CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 06551/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; avverso l'ordinanza del 4 luglio 2022 emessa dal Tribunale di Palermo; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]Arcangelo; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso; udito il difensore, avvocato [OSCURATO:PERSONA], anche in sostituzione del codifensore [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'accoglimento dei motivi di ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza impugnata il Tribunale di Palermo, in parziale accoglimento della richiesta di riesame di riesame proposta da [OSCURATO:PERSONA], ha dichiarato nulla l'ordinanza emessa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Palermo in data 31 maggio 2002, limitatamente alla posizione dell'indagato e in relazione al reato di cui al capo 25) dell'incolpazione provvisoria e ha escluso in ordine al reato di cui al capo 1) di incolpazione la circostanza aggravante di cui al comma sesto dell'art. 416 bis, confermando nel resto l'ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] nell'ordinanza impugnata è ritenuto gravemente indiziato di essere stato partecipe dell'organizzazione mafiosa denominata [OSCURATO:PERSONA], promuovendola, dirigendone e organizzandone le relative attività illecite e, in particolare, di aver diretto la famiglia mafiosa di Villagrazia e, in tal ruolo, di aver mantenuto, attraverso il continuo scambio di contatti attraverso riunioni e incontri, anche in luoghi riservati, un costante collegamento con altri associati. 2. [OSCURATO:PERSONA], difensore del Capizzi, ricorre avverso tale ordinanza e ne chiede l'annullamento. Con unico motivo di ricorso il difensore deduce, ai sensi dell'art. 606 comma 1, lett. e), cod. proc. pen., la mancanza di motivazione del provvedimento impugnato in ordine all'eccezione formulata dalla difesa con memoria del 4 luglio 2002 di violazione del ne bis in idem relativamente alla sentenza di condanna per associazione mafiosa, aggravata dal ruolo direttivo, del Capizzi, divenuta irrevocabile in data 18 novembre 2020. Rileva ricorrente che il Tribunale del riesame di Palermo nell'ordinanza impugnata avrebbe affermato la partecipazione associativa del ricorrente esclusivamente su elementi probatori che si collocano in un arco temporale anteriore alla precedente condanna, divenuta irrevocabile in data 18 novembre 2020, e, comunque, che le condotte indicate nell'ordinanza impugnata sarebbero inconsistenti, dimostrando come nei confronti del ricorrente si proceda sempre per lo stesso fatto, già oggetto di giudicato. Sia le dichiarazioni dei collaboratori [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] che i riscontri si riferirebbero, infatti, ad un ambito temporale anteriore alla formazione del giudicato, come evidenziato dalla contestazione della riunione del 2 marzo 2018 presso la barberia di Prestigiacomo e delle conversazioni oggetto di captazione intercorse tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. Il Tribunale del riesame di Palermo, inoltre, non avrebbe descritto compiutamente il contenuto della condotta partecipativa contestata al ricorrente, limitandosi ad affermare genericamente che non si sarebbe mai allontanato dalle pregresse dinamiche associative, una volta scarcerato. I principi di materialità e di offensività della condotta, ribaditi dalle Sezioni unite nella sentenza Modaffari, unitamente all'art. 2 della Decisione quadro n 2008/841/GAI del Consiglio, del 24 ottobre 2008, relativa alla lotta contro la criminalità organizzata, imporrebbero, invece, al giudice di interpretare la condotta partecipativa in senso dinamico e non già di fondarla sulla mera affiliazione a un'associazione di tipo mafioso. Ad avviso del ricorrente, infatti, ai fini dell'integrazione della condotta di partecipazione all'associazione di tipo mafioso, l'affiliazione rituale può non essere sufficiente laddove alla stessa non si correlino ulteriori concreti indicatori fattuali rivelatori dello stabile inserimento del soggetto nel sodalizio con un ruolo attivo (citando, in proposito, Sez. 1, n. 55359 del 17/06/2016, Pesce, Rv. 269040 - 01). L'inconsistenza delle condotte evocate nella motivazione dell'ordinanza impugnata dimostrerebbe, dunque, come la condotta partecipativa del ricorrente sia stata desunta integralmente dalla precedente condanna divenuta irrevocabile in data 18 novembre 2020. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, in quanto il motivo proposto è manifestamente infondato. 2. Con unico motivo il difensore deduce, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., la mancanza di motivazione del provvedimento impugnato in ordine all'eccezione di violazione del ne bis in idem di formulata dalla difesa e, comunque, l'inidoneità delle condotte contestate e non già giudicate a fondare la condotta partecipativa contestata al ricorrente. 3. Il motivo è manifestamente infondato, in quanto muove da un presupposto interpretativo errato. Per delimitare l'ambito temporale coperto dal giudicato il difensore fa riferimento alla data del passaggio in giudicato della precedente sentenza di condanna (18 novembre 2020) e deduce che le condotte contestate nel presente giudizio al ricorrente siano anteriori a tale data. In tema di reato associativo, tuttavia, l'accertamento contenuto nella sentenza di condanna delimita la protrazione temporale della permanenza del reato con riferimento alla data finale cui si riferisce l'imputazione ovvero alla diversa data ritenuta in sentenza, o, nel caso di contestazione c.d. aperta, alla data della pronuncia di primo grado, sicché la successiva prosecuzione della medesima condotta illecita oggetto di accertamento può essere valutata esclusivamente quale presupposto per il riconoscimento del vincolo della continuazione tra i vari episodi (ex plurimis: Sez. 2, n. 680 del 19/11/2019 (dep.2020), D'Alessandro, Rv. 277788 - 01; Sez. 6, n. 3054 del 14/12/2017 (dep. 2018), Olivieri, Rv. 272138 - 01). [OSCURATO:PERSONA] per le indagini preliminari del Tribunale di Palermo, a pag. 222 dell'ordinanza genetica, ha, tuttavia, rilevato che il Capizzi è stato condannato per il delitto di cui all'art. 416-bis cod. pen. dalla Corte di appello di Palermo con sentenza n. 2180/12 emessa in data 15 maggio 2012. La contestazione di associazione a delinquere di tipo mafioso operata nei confronti del Capizzi nel primo giudizio ricomprende non già le condotte poste in essere dal ricorrente sino al 18 novembre 2020 (e, dunque, alla data del giudicato), come si sostiene nel ricorso, ma alla data di emissione della sentenza di primo grado e, dunque, anteriormente al 15 maggio 2012. Il Tribunale di Palermo nell'ordinanza impugnata ha, del resto, motivato la sussistenza di gravi indizi di colpevolezza in relazione a condotte poste in essere dal Capizzi «una volta scarcerato» e le intercettazioni richiamate fanno riferimento al lasso temporale che intercorre tra il 31 gennaio 2019 e l'aprile del 2020. Secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, del resto, in tema di applicazione del principio del ne bis in idem, il precedente giudicato per il reato di cui all'art. 416-bis cod. pen. non impedisce la configurabilità di un nuovo reato del medesimo tipo in relazione ad un periodo immediatamente successivo, quand'anche le condotte poste in essere siano identiche, per tipologia e modalità, a quelle già giudicate, trattandosi in ogni caso di fatti diversi sotto il profilo storico-naturalistico e frutto di un rinnovato "prendere parte" al fenomeno associativo (Sez. 6, n. 40899 del 14/06/2018, C., Rv. 274149 - 03; conf. Sez. 5, n. 18020 del 10/02/2022, Laudani, Rv. 283371 - 01). L'eccezione di violazione del giudicato è, dunque, manifestamente infondata, in quanto la contestazione operata nel presente procedimento afferisce ad un arco temporale successivo rispetto a quello oggetto del precedente procedimento già definito con sentenza irrevocabile e si fonda su fatti nuovi, indicativi della persistente intraneità del ricorrente. 4. Manifestamente infondate sono, inoltre, le censure formulate relativamente al difetto di tipicità e rilevanza della condotta partecipativa ascritta al ricorrente nel presente procedimento. Le Sezioni Unite di questa Corte hanno affermato che la condotta di partecipazione ad associazione di tipo mafioso si caratterizza per lo stabile inserimento dell'agente nella struttura organizzativa dell'associazione, idoneo, per le specifiche caratteristiche del caso concreto, ad attestare la sua "messa a disposizione" in favore del sodalizio per il perseguimento dei comuni fini criminosi (Sez. U, n. 36958 del 27/05/2021, Modaffari, Rv. 281889 - 01).Il Tribunale di Palermo ha fatto buon governo di tali principi, in quanto non incongruamente ha evidenziato condotte del ricorrente (quali contatti con esponenti di vertice di altri mandamenti, il conferimento di cariche, la gestione della cassa comune, delle estorsioni e dell'assistenza agli associati detenuti, di conflitti tra clan antagonisti), che nei limiti delibatori propri del sindacato sulle ordinanze cautelari, sono pienamente idonee a fondare la sussistenza del delitto di cui all'art. 416-bis cod. pen. contestato al Capizzi. Sono, peraltro, precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (Sez. U, n. 6402 del 2/07/1997, Dessimone, Rv. 207944; Sez. 6, n. 5456 del 4/11/2020, F., Rv. 280601-1; Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482). 5. Alla stregua di tali rilievi, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Il ricorrente deve, pertanto, essere condannato, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento. In virtù delle statuizioni della sentenza della Corte costituzionale del 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza «versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», deve, altresì, disporsi che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di tremila euro in favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda