CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 05526/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/03/2022 della CORTE APPELLO di POTENZAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; n. 31387/22 Milione OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per reati di cui alli art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che le doglianze di cui al primo motivo di ricorso che attengono alla violazione di legge in merito all'affermazione della responsabilità dell'imputato sono meramente riproduttive di quelle svolte nell'atto di appello, cui la Corte ha fornito congrua argomentazione; Ritenuto inoltre che le censure che denunziano la violazione di legge con riguardo al mancato riconoscimento del c.d. "consumo di gruppo", oltre che formulate in termini generici, non sono consentite in sede di legittimità, trattandosi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dalla Corte territoriale con argomenti giuridici corretti e motivazione priva di fratture logiche (v. pag. 2); Ritenuto infine che il terzo motivo di ricorso relativo all'eccessività del trattamento sanzionatorio in conseguenza del giudizio di bilanciamento effettuato in termini di sola equivalenza è privo di specificità in quanto non si confronta con la puntuale esposizione dei criteri adottati dai giudici del merito (v. in particolare pag. 4); Rilevato che all'inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e di una somma equitativarmente determinata in euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deci