CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 04914/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 10206/2019 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], difensore di sé medesimo, domiciliato in Roma, via [OSCURATO:PERSONA] n. 1, presso lo studio dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA] - ricorrente - contro MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso cui ope legis domicilia in Roma, via dei Portoghesi, n. 12 controricorrente - nonché contro [OSCURATO:PERSONA] - intimata - Avverso la sentenza n. 788/2018 della [OSCURATO:PERSONA], depositata il giorno 12 settembre 2018. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 24 novembre 2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. 2e2,2», [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] propose opposizione all'esecuzione e agli atti esecutivi avverso dieci cartelle di pagamento notificategli nel settembre 2007 ad istanza del locale agente della riscossione [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. (cui nelle more del giudizio è ope legis succeduta l'Agenzia delle Entrate [OSCURATO:PERSONA]) ed aventi ad oggetto la riscossione coattiva di crediti del Ministero della Giustizia causalmente ascritti a spese di giustizia, spese per ufficiali giudiziari, importi dovuti alla Cassa delle ammende e relativi accessori. 2. L'opposizione è stata disattesa in ambedue i gradi di merito. 3. Ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA], affidandosi ad otto motivi; resiste, con controricorso, il Ministero della Giustizia; non svolge difese in grado di legittimità l'Agenzia delle Entrate [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con le plurime doglianze articolate, parte ricorrente censura la sentenza impugnata: - nella parte in cui non ha dichiarato la nullità delle notificazioni delle cartelle opposte, «vizio rilevabile anche di ufficio in ogni stato e grado» (primo motivo, rubricato «motivo preliminare» e svolto alle pagg. 4-5 del ricorso); - nella parte in cui ha negato che gli estratti di ruolo prodotti in giudizio dall'Amministrazione opposta costituissero integrazione della motivazione della cartella, ritenendo altresì che quest'ultima recasse i dati sufficienti ad identificare il titolo della pretesa (secondo motivo, rubricato «primo motivo nel merito», svolto alle pagg. 5-9 del ricorso); - nella parte in cui ha rigettato i motivi di opposizione con cui si sosteneva la non individuabilità del titolo sotteso alle cartelle (per omessa indicazione in esse degli elementi necessari per identificare la pretesa) e la mancanza di un titolo a fondamento delle stesse (terzo motivo, rubricato «secondo motivo nel merito», svolto alle pagg. 10- r.g. n. 172l 20 2 Cons. est. 'a .ele Rossi 18 del ricorso; sesto motivo, rubricato «quarto motivo nel merito», svolto alle pagg. 24-25 del ricorso); - nella parte in cui ha dichiarato inammissibile il motivo con cui si lamentava la mancata autorizzazione alla proposizione nel giudizio di prime cure di querela di falso (quarto motivo, rubricato «terzo motivo nel merito -prima parte», svolto alle pagg. 18-23 del ricorso); - nella parte in cui non ha ravvisato la necessità, ai fini della iscrizione a ruolo, della preventiva notificazione del titolo esecutivo (quinto motivo, rubricato «terzo motivo nel merito -seconda parte», svolto alle pagg. 23-24 del ricorso); - nella parte in cui ha dichiarato l'infondatezza del motivo di appello concernente l'omessa pronuncia sulla decima cartella (settimo motivo. rubricato «quinto motivo nel merito», svolto alla pag. 25 del ricorso); - nella parte in cui non ha tenuto «conto in sede di liquidazione delle spese» processuali del rigetto delle eccezioni di inammissibilità formulate dalla difesa erariale (ottavo motivo, rubricato «sesto motivo nel merito», svolto alle pagg. 25-26 del ricorso). 2. Il ricorso è improcedibile. Secondo il consolidato orientamento di questa Corte, in tema di giudizio per cassazione, l'onere del ricorrente, sancito dall'art. 369, secondo comma, num. 4, cod. proc. civ., di produrre, a pena di improcedibilità del ricorso, «gli atti processuali» ed in particolare i «documenti» sui quali «il ricorso si fonda» è soddisfatto, in forza del principio di strumentalità delle forme processuali, quanto agli atti e ai documenti contenuti nel fascicolo di parte, anche mediante la produzione del fascicolo nel quale essi siano contenuti (tra le tante, cfr. Cass. 05/05/2021, n. 11805; Cass. 03/05/2019, n. 11599; Cass.18/09/2017, n. 21554; Cass. 11/01/2016, n. 195; Cass., Sez. U, 03/11/2011, n. 22726). Nella specie, siffatto onere non è stato adempiuto. r.g. n. 3 Cons. Nel libello introduttivo, parte ricorrente richiama, a suffragio delle censure formulate, l'atto di citazione introduttivo dell'opposizione, indicato come «atto 1 del fascicolo di parte di primo grado, qui prodotto» (pag. 2), le successive memorie depositate in corso di giudizio, indicate come «atti 2-3 del fascicolo di parte di primo grado, qui prodotto» (pag. 3) e «atto 4 del fascicolo di parte di primo grado, qui prodotto» (pag. 3), l'atto d'appello, indicato come «atto 1 del fascicolo di parte in secondo grado, qui prodotto» (pag. 3); richiama altresì, onde argomentare l'erroneità della decisione impugnata, i documenti rappresentati dalle cartelle opposte, indicate come «documenti sub 1 del fascicolo di parte di primo grado, qui prodotto» (pag. 3) e dagli «estratti conformi all'originale» depositati dal Ministero della Giustizia, indicati come «docc. 3/1-10 del fascicolo di parte in questa fase, qui prodotto». Diversamente da quanto asserito, però tutti questi atti e documenti non sono stati allegati al fascicolo del giudizio per cassazione (per una fattispecie analoga, cfr. Cass.16/05/2022, n. 15604). Né, d'altra parte, il ricorrente deduce di voler far riferimento alla presenza degli invocati atti e documenti nel fascicolo di ufficio del giudice d'appello di cui abbia richiesto la trasmissione, come pure consentito dalla giurisprudenza di legittimità in alternativa all'onere di produzione ex art. 369, secondo comma, num. 4, cod. proc. civ. (così Cass., Sez. U, 03/11/2021, n. 22726). 3. Il ricorso va dichiarato improcedibile, non risultando questa Corte messa in grado di esaminare gli atti sui quali il ricorrente l'ha fondato. 4. Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza. P.Q.M. Dichiara improcedibile il ricorso. r.g. n. /20 4 Cons. ele [OSCURATO:PERSONA] il ricorrente [OSCURATO:PERSONA] al pagamento in favore del controricorrente Ministero della Giustizia delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 1.800 per compensi, oltre alle spese eventualmente prenotate a debito. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, previsto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis. Così deciso in