importo di 10.000 euro, debba applicarsi, in quanto norma sicuramente più favorevole, la nuova previsione normativa alla stregua dell'art. 2, comma 4, c.p., mentre, laddove l'importo sia stato superato le due normative debbano essere messe a confronto per individuare, ai sensi dell'art. 2 comma 4 cod.pen., la norma più favorevole, in particolare ai fini della prescrizione del reato tenuto conto del periodo di sospensione di mesi tre di cui all'art. 2, comma 1 quater del d.l. n. 463 del 1983, non modificato dalla legge in questione. Norma più favorevole che deve essere individuata in quella previgente secondo cui il reato di omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali (art. 2, D.L. 12 settembre 1983, n. 463, conv. in legge 11 novembre 1983, n. 638), in quanto reato omissivo istantaneo, si consumava nel momento in cui scadeva il termine utile concesso al datore di lavoro per il versamento, attualmente fissato, dall'art. 2, comma primo, lett. b) del D.Lgs. n. 422 del 1998, al giorno sedici del mese successivo a quello cui si riferiscono i contributi, essendo irrilevante, ai fini dell'individuazione del momento consumativo, che la data per adempiere al pagamento sia fissata nei tre mesi successivi alla contestazione della violazione, poichè la pendenza di tale termine determina esclusivamente la sospensione del corso della prescrizione per il tempo necessario a consentire al datore di lavoro di avvalersi della causa di non punibilità di cui all'art. 2, comma primo bis, del citato D.L. (Sez. 3, n. 26732 del 05/03/2015, Rv. 264031). Dunque, in applicazione dell'art. 2 comma 4 cod.pen., il computo della prescrizione va verificato mese per mese, secondo la previgente disposizione norma ritenuta più favorevole, e calcolato tenuto conto del momento consumativo del reato fissato al 16 del mese successivo alla scadenza dell'omissione a partire da quale decorrono i tre mesi di sospensione della prescrizione per consentire di avvalersi della causa di non punibilità, da cui deve farsi decorrere il termine, ex art. 157-161 cod.pen., di sette anni e mesi sei. 5. Tutto ciò premesso, la prima omissione di gennaio 2014 si è prescritta in data 16/11/2021 e, dunque, in epoca successiva alla pronuncia della sentenza impugnata. A fortiori non sono prescritte le restanti omissioni. In via consequenziale è manifestamento infondato anche il secondo motivo di ricorso posto nessuna omissione era prescritta e comunque l'eventuale dichiarazione di prescrizione di alcune omissioni (situazione, si ribadisce che non ricorre nel caso in esame) non rileva nella determinazione del superamento della soglia di punibilità in quanto anche le omissioni dichiarate prescritte devono comunque essere calcolate ai fini del superamento della nuova soglia di punibilità (Sez. 3, n. 649 del 20/10/2016, Messina, Rv. 268813; Sez. 3, n. 37232 del 11/05/2016, Lanzoni, Rv. 268308). Ma non essendovi i presupposti per la dichiarazione di prescrizione di alcune omissioni, non si pone una questione di superamento della soglia di non punibilità che, peraltro, come sopra richiamato, non influirebbe sul calcolo della soglia di punibilità. 6. Il terzo motivo di ricorso con cui il ricorrente lamenta del mancato riconoscimento della causa di non punibilità ex art. 131 bis cod.pen. è inammissibile perché contrario all'orientamento consolidato di questa Corte. Questa Corte di legittimità ha affermato che la causa di non punibilità può essere applicata solo se gli importi omessi superano di poco l'ammontare di tale soglia, in considerazione del fatto che il grado di offensività che integra il reato è già stato valutato dal legislatore nella determinazione della soglia di rilevanza penale (Sez. 3, n. 3292 del 3/10/2017, Spera, non massimata; in termini analoghi, seppure con riferimento agli omessi versamenti tributari, Sez. 3, n. 13218 del 20/11/2015, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 266570). Quanto al caso concreto, la corte territoriale ha considerato il numero delle omissioni ai fini della valutazione della gravità del fatto atteso all'ammontare dell'importo non versato. La decisione è in linea con il principio di diritto, secondo il quale, in tema di reato di omesso versamento di ritenute previdenziali, ai fini dell'applicabilità della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto di cui all'art. 131-bis cod. pen. occorre tener conto dell'importo complessivo dei contributi non versati e della entità del superamento della soglia di punibilità (Sez.3, n.30179 del 11/05/2018, Rv 273686 - 01), importo complessivo, che deriva dalla somma delle omissioni "reiterate". In conclusione, con il riferimento alla reiterazione delle omissioni, la corte territoriale ha ancorato il diniego di applicazione della causa di non punibilità ex art. 131 bis cod.pen. alla gravità del fatto in ragione dell'entità del superamento della soglia di punibilità, ratio decidendi rispetto la quale non rileva la nuova struttura del reato a formazione progressiva (Sez. 3, n. 649 del 20/10/2016, Messina, Rv. 268813 - 01) che avrebbe potuto avere rilievo qualora la decisione si fosse fondata sulla abitualità della condotta omissiva (Sez. 3, n. 9909 del 12 marzo 2021, non mass.). Ma così non è. 7. L'inammissibilità dei ricorsi per cassazione, per manifesta infondatezza dei motivi o per altra ragione, "non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e preclude, pertanto, la possibilità di rilevare e dichiarare le cause di non punibilità a norma dell'art. 129 c.p.p." (Sez. 2, n. 28848 del 08/05/2013, Ciaffoni, Rv. 256463, Sez. U, n. 32 del 22/11/2000, [OSCURATO:PERSONA], Rv 217266; Sez. 4, n. 18641 del 20/01/2004, Tricorni) cosicché è preclusa la dichiarazione di prescrizione del reato maturato dopo la pronuncia della sentenza in grado di appello (Sez. 5, n. 15599 del 19/11/2014, Zagarella, Rv. 263119). 8. - I ricorsi, in conclusione, devono essere dichiarati inammissibili. Tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in € 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti a