Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 15 novembre 2022

Cassazione n. 45600/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/11/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Napoli, con sentenza del 25 novembre 2021, in parziale riforma della decisione del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] del 19 gennaio 2017 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], che l'aveva condannata per i delitti di ricettazione e di introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi, con l'aggravante di aver commesso il fatto attraverso l'allestimento di mezzi e attività organizzate, ha ridotto la pena inflitta in anni uno, mesi quattro di reclusione ed euro milleduecento di multa, confermando nel resto la sentenza impugnata.

Ritenuto che il primo motivo di ricorso, il quale deduce vizio della motivazione in ordine alla mancata concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena, è manifestamente infondato in quanto secondo l'orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità , fermo l'obbligo del giudice d'appello di motivare circa il mancato esercizio del potere-dovere di applicazione di detto beneficio in presenza delle condizioni che ne consentono il riconoscimento, l'imputato non può dolersi, con ricorso per cassazione, della sua mancata concessione, qualora, come nel caso in esame, non ne abbia fatto richiesta nel corso del giudizio di merito (cfr. Sez.

U, Sentenza n. 22533 del 25/10/2018-22/05/2019, Salerno, Rv. 275376-01).

Considerato che il secondo motivo di ricorso, con cui si contesta genericamente il difetto di motivazione in relazione alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche nella massima estensione, è inammissibile in quanto la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti o alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti o attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt.132 e 133 cod. pen. (v.

Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013 - 04/02/2014, Ferrario, Rv. 259142; Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro e altro, Rv. 271243) e, quando si tratta di una pena al di sotto della media edittale è sufficiente, per dar conto del rispetto dei criteri, un mero riferimento alla sua adeguatezza.

Nel caso di specie, la Corte territoriale ha operato una riduzione pari ad un terzo e quindi nel massimo consentito.

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, in data 15 novembre 2022 [OSCURATO:PERSONA] I

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/11/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Napoli, con sentenza del 25 novembre 2021, in parziale riforma della decisione del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] del 19 gennaio 2017 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], che l'aveva condannata per i delitti di ricettazione e di introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi, con l'aggravante di aver commesso il fatto attraverso l'allestimento di mezzi e attività organizzate, ha ridotto la pena inflitta in anni uno, mesi quattro di reclusione ed euro milleduecento di multa, confermando nel resto la sentenza impugnata. Ritenuto che il primo motivo di ricorso, il quale deduce vizio della motivazione in ordine alla mancata concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena, è manifestamente infondato in quanto secondo l'orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità , fermo l'obbligo del giudice d'appello di motivare circa il mancato esercizio del potere-dovere di applicazione di detto beneficio in presenza delle condizioni che ne consentono il riconoscimento, l'imputato non può dolersi, con ricorso per cassazione, della sua mancata concessione, qualora, come nel caso in esame, non ne abbia fatto richiesta nel corso del giudizio di merito (cfr. Sez. U, Sentenza n. 22533 del 25/10/2018-22/05/2019, Salerno, Rv. 275376-01). Considerato che il secondo motivo di ricorso, con cui si contesta genericamente il difetto di motivazione in relazione alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche nella massima estensione, è inammissibile in quanto la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti o alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti o attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt.132 e 133 cod. pen. (v. Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013 - 04/02/2014, Ferrario, Rv. 259142; Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro e altro, Rv. 271243) e, quando si tratta di una pena al di sotto della media edittale è sufficiente, per dar conto del rispetto dei criteri, un mero riferimento alla sua adeguatezza. Nel caso di specie, la Corte territoriale ha operato una riduzione pari ad un terzo e quindi nel massimo consentito. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 15 novembre 2022 [OSCURATO:PERSONA] I
Sentenza Cassazione n. 45600/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris