CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 13 giugno 2026
Cassazione n. 19664/2026
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
controComune di Magliano dei Marsi;-intimato-avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] de l'Aquila n.441/2019 depositata il 20/05/2019.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 29/04/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1. [OSCURATO:PERSONA] (CTR) dell’Abruzzo accoglieval’appello del Comune di Magliano dei Marsi avverso la sentenza di primogrado che aveva accolto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] avverso il sollecito dipagamento emesso dal predetto Comune concernente la TARI relativa alleannualità 2014 e 2015. In particolare, la CTR rilevava che, contrariamentea quanto ritenuto dalla CTP, il sollecito di pagamento TARI avesse la solafinalità di indicare il dovuto da parte del contribuente, considerato chequanto richiesto si basava sulla denuncia della stessa contribuente che eratenuta al pagamento indipendentemente dall’invio del sollecito e aNumero registro generale 25418/2019Numero sezionale 3663/2026Numero di raccolta generale 19664/2026Data pubblicazione 13/06/2026prescindere dal ricevimento degli avvisi con il calcolo fatti recapitare dalcomune. Riteneva, in ragione di ciò, che il sollecito non dovesse indicare leragioni di fatto e di diritto della pretesa, trattandosi di atto di meracortesia, in quanto il contribuente aveva tutti gli elementi per ladeterminazione dell’importo dovuto. Nel merito confermava la correttezzadel dovuto nel sollecito, ritenendo che non sussistessero i presupposti perla riduzione invocata dalla contribuente, escludendo la nullità del sollecitoperché notificato ad uno solo dei comproprietari, considerato che a seguitodel decesso del marito della contribuente, il Comune aveva operato lavariazione al coniuge superstite. Infine, quanto all’inapplicabilità dellesanzioni, rilevava che il sollecito non riportava né interessi né sanzioni.2. Avverso siffatta pronuncia, ricorre in cassazione la contribuenteaffidandosi a sei motivi.3. Il Comune di Magliano dei Marsi non ha depositato difese restandointimato.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo la ricorrente si duole della violazione delcombinato disposto dell'art. 342 c.p.c., comma 1, e del d.lgs. n. 546 del1992, art. 53, sotto il profilo dell’art.360, primo comma, n. 4 c.p.c.,sostenendo che la CTR avesse omesso di rilevare l'inammissibilitàdell'appello conseguente alla mancata prospettazione da partedell'appellante di motivi specifici di impugnazione della sentenza di primogrado.1.1. Il motivo è inammissibile.1.2. La ricorrente, onde assolvere all'onere di cui all’ art. 366 co 1 n. 6)c.p.c., avrebbe dovuto riportare in modo specifico i passaggi dell'atto diappello onde consentire a questa Corte la necessaria verifica preliminaredi ammissibilità del motivo. Non può venire in soccorso alla partericorrente la qualificazione giuridica del vizio di legittimità come "error injudicando de jure procedendi" -in relazione al quale la Corte è ancheNumero registro generale 25418/2019Numero sezionale 3663/2026Numero di raccolta generale 19664/2026Data pubblicazione 13/06/2026"giudice del fatto", potendo accedere direttamente all'esame degli attiprocessuali del fascicolo di merito-, dovendo distinguersi, anchenell'ambito del vizio di legittimità attinente l'attività processuale ex art.360co l n. 4) c.p.c., la fase di ammissibilità da quella -cronologicamentesuccessiva- relativa alla fondatezza della censura: ed infatti, se è vero chela Corte di Cassazione, allorquando sia denunciato un vizio per "errores inprocedendo" è anche giudice del fatto ed ha il "potere-dovere" diesaminare direttamente gli atti di causa, tuttavia, per il sorgere di tale"potere-dovere" è necessario -non essendo il predetto vizio rilevabile "exofficio"- che la parte ricorrente indichi puntualmente gli elementiindividuanti e caratterizzanti il "fatto processuale" di cui richiede il riesamee, quindi, è indispensabile che il corrispondente motivo presenti tutti irequisiti di ammissibilità e contenga, per il principio di autosufficienza delricorso, tutte le precisazioni e i riferimenti necessari a individuare ladedotta violazione processuale (cfr. Corte cass. Sez. 5, Sentenza n. 1170del 23/01/2004; id. Sez. 3, Sentenza n. 9275 del 04/05/2005; id. Sez. 3,Sentenza n. 16245 del 03/08/2005; id. Sez. 3, Sentenza n. 1221 del23/01/2006; id. Sez. 1, Sentenza n. 20405 del 20/09/2006; id. Sez. 3,Sentenza n. 21621 del 16/10/2007; id. Sez,. L, Sentenza n. 488 del14/01/2010; id. Sez. L, Sentenza n. 23420 del 10/11/2011; id. Sez. 3,Sentenza n. 86 del 10/01/2012; id. Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 5036 del28/03/2012; id. Sez. U, Sentenza n. 8077 del 22/05/2012; id. Sez. 5,Sentenza n. 12664 del 20/07/2012; id. Sez. L, Sentenza n. 896 del17/01/2014). Pertanto, ove il ricorrente censuri la sentenza per difetto dispecificità di un motivo di appello, ha l'onere di specificare, nel ricorso, leragioni per cui ritiene erronea tale statuizione del giudice di appello e nonpuò limitarsi a rinviare all'atto di appello o a darne una propria soggettivalettura riassuntiva, ma deve riportarne il contenuto nella misuranecessaria ad evidenziare la pretesa carenza di specificità.Numero registro generale 25418/2019Numero sezionale 3663/2026Numero di raccolta generale 19664/2026Data pubblicazione 13/06/20261.3. Il motivo è comunque anche infondato considerato che nel processotributario la sanzione di inammissibilità dell'appello per difetto dispecificità dei motivi, prevista dall'art. 53, comma 1, del D.Lgs. n. 546 del1992, deve essere interpretata restrittivamente, in conformità all'art. 14disp. prel. c.c., trattandosi di disposizione eccezionale che limita l'accessoalla giustizia, dovendosi consentire, ogni qual volta nell'atto sia comunqueespressa la volontà di contestare la decisione di primo grado, l'effettivitàdel sindacato sul merito dell'impugnazione, essendosi consideratasufficiente anche la riproposizione in appello delle ragioni esposte in primogrado (cfr. Cass., Sez. T. 28 ottobre 2024, n.27799).1.4. Nel caso di specie, dal tenore della sentenza impugnata risultachiaramene che il Comune appellante, attraverso il proposto gravame,avesse espresso la volontà di contestare la decisione di primo grado,tant’è che la stessa CTR nel riformare la sentenza di primo grado haespressamente ritenuto condivisibile il contenuto dell’atto di appello.2. Con il secondo motivo la contribuente, sotto il profilo dell’art.360primo comma n.5 c.p.c., si duole dell’omessa, insufficiente econtraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia,assumendo che la CTR avesse erroneamente omesso di verificare lasussistenza o meno del difetto di notifica degli atti prodromici al sollecitodi pagamento al fine di pronunciarsi sulla nullità dell’atto consequenziale.2.1. Il motivo è inammissibile.2.2. La Corte, a sezioni unite, (Cass. Sez. U. 07/04/2014, n. 8053), hachiarito che l’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., così come daultimo riformulato, introduce nell’ordinamento un vizio specificodenunciabile per cassazione, relativo all’omesso esame di un fatto storico,principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza odagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra leparti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbedeterminato un esito diverso della controversia). Ne consegue che, nelNumero registro generale 25418/2019Numero sezionale 3663/2026Numero di raccolta generale 19664/2026Data pubblicazione 13/06/2026rigoroso rispetto delle previsioni degli artt. 366, primo comma, n. 6, e369, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ., il ricorrente deve indicare il«fatto storico», il cui esame sia stato omesso, il «dato», testuale oextratestuale, da cui esso risulti esistente, il «come» e il «quando» talefatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua«decisività (tra le tante, Cass. 13/06/2022 n. 19049). Del resto, nelgiudizio di legittimità è denunciabile solo l'anomalia motivazionale che sitramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, alla luce deicanoni ermeneutici dettati dall'art. 12 delle preleggi, in quanto attieneall'esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo dellasentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanzeprocessuali: tale anomalia si esaurisce nella mancanza assoluta di motivisotto l'aspetto materiale e grafico, nella motivazione apparente, nelcontrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili e nella motivazioneperplessa ed obiettivamente incomprensibile, esclusa qualunque rilevanzadel semplice difetto di sufficienza della motivazione. (Cass. SU 27dicembre 2019 n. 34476). Va pertanto escluso che tale omesso esamepossa riguardare l'argomentazione della parte la quale, svolgendo leproprie tesi difensive, non fa che manifestare il proprio pensiero sulleconseguenze di un certo fatto o di una determinata situazione giuridica(Cass. n. 2961/2025).2.3. Nel caso di specie, l’inammissibilità del motivo deriva non solo daldifetto di indicazione del fatto storico il cui esame si assume omesso -checertamente non può identificarsi con l’omessa considerazione di unadeterminata argomentazione giuridica concernente la pretesa nullità delsollecito di pagamento da contrapporre al decisum della sentenzaimpugnata- ma, anche e soprattutto, dal rilievo che dal paradigma dellacensura di cui all’art.360 prima comma n.5 c.p.c. resta escluso il difetto disufficienza della motivazione di cui si lamenta la contribuente.Numero registro generale 25418/2019Numero sezionale 3663/2026Numero di raccolta generale 19664/2026Data pubblicazione 13/06/20262.4. In ogni caso, come chiarito da questa Corte (vediCass.15892/2025), l'art. 72, comma 1, del D.Lgs. 15 novembre 1993, n.507, consente al Comune - e, per esso, al gestore del servizio dismaltimento dei rifiuti - di procedere direttamente alla liquidazione dellaTARSU, così come per la TARI, senza necessità di adottare e notificare unavviso di accertamento, nei casi in cui la liquidazione avvenga sulla basedi dati ed elementi già acquisiti, e non soggetti ad alcuna modificazione ovariazione, in forza, pertanto, di un'operazione puramente automatica,qualora ricorra l'identità dei dati utilizzati con quelli dell'anno precedente,dall'altro la stabilità o definitività degli stessi, non siano incerti nécontestati. Soltanto l'incertezza del dato utilizzato a seguito dellacontestazione dell'utente comporta, viceversa, la necessità dell'adozionedell'avviso di accertamento, dovendo l'amministrazione esplicitare, aisensi dell'art. 70 del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, le ragioni per cuiha ritenuto di discostarsi dai dati ed elementi indicati nella dichiarazione(Cass., Sez. 5, 30 ottobre 2015, n. 22248; Cass., Sez. 5, 28 settembre2016, n. 19120; Cass., Sez. 5, 9 febbraio 2018, n. 3189; Cass., Sez. 5, 2marzo 2018, n. 4967; Cass., Sez. 5, 19 agosto 2020, n. 17339; Cass.,Sez. 5, 23 dicembre 2020, n. 29394; Cass., Sez. 6- 5, 26 novembre 2021,n. 37006; Cass., Sez. 5, 11 gennaio 2022, n. 535;Cass., Sez. Trib., 10luglio 2023, n. 19524; Cass., Sez. Trib., 24 ottobre 2024, n. 27635).2.5. Nel caso di specie, la CTR ha fatto buon governo di tali principiavendo accertato che il sollecito di pagamento impugnato si basava sullastessa denuncia della contribuente sicché non era necessaria lanotificazione di un prodromico atto di accertamento in difetto di specifichecontestazione dei dati utilizzati dall’ente impositore nella determinazionedella base imponibile.3. Con il terzo motivo, la contribuente lamenta l'omessa pronuncia daparte della CTR relativamente alla mancanza della motivazione delsollecito di pagamento, perché meramente apparente, in violazione delNumero registro generale 25418/2019Numero sezionale 3663/2026Numero di raccolta generale 19664/2026Data pubblicazione 13/06/2026d.lgs. n. 546 del 1992, art. 36, dell'art. 132 c.p.c. e dell'art. 111 cost.,comma 6, e sull'omissione di un qualche riferimento alle vicende di causaed alla valenza del quadro probatorio acquisito al processo.3.1. Il motivo è inammissibile considerato che in esso si prospetta inmodo confuso, senza neppure indicare i paradigmi delle censure, l’omessapronuncia da parte della CTR sulla pretesa mancanza di motivazione delsollecito di pagamento e al contempo si critica espressamente lamotivazione della sentenza sul punto che ha ritenuto che il sollecito, inquanto tale, fosse un mero “atto di cortesia” che si fonda sulla stessadichiarazione della contribuente. Il che è incompatibile con la prospettataomessa pronuncia e con l’assenza di motivazione della sentenza. E’orientamento consolidato orientamento di questa Corte che l’esposizionecumulativa delle questioni non è consentita ove rimetta al giudice dilegittimità il compito dì isolare le singole censure teoricamente proponibili;viceversa la formulazione del motivo deve permettere di cogliere conchiarezza le doglianze cumulate, sicché queste devono essere prospettatein maniera tale da consentirne l'esame separato esattamente negli stessitermini in cui lo si sarebbe potuto fare se esse fossero state articolate inmotivi diversi (Cass. 23/10/2018, n. 26790). Le critiche, avverso lasentenza impugnata sono inammissibili ove formulate sotto unamolteplicità di profili tra loro confusi, inestricabilmente combinati, in granparte non riconducibili ad alcuna specifica violazione o falsa applicazione dinorme di diritto. Nel caso di specie, si tratta, infatti di censure nonontologicamente distinte dallo stesso ricorrente e, quindi, nonautonomamente individuabili, senza un inammissibile intervento diselezione e ricostruzione del mezzo di impugnazione da parte di questaCorte (Cass. 13/06/2024, n. 16488). Del resto, in tema di ricorso percassazione, è inammissibile la mescolanza e la sovrapposizione di mezzi diimpugnazione eterogenei, facenti riferimento alle diverse ipotesicontemplate dall'art. 360, commi 1, nn. 3, 4 e 5, c.p.c., non essendoNumero registro generale 25418/2019Numero sezionale 3663/2026Numero di raccolta generale 19664/2026Data pubblicazione 13/06/2026consentita, come si rileva dal motivo in esame, la prospettazione di unamedesima questione sotto profili incompatibili, quali quelli della violazionedi norme di diritto, sostanziali e processuali, che suppone accertati glielementi del fatto in relazione al quale si deve decidere della violazione ofalsa applicazione della norma, del vizio di motivazione, che queglielementi di fatto intende precisamente rimettere in discussione, o diomessa motivazione, che richiede l’assenza di motivazione (Cass. n.23005 del 2025).4. Con il quarto motivo la contribuente si duole della nullità dellasentenza impugnata per omessa comunicazione dell'avviso di. trattazionedella causa in camera di consiglio, in violazione del combinato disposto deld.lgs. n. 546 del 1992. art. 16. comma 1, art. 31, comma 1, e art. 61,anche in relazione agli artt. 24 e 111 cost .4.1. Il motivo è inammissibile.4.2. La ricorrente, onde assolvere all'onere di cui all’ art. 366 co 1 n. 6)c.p.c., non può riferirsi genericamente agli atti processuali, senza riportarein ricorso tutte le precisazioni e i riferimenti necessari a individuare ladedotta violazione processuale, anche in ordine alla localizzazione degliqualificazione giuridica del vizio di legittimità come "error in judicando dejure procedendi" -in relazione al quale la Corte è anche "giudice del fatto",potendo accedere direttamente all'esame degli atti processuali delfascicolo di merito-, dovendo distinguersi, anche nell'ambito del vizio dilegittimità attinente l'attività processuale ex art. 360co l n. 4) c.p.c., lafase di ammissibilità da quella -cronologicamente successiva- relativa allafondatezza della censura: ed infatti, se è vero che la Corte di Cassazione,allorquando sia denunciato un vizio per "errores in procedendo" è anchegiudice del fatto ed ha il "potere-dovere" di esaminare direttamente gli attidi causa, tuttavia, per il sorgere di tale "potere-dovere" è necessario -nonessendo il predetto vizio rilevabile "ex officio"- che la parte ricorrente[OSCURATO:PERSONA] registro generale 25418/2019Numero sezionale 3663/2026Numero di raccolta generale 19664/2026Data pubblicazione 13/06/2026indichi puntualmente gli elementi individuanti e caratterizzanti il "fattoprocessuale" di cui richiede il riesame e, quindi, è indispensabile che ilcorrispondente motivo presenti tutti i requisiti di ammissibilità e contenga,per il principio di autosufficienza del ricorso, tutte le precisazioni e iriferimenti necessari a individuare la dedotta violazione processuale (cfr.Corte cass. Sez. 5, Sentenza n. 1170 del 23/01/2004; id. Sez. 3,Sentenza n. 9275 del 04/05/2005; id. Sez. 3, Sentenza n. 16245 del03/08/2005; id. Sez. 3, Sentenza n. 1221 del 23/01/2006; id. Sez. 1,Sentenza n. 20405 del 20/09/2006; id. Sez. 3, Sentenza n. 21621 del16/10/2007; id. Sez,. L, Sentenza n. 488 del 14/01/2010; id. Sez. L,Sentenza n. 23420 del 10/11/2011; id. Sez. 3, Sentenza n. 86 del10/01/2012; id. Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 5036 del 28/03/2012; id. Sez. U,Sentenza n. 8077 del 22/05/2012; id. Sez. 5, Sentenza n. 12664 del20/07/2012; id. Sez. L, Sentenza n. 896 del 17/01/2014).4.3. In ogni caso, il motivo è anche infondato in considerazione delcombinato disposto degli artt. 31, comma 1, d.lgs. 546/1992 (“1. Lasegreteria dà comunicazione alle parti costituite della data di trattazionealmeno trenta giorni prima.”) e dell’art.61 del medesimo decreto (1. Nelprocedimento di appello si osservano in quanto applicabili, le normedettate per il procedimento di primo grado, se non sono incompatibili conle disposizioni della presente sezione.”) atteso che l’avviso di trattazioneva comunicato “alle parti costituite”, sicché esso non era dovuto allacontribuente rimasta contumace in appello.5. Con il quinto motivo la ricorrente lamenta la violazione delcombinato disposto dell'art. 345 c.p.c., comma 1, e dell'art. 53 del d.lgs.n. 546 del 1992, sostenendo che la CTR avesse omesso di rilevarel'inammissibilità dell'appello conseguente alla produzione documentale insecondo grado da parte dell'appellante.5.1. Il motivo è infondato in virtù del consolidato orientamento di questaCorte (vedi Cass.25577/2025, Cass.8084/2026) secondo cui nel processoNumero registro generale 25418/2019Numero sezionale 3663/2026Numero di raccolta generale 19664/2026Data pubblicazione 13/06/2026tributario l'art. 58, comma 2, D.Lgs. n. 546/1992, nel testo rationetemporis vigente, consente alle parti la produzione in appello di nuovidocumenti, anche preesistenti al giudizio di primo grado, purché effettuatanei termini di cui all'art. 32 del medesimo decreto; tale disciplina specialeesclude l'applicabilità delle più restrittive preclusioni dell'art. 345 c.p.c. intema di nuove prove nel rito ordinario civile.6. Con il sesto motivo, infine, la ricorrente si duole della violazione dell'art. 2 comma 3 del dm n. 163/2013 inammissibilità dell'appello notificatovia pec e senza dichiarazione di conformità, sostenendo la nullità dellanotificazione via pec in considerazione dell’utilizzo in primo grado dellaforma cartacea e dell’obbligatorietà del processo telematico solo dal luglio1 luglio 2019, mentre la notificazione dell’appello era avvenuta in data 4dicembre 2018.6.1. Il motivo è in parte inammissibile e in parte infondato.6.2. E’ inammissibile per violazione del principio dell’autosufficienza inquanto la ricorrente, onde assolvere all'onere di cui all’ art. 366 co 1 n. 6)c.p.c., ha omesso di riportare in ricorso tutte le precisazioni e i riferimentinecessari a individuare la dedotta violazione processuale in relazione allanotificazione via pec dell’appello, anche in ordine alla localizzazione dellastessa, tenuto conto che, come già esposto, non può venire in soccorsoalla parte ricorrente la qualificazione giuridica del vizio di legittimità come"error in judicando de jure procedendi" -in relazione al quale la Corte èanche "giudice del fatto", potendo accedere direttamente all'esame deglinell'ambito del vizio di legittimità attinente l'attività processuale ex art.360co l n. 4) c.p.c., la fase di ammissibilità da quella -cronologicamentesuccessiva- relativa alla fondatezza della censura. (cfr. Corte cass. Sez. 5,Sentenza n. 1170 del 23/01/2004; id. Sez. 3, Sentenza n. 9275 del04/05/2005; id. Sez. 3, Sentenza n. 16245 del 03/08/2005; id. Sez. 3,Sentenza n. 1221 del 23/01/2006; id. Sez. 1, Sentenza n. 20405 delNumero registro generale 25418/2019Numero sezionale 3663/2026Numero di raccolta generale 19664/2026Data pubblicazione 13/06/202620/09/2006; id. Sez. 3, Sentenza n. 21621 del 16/10/2007; id. Sez,. L,Sentenza n. 488 del 14/01/2010; id. Sez. L, Sentenza n. 23420 del10/11/2011; id. Sez. 3, Sentenza n. 86 del 10/01/2012; id. Sez. 6 - 5,Ordinanza n. 5036 del 28/03/2012; id. Sez. U, Sentenza n. 8077 del22/05/2012; id. Sez. 5, Sentenza n. 12664 del 20/07/2012; id. Sez. L,Sentenza n. 896 del 17/01/2014).6.3. Il motivo è comunque anche infondato considerato che, come giàritenuto da questa Corte (vedi Cass.2851/2021) in tema di notificazione amezzo PEC nell’ambito del processo tributario, anche prima dell’entrata infunzione dal 15 aprile 2017 del processo telematico, occorre tener contoche è sopravvenuta la norma di cui al D.L. n. 119 del 2018, art. 16,comma 2, convertito con modificazioni dalla L. n. 136 del 2018, la qualeha introdotto una norma di interpretazione autentica -da valere quindianche per il passato- del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 16-bis, comma 3,concernente il processo tributario telematico; in base a detta norma diinterpretazione autentica, la norma da ultimo citata va interpretata nelsenso che le parti possono utilizzare in ogni grado di giudizio-e quindianche in appello- le modalità di notificazione a mezzo PEC, previste dalD.M. n. 163 del 2013 e dai relativi decreti attuativi" a prescindere dallemodalità prescelta da controparte, nonché a prescindere dall'avvenutosvolgimento del giudizio in primo grado con modalità analogiche (cfr.Cass. n. 30185 del 2019).7. In definitiva, il ricorso va rigettato.8. Nulla per le spese del giudizio di legittimità considerato che ilComune non ha svolto difese.9. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dàparte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificatopari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis del citato art.13, se dovuto.Numero registro generale 25418/2019Numero sezionale 3663/2026Numero di raccolta generale 19664/2026Data pubblicazione 13/06/2026 P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, sidà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, daparte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificatopari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis del citato art.13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della SezioneTributaria del 29/4/2026.[OSCURATO:PERSONA]